Scambi intracomunitari

Si tratta di un commercio di beni e servizi tra i paesi della Comunità europea.
I sei stati membri che hanno firmato il trattato di Roma hanno voluto uno spazio all’interno del quale le merci potevano circolare liberamente, in modo da permettere l’ abolizione di dazi doganali e delle misure d’effetto equivalente sul territorio comunitario.
Gli scambi intracomunitari riguardano:
1) i prodotti originari dei paesi membri, cioè dei paesi nei quali sono stati fabbricati;
2) i prodotti originari di paesi terzi, immessi in libera pratica nella Comunità;
I prodotti agricoli sono oggetto di una differente disciplina (PAC)

SAVE Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency – Azioni Specifiche per la Promozione dell’Efficienza Energetica

Decisione 16 dicembre 1996, n. 96/737/CE
[internet: www.europa.eu.int/en/comm/dg17/save.htm]
Tale programma comunitario ha lo scopo di aumentare l’efficienza energetica della Comunità e la riduzione delle emissioni di gas nocivi.
SAVE II dura 5 anni e rafforza le azioni avviate durante la prima fase del programma SAVE.
SAVE II prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
1) promuovere investimenti pubblici e privati a favore della conservazione dell’energia;
2) incentivare l’adozione di misure che migliorino l’efficienza energetica in tutti i campi di attività;
3) migliorare l’intensità energetica del consumo finale.
La Comunità finanzia, mediante un contributo che non supera il 50% del costo totale del progetto, queste attività:
1) studi per misure comunitarie con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica della Comunità, di tipo legislativo che commerciale;
2) progetti pilota per aumentare gli investimenti e migliorare l’efficienza energetica e le abitudini di consumo;
3) misure di collaborazione a livello nazionale, comunitario e internazionale della Commissione e di altri organismi con lo scopo di diffondere le informazioni ed esperienze;
4) monitoraggio dei risultati nella Comunità e nei singoli Stati membri;
5) azioni specifiche per la gestione dell’energia a livello regionale e urbano.

Sanzioni comunitarie

artt. 83, 104 e 228 Trattato CE

Le sanzioni comunitarie sono la somma forfettaria o la penalità dovuta dallo Stato, quando non abbia dato esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia per inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato CE.
Originariamente si prevedeva che gli Stati inadempienti dovevano rispettare dei provvedimenti indicati dalla sentenza.
Il Trattato di Maastricht ha aumentato il potere sanzionatorio della Comunità, stabilendo un nuovo obbligo giuridico avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della Corte.
Se la Corte riconosce che lo Stato membro non si è conformato ad una sentenza da essa pronunciata può indicare una sanzione di pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
I criteri per la determinazione precisa della sanzione sono stabiliti dalla Commissione nell’art. 228, secondo paragrafo, adottando la Comunicazione sull’applicazione dell’art. 228 n. 96/c 242/07 del 21 agosto 1996 e la Comunicazione sul metodo di calcolo della penalità n. 97/c 63/02 del 28 febbraio 1997.
La sanzione è una somma forfettaria, uguale per tutti, di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.
Essa viene maggiorata in base a due coefficienti moltiplicatori, adeguati alla gravità e alla durata dell’infrazione.
La somma viene infine moltiplicata per un altro coefficiente fisso corrispondente al peso specifico dello Stato membro nella Comunità.
Sanzioni comunitarie si hanno anche nella politica della concorrenza e nel quadro della politica economica e della politica monetaria.
L’ UEM, a norma dell’art. 104, par. 11,stabilisce che la mancata ottemperanza alle raccomandazioni, in relazione al divieto di disavanzi pubblici eccessivi induce da parte del Consiglio la facoltà di infliggere pene pecuniarie agli Stati membri.