Fu promulgato dal primo grande re visigoto [vedi Visigoti] Eurico [vedi]. Era valido per tutto il regno e regolava, secondo un unico criterio, tutti i casi di controversie sorte tra Visigoti e Romani. Paticolarmente completa era la disciplina, in esso contenuta, dei buccellari [vedi Buccellario].
Categoria: Glossario
Comes Palatii
(Conte di Palazzo)
Figura di funzionario, già nota in epoca romana, addetta nel regno dei Merovingi [vedi] a compiti giudiziari: il (—) istruiva i processi dinanzi al tribunale del re. Aveva inoltre compiti militari o diplomatici, affidatigli dal sovrano.
Durante l’impero carolingio [vedi Carlo Magno; Carolingi] in seguito alla scomparsa del maggiordomo di corte [vedi], il (—) accrebbe i suoi poteri, attraverso l’esercizio di una propria giurisdizione e di una propria cancelleria, che gli consentiva di giudicare tutti i processi secolari, ad eccezione di quelli riguardanti i Grandi, ossia i membri dell’assemblea legislativa del regno.
Da Carlo Magno vennero spesso nominati più Comites Palatii, allo scopo di attuare un controllo maggiore sui Duchi [vedi Duca
Concerto europeo
Dopo il Congresso di Vienna [vedi] (1815) anche al fine di evitare ulteriori tentativi di egemonizzazione (Napoleone) le grandi potenze europee (Inghilterra, Prussia, Russia, Austria, Francia) raggiunsero un’intesa, conosciuta come (—), con la quale decisero di trattare congiuntamente le questioni politico-diplomatiche di comune interesse attinenti alla sola Europa (non agli interessi extra-europei) e di imporre le loro decisioni alle potenze minori.
Scopo principale di tale intesa era, comunque, la garanzia di ordine internazionale e di pace, che durò un secolo e venne meno quando le crisi belliche dei primi decenni del XX secolo contrapposero le potenze stesse, facendo venir meno il (—).
Consiglio nazionale delle Corporazioni
Organo istituito con L. 2 luglio 1926, al fine di disciplinare le attività ed i rapporti economici dell’Italia. In seguito all’emanazione della legge istitutiva delle corporazioni [vedi], subì ulteriori modifiche.
Il (—) era presieduto dal Capo del governo e si componeva di sette sezioni (professioni libere ed arti, industria ed artigianato, agricoltura, commercio, comunicazioni interne, trasporti marittimi ed aerei, credito e assicurazione), varie sottosezioni, alcune commissioni speciali permanenti, un comitato corporativo centrale ed un’assemblea generale (che, competente a discutere su tutti i problemi relativi all’economia del Paese, in particolare approvava le deliberazioni attuate dai comitati corporativi, nonché le norme ed i tariffari approvati dalle corporazioni)