La (—) doveva esser prestata, nel processo per formulas [vedi] dal procuràtor [vedi], per ottenere il diritto di sostituire l’attore; attraverso la prestazione della (—), il procurator si impegnava a rivalere il convenuto dell’ammontare della condanna, se il soggetto da lui rappresentato avesse intentato una nuova azione contro il convenuto, non ratificando il suo operato.
Categoria: Glossario
Cesarea (scuola di)
Scuola giuridica sorta, in periodo postclassico, nell’Impero romano d’Oriente: si trattò di una scuola privata, non tanto feconda, che non godette di particolari favori imperiali.
Claudio (imp. 41 – 54 d.C.)
Successore di Caligola [vedi], terzo esponente della dinastia Giulio-Claudia, era figlio di Druso Maggiore e Antonia Minore.
Di temperamento concreto e attento, contribuì in modo decisivo alla costituzione di un apparato governativo totalmente centralizzato e burocratizzato. Nonostante questa tendenza sostanzialmente accentratrice, (—) riprese, in contrasto con l’atteggiamento di Caligola, la politica augustea di rispetto del Senato, ampliando le funzioni del ceto equestre nell’amministrazione dell’Impero, soprattutto nelle sei nuove province da lui create (le due Mauretanie [vedi], la Britannia [vedi], la Giudea, la Tracia, la Licia [vedi]), governate le ultime tre da procuratori di nomina imperiale. Valente stratega, in soli sedici giorni completò la conquista della Britannia (44 d.C.). Assunse la carica di censore per concedere la cittadinanza romana alle aristocrazie provinciali. È noto il suo discorso programmatico per l’estensione della cittadinanza alla Gallia Comata, conosciuto come “Tavola di Lione”.
Negli ultimi anni del suo governo, non riuscì a fronteggiare i maneggi di palazzo e fu avvelenato dalla moglie Agrippina che aveva già predisposto la successione sul soglio imperiale del figlio Nerone.
Codicìlli – Codicillus [Codicilli – Codicillo]
Figura di creazione consuetudinaria, ebbe notevole diffusione in età classica: erano atti scritti, non assoggettati all’osservanza di particolari forme, che potevano contenere qualsiasi disposizione mòrtis causa, tranne quelle riguardanti la designazione dell’erede. Proprio con i (—) erano generalmente disposti i fideicommìssa [vedi].
Tra i (—) si distinguevano:
— (—) testamentari, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione testamentaria [vedi succèssio ex testamento]; tra essi, si distinguevano ulteriormente:
— (—) confirmàti;
— (—) non confirmati
a seconda che ad essi si fosse fatto riferimento, o meno, nel testamento;
— (—) ab intestàto, se erano destinati ad essere efficaci in caso di successione non testamentaria [vedi successio ab intestato].
Col tempo, per superare il divieto di designare l’erede nei (—), si ammise che il testatore lasciasse indeterminata la persona dell’erede nel testamento, riservandosi di indicarla nei (—).
Il (—), al pari del fedecommesso, ebbe l’importante funzione storica di superare quei principi arcaici in materia testamentaria che ripugnavano alla nuova coscienza sociale.
In età postclassica, il testamento e i (—) (che erano sostanzialmente testamenti senza l’istituzione di erede) furono equiparati, dovendo avere lo stesso numero di testimoni e di sottoscrizioni. Giustiniano ammise che per i codicilli fossero sufficienti cinque testimoni, dal momento che tali disposizioni erano redatte dal testatore di proprio pugno.