È l’atto processuale con il quale un soggetto (attore) propone una domanda nei confronti di un altro soggetto (convenuto). L’atto ha la funzione duplice di convenire in giudizio il convenuto (vocatio in ius) e di chiedere al giudice la tutela di una determinata posizione giuridica (editio actionis).
Con esso si propone la domanda giudiziale nel processo di cognizione di 1 grado: a questo fine è un atto sempre necessario, salvo le eccezioni di legge (art. 316 c.p.c.). Può, però, trovare luogo anche al di fuori del processo di 1 grado, come, per esempio, per proporre appello in via principale (art. 342 c.p.c.), per la revocazione (art. 398 c.p.c.) e per l’opposizione di terzo (art. 405 c.p.c.).
La (—) è atto formale, che deve essere sottoscritto dalla parte personalmente o dal suo difensore (al quale deve aver conferito procura ad litem); nonché atto recettizio in quanto per produrre i suoi effetti deve essere notificato al destinatario ed inoltre si rivolge anche al giudice al quale si chiede una pronuncia sulla controversia.
Nullità della (—)
È disciplinata dall’art. 164 c.p.c. che prende in considerazione due tipologie di vizi relativi alla:
1) vocatio in ius, che incidono cioè sulla capacità dell’atto a rendere nota alla controparte che vi è un’udienza fissata e che egli ha l’onere di costituirsi con determinate modalità ed entro precisi termini. Determinano tale nullità la mancanza, od assoluta incertezza, dell’indicazione del giudice innanzi a cui comparire o delle generalità delle parti; l’omissione dell’indicazione della data dell’udienza di comparizione; l’assegnazione di un termine per comparire inferiore a quello previsto (60 giorni, ex art. 163bis c.p.c.); l’omissione dell’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini comporta le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.;
2) editio actionis, che incidono cioè sulla capacità dell’atto a rendere nota al convenuto la pretesa attorea. Determinano tale nullità l’omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda (petitum) o dell’esposizione dei fatti posti a suo fondamento (causa petendi).
A fronte di una citazione nulla, si possono verificare tre situazioni:
a) il convenuto si costituisce egualmente, senza nulla eccepire; ne consegue che l’atto è sanato;
b) il convenuto si costituisce, ma eccepisce la nullità. In tal caso il giudice deve rinviare la causa, fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini per comparire (nel caso di vizio della vocatio in ius), altresì ordinando l’integrazione della domanda, in caso di vizio dell’editio actionis;
c) il convenuto non si costituisce; in tal caso il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione, corretta dai vizi, fissando una nuova udienza.
La sanatoria della citazione nulla non produce però gli stessi effetti. Infatti per i vizi relativi alla vocatio, essi si sanano retroattivamente (ex tunc) e gli effetti processuali e sostanziali della domanda (es. interruzione della prescrizione) si producono a decorrere dalla prima citazione. Per i vizi relativi alla editio, la sanatoria non ha effetto retroattivo (opera ex nunc), sicché se, ad esempio, tra la prima citazione e la sua rinnovazione si è maturata una prescrizione o una decadenza, esse rimangono ferme.
Categoria: Glossario
Collazione (d. civ.) (Breakfast)
È l’istituto secondo il quale i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario tutti i beni che sono stati loro donati [Donazione] in vita dal defunto, in modo da dividerli con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie (artt. 737 ss. c.c.).
Non sono soggette a (—) le spese di mantenimento, educazione, malattia, nozze, precedentemente corrisposte dal defunto.
La (—), dunque, svolge la funzione di mantenere tra i coeredi del de cuius, anche riguardo ai beni donati, la proporzionalità di quote stabilita dal testamento o dalla legge.
La (—) può realizzarsi in natura, rendendo materialmente alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione, ovvero per imputazione, addebitando alla propria quota ereditaria il valore del bene già ricevuto.
La (—) per imputazione costituisce regola costante per i beni mobili ed il danaro; per gli immobili, invece, il conferente può scegliere tra (—) in natura o per imputazione.
I soggetti tenuti alla (—) possono essere dispensati dall’attuarla dal defunto, nello stesso atto di donazione, nel testamento, in un altro contratto o atto unilaterale inter vivos. Tale dispensa ha effetto solo nei limiti della quota disponibile (art. 737 c.c.) [Dispensa dalla collazione].
Commissari straordinari di Governo (d. cost.) (Commissioners extraordinary Government)
Sono organi strumentali del Governo dalla natura speciale e dalla competenza territorialmente definita. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e previa deliberazione di quest’ultimo, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazioni a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
Compromesso (Compromise)
Con il (—) le parti si impegnano a far decidere da arbitri [Arbitrato] le controversie tra loro insorte, rinunziando a ricorrere all’autorità giudiziaria [Clausola (compromissoria)].
Il (—) va stipulato per iscritto, deve determinare esattamente l’oggetto della controversia, deve contenere la nomina degli arbitri o indicare le modalità di essa. In caso di mancata nomina degli arbitri, essi sono nominati in numero di tre dal Presidente del Tribunale, al quale è concessa altresì la facoltà di nominare, nel caso in cui le parti abbiano indicato un numero pari di arbitri, l’ulteriore arbitro.
Il compromesso (e, più in generale, la convenzione d’arbitrato) è ammissibile per le controversie di lavoro solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Invece, il (—) è inammissibile per le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.
Gli arbitri possono decidere secondo diritto o secondo equità, e la loro sentenza si chiama lodo.