Turismo

art. 3 Trattato CE

Prima le Comunità europee non prevedevano nulla riguardo al turismo.
L’art. 2 del Trattato CEE promosse uno sviluppo armonioso delle attività economiche e più strette relazioni tra gli Stati membri.
Il turismo permette l’occupazione, lo sviluppo regionale, lo sviluppo culturale.
L’art 3 del Trattato di Maastricht ha fatto un richiamo esplicito al turismo.
Nel 1990 fu dichiarato “L’anno europeo del turismo”.
Nel 1996 fu pubblicato il libro verde un documento elaborato dalle istituzioni comunitarie che parla del ruolo dell’Unione nel campo del turismo.
Nel 1986 è stato creato il Comitato consultivo del turismo, comprendente rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo con il compito di raccogliere tutte le informazioni riguardanti le iniziative nazionali e comunitarie nel settore turistico.

Troika

Troika art. 18 Trattato sull’Unione

Si tratta di una triade di persone che gestiscono il potere, come per i triumvirati romani.
Esso inidica in ambito comunitario, l’organo cui è affidata la rappresentanza esterna dell’Unione.
Essa era in passato costituita dal ministro degli esteri dello Stato cioè il presidente di turno del Consiglio, dal suo predecessore e dal successore designato.
Quest’organizzazione non permetteva la continuità all’azione in materia di politica estera.
Con il trattato di Amsterdam venne istituito l’Alto rappresentante per la PESC che svolge le sue funzioni in via continuativa

Tribunale di primo grado

art. 225 Trattato CE; Decisione 24 ottobre 1988, n. 88/591/CECA/CEE/EURATOM; Decisione 8 giugno 1993, n. 93/350/CECA/CEE/EURATOM

Negli ultimi anni vi è stato un aumento del carico di lavoro della Corte di Giustizia pertanto l’Atto unico europeo ha previsto la possibilità, su domanda della Corte stessa e dopo convocazione della Commissione e del Parlamento europeo, che il Consiglio possa realizzare una giurisdizione di primo grado.
Essa conosce alcune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche (detti Ricorsi giurisdizionali comunitari), con riserva di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia per motivi di diritto.
Il Consiglio del 24 ottobre 1988, n. 591 ha istituito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
L’art. 225 ha stabilito che la giurisdizione di I grado ha carattere permanente ed affianca la corte di giustizia.
Esso ha sede in Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia.
Lo compongono 15 membri, nominati dai governi degli Stati membri, per un periodo di 6 anni.
Esso siede in sezioni formate di tre o cinque giudici e può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Di solito le sezioni non vengono assistite da un avvocato generale ma la sezione può farne formale richiesta al Tribunale, che deciderà in seduta plenaria.
Nell’adunanza plenaria è invece previsto l’avvocato generale in maniera permanente.
Il Tribunale di primo grado si occupa di:
1) di controversie tra la Comunità ed i suoi agenti;
2) di ricorso per annullamento, per carenza (ovvero Ricorso in carenza) e per responsabilità extracontrattuale (ovvero Azione di responsabilità extracontrattuale) indotte da persone fisiche nell’ambito del Trattato;
3) di ricorsi per annullamento e per carenza indotti da persone fisiche o giuridiche;
4) di ricorsi per responsabilità extracontrattuale delle Comunità indotti da persone fisiche o giuridiche;
5) di ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche verso i provvedimenti emessi nel campo della protezione commerciale, in caso di sovvenzioni e dumping.
La procedura prevista davanti al Tribunale è uguale a quella prevista davanti alla Corte; prevede una fase scritta, con scambio di memorie tra le parti, ed una fase orale, introdotta dalla relazione del giudice relatore.
le sue udienze sono pubbliche, mentre le sue deliberazioni sono segrete.
Affinchè si possa prendere una decisione riguardo la causa è necessario un quorum di tre giudici, se è riunito in sezione, di nove in adunanza plenaria.
Le decisioni del Tribunale possono essere impugnate davanti alla Corte, alla quale sono legittimati le parti soccombenti (totalmente o parzialmente), gli Stati membri e le istituzioni della Comunità.
Il Tribunale può esonerare la Corte dall’esame dei fatti in settori di particolare complessità.
Le sue sentenze non sono impugnabilità dinanzi alla Corte di Giustizia;
La Corte di Giustizia ha una giurisdizione esclusiva nei ricorsi contro atti normativi o atti di interesse generale.

Trattato sulla fusione degli esecutivi

Questo trattato fu firmato a Bruxelles nel 1965 e prevedeva l’istituzione di un Consiglio ed una Commissione unica per tutte e tre le Comunità europee.
I fondatori delle comunità europee pensarono di fondere la CEE, la CECA e la CEEA.
Il Trattato è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam e le sue disposizioni sono ora richiamate all’interno dei Trattati istitutivi e all’art. 9 del Trattato di Amsterdam.
Le loro funzioni restarono separate.