Fu promulgato con R.D. 31 ottobre 1882 e disciplinava la materia commerciale. Esso era il codice della dinamica borghesia commerciale ed industriale e ciò spiega il motivo per cui in esso il contratto veniva considerato non tanto e non solo un modo di acquisto della proprietà, quanto piuttosto uno strumento di speculazione attraverso cui si mira ad ottenere un profitto.
Il (—) disciplinava non solo un gran numero di atti, definiti di commercio dall’art. 3, ma anche tutti quei rapporti, non intrinsecamente commerciali, in cui almeno una parte rivestisse la qualifica di commerciante. Ciò comportava che tutti i cittadini che contrattavano con i commercianti fossero costretti a subire una legge che era nata nell’interesse di una sola classe.
Il (—) era costituito da 926 articoli, distribuiti in quattro libri, intitolati rispettivamente: Del commercio in generale; Del commercio marittimo e della navigazione; Del fallimento; Dell’esercizio delle azioni commerciali e della loro durata.
La natura di classe del diritto commerciale apparve incompatibile con il nuovo ordinamento corporativo fascista [vedi Corporativismo] che, ispirandosi ai principi della Carta del lavoro [vedi] del 1927, dichiarava esplicitamente superato il conflitto di classe. Da qui una forte spinta verso l’unificazione del diritto privato che, aldilà della retorica ufficiale di regime, mascherava l’ormai netta prevalenza degli interessi dell’impresa su quelli della proprietà. Ciò spiega perché l’estinzione del (—) si compì nel segno di una marcata commercializzazione del diritto privato. Le mutate esigenze del capitalismo richiedevano che ogni rapporto, anche fra soggetti che non svolgevano attività d’impresa, fosse regolamentato in modo uniforme e confacente agli interessi della classe imprenditoriale
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Codice civile del 1942
Codice civile italiano tuttora vigente.
Venne promulgato con regio decreto del 16 marzo 1942 n. 262 ed entrò in vigore il 21 aprile dello stesso anno. Sostituì il codice civile del 1865 [vedi] e il codice di commercio del 1882 [vedi].
L’esigenza di riformare il codice civile del 1865 si pose, in maniera particolarmente penetrante, dopo la prima guerra mondiale, allorquando si era presentato il problema di una regolamentazione dei rapporti privati che tenesse conto dei nuovi assetti tra le classi sociali. Nel 1923 fu approvata una legge di delega al Governo, al fine di procedere alla realizzazione di nuovi codici: civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile. La Commissione reale all’uopo istituita lavorò, fino al 1937, a un progetto per i primi tre libri del codice (persone e famiglia; cose e diritti reali; successioni e donazioni), oltre che ad un nuovo codice di commercio. Alla fine degli anni ’20 fu pubblicato il progetto di una commissione italo-francese, che aveva lavorato allo scopo di realizzare una legislazione uniforme delle obbligazioni e dei contratti, in Italia e in Francia.
Il libro sulle persone e sulla famiglia entrò in vigore il 1° luglio 1939, quello sulle successioni il 21 aprile del 1940. Allorquando avrebbero dovuto essere pubblicati gli altri due libri, vi fu un cambiamento nel programma dei lavori.
Il problema principale era rappresentato dal grado di penetrazione della “dottrina fascista” [vedi Fascismo] all’interno del testo legislativo. I giuristi che collaborarono a questa fase dei lavori riuscirono tuttavia ad evitare l’introduzione di “principi generali dell’ordinamento fascista”, ma fu comunque riconosciuto il valore giuridico della Carta del lavoro [vedi]. I membri delle commissioni che si occuparono della redazione del (—) appartenevano, per la maggior parte, alla tradizione giuridica liberale, poco portati ad individuare nel loro progetto un ipotetico diritto fascista. Il lungo tempo che accompagnò la redazione delle diverse parti del (—) servì a migliorarne i contenuti normativi, conferendo loro un notevole valore tecnico e scientifico.
La necessità di contemperare la disciplina del diritto di proprietà, contenuta nel libro della proprietà, con la disciplina dell’impresa contenuta nel codice di commercio, spinse ad abbandonare l’originaria idea di due codici (civile e commerciale), facendo propendere per la redazione di un codice unico che accogliesse entrambe le materie, diviso in sei libri (quali poi risulteranno nella redazione finale). Si definì così il programma di lavoro degli altri libri: il libro delle obbligazioni, nel quale furono fuse la disciplina civile e quella commerciale della materia; il libro sul lavoro, nel quale furono disciplinate le attività economiche, con relativi soggetti e strumenti. Nell’ultimo libro, sulla tutela dei diritti, furono previsti una serie di istituti volti a garantire l’attuazione dei diritti. Il programma dei lavori subì pertanto una netta accelerazione al fine di permettere la pubblicazione e l’entrata in vigore del testo nei tempi stabiliti.
Al (—) erano anteposte le Disposizioni sulla legge in generale (31 articoli, di cui gli ultimi 14 abrogati nel 1995, con la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Il codice propriamente detto è composto da sei libri:
— primo libro: Delle persone e della famiglia (articoli 1 – 455);
— secondo libro: Delle successioni (articoli 456 – 809);
— terzo libro: Della proprietà (articoli 810 – 1172);
— quarto libro: Delle obbligazioni (articoli 1173 – 2059);
— quinto libro: Del lavoro (articoli 2060 – 2642);
— sesto libro: Della tutela dei diritti (articoli 2643 – 2969).
Benché redatto in epoca fascista, il (—) non risultò, pertanto, intriso profondamente dell’ideologia del regime. Infatti alla caduta del fascismo, esso non fu sostituito, come da più parti si reclamava. Le ragioni di questa capacità di riutilizzo sono da ricercarsi nelle matrici ideologiche del (—), che possono definirsi sostanzialmente “borghesi”. In tal modo esso dimostrò la capacità di essere utilizzato anche all’interno di un regime democratico.
Naturalmente da esso furono espulse le disposizioni che risultavano inconciliabili con il nuovo ordinamento repubblicano. Già nel 1943 furono eliminate le norme che discriminavano i cittadini “di razza non ariana” e altre simili.
Benché periodicamente si levino voci in favore dell’adozione di un nuovo testo, il (—) rimane tuttora in vigore, anche se col passare degli anni, esso ha subito numerosi cambiamenti, talvolta radicali. Un esempio è costituito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Il (—) non disciplina l’intera materia del diritto privato. Diverse leggi speciali lo integrano. Già alla sua entrata in vigore era accompagnato da leggi speciali sulla cambiale (1933), sull’assegno (1933), sulle procedure concorsuali (1942). Numerose altre sono state adottate in seguito: le norme sui licenziamenti individuali (1966), lo statuto dei lavoratori (1970), la locazione degli immobili urbani (1998), la riforma dei mercati finanziari (1998), la normativa del pubblico impiego (1998), per citare solo qualche esempio.
Alcune leggi speciali disciplinano in maniera autonoma diversi settori; in base al principio di competenza delle fonti, esse prevalgono sul codice, dando vita a un processo di decodificazione, attraverso il quale si paventa la possibile introduzione nell’ordinamento, di privilegi di parte, che potrebbero indebolire il carattere garantistico del codice che, in quanto corpus organico di norme, meglio risponderebbe al principio di uguaglianza giuridic
Codice civile del 1865
Primo codice dello Stato italiano, emanato in seguito all’unificazione politica ed amministrativa dei singoli Stati italiani. Fu promulgato con decreto 25 giugno 1865 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866. Esso è preceduto dalle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, contenute in dodici articoli, le quali non fanno parte integrante del (—), poichè si riferiscono ad ogni legge.
Dal punto di vista politico-economico il (—) si prefisse l’obiettivo di uniformare la disciplina dei rapporti tra privati, che prima dell’unificazione dell’Italia (1861) erano regolati in maniera diversa a seconda dei singoli Stati.
Nel suo contenuto il (—) è largamente debitore del diritto comune [vedi] e del Codice napoleonico [vedi Code Napoléon]. Dal punto di vista strutturale, esso risulta costituito da 2147 articoli, distribuiti in tre libri dedicati alle persone, ai beni, ai diritti reali ed ai modi di trasmissione dei diritti sulle cose.
Il (—) riconosce a tutti i cittadini la personalità giuridica, senza distinzione di religione, sesso, nazionalità o ceto sociale; esula dalle distinzioni di sesso anche il sistema successorio, strutturato in modo tale da accordare ai figli naturali ed al coniuge superstite un trattamento migliore, rispetto a quello riconosciuto dai codici precedenti; il matrimonio è disciplinato nella sua forma civile, attribuendosi tuttavia ai nubendi la possibilità di optare per il rito religioso.
Al (—) si aggiunsero una quantità di leggi complementari sopra i più svariati argomenti, tra cui possono essere ricordate quella abolitiva dell’arresto personale per debiti contratti in materia civile e commerciale (L. 6 dicembre 1877), quella attributiva della capacità di acquisto agli enti morali (L. 21 giugno 1896) e quella riguardante l’avocazione allo Stato delle successioni ab intestato oltre il sesto grado.
Codice albertino
Codice civile piemontese, promulgato da Carlo Alberto [vedi] il 20 giugno 1837.
Nel 1831 il sovrano aveva annunciato un programma di riforme amministrative; nello stesso anno nominò una commissione legislativa, composta da magistrati e da giuristi e presieduta dal ministro della giustizia Barbaroux. Tale organo fu diviso in quattro sezioni: legislazione civile, procedimento civile, leggi commerciali, materie penali [vedi Codici penali sardi]. La sezione per le leggi civili preparò un progetto sulla base del Code Napoléon [vedi] e di altri codici italiani. Tale progetto fu sottoposto all’esame dei tribunali supremi, della camera dei conti e del consiglio di Stato. Le lunghe discussioni in tali consessi ritardarono i tempi dell’approvazione. Dopo sei anni di serrati confronti, la volontà di Carlo Alberto e del ministro Barbaroux portò all’approvazione del codice civile, in vigore dal 1° gennaio 1838 (per i soli Stati di terraferma, quindi con esclusione della Sardegna).
Il (—) seguiva la tripartizione del Code Napoléon (persone; diritti reali; successioni e contratti). Conteneva un titolo preliminare in cui, insieme alle regole di pubblicazione e di applicazione delle leggi, vi era una professione di fede cattolica. L’ultimo articolo (2415) abrogava tutto il diritto anteriore (sia scritto, sia consuetudinario) nelle materie oggetto del (—), salvo nei casi richiamati dal codice stesso. Pur ispirandosi al codice francese, se ne differenziava in diversi tratti. Ad esempio, i diritti delle donne nella successione erano inferiori rispetto a quelli degli uomini. La disciplina della condotta delle acque nei confronti di agricoltura e industria fu considerata, al contrario, all’avanguardia ed imitata da altri Paesi.
Al (—) seguirono diverse leggi complementari: sull’erezione dei maggioraschi (ottobre 1837); sull’espropriazione delle opere di pubblica utilità (aprile 1839); sulle miniere e cave (giugno 1840).
Nell’agosto del 1848 il (—), insieme ad altri codici e legislazioni, ebbe vigore anche per la Sardegna. Nel 1859 fu operante in Lombardia; con il processo d’unificazione il (—) fu progressivamente esteso all’Emilia, alle Marche, all’Umbria. Non avvenne lo stesso per la Toscana e per il Regno di Napoli, dove rimasero in vigore le legislazioni civili precedenti, purché non in contrasto con lo Statuto albertino [vedi], in attesa di una legislazione uniforme per tutta l’Italia. Ciò avvenne con l’approvazione del codice civile del 1865 [vedi], in vigore dal 1° gennaio 1866.