Ufficio speciale, minuziosamente disciplinato dal diritto positivo, istituito presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica e avente la funzione di raccogliere e conservare gli estratti delle sentenze e dei decreti penali, delle sentenze civili passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e dei provvedimenti che le revocano, delle sentenze che dichiarano fallito l’imprenditore commerciale, delle sentenze di omologazione del concordato, di quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito.
L’istituto del (—) trova la sua origine storica nei registri medievali nei quali, a partire dal XII secolo, in alcuni Stati era conservata notizia delle condanne infamanti o comportanti incapacità a rivestire pubbliche cariche.
L’ufficio fu, tuttavia, organicamente disiplinato per la prima volta dal codice d’istruzione criminale napoleonico del 1808 [vedi Code d’instruction criminelle], in cui si disponeva l’obbligo per ciascun cancelliere di tribunale e di corte d’assise di registrare le generalità di tutti i condannati a determinate pene e di inviare ogni tre mesi una copia dei registri al Ministro della giustizia e della polizia. Nel 1833 la copia dei registri venne sostituita da bollettini che, a partire dal 1850 furono conservati presso i tribunali di nascita degli interessati.
Il (—) venne introdotto in Italia nel 1858 e inizialmente riguardava solo il Regno delle Due Sicilie.
Con R.D. 6 dicembre 1865 venne istituito in tutto il Regno d’Italia un ufficio del (—), che sostituì i registri precedentemente utilizzati e in cui venivano raccolti e conservati i cartellini compilati dai cancellieri dei tribunali ordinari che avessero emesso provvedimenti irrevocabili di condanna a pena criminale, correzionale o per furto campestre, nonchè provvedimenti di proscioglimento con formula diversa dall’inesistenza del fatto o del reato.
L’intera materia venne coordinata con il codice penale del 1889 [vedi] e riformata con L. 10 dicembre 1899. In virtù di tale riforma fu introdotta la compilazione del cartellino anche per le decisioni dei giudici speciali, dei giudici stranieri contro cittadini italiani e per le sentenze di interdizione, inabilitazione e fallimento.
Con R.D.18 giugno 1931 gli uffici locali del casellario vennero annessi alle procure presso i vari tribunali, mentre quello centrale entrò a far parte del Ministero della giustizia. La disciplina dell’istituto venne sostanzialmente riformata con L. 14 marzo 1952, n. 158, trasfusa quasi integralmente nella legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica parziale del codice di procedura penale del 1930 [vedi].
Le iscrizioni nel (—) vengono eliminate dopo la morte della persona a cui si riferiscono o quando siano comunque trascorsi 80 dalla nascita della persona stessa.
Categoria: Glossario
Cesarismo
Termine usato per indicare quel tipo di governo che caratterizza la fine di un’era, quando le istituzioni politiche fondamentali, pur restando in apparenza in vita, non sono più in grado di operare e la volontà personale di colui che detiene il comando (Cesare) si pone come l’unica fonte del potere.
Tale forma di governo è caratterizzata da un potere fortemente accentrato nelle mani di un solo individuo che, grazie all’appoggio dell’esercito, mira a realizzare una politica avulsa dagli interessi particolari di singoli o gruppi, ma destinata a soddisfare le esigenze globali della collettività.
Il termine (—) affonda le sue origini nel regime attuato da Giulio Cesare nell’antica Roma. Successivamente, esso fu usato con riferimento a diversi regimi totalitari, quali quello fascista e gollista.
Code d’instruction criminelle
Codice d’istruzione criminale
Votato dal Corpo legislativo francese nel 1808, venne promulgato nel dicembre dello stesso anno ed entrò in vigore il 1° gennaio 1811. Era diviso in due libri riguardanti, rispettivamente, la polizia giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria.
Non si trattava di una mera raccolta più o meno ordinata di leggi diverse, ma di una vera e propria fusione del diritto esistente, di una legge unica le cui parti entrarono in vigore contemporaneamente.
Il (—) entrò in vigore simultaneamente al Code pénal del 1810 [vedi
Codice Gregoriano
Raccolta di costituzioni imperiali, pubblicata probabilmente per iniziativa di alcuni maestri della Scuola di Berito alla fine del III secolo, sotto l’impero di Diocleziano [vedi]. Conteneva in almeno quindici libri le costituzioni emanate dall’epoca di Settimio Severo (193-211) all’anno 292. Le costituzioni erano distribuite per materia.
Il (—) non ci è pervenuto direttamente, ma tramite l’utilizzazione che di esso ne fecero compilazioni posteriori, soprattutto il Codice giustinianeo [vedi Corpus iuris civilis]. Per la prevalenza data ai rescritti e la quasi totale assenza degli editti, il (—) regolava prevalentemente la materia privatistica.