Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50629

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Svolgimento del processo
1. Il Giudice di pace di Monza, con sentenza del 20.9.2011, condannava alla pena di Euro 5000,00 di ammenda ciascuno xxx ed xxx, imputati entrambi della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, loro contestata in quanto, quali cittadini extracomunitari, avevano fatto ingresso o comunque si erano trattenuti sul territorio dello Stato italiano in violazione delle norme in materia di immigrazione;
fatto accertato il (OMISSIS).
2. Avverso detta sentenza proponevano appello gli imputati ed il Tribunale di Monza, con pronuncia del 22 ottobre 2012, assolveva gli appellanti con la formula "perchè il atto non è prevista dalla legge come reato".
A sostegno della decisione il giudice di secondo grado richiamava la sentenza della Corte di Giustizia 6.12.2012, ricorrente xxx e deduceva che la norma incriminatrice, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria n. 2008/115 sui rimpatrii di cittadini di paesi terzi, andava disapplicata.
3.1 La decisione del giudice di seconde cure è stata impugnata per cassazione dal Procuratore generale della repubblica di Milano perchè immotivata ed in contrasto sia con la direttiva europea ivi evocata sia con la norma incriminatrice.
3.2 Con motivi aggiunti lo stesso procuratore generale di Milano denunciava la nullità della sentenza impugnata dappoichè resa da giudice funzionalmente incompetente dappoichè inappellabile la pronuncia del giudice di pace, di poi concludendo per il suo annullamento senza rinvio, per la qualificazione dell’appello alla stregua del ricorso di legittimità e per il rigetto di esso.
3.3 Ricorrevano per cassazione, altresì, gli imputati, aderendo alla eccezione processuale del rappresentante della pubblica accusa e concludendo per l’accoglimento del ricorso come innanzi riqualificato. A tal fine i prevenuti sviluppano due motivi di impugnazione.
3.3.1 Col primo di essi denunciano i ricorrenti l’illegittimità della condanna di prime cure per violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che non risulta loro assegnato alcun termine di rimpatrio, nè risulta data al riguardo alcuna informativa ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2008/115/CE; che essi, al momento della contestazione, si trovavano nel periodo utile per usufruire della partenza volontaria, circostanza questa che escluderebbe la sussistenza del reato.
3.3.2 Col secondo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che la condotta sanzionata era volta alla ricerca di una occasione di lavoro, e la eccessiva severità della pena inflitta.
Motivi della decisione
1. Va in primo luogo accolta l’eccezione processuale opposta dal procuratore generale ricorrente alla quale ha peraltro aderito la stessa difesa degli imputati.
Ed invero, la sentenza del Giudice di pace è inappellabile ai sensi dell’art. 593 c.p.p., comma 3 e D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1.
Detta norma, come è noto, stabilisce l’appellabilità da parte dell’imputato delle sentenza del giudice di pace quando il giudicante ha inflitto una pena diversa da quella pecuniaria ed, al comma successivo, che l’imputato medesimo può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna dello stesso giudice.
Trattasi, anche questo costituisce principio giuridico ampiamente confermato, di competenza funzionale la cui violazione inficia la pronuncia resa rendendola nulla con nullità di carattere generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a) rilevabile in ogni stato e grado del processo.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
2. Il ricorso in appello peraltro, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, espressivo del principio di salvezza degli atti processuali, deve essere qualificato come ricorso di legittimità ed in quanto tale giudicato.
Pregiudiziale alla delibazione delle ragioni di doglianza, è però il rilievo che l’atto di appello, da interpretarsi, come detto, quale ricorso di legittimità, risulta proposto da avvocato non cassazionista (l’avv. xxx del foro di Monza).
Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione a mente del disposto dell’art. 613 c.p.p., comma 1.
Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. 1^, 16/09/2004, n.38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008, 47803).
Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato da questa Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e che qui si ribadisce.
3. Nel merito pertanto la doglianza in esame deve essere dichiara inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 per ciascuno imputato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e qualificato come ricorso l’originario appello, lo dichiara inammissibile con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15205

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Svolgimento del processo
La snc F.lli xxx di xxx & C, in persona del legale rappresentante T.G., ed i soci E.P. T. ed T.E. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Ccnmissione tributaria regionale della Sardegna che, riuniti i gravami, accogliendo gli appelli dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Tempio Pausania, e rigettando quelli dei contribuenti, ha dichiarato legittimi i 36 avvisi di accertamento ai fini dell’ILOR e dell’IRPEF per gli anni d’imposta dal 1987 al 1994, con i quali veniva contestata ai contribuenti l’indebita deduzione di costi, nelle dichiarazioni annuali, documentati da fatture riferite ad operazioni considerate inesistenti.
Il giudice d’appello, all’esito dell’esame degli elementi posti a fondamento degli accertamenti nei confronti della società contribuente, un sugherificio, e segnatamente con riguardo al ruolo dell’intermediario negli acquisti, il "fatturante", ai rapporti con P.P. e C.G., e con il xxx e con la xxxi, e per ciascuno di tali soggetti dando conto delle forme di pagamento delle merci riscontrate, ha infatti rilevato che "la quantità dei dati emersi, che contrastano costantemente e pesantemente con la dichiarata legittimità dei comportamenti fiscali della ditta accertata, concorre a dare gravità, certezza e concordanza alle deduzioni dell’Ufficio; gli accertamenti dell’ufficio a carico della ditta xxx snc… sono stati legittimamente assunti sulla base di dati e riscontri validi e verificati; assumono perciò piena legittimità ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39".
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i contribuenti, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", si dolgono che la sentenza impugnata sia fondata su circostanze non afferenti direttamente all’attività del sugherificio e sulla base di mere presunzioni, laddove, ai sensi della norma in rubrica, il giudizio dovrebbe fondarsi "su prove certe e non su semplici illazioni, che non hanno alcuna validità probatoria"; la prova richiesta dall’art. 2697 cod. civ. non sarebbe integrata e soddisfatta da mere presunzioni indirette, non sostenute adeguatamente da mezzi di prova certi, specie nel raffronto con la posizione in fatto e in diritto sostenuta da parte ricorrente, tenuto conto che non era stato eseguito un riscontro sulle scritture contabili del sugherificio, peraltro regolarmente tenute.
Con il secondo motivo, denunciando "emessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla presunzione di responsabilità fiscale della F.lli xxx, quale elemento desunto da ipotetici comportamenti di terzi in aperto contrasto con giudicato definitivo", sostiene che l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare la posizione contabile irregolare del sugherificio al fine di poter presumere la inesistenza delle operazioni commerciali, e si duole che sia stata acriticamente trasferita sulla società contribuente una mera presunzione assunta nei confronti delle ditte produttrici e fornitrici dei semilavorati, soggetti ad essa estranei, senza un previo ed ulteriore accertamento sulla contabilità aziendale e soprattutto del magazzino. Una siffatta presunzione non sarebbe idonea a confortare il convincimento derivandolo dalla valutazione complessiva e globale di tutti quegli ulteriori elementi certi, documentabili e presumibili che consentono poi di risalire dai fatti noti al fatto ignorato, con riferimento ad una connessione di accadimenti ragionevolmente verosimile in base ad un criterio di normalità.
Con il terzo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", si duole che la prova richiesta dalla disposizione in rubrica per la configurazione dell’illecito sia stata offerta sulla base della mera possibilità presuntiva del fatto del terzo, poichè come noto nella relazione tra fatto ignoto conseguente da fatto noto, il fatto ignoto non può essere considerato esistente senza una diretta dimostrazione a carico dell’interessata e quindi della p.a. In altri termini, in difetto di prova l’ufficio avrebbe fatto ricorso all’applicazione dell’art. 2729 cod. civ., e cioè presunzioni semplici, sebbene nella specie esse noi siano gravi, precise e concordanti.
Con il quarto motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", censura la sentenza per l’insufficiente valutazione delle circostanze decisive risultanti dal complesso probatorio, e per la mancanza di motivazione, in violazione dell’obbligo imposto al giudice dalla norma in rubrica.
Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome strettamente legati, è infondato.
Questa Corte ha chiarito, con riguardo all’accertamento delle imposte sui redditi, che "qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nei casi in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato" (Cass. n. 1023 del 2008, n. 10157 del 2010).
Si è in proposito affermato che "null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuata senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo" (Cass. n. 951 del 2009).
Una prova siffatta, vale a dire una contestazione specifica e circostanziata della dedotta non regolarità delle operazioni, non risulta essere stata offerta dai contribuenti.
Privo di pregio, in particolare, è il rilievo concernente la inidoneità della prova per presunzioni e, segnatamente, il carattere "indiretto" delle presunzioni addotte dall’ufficio, ove si consideri che la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione può risultare, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dai dati e dalle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dal precedente art. 32, che al comma 1, n. 8 bis), consente all’amministrazione di "invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi".
Quanto al secondo motivo del ricorso, sono prive di pregio le censure di insufficienza della motivazione, in particolare in ordine alla valutazione delle circostanze risultanti dal complesso probatorio, atteso che il giudice d’appello ha compiuto una disamina analitica e coerente degli elementi offerti – la mancanza di organizzazione, personale e mezzi dei produttori di sughero cedenti, il ruolo del fatturante ed il mancato riscontro dei pagamenti, il mancato riconoscimento di fatture da parte di cedenti, la non corrispondenza, anche cronologica, tra fatture e mezzi di pagamento asseritamente impiegati per regolare gli acquisti di sughero -, e la articolata motivazione della decisione è pienamente adeguata ed immune da vizi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-02-2011, n. 790

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Svolgimento del processo
A) – A. Q., per conto della ditta xxx s.p.a. gestore di un impianto di distribuzione di carburanti sulla strada provinciale di xxx, direttrice xxxPordenone, chiedeva l’annullamento degli atti con cui il controinteressato era stato autorizzato a trasferire il proprio analogo impianto 540 metri più indietro (delib. C.c. xxx n. 75 del 31.7.2001 e connesso provvedimento sindacale prot. n. 7147/2000 del 2.8.2001, autorizzante il trasferimento dell’impianto del controinteressato; determinazione del competente dirigente della provincia di Pordenone prot. n. 13124 del 5.3.2001, dichiarante l’incompatibilità territoriale della precedente localizzazione dell’impianto suddetto).
Egli deduceva:
1) la violazione dell’art. 13, comma 3, d.P.G.R. 6.5.1991 n. 0193/Pres. e l’eccesso di potere per erronei presupposti in quanto, premesso che l’art. 19 dell’atto regolamentare in rubrica avrebbe consentito il trasferimento in altra località dello stesso comune degli impianti risultati incompatibili con il territorio, sarebbe stata violata la disposizione, applicabile anche ai casi come quello di specie, del precedente art. 13, comma 3, ostativa, per l’eccessiva vicinanza, ad una collocazione del trasferendo impianto, tale da danneggiare quelli vicini; sorgendo entrambi quelli coinvolti nella presente vicenda fuori del centro abitato, essi avrebbero dovuto distare almeno km. 5 uno dall’altro sulla stessa direttrice di marcia, mentre al controinteressato illegittimamente sarebbe stato consentito di non rispettare la regola predetta;
2) la violazione dell’art. 19 e dell’allegato D, lettera o), d.P.G.R. 6.5.1991 n. 0193/Pres. e l’eccesso di potere per difetto ed erronei presupposti, difetto istruttorio, illogicità e contraddittorietà nell’assunto che, in subordine, ove non fosse accolto il primo motivo, l’autorizzazione ottenuta dal controinteressato sarebbe stata egualmente illegittima, in quanto la determinazione dirigenziale della provincia di Pordenone, dichiarante l’incompatibilità del suo impianto con il territorio non avrebbe rispettato l’art. 13, lett. b), piano di razionalizzazione, condizionante il rilascio di nuove concessioni alla rinuncia a due concessioni precedenti, relative ad impianti attivi e funzionanti, per un erogato medio non inferiore a 800.000 litri, disposizione applicabile anche ai trasferimenti, in quanto collegati con il rilascio di una nuova concessione. Avrebbe fatto eccezione il caso, qui in discussione, d’incompatibilità territoriale, che peraltro sarebbe stata illegittimamente dichiarata dal competente organo provinciale, in spregio alle disposizioni stabilite dall’allegato D, lettera o), dovendosi intendere con tale termine la situazione di contrasto determinata da una localizzazione di "intralcio al traffico, quando… l’effettuazione del rifornimento di carburante comporta l’arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso", non ravvisabile nel caso di specie, mancando la constatazione, da parte del provvedimento provinciale impugnato, della ricorrenza delle condizioni appena indicate come delle generiche situazioni di difficoltà della circolazione (flussi di traffico in entrata ed uscita dall’impianto, in particolare per autocorriere e autocarri; traffico generato da altre attività sfocianti sul piazzale, troppo ristretto), riscontrabili pressocché in tutte le stazioni di servizio, dove ricorrono comunemente le situazioni descritte, donde la denegata ristrettezza del piazzale, sufficiente al rifornimento contemporaneo di 5 autotreni e di un autoveicolo e superiore, nelle dimensioni, agli standard prescritti dall’A. Il nuovo impianto, inoltre, avrebbe avuto un fronte strada a distanza di 1/3 inferiore a quello attuale, prevedendo, per di più, un autolavaggio con capacità di 20/30 veicoli l’ora, con situazioni di ancor maggiore intralcio e pericolo;
3) l’eccesso di potere per sviamento, in quanto la determinazione d’incompatibilità si sarebbe fondata sull’art. 3, lett. d), piano (eliminazione degli impianti arrecanti intralcio al traffico), presupposto necessario ma non sufficiente, senza far neppure menzione del citato allegato D, elencante le condizioni indispensabili per autorizzare il trasferimento.
B) – Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate ed i controinteressati, controdeducendo e resistendo al ricorso introduttivo, che veniva respinto dai primi giudici, vertendosi non in materia di nuove concessioni, ma di trasferimento di impianti esistenti nell’ambito comunale, regolato dall’art. 19: il tutto, con sentenza poi impugnata dal Q., che riprospettava doglianze analoghe a quelle già esposte in prima istanza.
Si costituiva in giudizio la provincia di Pordenone ed altrettanto faceva il controinteressato xxx: entrambi resistevano all’appello ed il secondo, in particolare, eccepiva (in apposita memoria conclusiva) la sussistenza di vari pareri favorevoli al trasferimento (effettuabile anche in deroga alle distanze minime prescritte) e l’esigenza di ovviare ad una situazione di pericolo per la sicurezza del traffico.
Con propria memoria riassuntiva il Q. appellante ribadiva le sue argomentazioni difensive, mentre la provincia appellata, con sua memoria finale, insisteva per l’inammissibilità del ricorso introduttivo per originaria carenza d’interesse in capo all’originario ricorrente, ferma restando, per il resto, l’attendibilità dell’impugnata pronuncia.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione
I) – Ferma restando un’agevolmente riscontrabile inammissibilità del ricorso introduttivo per originaria carenza d’interesse in capo al Q., presumibilmente ostile ad un’ipotetico sviamento di clientela, peraltro, ininfluente nella specie (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 992/1996), nel merito l’appello è, comunque, infondato e va respinto, dato che il cit. art. 19 consente ai comuni di autorizzare il trasferimento degli impianti di distribuzione di carburante in altra località del territorio del medesimo comune, onde eliminare ogni incompatibilità tra impianto e territorio stesso (in tale prospettiva a nulla rilevando l’appartenenza di xxx alla categoria dei comuni a vocazione turistica), anche operando in deroga alle distanze minime prescritte dalla normativa in esame (km. 5 dall’erogatore più vicino installato fuori del centro edificato), dato che ben difficilmente tale mero spostamento da un luogo all’altro potrebbe danneggiare interessi economici relativi ai gestori d’impianti adiacenti.
Al che deve aggiungersi come il parere d’incompatibilità tra il pregresso impianto ed il sito di sua precedente collocazione fosse oggettivamente connesso alle ragioni militanti in senso contrario ad un’ulteriore attività del medesimo: argomentazione, quest’ultima, che palesemente incorpora la precedente, in rapporto all’insufficiente profondità del piazzale, alle inadeguate condizioni di sicurezza ed all’effettuato sopralluogo.
II) – D’altra parte, il verificarsi di un intralcio al traffico era stato desunto, con esauriente istruttoria, comprensiva di un sopralluogo, dalle condizioni concrete dell’impianto del controinteressato, senza possibilità di contestazione mediante affermazioni generiche, come quella secondo cui situazioni del genere si verificherebbero dappertutto o con considerazioni circa la maggiore o minore ristrettezza del piazzale, ma solo con la puntuale prova che, nel caso in esame, l’intralcio in questione non si sarebbe verificato.
Per di più, tutta l’istruttoria aveva inteso, con estrema chiarezza, esaminare se sussistessero o meno le condizioni, di cui all’allegato D, lett. o), punto 2), piano per autorizzare il trasferimento, già comunque implicito nella dichiarazione d’incompatibilità territoriale, onde la mancata menzione della norma non avrebbe potuto supportare una censura così grave come quella di sviamento di potere.
III) – Ne deriva che le circostanze legittimanti la disposta interruzione della discussa attività nel sito precedente erano state esplicitamente esaminate pure in vista della diversa determinazione circa l’incompatibilità territoriale (scarsa profondità del piazzale; promiscuità con altre attività artigianali e commerciali, caratteristiche strutturali dell’impianto erogatore, intralcio al traffico veicolare), come emerge anche dal parere n. 8/2001 del presidente della provincia, reso nell’ottica di un auspicato miglioramento della circolazione stradale, grazie ad un parallelo allineamento degli erogatori nel nuovo impianto e ad un’ampiezza del piazzale proporzionale al numero di colonnine per benzinagasolio, nel rispetto del fronte stradale sempre lungo m. 60, mentre nulla avrebbe potuto aggiungere un’eventuale c.t.u., tra l’altro, mai richiesta dal Q. attuale appellante.
Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e condanna l’appellante Q.A. a rifondere alla provincia di Pordenone ed a P.A. le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado, liquidati in complessivi euro quattromila/00, in ragione di metà per ciascuno, oltre ai dovuti accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011, con l’intervento dei giudici:
Calogero Piscitello, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50630

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Svolgimento del processo
1. Nella mattinata del 4 aprile 2008 nella campagna di (OMISSIS) veniva rinvenuto il corpo senza vita di M.D., il quale, come appurato dai primi accertamenti, era stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco, di cui tre esplosi alle spalle ed uno frontalmente tra le ore 21 e le ore 22 della sera precedente. Le indagini, indirizzatesi nell’immediatezza verso più direzioni, ricevevano un decisivo impulso quando, dopo circa tre mesi, in seguito al ritrovamento di quella che per gli inquirenti era l’arma del delitto, si indirizzavano verso A.C.Y., amico e conoscente della vittima, e verso la moglie del M., G.D. T.L.M., i quali venivano accusati dell’omicidio, aggravato dalla premeditazione e perchè consumato in danno del coniuge, e rinviati per questo a giudizio, la donna quale mandante ed il coimputato quale esecutore materiale del delitto.
Con sentenza del 18 novembre 2010 la Corte di assise di Livorno dichiarava la colpevolezza degli imputati e li condannava alla pena dell’ergastolo, condanna pienamente confermata dalla Corte di assise di appello il di 11 gennaio 2012.
A sostegno della decisione i giudici territoriali, seguendo analoghi moduli argomentativi, valorizzavano:
– l’accertamento tecnico scientifico che l’arma del delitto, un revolver Smith & Wesson cal. 38, era di proprietà e legittimamente detenuta da B.S., compagno convivente della cittadina cubana A.C.Y., sorella dell’imputato A.C. Y., arma sottoposta ad un tentativo di obliterazione per gli inquirenti finalizzato a rendere non identificabile l’arma;
– la certa esclusione del proprietario dell’arma e della sua compagna dal delitto;
– la circostanza che l’unica persona in grado di entrare nell’abitazione dei predetti a loro insaputa perchè a conoscenza del luogo ove era riposta una chiave di riserva ed a conoscenza altresì del luogo ove l’arma era custodita era proprio l’odierno imputato;
– la circostanza che la sera del delitto, alle ore 21.40, l’utenza cellulare dell’imputato, contattando il gestore TIM per chiedere informazioni sul credito telefonico dell’utente, aveva agganciato un ripetitore a servizio di una località vicina al luogo del delitto;
– il dato che l’imputato conosceva bene i luoghi ove il corpo venne ritrovato avendo lavorato nei pressi;
– la telefonata pervenuta, la sera del delitto alle ore 22.15, sul cellulare in uso all’imputata, chiamata effettuata dalla cabina telefonica di (OMISSIS) posta a poche decine di metri dall’abitazione dell’imputato;
– la circostanza che il 29.6.2008, successivamente all’interrogatorio di polizia dell’imputata alla quale era stata contestata la telefonata delle 22.15, l’ A. era partito per la (OMISSIS), lasciando la sua abitazione in disordine, come se -secondo l’ipotesi di accusa – si fosse allontanato in tutta fretta, facendo perdere le sue tracce anche ai familiari;
– la testimonianza di G.E., amante della G. e compagno di lavoro dell’imputato, secondo cui quest’ultimo, poco dopo l’omicidio, aveva discusso con lui domandandogli se la polizia era in grado di risalire all’arma del delitto dal proiettile esploso;
– la pervicace insistenza della G. nel negare di aver mai ricevuto la telefonata delle ore 22.15 anzidetta;
– le testimonianze comprovanti, secondo il convincimento dei giudicanti, che tra la vittima e la moglie i rapporti erano ormai deteriorati e che il marito, sessantenne e determinatosi al matrimonio con la giovane cubana al fine di acquisire un aiuto familiare, avesse in animo la separazione ed il divorzio, iniziativa osteggiata dalla G. per ragioni economiche (apprezzabile il compendio ereditario) e sociali (la sicurezza di un rapporto stabile con l’inserimento sicuro nella comunità, rapporto vissuto in piena libertà dall’interessata, coinvolta in non rari rapporti extraconiugali, uno dei quali anche con il coimputato);
– la deduzione che l’unica ad avere interesse alla eliminazione fisica della vittima era la moglie, alla quale il M. aveva già, invano, sottoposto una dichiarazione di rinuncia alla casa di abitazione della coppia (ne riferisce nella sua testimonianza l’amante della G., G.E.);
– la certa conoscenza, non scevra anche da intimità, tra i due coimputati, i quali si frequentavano spesso;
– le inverosimili ed incerte giustificazioni dell’imputato in ordine alla sua presenza alle ore 21.40 nei pressi del luogo del delitto;
– la compatibilità con l’ipotesi accusatoria, in riferimento all’orario probabile dell’omicidio ed alla telefonata cellulare al gestore TIM delle 21.40, degli avvistamenti della vittima da parte dei testi Ba.Si. e del fidanzato di costei, l’ultima ad aver visto in vita la vittima alle ore 21.30 – 21.35 del 3.4.2008 davanti alla sua abitazione (sugli orari detti, assai controversi, si ritornerà per la loro decisività nelle argomentazioni difensive);
– le intercettazioni ambientali presso il commissariato di (OMISSIS) del colloquio tra B. e la sorella dell’imputato, sua compagna, e presso il carcere tra l’imputato e la sorella Y..
Sulla base delle indicate risultanze i giudici di merito ritenevano provato che la G. abbia premeditato l’omicidio del marito per evitare la separazione coniugale, per lei causa di gravi arretramenti sociali ed economici coinvolgenti anche le due figlie richiamate da Cuba e con la medesima conviventi, coinvolgendo nell’impresa, come esecutore materiale, il coimputato, l’unico in grado di procurarsi l’arma del delitto, di utilizzarla e di riporla ove era custodita, persona legata alla imputata per assidue ed insistenti frequentazioni almeno in una occasione sfociate anche in un rapporto sessuale.
Questi, l’ A.C., poco dopo le 21.30 del 3 aprile 2008, avrebbe prelevato la vittima vicino alla sua abitazione dove è stata rinvenuta la sua auto, conducendolo con un pretesto sul luogo del delitto, a lui noto come adatto per l’impresa criminale, qui esplodendo contro la vittima quattro colpi di pistola, il primo di fronte, gli altri mentre il M. stava tentando la fuga. Dopo l’omicidio l’imputato avrebbe fatto ritorno a casa sua, dove, qui giunto, utilizzando la cabina vicino, avrebbe chiamato la complice informandola della realizzazione del piano omicida.
2. Ricorrono per cassazione avverso la sentenza di secondo grado i due imputati, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
2.1 I difensori di A.C.Y. sviluppano tre motivi di ricorso, peraltro ad essi premettendo una diffusa disamina degli esiti indiziari posti dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione, confutati innanzitutto perchè avrebbero determinato, senza apprezzabili ragioni, l’abbandono delle piste di indagine dapprima intraprese con importanti e significativi risultati, eppoi abbandonate (indagini che hanno riguardato la coppia F.- B., D.C.U., D.M.I., tale D., già indagato per l’art. 416 bis c.p.).
2.1.1 Col primo motivo di impugnazione la difesa del predetto imputato denuncia violazione dell’art. 192 c.p.p., n. 2 e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando: non è stata raggiunto affatto la prova certa che l’arma del delitto sia stata quella sequestrata presso l’abitazione del B., sia perchè i proiettili esplosi, catalogati dalla perizia balistica come proiettili "calibro Smith & Wesson", sono catalogabili come "calibro Magnum P8", sia perchè il revolver in parola, alla prova di sparo, ha lasciato segni sul proiettile non riscontrati in quello repertato;
a detto fondamentale rilievo la sentenza da una giustificazione, ma trattasi di mera ipotesi non suffragata da alcun sostegno probatorio (la sentenza argomenta che sia stato l’imputato a manomettere la canna della pistola dopo l’omicidio per sviare eventuali accertamenti su di essa); la motivazione della sentenza però ignora la circostanza che nella stessa ricostruzione accusatoria l’imputato avrebbe riportato l’arma nel luogo ove era riposta subito dopo l’omicidio e questo per impedire che il legittimo proprietario si avvedesse della momentanea sottrazione, di guisa che non si comprende quando e come abbia potuto il predetto provvedere all’alterazione della canna; peraltro il colloquio con il teste G. in ordine alla identificabilità di un’arma dal proiettile utilizzato, posto dalla sentenza a fondamento dell’accusa, è avvenuto con certezza molti giorni dopo l’omicidio, quando, cioè, da tempo l’arma era stata riportata ove era custodita.
2.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente ancora violazione dell’art. 192 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla contestazione argomentata in sentenza circa le giustificazioni rese dall’ A. sulla sua presenza alle 21.40, ora dell’intercettazione della sua telefonata alla TIM, in particolare osservando: l’imputato ebbe subito a dichiarare, eppertanto prima di ogni contestazione sul punto, che al momento della telefonata si trovava "in prossimità del ponte sulla ferrovia dell’ Au."; il luogo indicato, si ribadisce, da subito, è compatibile con l’aggancio della cella indicata dagli accertamenti di polizia ed è pertanto credibile e verosimile; tale luogo è però incompatibile con il percorso che, secondo l’accusa, l’ A. avrebbe seguito per raggiungere il luogo del delitto in considerazione dei dati certi forniti dall’ora della intercettazione, le ore 21.40, e di quella in cui fu visto davanti alla sua abitazione la vittima, le ore 21.37-38; per rendere compatibili gli orari detti la corte di secondo grado ha dovuto ritenere inattendibile la testimonianza della Ba., viceversa attendibile e precisa eppertanto inattaccabile; di qui anche la necessità di un accertamento tecnico sui tempi di percorrenza e la compatibilità con i dati orari certi acquisiti al processo, accertamento negato dalla corte di secondo grado nonostante la sua decisività.
2.1.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente nuovamente violazione dell’art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare deducendo: nulla dice la sentenza sulle ragioni che avrebbero indotto l’imputato a commettere un delitto su commissione e nulla è stato acquisito al processo che possa fare luce su questa circostanza essenziale per pervenire ad una condanna all’ergastolo; non argomenta ancora la sentenza sul dato che l’imputato conosceva appena la vittima, con la quale non aveva mai avuto rapporti apprezzabili e comunque tali da giustificare quanto accreditato in sentenza e cioè che il M. accettasse nottetempo di salire in macchina con l’imputato per prendere visione di luoghi ove la stessa avrebbe dovuto eseguire lavori agricoli, del tutto estranei questi ultimi alle esperienze di vita dell’ A.; nessun contatto precedente per programmare una siffatta iniziativa è stato provato nel processo, tanto che i giudici di merito sono costretti ad ipotizzare, ma di mera ipotesi si tratta senza supporto alcuno quanto meno indiziario, che ad organizzare il tutto sarebbe stata la G.; mere ipotesi pertanto e nel contempo il travisamento della testimonianza Ba. la quale, con i dati certi sull’orario innanzi richiamati, rende la ricostruzione accusatoria priva di coerenza logica.
2.2 Con atto depositato il 17 giugno 2013 la difesa dell’ A. ha depositato memoria illustrativa di nove motivi aggiunti.
2.2.1 Col primo di essi denunciano i difensori violazione di legge (artt. 43, 110, 115 e 475 c.p. e art. 192 c.p.p.) e difetto di motivazione in ordine al ritenuto movente ed al travisamento dei fatti processuali e delle risultanze probatorie, sul rilievo che in assenza di dati certi la corte è ricorsa, in supplenza, alla prova logica, secondo rilievi e profili critici affidati ai motivi seguenti.
2.2.2 Col secondo motivo aggiunto di impugnazione denunciano i difensori violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla struttura argomentativa generale della sentenza di merito, osservando che sarebbe stata privilegiata una sola pista investigativa, di poi sostenuta al momento della decisione con congetture e letture opinabili di fatti e circostanze, anzicchè proseguire negli accertamenti eseguiti nei primi mesi di indagine, nonostante questi avessero consentito l’accertamento fatti di rilevante importanza degni di ogni approfondimento inquisitorio.
2.2.3 Col terzo motivo aggiunto denunciano i difensori violazione dell’art. 606 c.p.p., in relazione alla interruzione delle indagini nei confronti di F.V., F.C. e B. A., motivo sviluppato merce il richiamo degli esiti difensivamente ritenuti importanti ai fini istruttori e non ulteriormente sviluppati dagli inquirenti.
2.2.4 Col quarto motivo aggiunto denunciano i difensori violazione dell’art. 606 c.p.p. e art. 495 c.p.p., comma 2 e difetto di motivazione per la illogicità delle ragioni per le quali la Corte di secondo grado non ha utilizzato le prove contrarie emerse dagli atti (richiamate e discusse nel corpo del motivo) in ordine al comportamento di D.M.I. e non ha accolto la richiesta di supplemento di indagine sulla condotta del predetto.
2.2.5 Col quinto motivo aggiunto denunciano i ricorrenti violazione dell’art. 606 c.p.p., in relazione alla mancata assunzione delle prove richieste nel corso della istruttoria dibattimentale ed in sede di appello per la identificazione delle due persone che, poche ore prima del delitto, presero a bordo di una autovettura Mercedes la vittima per portarla presso la stazione ferroviaria e poi ricondurla nei pressi della sua abitazione.
2.2.6 Col sesto motivo aggiunto denunciano i difensori il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancanza di un credibile movente per attribuire all’imputato il delitto per cui è causa, in particolare deducendo la natura congetturale del movente attribuito alla G. per il mandato ad uccidere e, soprattutto, l’assenza di una qualsivoglia ragione ovvero di un movente personale per cui l’ A. avrebbe dovuto accettare l’incarico di uccidere il M. dopo essersi impossessato dell’arma custodita dal compagno convivente della sorella.
2.2.7 Col settimo motivo aggiunto denunciano i difensori violazione di legge e difetto di motivazione per aver assunto i giudicanti come prova regina, nel processo, la presunta appropriazione dell’arma del delitto da parte dell’ A., che di essa si sarebbe servito per consumare l’omicidio, con ciò non considerando gli esiti processuali, i quali avevano viceversa provato con certezza che nel pomeriggio del (OMISSIS), giorno del delitto, l’imputato si era intrattenuto presso l’abitazione della sorella senza che nessuno notasse il suo eventuale ingresso nella camera da letto ove era riposta la pistola.
Nessuno dei presenti in quei frangenti nel medesimo luogo ha notato una simile condotta dell’imputato, che non può pertanto essere accusato di essersi impossessato dell’arma in assenza di una prova di ciò.
In contrario la motivazione impugnata oppone nulla più che una possibilità e non già un fatto accertato perchè provato.
2.2.8 Con l’ottavo motivo aggiunto la difesa ricorrente denuncia violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, per travisamento di fatto e mancato esperimento peritale in ordine alla possibilità di compiere in due o tre minuti il percorso da via (OMISSIS) di (OMISSIS) al ponte ferroviario sulla via (OMISSIS) dove l’ A. si trovava al momento della telefonata alla TIM delle ore 21.40.
L’intero costrutto accusatorio fatto proprio dai giudicanti, osserva la difesa istante, presuppone che la teste Ba. abbia visto l’ultima volta in vita la vittima alle ore 21.30, mentre a quell’ora la teste ha riferito di aver visto l’ora stando nella sua abitazione, di guisa che l’avvistamento deve essere posto necessariamente alcuni minuti dopo, avendo la teste effettuato le ultime operazioni domestiche prima di uscire in strada ed avvistare il M..
Di più; occorre altresì considerare, conclude la difesa sul punto, che il M. si è poi spostato dal luogo dell’avvistamento nella vicina via (OMISSIS), dove la sua auto è stata ritrovata, di guisa che occorre aggiungere altri minuti, trascorsi i quali si perviene ad un orario incompatibile con le 21.40, ora in cui l’imputato agganciò la cella indicata dall’accusa. Palesi per la difesa il travisamento degli orari da parte dei giudicanti e, con essa, la illogicità della motivazione che ricostruisce gli ultimi istanti della vittima in contrasto con dati oggettivamente accertati nel processo.
2.2.9 Col nono ed ultimo motivo aggiunto denuncia infine la difesa ricorrente difetto di motivazione, anche per travisamento dei fatti, in ordine alla individuazione del percorso seguito dall’imputato per raggiungere il luogo di consumazione dell’omicidio – quello più lungo e frequentato rispetto a quello più breve, veloce e sicuro- nonchè alla pretesa conoscenza di tale luogo da parte dell’ A..
2.3 Ricorre per cassazione anche la G., con l’assistenza del difensore di fiducia il quale, nel suo interesse,sviluppa sette motivi di impugnazione.
2.3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla struttura argomentativa generale delle sentenze di merito e violazione dell’art. 292 c.p.p., in particolare osservando: il sillogismo logico accusatorio accolto da entrambe le istanze di merito si fonda sui seguenti postulati: la G. era l’unica ad avere un interesse alla morte del marito, l’ A. era l’unico ad avere la possibilità di procurarsi la pistola detenuta dal convivente della sorella, i due assunti portano a legare la prima al secondo nel concorso omicidiario ai danni della vittima; nessuna delle premesse del sillogismo ha riscontro probatorio certo e la stessa conseguenza logica da esse tratta non ha in sè una apprezzabile coerenza; i rapporti tra la G. ed il marito erano del tutto normali e sereni e da nulla si desume la volontà di questi di pervenire ad una separazione; non è affatto vero che l’ A. soltanto avesse la possibilità di impossessarsi dell’arma; non ha senso logico che la G. incaricasse di uccidere il marito una persona con la quale, a parte una labile conoscenza, non aveva alcun legame nè sentimentale, nè economico, nè lavorativo ed è del tutto illogico pensare che l’ A., in assenza assoluta di un qualsivoglia interesse, abbia accettato di compiere un omicidio gravido di pesantissime conseguenze; attesa la solidità delle ipotesi alternative emerse nel corso delle prime indagini, la scelta della pista poi perseguita come unica possibile si manifesta, per quanto innanzi detto, del tutto illogica.
2.3.2 Col secondo motivo denuncia la difesa ricorrente travisamento del fatto in ordine all’arma del delitto, in particolare osservando:
l’ A. non era nè poteva essere l’unica persona a conoscenza che il convivente della sorella possedeva un revolver, perchè l’arma era custodita in bella vista in un armadio della camera da letto, luogo questo accessibile a chiunque abbia, in un decennio (a tanto risale il possesso della pistola da parte del legittimo proprietario) frequentato quella abitazione, frequentazioni continue nell’ambito di una comunità come quella cubana, molto solidale e promotrice di continui momenti di incontro; anche la identificazione dell’arma del B. come l’arma del delitto poggia su travisamenti ed illogicità e non può ritenersi in ogni caso provata al di là di ogni ragionevole dubbio; qui si pone innanzitutto la questione della affidabilità scientifica di supporti tecnici affidati senza contraddittorio alla polizia ovvero ad un consulente del P.M.; gli stessi accertamenti balistici sono, per insegnamento accademico, niente affatto certi; occorre tener conto dei limiti della prova scientifica e dell’insegnamento, quanto alla relatività di quegli accertamenti, al riguardo rinveniente dall’esperienza americana, caso D., e dalle sentenza, delle ss.uu., sentenza xxx; nel caso in esame l’accertamento ha riguardato un solo proiettile deformato dall’esplosione eppertanto incerto nelle caratteristiche di base ed originarie; la prima relazione tecnica del Dipartimento della P.S. del 21.4.2008 è incerta nelle conclusioni sia in riferimento al calibro dell’arma, sia alla individuazione della marca del revolver;
soltanto la successiva relazione del consulente del P.M., singolarmente, perviene a certezze in realtà per nulla tali; forte è il dubbio che le certezze siano in corrispondenza della direzione data alle indagini verso la comunità cubana di (OMISSIS); a parte ciò l’arma del B. non è quella del delitto perchè proprio il consulente del P.M. non può negare che il revolver esaminato lascia una incisione sul proiettile che manca in quello repertato;
per superare questa essenziale ed innegabile circostanza la sentenza impugnata è costretta a ricorrere alla tesi, apoditticamente affermata in assenza di un prova al riguardo, che l’arma è stata sottoposta ad obliterazione della canna successivamente agli spari mortali e che autore di essa sarebbe l’imputato; di più, per sostenere questa tesi-congettura, la sentenza impugnata ricorre alla testimonianza di un amico dell’imputato, il quale ha ricordato che questi, venti giorni dopo il delitto, si sarebbe da lui informato sulla possibilità di risalire ad un’arma dalle pallottole da essa esplose, da ciò poi programmando, avendone per questo appreso la possibilità, la evidenziata obliterazione, programma poi realizzato merce una nuova incursione nell’abitazione della sorella ed un nuovo impossessamento della pistola; palese l’artificiosità e la illogicità della ricostruzione accusatoria; la identificazione dell’arma doveva essere approfondita attraverso una perizia dibattimentale in contraddittorio.
2.3.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla presenza dell’ A. e della vittima alle ore 21.40 nei pressi del ponte ferroviario di cui alla cella (OMISSIS) GSM, in particolare deducendo: la teste Ba. ha riferito, con certezza perchè ha controllato l’ora, che alle ore 21.30 era in casa e che uscendo alle ore 21.35 circa ha notato il M. davanti alla sua abitazione; dopo l’avvistamento il M. ha poi portato la sua autovettura a 150 metri di distanza; tutto questo rende impossibile che alle 21.40 la vittima si trovasse con l’ A. dove il suo cellulare è stato rilevato dalla cella di servizio anche ad ipotizzare sequenze ad altissima velocità nel posteggio dell’autovettura, nell’incontro con l’imputato e nel trasferimento -infine- nella zona di registrazione della telefonata posta ad alcuni chilometri di distanza (Km 4.4); su ciò si innesta una ulteriore congettura, quella secondo cui l’imputato avrebbe chiamato la TIM alle ore 21.40 articolando una messinscena con la vittima, tesi priva di un qualsivoglia sostegno indiziario.
2.3.4 Col quarto motivo di impugnazione denuncia ancora la difesa ricorrente la omessa motivazione su una testimonianza decisiva ai fini della decisione, quella di S.L., in particolare osservando: la teste S., amica di infanzia della vittima, verso le ore 20.00, 20.15 della sera dell’omicidio, notò il M. salire a bordo di una Mercedes occupata da due persone di carnagione chiara, rivide dopo pochi minuti l’amico presso la stazione ferroviaria ancora in compagnia dei due e constatò l’allontanamento dal luogo dell’autovettura detta con a bordo il M.; evidente la decisività di una testimonianza di fatti di tale rilevanza inquisitoria, giacchè caduti pochi minuti prima dell’omicidio consumatosi dopo che l’assassino prese a bordo la vittima; di qui la fondatezza della tesi che individua nella Mercedes il mezzo utilizzato dall’assassino e la plausibilità di accusare i due rimasti ignoti che pochi minuti prima del delitto erano in compagnia della vittima; di tutto ciò la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto, incorrendo nel denunciato vizio motivazionale.
2.3.5 Col quinto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei pretesi indizi, in particolare osservando: quanto alla telefonata delle 22.15 del 3.4.2008 della durata di 87 secondi eseguita da luoghi vicini all’abitazione dell’imputato A. verso un cellulare in uso alla G., non si conosce nè il contenuto nè la persona che la effettuò; di essa viene invece imputato l’ A. per la ubicazione della cabina, perchè in altre circostanze utilizzata essa dall’imputato detto, perchè compatibili i tempi di rientro a casa dello stesso dal luogo del delitto; alle ore 22.15 l’ A. non poteva essere però vicino alla sua abitazione se alle 21.40 egli era nei pressi del ponte anzidetto; il cellulare in recezione era in uso all’intera famiglia della G., sprovvista di telefono fisso, di guisa che a ricevere la telefonata ben poteva essere stata una della figlie dell’imputata chiamata da chissà chi; quanto invece al movente imputato alla G., deve tenersi conto delle numerose testimonianze le quali hanno escluso dissapori importanti tra l’imputata ed il marito, del dato che nessuna relazione vi era tra i due imputati, i quali non hanno mai avuto contatti telefonici (dato processuale provato); i dati citati, in contrasto con la programmazione e la preparazione di un omicidio, vengono superati dalla sentenza impugnata con argomenti di palese illogicità, quali quello che sarebbe stata la moglie a preparare l’incontro del marito con l’ A., ovvero l’altro secondo cui la semplicità della condotta poi realizzata non necessitava di alcuna particolare e laboriosa preparazione, ovvero l’altro ancora, che l’autore della telefonata delle ore 22.15 è con certezza l’assassino; e tanto senza considerare lo spessore criminale del D.M. fidanzato della figlia della G., il quale pochi giorni prima aveva minacciato di morte la vittima.
2.3.6 Col sesto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente assenza di motivazione in relazione alla ipotesi alternativa data dal coinvolgimento del D.M. nella vicenda di causa, in particolare osservando: questi, personaggio di accertato spessore criminale, aveva rapporti malavitosi e motivi di contrasto con la vittima (la difesa indica otto circostanze significative a tal fine tra le quali minacce di morte proferite dal predetto tre giorni prima dell’omicidio); lo stesso avrebbe facilmente potuto organizzare l’omicidio affidandolo ad un complice per predisporsi un comodo alibi; la sentenza impugnata esclude il D.M. dalla scena processuale ricorrendo alle certezze dell’arma usata, non fruibile da parte del D.M., ma siffatta certezza sull’arma è apodittica, assai incerta e comunque non adeguatamente provata; il D.M. non è stato mai neppure interrogato.
2.3.7 Col settimo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente la omissione nella motivazione della circostanza, anch’essa di palese decisività, che la G., la mattina del 4 aprile (il giorno dopo l’omicidio) non vedendo rientrare il marito, anzicchè cercarlo in ospedale, si recò dai CC, denunciando che il M., tre giorni prima, aveva avuto un violento litigio con tre rumeni.
2.4 In data 17 giugno 2013 il difensore di fiducia della G. ha depositato memoria difensiva approfondendo il tema dell’arma utilizzata per il delitto. Nello specifico il difensore osserva: la prima consulenza balistica svolta su iniziativa del P.M. ha riguardato soltanto il proiettile rinvenuto nel cadavere della vittima giacchè non ancora individuata alcuna pista cubana, nè acquisito al processo il revolver del B.; le conclusioni di questo primo accertamento sono state nel senso che, nelle condizioni date, il solo proiettile a disposizione non consentiva la individuazione del tipo di arma che lo aveva esploso; dopo il reperimento della pistola detenuta dal B. la seconda consulenza, curata dal prof. Co., ha invece valorizzato la ovalizzazione del proiettile repertato con quelli esplosi dal revolver del B.; tale dato non è del tutto significativo;
gli elementi identificativi di un’arma riguardano essenzialmente i bossoli, non acquisiti nel caso di specie, e non i proiettili; ad avviso del consulente l’anima della canna esaminata è stata manomessa con l’impiego di un utensile acuminato; in realtà il teste Ba.St., della Polizia Scientifica di Firenze, ha evidenziato che nella parte posteriore della canna c’era una intaccatura sul bordo, intaccatura che improntava il proiettile e che il punto della deformazione era molto difficile da raggiungere; di qui la smentita delle conclusioni del consulente sulle origini della striatura e sulla manomissione della canna; il proprietario della pistola ha testimoniato della inesperienza dell’ A., in difficoltà nel maneggio dell’arma quando gliela mostrò; viceversa l’assassino ha dimostrato notevole esperienza nell’uso della pistola sparando quattro colpi in sequenza rapida e sempre colpendo l’obbiettivo.
Con la stessa memoria aggiunta la difesa torna ad illustrare il tema della rilevanza, immotivatamente esclusa dai giudicanti, della testimonianza di S.L., della irragionevolezza del preteso appuntamento tra l’ A. e la vittima per il sopralluogo, eseguito di notte in luoghi incongrui, preparatorio dell’incarico al M. per lo svolgimento di lavori meccanici su fondo agricolo, quanto, infine, al movente del delitto ed alla posizione, non indagata, del D.M..
Motivi della decisione
1. Prendendo le mosse dal ricorso proposto da A.C. Y., ritiene il Collegio che esso non sia meritevole di consenso.
1.1 Giova qui ribadire che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici.
Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03xxx). cfr. Sez. 4^, n. 15227 dell’11/4/2008,xxx, Rv.239735;
cfr. in termini: Cass. sez. 2^, sentenza n. 7380 dell’11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716, imp.xxx; Sez. 6^, n. 1307 del 14/1/2003,xxx, Rv. 223061). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata. Ed invero, dati logicamente ritenuti certi dalle istanze di merito, tutti di estrema significanza probatoria, sono la individuazione dell’arma del delitto e la univocità del suo possibile utilizzo nella vicenda di causa da parte dell’imputato.
E’ pur vero che entrambe le riferite circostanze sono state ripetutamente contestate dai difensori, ma i diffusi rilievi difensivi non possono ritenersi idonei a sovvertire le certezze argomentate dai giudici territoriali a sostegno del sillogismo decisionale.
Quanto all’arma, decisivi sono stati ritenuti i giudizi conclusivi di natura tecnico-scientifica, certi sia nella individuazione dell’arma medesima, sia nel successivo tentativo di alterazione della canna (tentativo ben distinguibile dalle caratteristiche strutturali dell’arma), conclusioni rispetto alle quali nessun dato di oggetti va certezza contraria risulta desumibile dal pur generoso, reiterato e diffuso argomentare difensivo.
Del pari di inattaccabile coerenza logica si appalesa la deduzione che l’imputato era a conoscenza dell’esistenza di quell’arma, del luogo ove essa era custodita e del modo in cui era possibile appropriarsene entrando nell’abitazione della sorella e del suo compagno, anche in loro assenza, utilizzando una chiave di riserva sconosciuta ai più e ingeosty in luogo ovviamente nascosto, circostanze queste non riferibili a nessuno di coloro dei quali il processo e la difesa hanno fatto menzione.
Tali presupposti fattuali, di indubbia forza probatoria, sono poi in grado di accendere di luce indiziaria particolarmente intensa l’ulteriore indizio accusatorio dialetticamente valorizzato dai giudici di merito e cioè la presenza certa dell’imputato nei pressi del luogo del delitto in orario corrispondente a quello possibile dell’omicidio e l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal medesimo sui suoi spostamenti in costanza dell’ora del delitto.
Giusto e motivato rilievo accusatorio ha infine dato la corte territoriale sia al frettoloso viaggio in Spagna del prevenuto dopo il delitto ed in costanza del progresso delle indagini, sia alle intercettazioni ambientali dei colloqui tra la sorella dell’imputato ed il compagno, proprietario dell’arma del delitto, nonchè tra la medesima sorella e l’imputato stesso -tutte convergenti verso la considerazione che l’arma del delitto poteva essere sottratta e riposta dopo l’uso proprio dallo stesso imputato- sia infine alla curiosità del prevenuto circa le possibilità di individuare un’arma dall’esame del colpo esploso.
1.2 Vi è dunque un imponente compendio indiziario che muove da dati certi i quali, alla luce di massime di esperienza consolidate e affidabili e di esperimenti condotti alla luce della scienza balistica, univocamente convergono a dimostrare che A.C. si procurò l’arma del delitto e si trovò, in immediata contiguità temporale, nei pressi del luogo – a lui noto per pregressa esperienza lavorativa – idoneo alla consumazione del delitto in condizioni di sicurezza.
Tanto basta per affermarne la responsabilità concorsuale nella fase esecutiva, alla stregua dell’imputazione contestata, anche a prescindere dal possibile intervento di terzi, cui i ricorrenti hanno fatto riferimento senza specifici elementi di conferma (ma neppure, per quanto consta, di positiva di esclusione). Ciò rende irrilevanti le censure difensive a proposito della ricostruzione operata in sentenza delle modalità con cui la vittima fu attirata nel luogo dell’esecuzione che, in mancanza di dati certi, ha valenza meramente possibilistica (il M. poteva essere indotto a seguire persona – come l’imputato – a lui nota che maliziosamente gli proponesse lavori agricoli da compiere per terzi con il suo trattore e con tale pretesto lo conducesse sul posto dell’agguato). In ogni caso, va ribadito che la provvista dell’arma e la scelta del luogo, pienamente comprovate, integrano di per sè sole condotte causalmente efficienti e necessarie, tali da configurare pieno concorso del ricorrente nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p., anche se, in ipotesi, l’avvicinamento, il trasporto o l’azione di fuoco fossero stati affidati ad altri.
1.3 Quanto infine alla mancanza di un accertato e personale movente dell’ A.C., va riconfermato che, in presenza di elementi indiziari univoci e stringenti come nella fattispecie, l’individuazione di un’adeguata causale dell’azione omicidiaria perde qualsiasi rilevanza ai fini dell’affermazione della responsabilità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1^, n. 11807 del 12.2.2009, Gatti, RV 243485; n. 6514 del 27/04/1998,xxx, Rv. 210710).
1.4 Il ricorso di Y.A.C. va perciò respinto.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile.
2. A diverse conclusioni perviene, viceversa, la Corte in relazione alla posizione processuale della G..
2.1 A suo carico (nella contestata veste di mandante) il compendio indiziario ruota attorno alla chiamata ricevuta da una cabina telefonica prossima all’abitazione dell’ A.C. – che non aveva credito sul proprio apparecchio mobile – in orario di poco successivo al fatto (giusto il tempo approssimativamente occorrente per rientrare dalla zona del delitto); alla messa in disuso del cellulare ricevente fin dal giorno successivo e all’avvertimento dato al teste F.G. di chiamare ad un nuovo numero; alla pervicace negazione dapprima di avere avuto in uso il cellulare e, comunque, di avere ricevuto la telefonata in questione (durata 88 secondi); alla clamorosa manifestazione di allarme e disagio dell’imputata quando fu sentita in proposito dagli inquirenti (fuga dall’ufficio di P.G.).
Si tratta, in sostanza, di una serie di dati bensì suggestivi dell’avvenuta comunicazione, da esecutore a mandante, del buon esito dell’impresa criminale commissionata, la cui valenza dimostrativa non è però ritenuta in sentenza (almeno esplicitamente) come da sola univoca e autosufficiente (va ricordato che manca la positiva identificazione del chiamante, mentre ricevente potrebbe essere, anzichè l’imputata, la figlia minore sicuramente presente in casa, e neppure si conosce il contenuto della conversazione).
2.2 In tale situazione, secondo i giudici di merito, assume valore decisivo e qualificante il duplice movente proprio dell’imputata: da un lato, atteso il deterioramento dei rapporti con il coniuge, timore di separazione o divorzio (possibile in forme e termini assai sbrigativi dinanzi ai tribunali di Cuba, paese di cui è cittadina la sposa: cfr. pag. 57) con perdita o ridimensionamento del benessere conseguito con il matrimonio; dall’altro, in quanto unica erede legittima, l’acquisto di un consistente patrimonio anche immobiliare.
2.3 In proposito va ricordato che la causale ha, di regola, una funzione "catalizzatrice" di mero orientamento della valutazione e rafforzamento del significato degli indizi di responsabilità (cfr.
Cass., Sez. 1^, n. 17548 del 20.4.2012,xxx, RV 252889);
potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova, non non è di per sè capace di fondare una condanna: v, Sez. 1^, n. 14182 del 30.3.2010, xxx, RV 246752 (e neppure di costituire riscontro idoneo e sufficiente a confermare una chiamata in correità: Sez. Un., n. 20804/2013 del 29.11.2012, Aquilina, RV 255144).
Può tuttavia, in tema di accertamento indiziario del mandato a commettere omicidio, costituire conferma del coinvolgimento del soggetto interessato all’eliminazione fisica della vittima allorchè converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, fermo restando che va considerata insieme agli elementi positivi di prova, dapprima distintamente apprezzati nel significato indicativo di ciascuno e quindi globalmente valutati onde verificarne, anche alla luce della causale individuata, l’univocità dimostrativa (Sez. Un., n. 45276 del 30.10.2003, Andreotti, RV 226094); in presenza di altri possibili moventi, non può mai essere valutata come elemento di prova autosufficiente (cfr. Sez. 1^, n. 4652/2005 del 21.10.2004, RV 230873).
2.4 Pertanto, la Corte territoriale era chiamata a verificare se il movente dell’imputata fosse davvero esclusivo, nel senso dell’inesistenza in capo ad altri soggetti di un distinto o concorrente interesse alla soppressione del M.. La sentenza impugnata (pag. 58 – 60), ha convincentemente chiarito che alcuni soggetti sui quali, secondo le prospettazioni difensive, gravavano sospetti anche per contrasti e ragioni di ostilità verso la vittima ( G.E., Y.S.C., D.E. e la coppia B.A. / F.V.) non potevano tuttavia trarre alcuna utilità dalla eliminazione del M. ( D., semmai, aveva motivo di risentimento verso A.C., che aveva licenziato e denunciato per l’asportazione di beni).
Alle argomentate conclusioni della Corte territoriale su tali posizioni nessuna puntuale replica è stata avanzata dai ricorrenti.
Quindi, secondo i giudici di merito, rimane soltanto il movente personale dell’imputata, che risulterebbe perciò idoneo a confermare il compendio indiziario a suo carico. Va però rilevato che, alla stregua di quanto accertato in sentenza (v. in particolare le note in calce alle pag. 56 e 58), un interesse solidale con quello della G. pare diffuso nella sua cerchia familiare ed amicale: la posizione di relativo benessere raggiunta con il matrimonio e la liberalità (ormai mal sopportata dal marito) con cui accoglieva connazionali immigrati ed amici ne facevano per costoro un punto di riferimento e di integrazione nella comunità locale, la cui perdita sarebbe stata per tutti in qualche misura dannosa, specie per le persone a lei più vicine, e in particolare per le giovani figlie chiamate presso di sè dalla madrepatria (e frequentate dal coimputato: cfr. pag. 5). In tale contesto andava specificamente considerata la posizione, e l’eventuale aspettativa di benefici economici, di D.M.I., all’epoca "legato sentimentalmente" alla figlia maggiore della G., il quale – come accennato in sentenza (pag. 1) ed emerso da risultanze processuali diffusamente richiamate negli atti difensivi – aveva già tratto vantaggio dalla disponibilità in tal senso del M. ma ne avrebbe abusato, dando luogo a una rottura culminata, pochi giorni prima del delitto, in un diverbio per telefono, con reciproche minacce di morte. La sentenza impugnata (pag. 59) – premesso che il D.M. è estraneo alla fase esecutiva, in forza di alibi verificato – ne esclude anche la veste di (possibile) mandante perchè lo "spessore criminale" attribuitogli dalle difese rende inverosimile che si sia rivolto ad A.C. per la provvista dell’arma e perchè la telefonata successiva al delitto è stata fatta non a lui, ma alla G..
L’argomentazione non è conforme ai canoni della logica; non solo non risulta effettuata una verifica della pretesa caratura delinquenziale ma oltretutto, se in genere in ambiti criminali qualificati è usuale l’impiego di killer "professionali" e di armi clandestine, nulla impedisce che nel caso di specie si sia sfruttata l’eccezionale opportunità di avvalersi di persona estranea a tali ambiti e di un’arma "pulita" appartenente a un terzo ignaro (è il caso di notare che tali modalità esecutive tennero lungamente in scacco gli inquirenti e li dirottarono su false piste).
Quanto poi alla telefonata se ne è già rilevata la non univoca valenza dimostrativa a carico dell’imputata; poichè costituisce un indizio che deve essere confermato, non può contemporaneamente costituire il presupposto fattuale della conferma. In tale contesto, anche le condotte successive della G. possono ritenersi ambigue, in quanto ispirate dalla preoccupazione di stornare da sè (o dalla figlia) i sospetti degli inquirenti, indipendentemente da una attiva partecipazione al momento ideativo del delitto.
3. Poichè, limitatamente ai punti sopra evidenziati, le doglianze formulate con l’appello non hanno trovato risposta pertinente e non apparente, si rende necessario il rinvio del giudizio ad altra Sezione della Corte d’Assise di Appello affinchè, in piena autonomia di apprezzamento, rivaluti il quadro probatorio a carico della G. tenendo conto dei rilievi di cui sopra, con particolare riferimento al carattere esclusivo o meno del movente (ovviamente, a tal fine non si tratta di percorrere piste alternative, ma soltanto di accertare se, oltre all’imputata, altri avevano concreto interesse alla soppressione della vittima).
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata nei confronti di " G.D. T. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze. Rigetta il ricorso di A.C. Y. che condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado della parte civile costituita che liquida equitativamente in euro tremila oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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