Asta a tasso unico (Auction single rate)

Asta a tasso unico

Procedura d’asta, (denominata anche di tipo olandese), per l’assegnazione di titoli in cui tutti i partecipanti, le cui offerte sono state accettate da chi l’ha bandita, pagano il prezzo stabilito come base. Ad esempio, se le offerte sono state accettate al prezzo di L. 1.500 (prezzo base o prezzo marginale), anche coloro che hanno offerto di più pagheranno il prezzo base.
Nell’eseguire operazioni di mercato aperto (v.), il SEBC (v.) può condurre mediante questa procedura le aste a tasso variabile (v.): in tal caso, tutte le offerte presentate dai partecipanti sono ordinate in senso decrescente in base al tasso d’interesse; a tutte le offerte accolte, quindi, si applica il tasso d’interesse che corrisponde all’ultima offerta soddisfatta.

Rendita (contratto di) (d. civ.) (Yield (contract))

Il contratto di rendita perpetua si differenzia dal contratto di rendita vitalizia.
Nel primo caso una parte permette all’altra di ottenere di diritto e per molto tempo la prestazione di una somma di denaro o di cose fungibili.
Questo avviene in cambio dell’alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o della cessione di un capitale (rendita semplice).
Il debitore della rendita perpetua può liberarsi da questo obbligo con il cd. riscatto.
Egli paga cioè il corrispondente della capitalizzazione della rendita annua più l’interesse legale.
Con la rendita vitalizia invece la prestazione periodica avviene per tutta la durata della vita del beneficiario o di un’altra persona.
Ovviamente in questo caso non può essere ammesso il diritto di riscatto.
La rendita può avvenire anche perr una donazione o una disposizione testamentaria.
Il contratto atipico si distingue dalla rendita.
In questo una parte, in cambio dell’alienazione di un immobile, si impegna a prestare alla controparte, durante la vita, assistenza di carattere morale.

AUE (Atto Unico Europeo) (SEA Single European Act)

Si tratta delle disposizioni che completano i tre trattati istitutivi delle Comunità europee in modo da formare il Libro Bianco.
Il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne che assicura la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Oltre alla creazione del mercato interno l’Atto unico prevede:
1) il migliorare la politica sociale;
2) ricercare una coesione economica stretta tra le regioni europee e ridurre le disparità regionali attraverso la riforma dei fondi strutturali;
3) il rafforzare la collaborazione monetaria;
4) introdurre norme che riguardano l’ambiente e la ricerca scientifica e tecnologica.
L’Atto unico comprende anche modifiche istituzionali:
1) introdurre la cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio;
2) affidare alla Commissione delle competenze esecutive degli atti adottati dal Consiglio;
3) rendere istituzionale il Consiglio europeo;
4) il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata riguardo le decisioni del Consiglio dell’Unione europea nei settori della politica sociale,del mercato interno, della coesione economica e sociale e della ricerca;

Rogatoria

È la richiesta fatta da un giudice ad altro giudice di compiere un atto processuale (generalmente, l’assunzione di un mezzo di prova) che esula dal suo ambito di competenza territoriale o dalla sua sfera di giurisdizione. Per i mezzi di prova che, nell’ambito del territorio dello Stato, devono essere assunti fuori della circoscrizione del Tribunale, il giudice delegava a procedervi il pretore del luogo salvo che il presidente del Tribunale, su richiesta concorde delle parti, lo autorizzava a recarvisi. La competenza è del giudice istruttore del Tribunale del luogo ove la prova viene assunta.
La (—) al giudice straniero è trasmessa per via diplomatica.
L’assunzione si compie ad opera del giudice straniero e in conformità con la sua legge processuale, ma l’atto, rimesso al giudice della causa, avrà la stessa efficacia che se fosse stato fatto in Italia, purché non abbiano fatto difetto le forme e le garanzie che si ravvisano indispensabili per poterlo utilizzare nel nostro processo.
Quando la persona che deve essere interrogata o deve rendere una dichiarazione è un cittadino italiano residente all’estero, il giudice istruttore può invece rivolgere la (—) al console italiano competente, il quale provvede a norma della legge consolare e con l’osservanza degli artt. 202 ss. c.p.c.
In ogni caso il giudice istruttore, nel disporre la (—), provvede per l’assunzione della prova e per la prosecuzione del processo a norma dell’art. 203 c.p.c.
(—) e processo penale
La (—) va inserita nell’ambito dei rapporti di collaborazione giudiziaria tra Stati, sotto forma di assistenza giudiziaria tra le diverse autorità giudiziarie (giudici per le indagini preliminari o dibattimentali, P.M.). La (—) è regolata dalle norme della convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20-4-59, dalle altre norme di diritto internazionale, anche convenzionali (art. 696), ed in via suppletiva dal codice di procedura penale (artt. 723-729). La (—) differisce dalle estradizioni perché queste hanno ad oggetto la consegna di imputati o condannati, da ridurre in vinculis, mentre la (—) riguarda il mero compimento di attività: comunicazioni, notificazioni di atti, attività di istruzione probatoria.
Si individuano due tipi di (—):
— dall’estero in Italia: è contemplato un doppio sindacato: politico, rimesso al Ministro della giustizia che ha un potere di veto della (—) per ragioni politiche o di indole giuridica; giudiziario, di competenza della Corte d’Appello;
— all’estero: in tal caso, la richiesta proviene da giudici italiani, per cui è necessario il solo vaglio politico del Ministro della giustizia, abilitato a decretare di non dare corso alla (—) per motivi attinenti alla sicurezza o ad altri interessi nazionali. Se la richiesta è ritenuta inoltrabile dal Ministro, la (—) è trasmessa all’autorità estera, valendosi dei canali diplomatici.
Nel caso in cui la (—) riguardi diversi atti di competenza di più distretti della Corte d’Appello, la domanda viene inoltrata direttamente dall’autorità straniera, o successivamente dal Ministro della giustizia, alla Corte di Cassazione che provvede a determinare il distretto competente in base alla tipologia ed alla natura degli atti da compiere. Sul tema del regime di utilizzabilità degli atti assunti per (—) è recentemente intervenuta la L. 5-10-2001, n. 367 stabilendo l’inutilizzabilità:
— di documenti o mezzi di prova acquisiti o trasmessi (in seguito a (—) all’estero) in violazione delle norme internazionali;
— degli atti compiuti dall’autorità straniera, se la (—) viene eseguita dallo Stato estero con modalità differenti da quelle indicate dall’autorità giudiziaria italiana;
— delle dichiarazioni, comunque e da chiunque rese, riguardanti gli atti come da sopra inutilizzabili.