Esecuzione forzata infamante sul patrimonio di un debitore irrimediabilmente insolvente.
Si articolava in varie fasi:
a) i creditori chiedevano al pretore di immettersi nel patrimonio del debitore (c.d. missio in bona);
b) il pretore, ricorrendone i presupposti immetteva i creditori nel possesso dei beni del debitore nominando un curatore (c.d. curàtor bonòrum) a cui veniva affidata la custodia e l’amministrazione dei beni;
c) trascorsi 30 giorni dalla missio in bona, redatto l’inventario dei beni i creditori nominavano un magìster bonorum che emetteva il bando di vendita (c.d. lex venditiònis);
d) trascorsi 10 o 15 giorni dalla lex venditionis, il magister bonorum provvedeva alla vendita in blocco dei beni (bonorum distràctio) al creditore che offriva di più.
Categoria: Glossario
Caligola (imp. 37-41 d.C.) (Caligula (37-41 SETTINGS D.C.))
Secondo esponente della dinastia Giulio-Claudia, figlio di Germanico e di Agrippina I, fu designato alla successione da Tiberio [vedi] insieme a Tiberio Gemello, figlio di Druso Minore.
Annullato il testamento politico del predecessore, la sua successione fu dovuta all’acclamazione dell’esercito che lo riconobbe imperàtor e del senato che, invece, lo riconobbe prìnceps.
Salito al trono nel 37 d.C., conquistò il consenso popolare e pretoriano con l’abolizione di alcuni tributi, con l’aumento del soldo militare e con un donativo doppio rispetto a quello promesso da Tiberio.
Ebbe una concezione del potere tendente all’assolutismo — ad es. fece processare e condannare per il delitto di lesa maestà [vedi crìmen maiestàtis] i senatori meno favorevoli alla sua politica — e introdusse alcuni cerimoniali orientalizzanti quali la proscinèsi che prevedeva un saluto e un inchino dinanzi all’imperatore.
La sua condotta instabile nei confronti del Senato e dei pretoriani finì per alienargli le loro simpatie e unirli in una congiura conclusasi con il suo assassinio il 24 gennaio del 41 d.C.
Caracalla (imp. 211-217 d.C.)
Marco Aurelio Antonino, detto (—) dall’omonimo veste gallica, nacque nel 188 d.C.
Figlio maggiore di Settimio Severo [vedi] e di Giulia Domina, inaugurò il suo impero con un delitto, uccidendo, nelle braccia della madre, il fratello Geta che avrebbe dovuto governare al suo fianco con eguali diritti.
Solo al potere, continuò il progetto severiano dei suoi predecessori di consolidamento dei confini. A questo scopo condusse varie campagne tra le quali l’ultima, contro i Parti, si concluse con una ritirata, nella quale rimase ucciso lo stesso imperatore.
Internamente il suo governo attraversò una grave crisi economica causata da alcuni dannosi provvedimenti, quali l’aumento del soldo militare. L’ingente spesa pubblica generò una forte svalutazione (ascesa dei prezzi), cui (—) fece fronte con il conio di una nuova moneta, l’antoniniano.
Oltre al recupero di valore della moneta, (—) si vide costretto ad un nuovo incremento delle tasse che lo portò all’emanazione dell’Editto di Caracalla o Constitùtio Antoniniana [vedi Constitùtio Antoniniàna de civitàte] (212 d. C.).
Tale editto che estese il diritto alla cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, determinando un aumento del gettito fiscale, è senz’altro l’atto più rilevante della sua politica.
Causa (Case)
La (—) era uno degli elementi essenziali dei negozi di attribuzione patrimoniale (si parlava di iusta causa).
La iusta (—) veniva intesa come ragione obiettiva, sufficiente di per sé a giustificare un dato negozio, in relazione ai fini che le parti si proponevano; si poteva così avere una iusta (—):
— traditionis (per la traditio [vedi]);
— solvendi (per la solutio [vedi]);
— dotis dàndæ (per la datio dotis [vedi]);
— donationis (per la donatio [vedi]); e così via.
Occorreva che la (—) fosse voluta: in ciò si verificava una commistione tra (—) e volontà (c.d. ànimus [vedi]): l’ànimus era diverso a seconda della diversa causa per cui l’atto era compiuto (animus donationis, novàndi) e, congiuntamente alla causa, consentiva l’individuazione giuridica del rapporto.
La (—) di un negozio giuridico doveva sempre essere lecita; a tale riguardo, contrariamente a quanto avviene nell’ordinamento vigente, si distinguevano varie forme di illiceità:
— l’illiceità era piena ed implicava l’invalidità del negozio, quando il negozio era iniustus, cioè contrario ai principi fondamentali del ius civile, oppure contra bonos mores, cioè contrario alla morale tradizionale, oppure contra lèges perfectas, cioè contro leggi imperative che comminavano la nullità degli atti compiuti in loro violazione;
— l’illiceità era semipiena quando il negozio era contrario a leges minus quam perfectæ, che cioè comminavano solo una sanzione a carico del trasgressore e non anche la nullità del negozio;
— l’illiceità era generica se il negozio era contrario a leges imperfectæ, cioè a quelli leggi che non comminavano alcun tipo di sanzione per la loro violazione.
La contrarietà alle leggi poteva essere:
— diretta (negozi contra legem);
— indiretta (negozi in fràudem legis), nel qual caso un negozio, pur valido in apparenza, perseguiva in realtà, indirettamente, uno scopo vietato dalla legge, risultando, perciò, egualmente illecito.