Si tratta di un contratto di locazione che ha ad oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile.
L’affittuario, dietro pagamento di un canone, deve curare la gestione della cosa in base alla sua destinazione economica e all’interesse della produzione.
Il locatore può richiedere la risoluzione del contratto se accerta che l’affittuario non osservi gli obblighi che gli incombono.
All’affittuario vengono dati i frutti e tutte le altre utilità della cosa.
Il locatore è tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie, mentre all’affittuario spettano quelle ordinarie.
L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
Il rapporto di affitto cessa per scadenza del termine, per recesso quando il contratto è a tempo indeterminato; per alienazione delle cose, quando viene pattuita una clausola in tal senso; per la sopravvenuta incapacità o per la insolvenza dell’affittuario; per recesso dal contratto degli eredi dell’affittuario defunto.
L’affitto di azienda impone l’obbligo di:
1)gestirla senza cambiarne la destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. Inoltre bisogna ricostituire le normali dotazioni di scorte.
2) esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue.
Per tutto il periodo dell’affitto, il locatore non può esercitare un’attività in concorrenza con l’affittuario.
L’affittuario entra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata del contratto.
Il locatore farà parte dei contratti che perdurano alla fine dell’affitto.
Categoria: Glossario
Ambasciatore (d. internaz.) (Ambassador)
Si tratta di un Agente diplomatico accreditato al vertice di un’Ambasciata dallo Stato che viene inviato presso lo Stato straniero.
L’ambasciatore gode dello status di diplomatico cioè di particolari immunità e onori civili e militari.
Antitrust [normativa comunitaria e nazionale] (Community and national)
È il complesso di norme, nazionali e comunitarie, che tutelano la libertà di concorrenza fra le imprese.
esse sono finalizzate al suo corretto svolgimento e alla repressione delle pratiche di concorrenza sleale.
I prinicpi fondamentali a tal proposito sono:
1)divieto di intese pregiudizievoli al commercio tra gli Stati; esse infatti possono esse restrittive della concorrenza all’interno del mercato comune;
2) divieto di esercizio abusivo della propria dominanza sul mercato da parte di alcune imprese;
3) disciplina delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche;
4) regole riguardo agli interventi degli Stati membri nell’economia. Esse impediscono che gli aiuti economici alle imprese generino limitazioni e modifiche al libero esplicarsi della concorrenza.
In Italia vige la legge 287/90 che ha istituito un’Autorità garante della concorrenza e del mercato con sede in Roma.
Essa ovviamente vigila il rispetto della normativa antitrust.
Le operazioni di concentrazione di imprese che danno luogo ad una modificazione della struttura interna delle imprese interessate, non sono vietate in assoluto, ma solo se determinano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale cioè l’eliminazione della concorrenza.
La legislazione nazionale riguarda solo i comportamenti anticoncorrenziali limitati al mercato nazionale.
Asilo politico (d. cost.; d. internaz.) (Political Asylum)
Uno straniero ha diritto a trovare rifugio nel territorio o in una rappresentanza diplomatica di uno Stato terzo, se viene perseguitato o subisce delle discriminazioni per motivi politici, religiosi o razziali.
L’asilo è diplomatico quando avviene presso una sede diplomatica dello Stato all’estero, altrimenti si parla di asilo territoriale.
Non è ammessa però l’estradizione dello straniero per reati politici.