Nel diritto germanico [vedi] e medievale era il terreno adiacente alla residenza del sovrano (curtis) e l’insieme degli edifici, delle aree annesse e degli addetti alla persona del monarca ed alla sua casa: corpo degli alti ufficiali e dei dignitari adibiti al servizio d’onore.
Il termine (—) fu usato, in seguito, per indicare anche le assemblee istituite dai sovrani: si pensi, ad esempio, al Parlamento spagnolo [vedi Cortes (Les)] e alle magistrature e ai tribunali dipendenti in origine dal monarca.
• (—) d’onore
Tribunale istituito a Firenze nel secolo XVI. Ebbe vita ed efficacia molto limitata e doveva pronunciarsi su delicate vertenze d’onore tra i cittadini
Autore: Admin
Correctores statutorum
(Emendatori, riformatori delle norme statutarie)
A partire dal XIII secolo, erano le persone nominate dal comune [vedi Comune medievale] allo scopo di provvedere esclusivamente alla sistemazione e al riordino delle deliberazioni statutarie [vedi Statuti comunali], che si andavano aggiungendo di anno in anno, nonchè incaricate della eliminazione delle ripetizioni e delle contraddizioni in esse contenute.
I (—) vennero costituiti in commissioni, in modo da rendere possibile la rappresentanza degli interessi di tutti i cittadini.
Tale ufficio fu reso stabile in alcuni comuni (ad esempio, a Pisa e a Pistoia) e spesso venne affidato a giuristi di professione.
I (—) erano tenuti a prestare giuramento solenne al popolo ed in alcuni casi (ad esempio, a Parma e a Pistoia) si stabilì che essi dovessere restare isolati, per tutto il periodo della compilazione e della riforma, in una sorta di conclave, senza possibilità di contatti col mondo esterno. In altri comuni fu disposto, invece, il contrario, ritenendosi fondamentale per il buon esito dell’incarico, che i (—) fossero costantemente aggiornati circa le nuove tendenze e le nuove esigenze del popolo e si invitava quest’ultimo per mezzo di bandi [vedi Bando] a contattare i (—) e a fornire loro proposte e consigli
Corrado II il Salico
(990 ca – Ultrecht 1039)
Imperatore tedesco che successe ad Enrico II di Sassonia, nel 1024. Con (—), discendente dei Franchi Salii [vedi], la Corona passò dalla Casa di Sassonia a quella di Franconia.
(—) fu un convinto assertore della politica assolutistica dell’impero e mirò subito a conquistare il regno d’Italia e a cingere la corona imperiale a Roma.
Fu chiamato in Italia dall’arcivescovo di Milano Ariberto da Intimiano (974 ca – 1045), convinto oppositore dei feudatari laici, desiderosi di affrancarsi dalla politica imperiale e di nominare un proprio re. (—) sottopose a ferro e fuoco la città di Pavia, che non aveva voluto riconoscerlo, ed entrò a Milano, ove probabilmente fu incoronato re d’Italia da Ariberto (1026). Sceso con quest’ultimo a Roma, cinse la corona dell’impero nel 1027.
Poco dopo, fece ritorno in Germania, impegnandosi nella conquista della Borgogna (1034).
Nel 1037, allo scopo di limitare la potenza dei grandi feudatari ed accrescere la forza accentratrice dell’impero, promulgò la Constitutio de feudis [vedi], con cui si inimicò sia la feudalità che la Chiesa.
Alla sua morte, avvenuta ad Ultrecht nel 1039, gli successe il figlio Enrico III [vedi Enrico III di Franconia].
Corpus iuris civilis
Tale locuzione indica la raccolta ufficiale dei testi normativi fondamentali, fatta eseguire dall’imperatore Giustiniano I [vedi], e condotta a termine da Triboniano [vedi] e da altri sedici collaboratori dal 528 al 533. Il (—) è un’imponente compendio di tutte le leggi emanate prima di Giustiniano, di tutti i materiali legislativi e giurisprudenziali circolanti da tempo, nonchè delle leggi promulgate dallo stesso imperatore. È distribuito i cinque volumi, di cui i primi tre contengono il Digesto (Digesta seu Pandectae), il quarto contiene il codice giustinianeo (Novus Iustinianus Codex e poi Codex repetitae praelectionis) ed il quinto contiene le Istituzioni (Institutiones Iustiniani sive Elementa) e le Novelle (Novellae).
Il Digesto, iniziato nel 530 ed entrato in vigore il 30 dicembre 533, è diviso in cinquanta libri e riassume gli scritti più importanti dei giuristi classici, opportunamente manipolati per esere adeguati all’evoluzione del diritto ed essere emendati del loro contenuto contradditttorio o ripetitivo.
In passato, l’uso forense dei giuristi classici rispondeva al criterio detto della legge delle citazioni [vedi Citazioni (legge delle)], ma grazie al Digesto, invece, gli scritti giurisprudenziali (iura) vennero raccolti in un unico testo, facilmente consultabile, e dotati di valore di legge (anche se la raccolta ebbe prevalentemente un uso scolastico).
Il Codice giustinianeo, entrato in vigore il 16 aprile 529 e composto di dodici libri, suddivisi in titoli, fu la prima raccolta di costituzioni imperiali realizzata sotto Giustiniano. L’opera aveva fini eminentemente pratici; questo spiega perché la commissione incaricata della sua redazione fosse autorizzata a manipolare i testi delle leggi imperiali, eliminando ripetizioni e contraddizioni, abrogando le norme ormai desuete, collocando il materiale normativo sotto gli opportuni titoli, fornendo, insomma, leggi certe e lineari racchiuse in un solo codice.
Il 16 novembre 534, con la costituzione Cordi, venne pubblicato il Codex repetitae praelectionis, destinato a rimpiazzare il primo Codice. L’opera si era resa necessaria, sia per consentire la sistemazione di tutte le costituzioni emanate per risolvere i problemi connessi alla raccolta di iura, sia per emendare le leggi imperiali già codificate ed eliminare quelle superflue o superate. Anche a questa nuova edizione del Codice fu attribuito valore di legge, sostituendosi ad ogni altra costituzione imperiale precedentemente in vigore e al vecchio Codice.
Le Istituzioni, pubblicate il 21 novembre 533 con la costituzione Imperatoriam erano divise in quattro libri. L’opera doveva servire da manuale introduttivo sui princìpi fondamentali del diritto e traeva il materiale da scritti istituzionali antichi, soprattutto le Institutiones di Gaio [vedi], e da altri commentari anche non destinati originariamente a scopi didattici. Alcuni mesi dopo la pubblicazione delle Istituzioni, Giustiniano ordinò una profonda riforma degli studi giuridici, che prevedeva la lettura e lo studio sia del materiale istituzionale che del Digesto e delle costituzioni imperiali.
Le Novelle, vale a dire le leggi e le costituzioni imperiali emanate dopo la pubblicazione del secondo Codice, abbracciano un periodo di tempo molto lungo (circa trent’anni), durante il quale la produzione legislativa subì una forte contrazione ma non cessò del tutto. Il periodo più fecondo fu quello tra il 535 e il 542, durante il quale le Novelle si concentrarono soprattutto sulla riforma dello Stato e sui problemi delle strutture burocratiche o sul riordino di interi settori del diritto privato (come quello della famiglia e della successione ereditaria).
A differenza delle precedenti costituzioni, le Novelle imperiali non furono inserite in raccolte ufficiali, ma solo in compilazioni private: la collezione delle centosessantaquattro Novelle, l’Authenticum [vedi] e l’Epitome Iuliani [ved