La (—) indica la immodificabilità del provvedimento del giudice, quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione c.d. ordinari contro di esso, previsti dalla legge, ovvero quando essi non sono più proponibili per il decorso dei termini.
(—) civile (d. proc. civ.)
Ai sensi dell’art. 324 c.p.c. la sentenza passa in (—) formale quando essa non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per Cassazione [Cassazione (Ricorso per)], né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395.
Si ha, dunque, (—) in senso formale quando la sentenza diviene irretrattabile sotto due profili:
— diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti;
— e, correlativamente, intoccabile da parte del giudice.
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.); la (—) sostanziale, infatti, impone alle parti l’obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice.
Se poi il giudice si pronuncia, per errore, una seconda volta sulla medesima controversia, malgrado il precedente giudicato, le parti possono ricorrere per Cassazione se il giudice ha rigettato una eccezione di (—), oppure agire per revocazione.
I limiti della (—) sono:
— oggettivi: si riferiscono all’oggetto della sentenza ed alla causa petendi; la (—), infatti, si forma su tale oggetto in relazione alla causa petendi, e non anche sulle questioni eventualmente presentatesi in corso di causa e risolte incidenter tantum;
— soggettivi: la (—) non fa stato che tra le sole parti, i loro eredi ed aventi causa; essa cioè deve essere riconosciuta da tutti, ma i suoi effetti non si estendono ai terzi (res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest).
Le sentenze passate in giudicato [Passaggio in giudicato della sentenza] rimangono peraltro assoggettabili a revisione e a revocazione e/o opposizione di terzo.
(—) penale (d. proc. pen.)
Dispone l’art. 648 c.p.p. che sono irrevocabili le sentenze ed i decreti penali contro i quali non è più ammessa impugnazione (salva la revisione). È questa la nozione di giudicato formale.
Da ciò consegue che l’accertamento in ordine alla imputazione e alla responsabilità dell’imputato, contenuto nella sentenza o decreto, diviene definitivo (cd. giudicato sostanziale).
La stabilità del giudicato è garantita dalla regola per cui l’imputato prosciolto o condannato (con sentenza o decreto irrevocabile) non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto: principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.).
La irrevocabilità attiene alla consumazione dell’esercizio dell’azione penale in uno dei procedimenti speciali o nel rito ordinario dibattimentale. Più specificamente, possono divenire formalmente irrevocabili e costituire, per riflesso, giudicato sostanziale le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, in sede di patteggiamento, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato, ovvero nell’ordinario rito dibattimentale, oltre il decreto penale. Non è ricompresa nella elencazione la sentenza dell’udienza preliminare di non luogo a procedere, perché sempre revocabile (art. 434 c.p.p.).
(—) e provvedimenti cautelari
Le ordinanze cautelari, una volta impugnate ai sensi degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., quando si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell’irrevocabilità (cd. giudicato cautelare) che, pur non essendo parificabile all’autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. Sicché, ad esempio, una volta emanata una misura cautelare, se questa viene confermata all’esito dei giudizi di impugnazione, non può più essere revocata dal giudice, a meno che non sopravvengano fatti nuovi, diversi da quelli valutati per l’applicazione della misura e nel corso delle impugnazioni, e che incidono sulla persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o sull’esistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura.
Categoria: Glossario
Custode (Guardian)
È la persona, nominata dal giudice e, in alcuni casi, anche dall’ufficiale giudiziario (art. 520 c.p.c.), che assume il compito di conservare e di amministrare le cose pignorate o sequestrate. Il (—) ha diritto ad un compenso per l’attività svolta, il cui importo è stabilito con decreto del giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.
(—) nel processo penale (d. proc. pen.)
Quando non è possibile affidare la custodia delle cose sequestrate alla cancelleria o alla segreteria, viene nominato un (—), che ha l’obbligo di conservare e presentare le cose affidategli ad ogni richiesta dell’autorità giudiziaria. Per l’incarico conferito al (—) è dovuta un’indennità, secondo tariffe previste dalla legge. L’affidamento avviene con redazione di apposito verbale, che attribuisce al (—) i diritti e i doveri propri della sua funzione.
Rapina (d. pen.)
L’art. 628 c.p. stabilisce che il termine Rapina comprenda due diverse ipotesi criminose, il cui elemento comune è dato dall’impossessamento di cose mobili altrui e dall’uso di violenza o minaccia alla persona.
Si parla quindi di Rapina propria e impropria:
1) commette il reato di Rapina propria chi si impossessa della cosa mobile altrui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e la sottrae a chi la detiene con violenza alla persona o minaccia;
2) commette il reato di Rapina impropria chi usa violenza o minaccia dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
Si parla di reato appartenente alla categoria dei delitti contro il patrimonio.
Non vi è nessun dubbio sulla configurabilità del tentativo per entrambe le fattispecie.
la pena è la reclusione da 3 a 10 anni e multa da euro 516 a euro 2.065.
Redditometro (d. trib.)
Meccanismo che permette il calcolo presuntivo del reddito in base a parametri certi ed uniformi stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze con appositi decreti.
Sono stati fissati distinti indici e coefficienti presuntivi di reddito che vengono calcolati in relazione alla disponibilità dei contribuenti, di beni di lusso indicatori, di un’elevata capacità contributiva.
Gli Uffici finanziari hanno in questo modo un ulteriore strumento per l’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche.