Camera degli Stati (Chamber of States)

Negli Stati federali, con sistema parlamentare bicamerale, la Camera alta è generalmente formata dai rappresentanti delle Province o Regioni che compongono lo Stato, mentre la Camera bassa si compone di rappresentanti del popolo direttamente eletti.
Ciò ha indotto a ritenere che nell’ambito della Comunità europea il Consiglio dell’Unione potrebbe un giorno evolversi in una Camera degli Stati, con la conseguenza che l’effettivo potere decisionale potrebbe spostarsi alla Camera bassa, cioè al Parlamento europeo.

Soggettività (principio di) (d. pen.) (Subjectivity (principle of))

Il principio di soggettività è un fondamentale principio giuridico penale insieme ai principi di legalità, materialità ed offensività.
Delimita l’illecito penale.
Ai fini dell’integrazione del reato, il soggetto non deve aver posto in essere un fatto materiale, ma occorre che questo gli appartenga psicologicamente, cioè che esista un nesso psichico tra l’agente ed il fatto criminoso.
Il riferimento normativo è l’art. 27 Cost., il quale afferma che la responsabilità penale è personale.
Vi sono tre tipi di nesso psichico: il dolo, la colpa, la preterintenzione.
Le fattispecie di responsabilità oggettiva che permettono la punibilità sulla base della sussistenza del solo nesso di causalità materiale presentano dubbi di legittimità costituzionale.

CED (Comunità Europea di Difesa) (EDC European Community of Defense)

Si trattava di un progetto che, almeno nelle intenzioni dei promotori, doveva essere il primo passo per approdare ad una cooperazione politica ed economica, oltre che militare: la Comunità politica europea (v. CPE).
Il trattato per l’istituzione della CED venne firmato il 27 maggio 1952 e, in attesa della ratifica (v.) da parte dei Parlamenti nazionali, i compiti previsti dall’art. 38 vennero affidati all’Assemblea della CECA (v.). Il trattato prevedeva l’integrazione dei corpi d’armata degli originari sei Stati membri (Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) sottoposti al comando di un Commissariato, nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri ed investito di poteri di azione e di controllo.
Esso sarebbe stato assistito nel suo operato da un’Assemblea e da un Consiglio dei Ministri, mentre la Corte di Giustizia della CECA lo avrebbe controllato. Tuttavia, sia per la mancata ratifica da parte del Parlamento francese, malgrado le pressioni statunitensi, sia per le ostilità della Gran Bretagna, contraria a qualsiasi accordo continentale a sei che la escludesse, il progetto CED non trovò possibilità di attuazione, bloccando di fatto qualsiasi progresso comunitario nel settore della politica estera e della difesa comune.
Soltanto con la firma del Trattato di Maastricht (v.) si è tentato di rilanciare la cooperazione in questo campo (v. PESC), peraltro senza grandi successi.

Specialità (principio di) (d. pen.) (Specialty (principle of))

Si tratta di un criterio che ci permette di dirimere i conflitti apparenti di norme in diritto penale.
Secondo l’art. 15 c.p. quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, tranne quando sia stabilito in altro modo.
Secondo questo principio fra due norme esiste un rapporto di genere a specie e cio’ comporta la priorità della norma speciale su quella generale, escludendone l’applicazione.
Una norma è speciale se contiene, oltre agli elementi compresi nella fattispecie generale, anche gli elementi particolari e speciali (cd. specializzanti).
Il principio di speciliatà ha una portata generale, ed opera non solo tra norme penali incriminatrici ma anche tra disposizioni scriminanti o circostanzianti.