Costituzione civile del clero

Legge approvata dall’Assemblea Nazionale Costituente [vedi] il 12 luglio 1790, durante la Rivoluzione francese [vedi] e sanzionata da Luigi XVI il 26 settembre dello stesso anno.
In virtù di essa veniva posto un vescovo per ogni dipartimento; i vescovi e i curati venivano sottratti all’autorità pontificia, eletti dal popolo a maggioranza di voti e costretti a giurare fedeltà alla Costituzione; gli impiegati ecclesiastici venivano stipendiati dallo Stato ma contemporaneamente si incameravano i benefici ed i redditi che il clero aveva posseduto fino ad allora. I ministri del culto che rifiutavano l’osservanza venivano perseguitati come controrivoluzionari ma, poiché la (—) venne condannata da due encicliche [vedi Enciclica] del pontefice Pio VI, la maggioranza di essi rifiutò ugualmente il giuramento.
La (—) fu abrogata col Concordato ecclesiastico [vedi] del 1801 tra la S. Sede e la Francia

Curia regis

(Consiglio ristretto del re)

Nel medioevo era la suprema corte feudale e la massima istanza amministrativa. Era composta da nobili ed alti funzionari, sia laici che ecclesiastici, con il compito di assistere e consigliare il sovrano nelle decisioni più importanti per il regno.
In Francia, la (—) fino al XIII secolo pronunciava pareri non vincolanti in materie politiche, fiscali e giudiziarie. Ad essa si affiancò, nel corso del XIV secolo, un consiglio ancora più ristretto, composto da funzionari della casa reale e stretti fiduciari del re, che divenne il primo organo permanente dell’amministrazione centrale.
In Inghilterra, la (—) acquistò durante il XIII secolo autorità sempre maggiore, non limitandosi all’adempimento di una funzione consultiva, ma giungendo ad accentrare tutte le funzioni di governo. Essa era composta non solo di inglesi ma anche da numerosi stranieri, prevalentemente francesi, originari delle terre ancora sotto il dominio dell’Inghilterra ed esperti di questioni politiche. Dalla (—) ebbero origine, come ramificazioni di essa, tutti gli organi giurisdizionali successivi: i vari tribunali regi (King’s Bench [vedi Court of King’s Bench], Court of Common Pleas), il guardaroba (wardrobe) e la cancelleria.
Nella Sicilia di Federico II di Svevia [vedi] la Magna curia ebbe una sede stabile e fu composta da magistrati regi, che accentrarono nelle loro mani tutte le funzioni giurisdizionali. Accanto ad essa fu creata una Imperialis curia, legata alla persona del re, che seguiva nei suoi incesssanti spostamenti