Court

(d. comp.)

L’attuale struttura giurisdizionale inglese è nata dalla fusione delle Corti di equity [vedi] e di quelle di Common Law [vedi]. Tutta la materia è attualmente regolata dalla Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act del 1925 (che raccoglie in un unico testo tutti i vari Judicature Acts emanati dal 1873-1875) e dai vari Administration of Justice Acts. Significative innovazioni sono state introdotte dall’Administration of Justice Act del 1970 e dal Courts Act del 1971.
Le Magistrates’ Courts hanno competenza limitata a procedimenti che comportano una pena massima fino a sei mesi di reclusione o un’ammenda fino a 400 sterline.
Le Crown Courts hanno una competenza penale più estesa di quella dei Magistrates’ Courts, anche se tale competenza è vincolata al rango del giudice.
La Court of Appeal (Divisione criminale) costituisce la corte di seconda istanza per i procedimenti penali: può accogliere, respingere o disporre l’annullamento della sentenza di primo grado anche se non può mai aggravare la pena.
La House of Lords è tribunale di ultima istanza competente per tutte le decisioni emesse nell’ordinamento inglese (fanno eccezione i provvedimenti emessi dal giudice penale scozzese).
La giurisdizione civile prevede, invece, in prima istanza il ricorso alle County Courts. Queste hanno una competenza limitata alle controversie che non superano una certa somma e sono istituite in ogni contea.
La High Court of Justice è a sua volta suddivisa in tre diverse sezioni: la Queen’s Bench Division, competente in materie non specificamente assegnate alle altre due divisioni come questioni di diritto civile, commerciale, delle assicurazioni o marittimo, la Chancery Division, competente in materie commerciali (questioni fiscali, trusts pubblici e privati, questioni successorie) e la Family Division, che si occupa di diritto di famiglia. A tali sezioni vanno aggiunti sei circuiti giudiziari (circuit courts) che operano in più contee tra loro limitrofe.
La Court of Appeal (Divisione civile) può confermare, revocare, o modificare una decisione di primo grado, nonché può disporre la revisione del processo.

Giurisdizione penale
House of Lords

­
Court of Appeal
(criminal division)
­
Crown Courts
­
Magistrates’ Court

Giurisdizione civile
House of Lords

­
Court of Appeal
­
High Court of Justice

/ / \ \

Queen’s Bench Chancery Family Circuit

Division Division Courts Division
­
County Courts

Costituzioni piemontesi

Voluminosa raccolta di leggi in cinque libri, voluta e pubblicata dal re sabaudo Vittorio Amedeo II nel 1723 col titolo di Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna. Vennero pubblicate nuovamente nel 1729 per permettere una generale revisione formale del testo e l’aggiunta di un sesto libro. Ciascun libro è diviso in titoli e paragrafi: il primo libro riguarda la materia religiosa, con particolare riferimento al culto cattolico ed alla condizione degli ebrei; il secondo si riferisce al funzionamento dell’ordine giudiziario; il terzo concerne il processo civile; il quarto il diritto ed il processo penale; il quinto riguarda la materia civile ed il sesto il diritto feudale e la materia fiscale.
Caratteristica particolare delle (—) era l’espresso divieto, fatto a giudici ed avvocati di citare nei processi le autorità dottrinali. Tale divieto delle citazioni [vedi Citazioni (legge delle)] comportò una sensibile riduzione del raggio d’azione del diritto comune [vedi].
Le (—), pur introducendo innovazioni e riforme sostanziali, non possono essere considerate un vero e proprio codice [vedi Codificazione]. Infatti, sebbene si inserissero in maniera massiccia nell’ambito del particolaristico regime di diritto comune, esse non lo abrogavano, anzi, tolleravano espressamente di essere suppletivamente integrate dalle norme di diritto comune, statutarie e giurisprudenziali.
Le (—) ricevettero un’ultima ed ampia revisione nel 1770 su disposizione di Carlo Emanuele III [vedi] e costituirono il nucleo principale del diritto piemontese fino allo Statuto albertino [vedi].

Costituzioni modenesi del 1771

Imponente compilazione di norme statutarie [vedi Statuti comunali] e di gride [vedi], ordini, provvisioni e decreti del ducato di Modena [vedi Modena e Reggio (ducato di)], promulgata il 26 aprile 1771 dal duca Francesco III, che regnò tra il 1737 ed il 1780, con intenti di riforma e di semplificazione del materiale normativo esistente.
Le (—) furono pubblicate col titolo di Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di S. Altezza Serenissima, ma solitamente vennero denominate Codice Estense. Il testo era sistematicamente ripartito in cinque libri, di cui il primo dedicato prevalentemente all’ordinamento giudiziario ed alla procedura civile; il secondo al diritto privato; il terzo a materie feudali e fiscali; il quarto e il quinto al diritto ed alla procedura penale. Il materiale normativo fu tratto da un complesso di fonti estremamente eterogeneo, tra cui la raccolta di gride ducali del 1755 e le Costituzioni piemontesi [vedi] del 1723-1729

Costituzioni egidiane

Raccolta completa e organica della legislazione vigente negli Stati della Chiesa. Trattasi di un codice diviso in sei libri, pubblicato nel 1357 dal cardinale spagnolo Egidio Alvarez Carrillo de Albornoz (1310-1367), su incarico del pontefice Innocenzo VI (1352-1362).
Tale codice era intitolato Constitutiones o Liber Constitutionum Sanctae matris Ecclesiae, conosciuto anche come Constitutiones Marchiae Anconitanae. Esso, utilizzando la legislazione precedente, poneva ordine all’enorme materiale a disposizione, eliminando il superfluo e le norme obsolete. Inoltre, veniva abrogata ogni altra norma non ricompresa nella compilazione, con la conseguenza che le (—) costituivano l’unico diritto generale vigente.
A partire dalla fine del secolo XIV si aggiunsero molte altre leggi al testo delle (—). Alla situazione di estrema confusione e incertezza, venutasi in tal modo a creare, posero rimedio le Constitutiones Aegidiane cum additionibus carpensibus, realizzate dal cardinale Rodolfo Pio da Carpi ed approvate nel 1544 da Papa Paolo III (1534-1549).
Le (—) rimasero in vigore fino al 1816.