Atto (Act)

Atto prealizzato da un’autorità amministrativa, che esercita una funzione amministrativa. Gli atti comprendono i provvedimenti amministrativi, gli atti di disposizione del corpo, gli atti di liberalità.
I secondi hanno come oggetto il diritto all’integrità fisica.
Gli atti sono illeciti quando violano l’integrità fisica, mentre Sono leciti se corrispondono al trapianto del rene o a donazione di sangue o di emocomponenti, o a prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, o a donazione del midollo osseo.
I terzi permettono l’arricchimento del beneficiario, ed impoverimento dell’autore.
Esistono fra questi atti quelli gratuiti, cioè senza corrispettivo economico o come donazione.
Atti indicati come liberalità di uso comprendono l’ atto di notorietà e quello emulativo.
Tali atti arrecare molestia ad altri.
L’atto giuridico invece dà luogo ad effetti giuridici, in maniera volontaria.
Esso comprende i negozi giuridici e i meri.
Esistono gli atti materiali che inducono una modifica materiale del mondo esterno e le dichiarazioni, che informano o di intimano.
L’ atto è illecito quando è doloso o colposo e procura ad altri un danno ingiusto.
L’atto normativo è resposnabile di innovazione dell’ordinamento giuridico esistente.
L’atto processuale è realizzato da un soggetto del processo secondo le norme processuali, ed permette la costituzione, lo svolgimento, la modifica, e l’estinzione di un rapporto processuale.
Gli atti processuali sono:
1)atti compiuti delle parti private;
2)atti compiuti dal pubblico ministero;
3)atti compiuti dagli organi giudiziari, cioè dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario.
L’atto pubblico è un documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Esso è una prova legale.
Il contenuto delle dichiarazioni delle parti non viene accertato durante la stesura dell’atto notarile.
L’atto recettizio determina i suoi effetti nel momento in cui perviene alla conoscenza del destinatario.

Buon costume (d. civ.; d. cost.; d. pen.) (Good costume)

Il Buon costume rileva ai fini della illiceità del negozio giuridico infatti, il negozio è illecito quando la causa (art. 1343 c.c.), il motivo determinante (art. 1345 c.c.), l’oggetto (art. 1446 c.c.) o, ancora, la condizione (art. 1354 c.c.) sono illeciti, cioè contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al Buon costume .
Rappresenta il bene-interesse tutelato da una particolare categoria di reati, i reati contro il Buon costume e la moralità pubblica (artt. 519-543 c.p.).
Costituisce un limite posto dal costituente alla libertà di culto (art. 19 Cost.) e di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenità.
È una nozione variabile a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, e non può essere circoscritta alla sola sfera della morale sessuale.