Rappresentante speciale dell’Unione europea

art. 18, par. 5, Trattato sull’Unione europea

Egli è un inviato speciale, nominato dal Consiglio dell’Unione europea, con il compito di occuparsi di problemi politici specifici.
Può dare una soluzione diplomatica a situazioni di crisi o seguire l’evoluzione di una determinata situazione politica.
Attualmente è possibile nominare dei rappresentanti speciali nell’ambito delle azioni che possono essere intraprese per la gestione della politica estera e di sicurezza comune.
La prima nomina di un rappresentante speciale è avvenuta il 25 novembre 1996.

Rapporto Vedel

Documento pubblicato nel 1972, su richiesta della Commissione europea, da un gruppo di lavoro capeggiato da George Vedel, un avvocato costituzionalista.
Il rapporto, conteneva uno studio sulla situazione generale delle Comunità, le conseguenze dell’ampliamento dei poteri del Parlamento europeo e del nuovo sistema di finanziamento della Comunità.
Il testo prevede otto parti: metodi e criteri di scelta, la Comunità nel 1972, le istituzioni e le procedure attuali, l’ampliamento dei poteri del Parlamento europeo, le relazioni di quest’ultimo con i Parlamenti nazionali, le elezioni del Parlamento europeo, il dispositivo istituzionale comunitario, la realizzazione delle riforme proposte.
Secondo questo documento, le istituzioni della Comunità europea erano affette da deficit democratico.
Si poteva risolvere questo problema attraverso un ampliamento dei poteri legislativi del Parlamento europeo da attuarsi in due tempi.
L’elezione dei membri del Parlamento doveva avvenire a suffragio universale diretto.
Le proposte del rapporto Vedel sono state più volte riprese nel corso degli anni, soprattutto nel rapporto Tindemans e nel rapporto dei tre saggi

Rapporto Tindemans

Documento, presentato al Consiglio europeo il 29 dicembre 1975 dal primo ministro belga Leo Tindemans di quel tempo.
Esso conteneva un progetto sullo sviluppo dell’Unione europea.
Il documento era diviso in cinque sezioni: una visione comune dell’Europa, l’Europa nel mondo, l’Europa economica e sociale, l’Europa dei cittadini, il rafforzamento delle istituzioni.
I cittadini dovevano essere avvicinati alle istituzioni europee attraverso azioni che riguardavano la protezione dei diritti fondamentali, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente, l’instaurazione della libera circolazione delle persone, di una politica comune di educazione e di informazione.
Il rapporto attribuì al Parlamento europeo maggiori poteri, quali l’iniziativa legislativa, e al Consiglio europeo la facoltà di indicare sistematicamente gli organi competenti a dare attuazione alle sue decisioni.
Il rapporto Tindemans non fu accolto con grande entusiasmo e fu accantonato dopo diverse discussioni, a causa di contrasti politici all’interno della Comunità.

Rapporto Sutherland

Documento, consegnato alla Commissione nel 1992 da un gruppo di lavoro guidato da Peter Sutherland, ex commissario, contenente osservazioni sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno (v.).
Secondo quanto indicato nel rapporto, che soffermava la sua attenzione soprattutto sulla libera circolazione delle merci (v.), il corretto funzionamento del mercato interno dipendeva principalmente dalla capacità delle istituzioni comunitarie e di quelle nazionali di operare in modo chiaro e coordinato. A questo proposito il documento conteneva una serie di raccomandazioni raggruppate in quattro sezioni:
— la regolamentazione comunitaria e la sussidiarietà. Il rapporto conteneva importanti indicazioni sulla cooperazione e sul coordinamento che doveva esistere tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie per il corretto funzionamento del mercato interno, contribuendo in maniera significativa alla corretta definizione del principio di sussidiarietà (v.);
— rassicurare i consumatori e le imprese. In vista di una appropriata tutela del consumatore (v.), il gruppo di lavoro suggeriva che l’attività legislativa delle istituzioni comunitarie fosse caratterizzata da semplicità (v. Semplificazione legislativa), chiarezza e coerenza, sia per facilitare la conoscenza, da parte dei consumatori e degli operatori delle imprese, dei propri diritti e del loro grado di tutela, sia per agevolare il processo di trasposizione della normativa comunitaria negli Stati membri;
— rispondere alle preoccupazioni dei soggetti di diritto comunitario. Partendo dalla constatazione che gli operatori nazionali del diritto non avevano una buona preparazione in merito al diritto comunitario (v.) e che le procedure nazionali erano inadeguate, i redattori del documento proponevano diverse misure per l’armonizzazione dei sistemi nazionali: migliore formazione comunitaria dei giudici, maggiore protezione dei consumatori, applicazioni delle sanzioni senza distorcere lo spirito comunitario;
— applicazione delle norme per la cooperazione. Per rafforzare la cooperazione già esistente tra gli Stati membri, il rapporto prevedeva l’istituzione di un partenariato amministrativo permanente costituito da vari sportelli (uno per ogni settore del mercato interno) situati in ogni Stato membro, in contatto tra loro e con la Commissione.