Assemblea dei condòmini

In generale l’assemblea è un organo deliberativo del condominio.
La riunione dei condòmini è una convocazione in un luogo e in un tempo determinati dei condomini, per prendere le opportune decisioni.
In tale riunione ogniuno dei partecipanti esprime, attraverso il voto, la propria volontà. L’assemblea dei condòmini provvede:
1) all’approvazione del preventivo delle spese annuali e alla divisione tra i condòmini;
2) alla conferma dell’amministratore e retribuzione;
3) alla manutenzione straordinaria anche se occorre, con un fondo speciale.
4) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
I limiti dell’assemblea sono: non può alterare la destinazione delle cose comuni o ridurre i poteri e le facoltà del diritto di proprietà dei singoli condòmini sui beni comuni.
L’assemblea può essere convocata in via ordinaria annualmente ed in via straordinaria dall’amministratore se necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due condòmini. Se decorsono dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono convocare direttamente l’assemblea.
Ciascun condomino può convocare in assenza dell’amministratore l’assemblea.
L’assemblea ordinaria, deve essere convocata annualmente, mentre l’assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima rispetto alla data dell’adunanza.
La convocazione deve essere fatta al proprietario dell’appartamentento ed egli può decidere se comunicarlo al conduttore.
Affinchè la costituzione sia regolare devono partecipare alla stessa i due terzi dei condomini o due terzi del valore dell’intero edificio.
Le deliberazioni hanno valore se vengono approvate con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Se manca il numero di maggioranza l’assemblea non può deliberare; quindi avviene la convocazione dell’assemblea in seconda convocazione ed in un giorno successivo a quello della prima. il limite massimo della seconda convocazione deve essere non oltre dieci giorni dalla medesima;
Ogni condomino può delegare un’altra persona a partecipare alla riunione.
Il concomino non deve superare un certo numero consentito di deleghe.
Un condomino può anche delegare l’amministratore.
UN condomino nominato dall’assemblea, può dirigere e vigilare sulla riunione.

Aria condizionata (Air conditioning)

L’impianto di aria condizionata centralizzato è parte comune dell’edificio, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il condominio non può vietare gli impianti di condizionamento singoli.
L’impianto di condizionamento non deve provocare, ai sensi dell’art. 844 codice civile, immissioni sonore che superano la soglia della normale tollerabilità.
Altrimenti ciascun condòmino può chiamare l’Autorità Giudiziaria in modo che venga sostituito l’impianto con uno diverso.
Deve essere mantenuto anche il decoro architettonico dell’edificio.
Le griglie o le bocchette che, nel caso di impianti di grandi dimensioni, occupano parte della facciata dell’edificio hanno un impatto estetico negativo.
Il conduttore dell’appartamento ha il diritto di voto, al posto del proprietario nelle delibere dell’assemblea condominiale sulle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Inaftti le spese di gestione devono essere sopportate dal conduttore.
La convocazione del conduttore non è causa di invalidità della deliberazione assembleare, dato che questo avviso deve essere comunicato ai condòmini.
E’ poi il condomino che deve informare i rispettivi inquilini.
Il conduttore potrà pretendere soltanto il risarcimento del danno.

Concessione edilizia (Building permit)

È un atto amministrativo con cui l’autorità comunale, nell’esercizio del controllo demandatole dalla legge su tutte le attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, consente lo svolgimento di tali attività, entro i limiti fissati dalla legge medesima ed in conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. Originariamente di competenza del Sindaco, in seguito alla L. 127/97, il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie è ora attribuito ai dirigenti comunali.
La concessione edilizia è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1, L. 10/77 (c.d. legge Bucalossi) ed ha sostituito la licenza edilizia prevista dall’art. 31, L. 1150/42 (legge urbanistica).
La dottrina prevalente riconosce alla concessione ediliza il carattere di atto dovuto allorquando l’opera per la quale è richiesta risulti non in contrasto con quanto previsto dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dal regolamento edilizio.
Sono soggetti a concessione: le nuove costruzioni, i lavori di ampliamento e le opere di urbanizzazione; le opere, gli impianti e le attrezzature di interesse generale; le opere che privati o enti pubblici (diversi dallo Stato) intendono realizzare su beni demaniali e su tutti gli immobili di proprietà dello Stato sui quali altri soggetti vantino un diritto di godimento; altre attività che comportano modificazioni del territorio diverse da quelle edilizie (costruzioni di strade, attivazione di discariche di rifiuti e simili). Altre opere di minor impatto urbanistico ed ambientale sono sottratte al regime concessorio ed assoggettate a quello dell’autorizzazione gratuita e della denuncia di inizio attività.
La concessione edilizia è normalmente onerosa e si correla al pagamento di un contributo concessorio.
Nell’atto di concessione devono essere fissati il termine di inizio dei lavori (non superiore ad un anno) e quello di ultimazione degli stessi, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile.
La concessione edilizia ha natura reale e può essere pertanto trasferita insieme con l’area alla quale inerisce, occorrendo allo scopo un semplice provvedimento di voltura.
Essa può essere annullata per vizi di legittimità, ma non è revocabile.
La procedura di rilascio della concessione edilizia è regolata dalla L. 493/93 (come modificata dalla L. 662/96) e dai regolamenti edilizi.
In particolare, al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ex L. 241/90. Quest’ultimo svolge l’istruttoria entro 60 gg. dalla presentazione della domanda di concessione e redige una relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e con la propria valutazione della conformità del progetto alle prescrizioni vigenti.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine, il responsabile formula una proposta motivata all’autorità competente ad emanare il provvedimento finale, che deve provvedere entro i successivi 15 giorni.
L’art. 9 della L. 10/97 prevede talune ipotesi di concessione gratuita, stabilendo una serie di esenzioni dalla corresponsione del contributo concessorio, avuto riguardo allo scopo dell’attività consentita o al carattere dell’opera (ad es. opere da realizzare in zone agricole).