Nel Medioevo, dopo la costituzione feudale [vedi Feudalesimo] voluta da Carlo Magno [vedi] il termine indicava il territorio soggetto al conte [vedi Comes] e al titolo di contea [vedi].
Categoria: Glossario
Concettualismo
Dottrina filosofica medievale opposta al platonismo, professata soprattutto da Abelardo nel XII secolo e, fra i moderni, da Locke [vedi Locke John] e Kant [vedi Kant Immanuel].
Il (—) costituiva una terza soluzione, posta tra quelle fornite rispettivamente dal realismo e dal nominalismo, alla questione scolastica degli universali.
Il (—) sosteneva che i concetti generali (o universali) non sono dotati di una realtà autonoma ma esistono in quanto si riferiscono, a titolo di predicato, a cose esistenti.
Reali sono soltanto gli individui ed i fatti particolari: da essi, attraverso un processo di astrazione, l’intelletto può ricavare delle immagini comuni, i concetti, espressi da nomi universali. Questi ultimi non sono pure e semplici parole ma simboli utilizzati convenzionalmente dagli uomini per significare e rappresentare nel discorso le immagini comuni ricavate dall’intelletto
Consilia
Pareri forniti dai giurecosulti, su richiesta di giudici o di privati, e relativi ad una controversia o ad una questione di diritto.
La consuetudine di rivolgersi al tecnico del diritto per ottenere un consiglio risale all’antica Roma e si inseriva perfettamente nella funzione tipica della giurisprudenza, che era quella di fornire alla parte, gratuitamente, un parere superiore agli interessi particolari e contingenti di quest’ultima ed elevato a fonte di pura scienza.
Con il rifiorire degli studi romanistici e la nascita della Scuola di Bologna [vedi Glossatori] nel XII secolo, la giurisprudenza medievale rinnovò la funzione, connaturata al proprio ufficio, di consigliare i giudici, nonché i privati nei loro negozi e rapporti giuridici.
Il primo tipo di (—) richiesto al giurista fu quello che viene definito consilium sapientis ed era particolarmente diffuso in età comunale; esso consisteva nel parere che i magistrati erano costretti a richiedere ai giuristi, in quanto molto spesso erano privi di personali conoscenze giuridiche. Ciò risulta facilmente comprensibile se si tiene conto che i titolari della funzione giudiziaria [vedi Console] erano uomini politici e non tecnici competenti di diritto.
Il consilium sapientis era vincolante per il giudice, che si limitava a notificarlo alle parti, come fosse una sua sentenza.
A partire dal secolo XIV, nel pieno splendore dell’età dei comuni [vedi Comune medievale], e grazie all’attività dei Commentatori [vedi] si impose l’uso da parte del giurista di dare (—) anche ai privati che, in un’epoca caratterizzata dalla pluralità degli ordinamenti vigenti, erano disorientati dal contrasto delle fonti normative concorrenti.
Con l’invenzione della stampa (secolo XV) si diffuse l’uso di fare raccolte di (—), che si rivelarono utili sia agli autori stessi (che in tal modo vedevano accrescere il proprio prestigio), sia a giudici ed avvocati, che rinvenivano in esse l’agevole soluzione alle fattispecie concrete. In tal modo venne ad affermarsi una robusta letteratura consiliare.
Contrattualismo
Termine che indica il complesso delle dottrine, che pongono a fondamento dello Stato ed, in genere, di qualsiasi comunità civile una stipulazione o convenzione tra gli individui. L’origine dela teoria del contrattualismo è molto antica e risale ai sofisti. Ripresa da Epicuro, fu poi oscurata in età medievale dalla concezione dell’origine divina dello Stato, ma venne riformulata tra gli inizi del secolo XVII e la fine del secolo XIX. I maggiori esponenti del (—) furono Altusio, Alberico Gentili [vedi Gentili Alberico], Grozio [vedi Grozio Ugo], Hobbes [vedi Hobbes Thomas], Pufendorf [vedi Pufendorf Samuel von], Locke [vedi Locke John], Rousseau [vedi Rousseau Jean-Jacques] e Kant [vedi Kant Immanuel]. Secondo Altusio il contratto non è soltanto un patto di governo intercorrente tra il sovrano ed i sudditi, ma è anche un contratto sociale, ossia un tacito accordo tra i soggetti che decidono di dare vita ad una convivenza civile e di rendersi compartecipi dei beni, dei servizi e delle leggi della collettività.
Secondo Hobbes, attraverso il contratto gli individui rinunciano reciprocamente alla propria libertà ed ai propri diritti, al fine di dare vita allo Stato e trovare in esso pace e difesa.
Per Pufendorf e Locke il contratto è il patto necessario, attraverso cui gli individui si fondono dando vita allo Stato, in cui trovano sicurezza e tutela delle proprie posizioni. Secondo Rousseau attraverso il contratto, che è un libero atto di sottomissione ad un ordine normativo, l’uomo passa dallo stato di natura allo stato sociale, trasformandosi da individuo naturale in cittadino e subordinando il proprio diritto particolare al supremo interesse della collettività.
Secondo Kant, attraverso il contratto, che è all’origine dello Stato, ciascun individuo pone fine alla propria libertà individuale, per rinvenirla immediatamente dopo, all’interno della collettività