Rifacimento del codice di procedura penale del 1865 [vedi].
Il lavoro di redazione fu affidato ad una commissione nominata con R.D. 3 ottobre 1898 e inizialmente procedette a rilento. Nel 1905 e nel 1911 si ebbero due progetti dai quali, una volta esaminati e riveduti da commissioni parlamentari e di coordinamento, scaturì il testo definitivo, pubblicato il 1° marzo 1913 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1914.
Il (—) era diviso in quattro libri (disposizioni generali, istruzione, giudizio, esecuzione e procedimenti speciali) ed era costituito da 653 articoli. Rispetto al codice del 1865, vi era un aumento della competenza del pretore, la distinzione tra istruzione formale e sommaria, un coordinamento più rigoroso tra azione civile e penale, la limitazione del numero dei difensori, l’intervento della difesa nei principali atti istruttori, la deliberazione del verdetto dei giurati in udienza.
Leggi complementari al (—) erano i RR.DD. 5 ottobre 1913, nn. 1176, 1177 e 1178, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie, le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice e le norme regolamentari per il casellario giudiziale
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Codice di procedura penale del 1865
Raccolta di leggi disciplinanti il processo penale.
Con L. 2 aprile 1865 il codice sardo veniva esteso anche alla Toscana e all’intero territorio nazionale, con qualche modifica relativa, fra l’altro, alle attribuzioni della camera di consiglio ed all’obbligo di immediata pronuncia della sentenza, dopo il dibattimento. A seguito di tali modifiche venne promulgato il (—) con decreto 26 novembre 1865 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866.
Il (—) constava di 857 articoli, racchiusi in tre libri, dedicati rispettivamente all’istruzione preparatoria, al giudizio, alle procedure particolari e alle disposizioni regolamentari
Codice di procedura civile del 1865
Raccolta di leggi che regolano il processo civile.
Il progetto, redatto dal guardasigilli Pisanelli [vedi Pisanelli Giuseppe], risulta calcato sul codice di procedura civile sardo del 1859 e, come questo, è un’imitazione del codice francese del 1806, dal quale si differenzia per taluni istituti, quali ad esempio, la conciliazione, la cui disciplina viene mutuata dal codice napoletano.
Il (—) risulta composto di 950 articoli, contenuti in tre libri, dedicati rispettivamente all’ordine e alla forma dei giudizi; all’esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale; ai vari procedimenti speciali.
Con decreto del 30 novembre 1865 furono emanate le disposizioni transitorie al (—).
Numerose furono anche le leggi complementari, tra le quali la L. 30 giugno 1876, recante modifiche alla formula del giuramento di periti e testimoni e la L. 31 marzo 1901, col relativo decreto esecutivo 31 agosto 1901, contenente la disciplina del procedimento sommario
Codice di diritto canonico
Raccolta ufficiale di norme vigenti di diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV con la costituzione “Providentissima mater”, ed entrò in vigore il 19 maggio 1918.
Restavano esclusi dalla disciplina del (—) sia la materia liturgica, sia il diritto della Chiesa orientale, sia il diritto pubblico, cioè i rapporti tra Stato e Chiesa, che venivano regolati dai concordati [vedi Concordato ecclesiastico].
Il (—) risultava composto di 2414 canoni suddivisi in cinque libri, dedicati rispettivamente all’elenco delle fonti di produzione ed al sistema di computo del tempo; alla discilina dello status dei membri della Chiesa; all’indicazione dei mezzi per il raggiungimento dei fini della Chiesa; alle norme di carattere generale; alle norme sui delitti e sulle pene ecclesiastiche.
Vi era, inoltre, un’appendice formata da otto documenti riguardanti argomenti non trattati nel (—), come ad esempio l’elezione del Pontefice regolata, allora, dalla Costituzione di Pio X Vacante Sede Apostolica (1904).
Con l’entrata in vigore del (—) venivano abolite le precedenti leggi generali e particolari in contrasto con le disposizioni del (—); tutte le leggi anteriori non contenute nel (—), eccettuate le disposizioni dei libri liturgici e del diritto divino; le pene non menzionate nel (—); le consuetudini contra legem.
Nessuna mutazione subivano invece le consuetudini praeter legem; le leggi particolari non contrarie al (—); i diritti giustamente acquisiti dalle persone fisiche e morali; i privilegi e gli indulti della Santa Sede non espressamente revocati dal (—).
Per le altre materie restavano in vigore le norme precedenti non contrarie alle prescrizioni del (—) che andavano, comunque, interpretate secondo i principi del diritto anteriore.
La seconda versione del (—) è stata promulgata da Giovanni Paolo II con la costituzione Sacrae disciplinae leges del 25 gennaio 1983 ed è entrata in vigore il 27 novembre 1983.
Il nuovo (—) risulta composto da 1752 canoni ripartiti in sette libri dedicati rispettivamente alla disciplina delle fonti del diritto, delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni; alla disciplina dell’insegnamento cattolico in tutte le sue forme, alla disciplina dei sacramenti e degli altri atti del culto divino; all’acquisizione, amministrazione e alienazione di beni, contratti, fondazioni e pie volontà in genere; alle sanzioni previste per i vari delitti; alle procedure.
Con l’entrata in vigore del nuovo (—) sono stati abrogati il (—) del 1917; tutte le altre leggi, sia universali che particolari, contrarie alle disposizioni del (—), a meno che, per quelle particolari, sia diversamente disposto; ogni legge penale, generale o particolare, non richiamata dal codice stesso; tutte le altre leggi disciplinari universali che riguardino una materia che viene riordinata integralmente dal (—).