È una condizione sospensiva o risolutiva imposta non dalla volontà delle parti, ma dalla legge. Essa al contrario della condicio facti non è un elemento accidentale, ma un vero e proprio requisito legale di efficacia o di validità del negozio.
Per la dottrina prevalente, anche la (—) ha efficacia retroattiva ed è in generale soggetta alle norme disposte per la condizione volontaria, in quanto compatibili.
Esempi di (—) sono la celebrazione del matrimonio che opera come condizione di efficacia della donazione obnuziale, nonché delle convenzioni matrimoniali, ovvero l’evento morte da cui dipende l’efficacia delle disposizioni testamentarie.
Categoria: Glossario
Congedo (d. lav.; d. prev.) (Leave)
Periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, in cui è fatto divieto assoluto di adibire al lavoro le donne in relazione allo stato di gravidanza o puerperio. Il (—) comprende:
— il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, ove esso avvenga oltre la data presunta;
— gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo.
Il (—) dà diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione ed è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (T.F.R., ferie etc.).
La durata del (—) va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto. In alcuni casi, tale durata può però essere differente ed in particolare il (—):
— è anticipato a tre mesi prima della data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
— può essere posticipato al mese precedente la data presunta del parto e proseguendo nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che non vi siano controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro;
— è prorogato, ai sette mesi successivi il parto, nell’ipotesi in cui si svolgano mansioni pericolose, faticose e insalubri e non ci sia possibilità di essere spostati ad altre mansioni.
Il diritto ad un periodo di congedo retribuito, in occasione della nascita di un figlio, è stato esteso anche al padre lavoratore [Congedo (di paternità )], in presenza di circostanze predefinite caratterizzate dall’impossibilità per la madre di apprestare le necessarie cure al bambino.
(—) di paternitÃ
Diritto del lavoratore-padre ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il (—) dà diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione ed è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (T.F.R., ferie etc.).
(—) matrimoniale
Periodo di astensione dal rapporto di lavoro di cui può usufruire il lavoratore che abbia contratto matrimonio avente validità civile. Il (—) è usufruibile da tutti i lavoratori dipendenti in virtù dell’estensione operata dalla contrattazione collettiva. La durata del (—) è di 15 giorni, è fruibile in occasione del matrimonio o, nell’ipotesi in cui non sia possibile per esigenze di produzione aziendale, entro i 30 giorni successivi al matrimonio. Durante il (—) al lavoratore compete la normale retribuzione essendo considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Il (—) compete:
— ai lavoratori che abbiano stipulato un valido contratto di lavoro da almeno una settimana;
— ai disoccupati che possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 precedenti il matrimonio;
— ai lavoratori extracomunitari residenti in Italia da prima del matrimonio anche se il matrimonio è stato contratto all’estero, purché lo status di coniugati sia acquisito in Italia e risulti da certificazione anagrafica.
Sebbene la contrattazione collettiva abbia esteso il (—) anche ai lavoratori con qualifica non impiegatizia permangono delle differenze di disciplina per gli operai con riguardo al calcolo e al pagamento dell’assegno per il periodo di (—). In particolare, il trattamento economico è a carico dell’I.N.P.S. per gli operai, mentre compete al datore di lavoro per gli impiegati.
(—) parentali
Periodi di congedo dal lavoro, fruibili, in alternativa, da ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del figlio. Si tratta dell’originaria astensione facoltativa, prevista dalla L. 1204/1971, che è stata riformata in senso più ampio dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità dei lavoratori).
I (—) hanno durata massima cumulativa di 10 mesi (periodi spettanti al lavoratore padre più quelli spettanti alla lavoratrice madre). In particolare il diritto di astenersi dal lavoro compete:
— alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
— al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
— qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il periodo di congedo cui ha diritto è elevato di un altro mese, per un totale di sette mesi invece di sei (per cui il congedo complessivo sale a undici mesi): si tratta di una previsione di favore chiaramente volta ad incoraggiare una più equa ripartizione delle responsabilità familiari e la cura dei figli — in termini di tempo sottratto al lavoro — da parte dei padri, compito tradizionalmente gravante sulle donne, in passato spesso penalizzate per tale motivo in ambito lavorativo.
I (—) danno diritto, fino al terzo anno di vita del bambino, ad un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; per i periodi successivi a sei mesi l’indennità spetta soltanto se il reddito dell’interessato sia inferiore ad un certo valore.
(—) per eventi particolari e per la formazione professionale
Speciali permessi retribuiti o anche congedi non retribuiti introdotti dalla L. 53/2000 (come modif. dal D.Lgs. 26-3-2001, n. 151) in favore dei lavoratori in caso di circostanze eccezionali o per favorire la loro formazione continua. Nel primo caso si ha diritto ad un periodo di congedo, fino a un massimo di due anni, in caso di eventi quali il decesso o la malattia di un parente, gravi motivi familiari etc. È previsto che, in alternativa, nei casi di documentata grave infermità , il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore diverse modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
Nel secondo caso, il lavoratore con anzianità di servizio di almeno 5 anni ha diritto (eccetto i casi di comprovate esigenze aziendali) ad uno speciale congedo non retribuito di 11 mesi, continuativi o frazionati, per conseguire titoli di studio o partecipare ad attività formative, ferme restando le disposizioni previste dall’art. 10 L. 300/1970 (diritto allo studio).
(—) per la malattia del figlio
Periodi di astensione dal lavoro riconosciuti ad entrambi i genitori lavoratori (padre o madre), in alternativa tra loro, in caso di malattia del figlio. In particolare i (—) hanno la seguente durata:
— per figli di età inferiore a tre anni, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
— per figli di età superiore a tre anni e fino a otto anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, alternativamente, e per ogni figlio.
I (—) non sono retribuiti, ma sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
I periodi di (—) sono coperti per intero, ai fini pensionistici, da contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino, mentre successivamente la copertura è calcolata con specifici criteri.
Conto corrente (contratto di) (d. civ.) (Current account (contract))
Il (—) ordinario è il contratto con cui le parti si obbligano reciprocamente ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto stesso.
Il contratto intercorre dunque tra soggetti legati da continui rapporti d’affari, dai quali derivano reciproci debiti e crediti, e può essere considerato un peculiare modo di fare i conti, legato al sopravvenire di reciproche partite di dare e avere, suscettibili di compensazione.
Con il contratto di (—) si viene ad attuare su base pattizia il principio della compensazione, che tuttavia opera unicamente ed in via automatica alla chiusura del conto.
Alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, le parti devono procedere alla chiusura del conto con la liquidazione del saldo (art. 1831 c.c.).
Se non è richiesto il pagamento del saldo alla scadenza, esso si considera quale prima rimessa di un nuovo conto.
La legge (art. 1832 c.c.) prevede, inoltre, un procedimento di approvazione del conto, mediante l’invio di un estratto di esso da un correntista all’altro; l’estratto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
A causa della inesigibilità del credito inserito nel (—), i creditori dei singoli correntisti non possono agire esecutivamente su di esso, in quanto deve considerarsi come non scaduto e, quindi, impignorabile ed insequestrabile.
Il creditore potrà , tuttavia, agire sul saldo attivo risultante, alla scadenza del (—), a favore del proprio debitore.
(—) bancario [contratto di] (d. civ.)
Il (—) (o conto corrente di corrispondenza) è il contratto col quale la banca assume l’incarico di compiere, nei limiti della sua organizzazione, pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine, diretto o indiretto.
Caratteristica dell’operazione è l’esistenza o la creazione di una disponibilità del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa, provvedendo ad operazioni per conto del cliente e dietro suo ordine; tali movimenti sono annotati sul conto in addebito ed in accredito ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista.
Il codice civile non prevede il contratto di (—) ma si limita a disciplinare (artt. 1852-1857 c.c.) le operazioni bancarie che possono essere regolate in (—).
Il (—) pur non essendo un contratto formale, si perfeziona di regola con la sottoscrizione da parte del cliente di moduli prestampati predisposti dalla banca. Titolare del (—) è la persona, la ditta o la società cui è intestato il (—): è necessario, all’atto della costituzione, il deposito della firma del titolare affinché la banca possa in seguito accertare l’autenticità degli ordini impartiti sul (—). Non sono ammesse intestazioni fittizie o di fantasia ed inoltre, ex art. 2 D.L. 3-5-1991, n. 143 (conv. nella L. 5-7-1991, n. 197), allo scopo di reprimere il riciclaggio di denaro di illecita provenienza, dal 1-1-1992 chi apre un conto in banca deve fornire oltre alle generalità già previste dalla legge anche il proprio codice fiscale.
Delle somme risultanti a suo credito il correntista può disporre per mezzo di ordini scritti o orali, ed in particolare richiedendo l’emissione di assegni circolari a proprio favore o a favore di terzi con addebito sul (—); con l’emissione di assegni bancari; mediante giroconto.
L’art. 119 del D.Lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U. in materia bancaria) prevede che per i rapporti regolati in conto corrente, la banca deve inviare al cliente con periodicità annuale (ovvero, a scelta del cliente, semestrale, trimestrale o mensile) un estratto conto avente lo scopo di consentire la liquidazione del (—) e la capitalizzazione degli interessi.
Esso si estingue per scadenza del termine (contratto a tempo determinato); per recesso unilaterale di una delle parti (contratto a tempo indeterminato); per morte, interdizione o fallimento del correntista.
Il (—) bancario può essere anche congiunto, cioè intestato a più persone (art. 1854 c.c.): è però necessario che tutti i cointestatari depositino le loro firme sugli appositi moduli predisposti dalle banche. Una volta acceso un (—) congiunto, i cointestatari rispondono in solido per i debiti contratti con il conto e per gli eventuali scoperti; inoltre, se esiste un espresso patto in tal senso, possono disporre anche individualmente delle somme depositate, non essendovi limiti ai prelievi che ciascuno di essi può effettuare.
(—) di corrispondenza (d. civ.)
[Conto corrente bancario (Contratto di)].
(—) postale (d. civ.)
È un servizio, molto simile al conto corrente bancario, erogato e gestito dalle Poste italiane S.p.A.; poiché non garantisce un elevato rendimento viene utilizzato prevalentemente allo scopo di disporre pagamenti ed effettuare incassi avvalendosi dei servizi automatizzati di bancoposta.
Il servizio si attua mediante incasso ed accreditamento, sul conto di ogni singolo correntista, di tutti i versamenti, da chiunque eseguiti.
I versamenti sui (—) si realizzano presentando agli uffici appositi bollettini già compilati dagli utenti ai quali poi viene rilasciata ricevuta. Gli uffici postali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto corrente, l’accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista.
Nel servizio dei (—) è stato introdotto anche il servizio di commissione che consiste nel pagamento di premi assicurativi, di canoni di utenza di servizio pubblico, come il gas, la luce, il telefono, nonché tasse ed imposte varie, pagamento effettuato dall’ente poste dietro ordine del correntista. Il pagamento viene eseguito mediante postagiro o bollettini di c/c già predisposti dal beneficiario e premarcati.
Convalida (Validation)
È il negozio mediante il quale la parte legittimata a proporre azione di annullamento elimina i vizi del negozio annullabile (art. 1444 c.c.).
È espressione del principio di conservazione del contratto, poiché consente la sanatoria di un negozio invalido.
È negozio unilaterale ed accessorio, in quanto presuppone un altro negozio cui è unito da un rapporto di dipendenza o accessorietà .
Essa può essere:
— espressa, quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con un’apposita dichiarazione;
— tacita, quando la parte dà esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1444, co. 2 c.c.).
(—) dell’arresto o del fermo (d. proc. pen.)
[Arresto e fermo].
(—) di licenza o di sfratto (d. proc. civ.)
È un procedimento speciale diretto ad ottenere dal giudice la emanazione di un provvedimento (ordinanza), che convalidi la licenza ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per mancato pagamento del canone pattuito. Possono valersi di questa procedura soltanto il locatore o il concedente in caso di locazione, affitto a coltivatore diretto, mezzadria, colonia parziaria. Soggetto passivo della procedura sarà , nel primo caso, il conduttore; nel secondo caso, l’affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o il colono.
La legge prevede tre ipotesi:
— licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;
— sfratto, che si intima dopo la scadenza del contratto;
— sfratto per morosità , che si intima per mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite.
— In tutti e tre i casi la procedura inizia con una intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar libero l’immobile, con contestuale citazione del conduttore per la convalida.
All’udienza possono verificarsi le seguenti ipotesi:
— se il locatore non compare cessano gli effetti processuali dell’intimazione;
— se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce alla citazione, l’apposizione su di essa della formula esecutiva.
In tal caso la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’opposizione. Tale disposizione va integrata (in caso di licenza o sfratto per finita locazione) con l’art. 56 della legge sull’equo canone, che impone al giudice di fissare, nel provvedimento di rilascio, anche la data di esecuzione dello stesso;
— se l’intimato compare, può fare opposizione all’intimazione e con ciò il giudizio si trasforma in un normale procedimento di cognizione.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, la competenza in materia di (—) spetta al Tribunale in composizione monocratica; il rito applicato sarà quello del lavoro (art. 447bis c.p.c. introdotto dalla riforma del ’90).