Barbazza Andrea

Visse dal 1400 ca – al 1479.
Fu un giurista canonista della scuola dei Commentatori.
Scrisse opere di diritto canonico, gli additiones ai commentari ai Tres Libri di Bartolo da Sassoferrato e a quelli sugli Usus feudorum di Baldo degli Ubaldi.

Bando

Nel diritto germanico e medievale corripondeva alla volontà del sovrano o di chi deteneva il potere.
Il bando consisteva in comandi o divieti o nella concessione di privilegi personali o territoriali. Nel bando di pace il re emanava delle disposizioni per conservare l’equilibrio della collettività e per contrastare le faide.
La violazione del bando determinava conseguenze penali.
Le sanzioni consistevano in una pena pecuniaria, nell’esilio, nella scomunica e nell’interdetto della Chiesa.
Nell’età dei Comuni avveniva anche l’espulsione dalla collettività, e quindi la perdita dei beni, dei diritti, delle pubbliche funzioni e della tutela dell’incolumità personale.
Il bando dei conti corrispondeva all’amministrazione della giustizia penale e civile.
Sotto bando regio il conte indicava la sua volontà sui beni immobili.

Balìa

Nel XIII secolo veniva nominata dai comuni una commissione di mercanti, artigiani, fisici e speziali.
Essi avevano il compito di provvedere alla redazione delle norme inserite nello statuto delle corporazioni.
Tali norme fissavano le funzioni e le competenze degli organi di governo e permettevano di stabilire le imposte, pene in caso di lite e inadempienze.

Baldo degli Ubaldi

Giureconsulto civilista e canonista del 1700.
Egli fu allievo di Bartolo da Sassoferrato a Perugia ed insegnò nelle migliori università italiane. Egli scrisse i Commentari al Corpus iuris civilis e ai Libri feudorum, i trattati Summula respiciens facta mercatorum, il De commemoratione famosissimorum doctorum, ed infine una Lectura alle Decretali di Gregorio IX.