C.I.S.L. (confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori) (d. lav.) (CISL (Italian confederation of trade unions of workers))

Organizzazione sindacale sorta il 30-4-1950 a seguito della fusione della Libera C.G.I.L. (organizzazione sindacale fondata nel 1948 dai sindacalisti democristiani dopo la rottura dell’unità sindacale e la scissione della C.G.I.L.) con la Federazione italiana del lavoro (organizzazione sindacale fondata nel 1949 dai sindacalisti repubblicani e socialdemocratici).

Canone (d. civ.) (Canon)

Viene così chiamata la prestazione periodica cui è tenuto colui al quale è concesso il godimento di un bene. Ricorre, pertanto, in molti istituti del diritto privato (es.: enfiteusi, art. 960 c.c.; affitto di fondi rustici, art. 1639 c.c.; locazione, L. 392/78 e L. 431/98) ed è detta anche livello.

Casa familiare (d. civ.) (The house)

È la casa in cui è fissata la resistenza della famiglia. Essa rileva soprettuto in tema di separazione e divorziare. Ai sensi dell’art. 155quater c.c., come introdotto dalla L. 54/2006, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Qualora la casa coniugale sia di proprietà di entrambi i coniugi, manchino figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi dei quali debba valutarsi l’interesse ed entrambi i coniugi rivendichino il diritto al godimento esclusivo della casa coniugale, il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può favorire il coniuge che non abbia adeguati redditi propri.
Del vantaggio conseguente al godimento della (—) il giudice deve farne adeguata valutazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
La nuova disciplina in tema di affido condiviso fa, dunque, disapplicare le disposizioni contenute nell’art. 6 della L. 898/1970, benché non formalmente abrogate (art. 4, c. 2, L. 54/2006). Qui è, infatti, disposto, che in caso di scioglimento del matrimonio, la (—) venga assegnata al coniuge affidatario dei figli, ma abbiamo visto come nella nuova normativa si parli di interesse preminente dei figli.

Centri per l’impiego (d. lav.) (Employment centers)

Sono le strutture tramite le quali le Province affettuano la mediazione tra domanda e offerta di lavoro e dei servizi per l’impiego delle persone in cerca di occupazione (D.Lgs. 469/1997).
I (—), che hanno sostituito le precedenti sezioni circoscrizionali per l’impiego [Collocamento] e per il collocamento in agricoltura, sono distribuiti sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.