Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 788 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’appello, rivolto avverso la sentenza notificata il 1° luglio 2010 è tardivo, essendo stato notificato in data 9 novembre 2010, e che pertanto è opportuno pronunciare sentenza immediata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo dichiara irricevibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese di lite, nella misura di 500 (cinquecento) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50628

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Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Carinola ha dichiarato R. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, in quanto, quale cittadino extracomunitario, aveva fatto ingresso o comunque si era trattenuto sul territorio dello Stato italiano in violazione delle norme in materia di immigrazione, alla data del (OMISSIS).

Ha quindi condannato il predetto alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, sostituendo detta pena pecuniaria con la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato italiano, senza peraltro determinarne la durata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, personalmente, l’imputato deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione: il giudice delle leggi, dichiarando la costituzionalità della norma incriminatrice contestata, ha altresì evidenziato che la competenza a conoscerlo da parte del Giudice di pace consente l’applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, eppertanto la possibilità di dichiarare la improcedibilità dell’azione penale in costanza di particolare tenuità del fatto; sul punto nulla ha motivato la sentenza impugnata; l’imputato ha ottenuto il permesso di soggiorno valido per due anni con provvedimento del Tribunale per i minorenni prima della condanna; anche di questo non ha tenuto conto il giudice territoriale; la motivazione è comunque gravemente insufficiente; il giudice di prime cure non ha tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia europea 6.12.12, ric. Sagor, nella sostituzione della pena pecuniaria con la misura della espulsione non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi eccezionali previsti dall’art. 7 par. 4 della direttiva.

Il ricorrente ha quindi concluso con la richiesta di annullamento della sentenza con o senza rinvio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato come appello con i provvedimenti consequenziali dettati dall’ordinamento processuale. Ed invero, osserva il Collegio che l’imputato, atteso il contenuto dell’impugnazione, pur avendo attivato ricorso per saltum, che gli è consentito D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36, comma 2, ha in realtà denunciato ed invocato un esame nel merito, quale è quello che impone di svolgere verifiche – con vaglio che eccede quello della pura legittimità del provvedimento impugnato consentito a questa Corte – in ordine alla concreta situazione dell’imputato (possesso di documenti, sua nazionalità) che renda possibile l’espulsione. E’ peraltro evidente che la difesa ricorrente ben avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace con la quale l’imputato è stato dichiarato responsabile della contravvenzione contestata con espulsione dal territorio dello Stato, quale sanzione sostitutiva dell’ammenda, e ciò perchè, a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36 e 37, l’imputato, ed il P.M., possono proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria. Nella fattispecie, in particolare, si deve avere riguardo alla pena sostitutiva e non a quella sostituita, ai fini della competenza a decidere in secondo grado, posto che la ratio della norma è quella di consentire lo scrutinio nel merito di causa nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni di maggior impatto sulla sfera di libertà dell’imputato (come può esserlo l’espulsione dallo Stato) rispetto alla mera irrogazione di una pena pecuniaria.

Ne consegue che il ricorso, per il principio generale di conversione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, va qualificato appello e gli atti vanno trasmessi al giudice individuato per il secondo grado nel Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere (Cass., Sez. 1^, 01/12/2010, n. 43956; Cass., Sez. 1^, 01/12/2010, n. 52 (rv. 249435).

P.Q.M.

La Corte, qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio di 2^ grado.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 13-09-2012, n. 15427

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che B.A. e le altre persone indicate in epigrafe – nelle rispettive qualità di eredi di V.A. e + ALTRI OMESSI – con ricorso del 22 aprile 2011, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 8 marzo 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem e del ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando che, nel caso in esame, la procura conferita su un foglio a parte non pare riferibile in termini convincenti proprio alla procedura in oggetto, trattandosi di un autonomo mandato, rilasciato, con diversi caratteri di stampa, su distinto foglio, di diversa consistenza, senza timbro di congiunzione col ricorso, privo di numerazione, ed inoltre che nella procura non è indicata l’autorità territorialmente competente, con la conseguenza che la procura medesima non si può ragionevolmente considerare apposta "in calce" all’atto introduttivo, cioè specificamente diretta proprio all’introduzione della domanda di equa riparazione, potendo ipotizzarsi invece che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio di risarcimento.

Considerato che, con il motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. ed anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;

che, nella specie, la procura ad litem è stata conferita su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per equa riparazione, ed è del seguente, testuale tenore: "… delegano a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio …";

che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi: a) il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo – in relazione al quale la L. 24 novembre 2001, n. 89, art. 3, comma 2, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale – deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del 2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione è sostanzialmente generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento di essa al processo in questione, indice supportato sia dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore sia dallo specifico richiamo alla L. n. 89 del 2001 ed al "presente giudizio";

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-02-2011, n. 789

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Svolgimento del processo

A) – Con bando di gara in data 4.5.2009 il comune di Maiolati Spontini aveva indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento dei lavori di "Costruzione del nuovo campus scolastico I lotto – I stralcio, da erigersi a Moie", con un importo a base d’asta pari ad Euro 3.563.655,55.

All’esito delle operazioni di gara, la migliore offerta nell’ambito di quelle ammissibili era stata presentata dalla s.p.a. I.I., con un ribasso del 42,976% sull’importo a base d’asta, mentre al secondo posto della graduatoria si era classificata l’offerta presentata dal r.t.i. costituito dalla s.r.l. E. e dalla s.r.l. Elettocupra, con un ribasso pari al 35,990%.

Con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Maiolati Spontini, in data 6.8.2009 n. 273, viste le risultanze dei verbali di gara, era stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della s.p.a. I.I., dando espressamente atto che il provvedimento sarebbe divenuto efficace a seguito della verifica dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 38, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dichiarati dall’aggiudicatario.

B) – Il suddetto provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi, era stato impugnato dinanzi al T.a.r. Marche, dalla s.r.l. E. e dalla s.r.l. Elettocupra, con richiesta di annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolati in tre distinti motivi, nonché di condanna del comune al risarcimento dei danni.

Si erano costituiti in giudizio il comune e la s.p.a. I.I., resistendo al ricorso.

Il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare.

Con il primo motivo del ricorso era stata dedotta la violazione dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, assumendo che la s.p.a. I.I. non esercitasse l’attività di costruzione edile (integrante la categoria OG1), come da certificato della Camera di commercio di Modena, prodotto in sede di gara, per cui non avrebbe potuto essere ammessa alla procedura aperta in argomento, trattandosi di attività (quella ascrivibile alla categoria OG1) assolutamente prevalente nell’esecuzione dei lavori che il comune voleva affidare.

Osservavano i primi giudici che il bando di gara stabiliva che il concorrente, a pena di esclusione, dovesse dimostrare il possesso di "attestazione, rilasciata da società di attestazione (s.o.a.) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria prevalente (OG1), per una classifica corrispondente a quella dell’importo della prevalente medesima, cui va aggiunto comunque l’importo delle OS.28, qualora non posseduta in proprio".

Per espressa disposizione della lex specialis disciplinante il procedimento, quindi, per l’ammissione alla gara era sufficiente il possesso dell’attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste, non occorrendo anche l’iscrizione alla Camera di commercio per l’attività da appaltare, dovendo il concorrente unicamente dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio.

Tanto bastava per escludere la fondatezza delle argomentazioni svolte dalle parti ricorrenti, anche perché il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione s.o.a. è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, nonché a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’impresa certificata.

C) – È ben vero che, ai sensi di quanto prescritto dal bando (lett. c)), "La certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta, ai fini dell’ammissione alla gara e a pena di esclusione, in relazione a importi indicati in bando per eseguire i quali è necessaria una classifica dalla III in su. Essa deve pertanto essere comprovata, a pena di esclusione, in attestazione SOA per le categorie OG1 e OS.30", e che la copia dell’attestato di qualificazione prodotta in sede di gara dalla società controinteressata reca la dicitura "Per i seguenti prodotti – servizi: progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici".

Peraltro, la prescrizione del bando sopra trascritta doveva esser letta in connessione con quella di cui al successivo capoverso, secondo la quale "L’attestato SOA del concorrente qualificato nella categoria OG1 e OS.30 – per la classifica pari o superiore alla III – a pena di esclusione dalla gara, deve riportare l’indicazione del possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 ex art. 2 – comma 1 – lettera q) del D.P.R. 34/2000. Si precisa che l’indicazione del possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale in corso di validità fissata per la presentazione delle offerte, deve risultare esclusivamente dalla attestazione di qualificazione".

Dunque, il possesso della certificazione di qualità doveva essere comprovato unicamente mediante l’attestazione s.o.a., prodotta dalla s.p.a. I.I. con l’espressa indicazione che "l’impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q), d.P.R. n. 34/2000) valida fino al 18.12.2001 rilasciata da CERMET", in tal modo assolvendo a quanto stabilito dal bando ai fini dell’ammissione alla gara.

D) – Ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, "la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche": norma interpretata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nel senso che il possesso della certificazione è relativo all’intero sistema di qualità aziendale e non a singole e specifiche lavorazioni (v. deliberazione 12 luglio 2007 n. 241, secondo cui "ove non diversamente specificato, la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di qualità si riferiscono a tutte le categorie oggetto di attestazione; dunque il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato SINCERT per il settore EA 28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi")).

Nella specie, la discussa certificazione conteneva la specificazione che "la presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34".

Si deve, quindi, ritenere che la certificazione stessa si riferisse alla globalità delle categorie e delle classifiche per le quali l’impresa era qualificata, secondo quanto risultava dalla relativa attestazione s.o.a., con conseguente legittimità, in relazione al profilo in contestazione, del provvedimento di ammissione alla gara della società controinteressata.

E) – Dalla documentazione in atti si evinceva che, in ottemperanza alle prescrizioni del bando, la s.p.a. I.I. già in sede di gara aveva prodotto 441 schede di giustificazioneanalisi prezzi unitari (relative a tutte le voci di prezzo concorrenti a formare l’importo complessivo posto a base di gara) ed una scheda giustificativa relativa al costo della manodopera.

Il responsabile del procedimento aveva chiesto ulteriori giustificazioni relativamente a 44 voci di prezzo, fornite dalla ditta con nota in data 15.7.2009 (e relativi allegati). Inoltre, il medesimo responsabile del procedimento, con successiva nota, aveva chiesto chiarimenti in relazione ad altre cinque voci di prezzo, anch’essi tempestivamente forniti dalla s.p.a. I.I..

Non avrebbe potuto, pertanto, sostenersi che la valutazione della stazione appaltante circa la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria non fosse sorretta da adeguata attività istruttoria, né meritavano di essere condivise le argomentazioni secondo cui i prezzi stessi (provocanti un ribasso complessivo dell’offerta della controinteressata pari al 42,976%, di fronte ad un ribasso del 35,990% dell’offerta presentata dalle originarie ricorrenti) avrebbero dovuto ritenersi "oggettivamente ingiustificabili", in mancanza dell’indicazione di specifici dati di fatto comprovanti l’inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla s.p.a. I.I..

Quanto al prezzo del calcestruzzo, in particolare, esso rappresentava un valore pari al 5,2% dell’opera e, quindi, di entità tale da non inficiare la correttezza della valutazione complessiva di congruità dell’offerta effettuata dalla stazione appaltante.

F) – La relativa motivazione avrebbe potuto evincersi dalla relazione del responsabile del procedimento in data 29.7.2009 (riscontrata dalla commissione di gara, nella seduta del 4.8.2009, disponendo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della controinteressata); peraltro, la motivazione del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala dev’essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso del giudizio negativo, mentre nel caso di giudizio positivo non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, per cui il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede puntualità di argomentazioni, bastando anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo.

G) – I primi giudici accoglievano il ricorso con dispositivo, seguito dalla correlativa sentenza motivata, con successiva impugnazione da parte della I.I., che deduceva l’insussistente irregolarità contributivoprevidenziale, ex art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163/2006, bastando il d.u.r.c. ad attestare il possesso del requisito in questione (cfr. C.S., sezione VI,, dec. n. 4905/2009), in capo ad un’impresa già dotata di certificato s.o.a. e, dunque, abilitata ad effettuare i lavori di cui si trattava, nonché l’assenza di vizi nel subprocedimento di verificazione dell’anomalia del ribasso I..

L’appellata E. (affidataria dei lavori, già in avanzata fase di esecuzione, dopo la stipulazione contrattuale) si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, eccependone l’inammissibilità e l’improcedibilità, in quanto proposto contro il solo dispositivo di primo grado e prima del deposito e della pubblicazione della relativa sentenza motivata, intervenuta solo dopo la notificazione dell’appello, comunque da ritenersi infondato in presenza di gravi irregolarità definitivamente accertate e non vanificabili con il semplice d.u.r.c. (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 1755/2009), nonché di un ribasso del 42,976%, che la commissione di gara ed il responsabile del procedimento avrebbero giustificato senza specifici approfondimenti ed in assenza di alcuna scomposizione analitica di tutte le voci di costo determinanti il medesimo.

H) – L’appellante I. depositava, quindi, motivi aggiunti vanificanti la dedotta eccezione d’inammissibilità o d’improcedibilità del suo appello (e poi illustrati pure con apposita memoria riassuntiva, evidenziante l’efficacia pienamente liberatoria, sanante e certificatoria del d.u.r.c., avallata anche dalla competente Autorità di vigilanza, soprattutto previo confronto con le ipotesi ben più gravi di cui all’art. 38, lett. c), e ciononostante assistite dagli istituti dell’estinzione, di cui all’art. 178, c.p., e della riabilitazione, di cui all’art. 445, comma 2, c.p.p.: cfr. C.S., sezione V, dec. n. 147/2008), rinunciando a quelli di cui all’appello principale, eccettuato il primo, e censurando il comportamento del comune di Maiolati Spontini, che avrebbe frettolosamente eseguito il dispositivo, senza attendere la pubblicazione della sentenza n. 62/2010 del T.a.r. Marche, con la conseguente possibilità di disapplicare le norme nazionali ritenute contrastanti con la disciplina comunitaria (previo eventuale deferimento della questione alla Corte europea, ex art- 177. trattato di Roma, poi art. 234, trattato di Schengen) o con le previsioni costituzionali (previo eventuale rinvio alla Consulta), per possibile contrasto con gli artt. 24 e 41, Cost..

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

L’appello, come ridotto alle censure sopravvissute alle rinunce della parte appellante, è fondato e va accolto.

I) – La s.p.a. I.I. si sarebbe resa responsabile di una violazione grave, definitivamente accertata, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, essendo stata condannata con sentenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Modena, in data 11 maggio 2006, divenuta incontestabile, al pagamento in favore dell’I.n.p.s. della somma di Euro 140.474,22, oltre a somme aggiuntive ed accessori di legge, per un importo complessivo di Euro 208.999,26, a titolo di contributi previdenziali non corrisposti, onde la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre la sua esclusione dalla gara, ex art. 38, lettera i), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; in subordine, la p.a. avrebbe dovuto compiere un’istruttoria diretta alla valutazione delle gravità del fatto, onde giungere ad una prognosi di affidabilità della concorrente, specie alla luce dell’elevato ribasso offerto.

Si eccepiva trattarsi d’irregolarità contributiva di non rilevante entità, e che la I.I. avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto all’I.n.p.s. in data 8.9.2006, per cui, essendo stata la violazione sanata con estinzione della relativa obbligazione, non avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 38, lettera i), d.lgs. n. 163/2006, come asserito in una fattispecie analoga dalla sentenza della Corte di Giustizia C.e. 9 febbraio 2006 n. 226. Inoltre, il d.u.r.c. acquisito agli atti dimostrava la regolarità della posizione contributiva della s.p.a. I.I., dal che la stazione appaltante non poteva discostarsi.

II) – La valutazione circa l’esistenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito generale di partecipazione alle gare, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della stazione appaltante, rispetto alla quale le risultanze del c.d. d.u.r.c. si pongono come elementi indiziari, da cui non può prescindersi, ma che comunque non esauriscono l’ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave (cfr. C.S., sezione VI, dec. n. 4907/2009).

Nella specie, la s.p.a. I.I. si era resa responsabile di una violazione in materia contributiva che, per la sua entità, non era necessariamente riconducibile al paradigma legale di cui all’art. 38, lettera i), d.lgs. n. 163/2006.

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia C.e. 9 febbraio 2006 n. 226, se l’impresa prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di aver provveduto al pagamento in sanatoria di quanto dovuto, essa dev’essere considerata in regola con gli obblighi contributivi.

III) – La sentenza da ultimo menzionata appare del tutto pertinente alla questione oggetto della presente controversia, poiché la Corte europea faceva riferimento alla situazione di un’impresa che non aveva tempestivamente adempiuto ai suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e tasse, conformemente alle disposizioni legislative nazionali: il che non muta per il fatto che nella specie sia intervenuta una sentenza di condanna, con un pronunciamento dell’autorità giudiziaria non più contestabile, fermo restando il fatto che la disposizione di cui all’art. 38, lettera i), d.lgs. n. 163/2006, si limita a sancire l’esclusione dalle gare dei concorrenti che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione interna, senza porre alcun ostacolo all’eventuale efficacia di eventuali pagamenti in sanatoria, che ben possono essere indici di un intervenuto ravvedimento operoso.

IV) – Quanto al discusso d.u.r.c., le risultanze di tale documento vincolano la p.a. aggiudicatrice, in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’amministrazione, atti assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 1458/2009): la formale regolarità contributiva è rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale, mentre la gravità di una violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, impone un’ulteriore valutazione affidata alla stazione appaltante, che ben potrà avvalersi del citato d.u.r.c. nella sua valutazione dell’attività imprenditoriale.

In conclusione, disattesa (come in prime cure) ogni domanda risarcitoria, rimasta del tutto priva di presupposti, l’appello va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e rigetto del ricorso di prima istanza, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati tra le parti in causa per giusti motivi, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati tra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011, con l’intervento dei giudici:

Calogero Piscitello, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

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