Codice

(lat. caudex: tronco d’albero)

In antico era un libro formato da più tavolette raccolte insieme. In epoca romana il termine (—) passò ad indicare una raccolta completa ed organica di testi legislativi, disciplinanti una determinata materia. In un’accezione più ristretta il (—) designa una riorganizzazione omogenea e razionale dell’intera disciplina di un determinato ramo del diritto, volta ad abrogare e sostituire tutte le leggi preesistenti [vedi anche codificazione].
Il più importante (—) dell’antichità fu quello di Giustiniano I [vedi], contenuto nel Corpus iuris civilis [vedi]. Il più importante tra i codici moderni è quello di Napoleone [vedi Bonaparte Napoleone; Code Napoléon], redatto sotto la personale direzione dell’imperatore e preso a modello da quasi tutti i codici successiv

Codex Gai veronensis

Manoscritto pergamenaceo che ci ha conservato il testo quasi integrale delle Istituzioni di Gaio [vedi Gaio]; il testo del manuale gaiano fu scoperto, per caso, dal Niebuhr nel 1816 su un palinsesto rinvenuto nella Biblioteca di Verona.
Il manuale gaianio era stato ricoperto dalla riproduzione di un’opera minore (le Epistulae di S. Girolamo): cancellando la seconda scrittura, emersero i resti dell’opera gaiana, riconosciuta anche grazie alla collaborazione di F.C. von Savigny [vedi Savigny Friedrich Carl von]

Code pénal

del 1810

Codice francese promulgato nel 1810. Divenne esecutivo il 1° gennaio 1811, simultaneamente al Code d’instruction criminelle [vedi].
Conteneva 484 articoli distribuiti in quattro libri, dedicati rispettivamente alle pene in materia criminale e ai loro effetti; alle persone punibili, scusabili o responsabili per crimini o delitti; ai crimini e delitti in ispecie; alle contravvenzioni di polizia e alle pene relative.

Code Napoléon

Espressione francese con cui si indica il codice civile elaborato nella Francia post-rivoluzionaria ed ancora oggi in vigore, nonostante numerosissime modifiche.
Obiettivo primario del (—) fu quello di procedere ad una unificazione di tutte le leggi civili preesistenti [vedi Codificazione] e di sancire definitivamene le conquiste fatte con la Rivoluzione francese [vedi]
Pubblicato con L. 30 ventoso anno XII (21 marzo 1804), entrò in vigore nel 1806 e nel 1807 fu chiamato (—). Dai redattori fu diviso in tre libri: il primo dedicato alle persone, il secondo relativo ai diritti reali e il terzo ai modi di acquisto della proprietà.
L’intero materiale del (—) venne tratto dalle consuetudini [vedi Consuetudine] locali, dal diritto comune [vedi], dalle ordinanze regie, dalla giurisprudenza dei parlamenti, dalla dottrina dei giureconsulti.
Il testo legislativo risulta permeato dallo spirito del liberalismo individualistico, ravvisabile soprattutto nella disciplina della proprietà, considerata come il diritto di godere e disporre dei beni nella maniera più assoluta. Tale diritto, inoltre, viene concepito in una visione unitaria, nel senso che viene attribui-to ad un unico e indeterminato soggetto, individuabile in colui che sfrutta il bene direttamente.
Altro settore del diritto ampiamente disciplinato dal (—) è quello delle obbligazioni, improntato alla libera iniziativa dei privati. Il contratto assume, dunque, forza di legge tra le parti e si perfeziona con la prestazione del consenso.
Nell’ambito del diritto di famiglia, il divorzio trova una propria collocazione, ma viene disincentivato attraverso l’imposizione di numerose condizioni e di rigide procedure; ai figli naturali viene accordata una tutela di sfavore, rispetto ai figli legittimi e con riguardo alla successione ereditaria.
Restavano esclusi dalla disciplina del (—) il diritto commerciale, il diritto del lavoro, i diritti sui beni incorporali ed il diritto agrario