Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50648

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Svolgimento del processo
Con ordinanza del 7.11.2012 il Giudice di pace di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da P.G. di dichiarare non esecutiva per nullità della notificazione la sentenza emessa il 18.3.2010 dal Giudice di pace di Roma, che lo aveva condannato alla multa di Euro 1.000 per il reato di ingiurie in danno di tre agenti della Polizia di Stato; rigettava la richiesta subordinata di rimessione in termine per interporre appello.
Avverso l’ordinanza P.G. propone personalmente ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) il difensore di fiducia presso il cui studio il ricorrente aveva eletto il domicilio non ha mai comunicato all’interessato l’avvenuta notificazione della sentenza contumaciale, con l’inevitabile spirare del termine per l’impugnazione; 2) dopo l’espletamento della procedura di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza (recante l’indicazione del nominativo dell’imputato Pa.Gi. in luogo del corretto nominativo P.G.) il giudice avrebbe dovuto procedere a nuova notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza riportante l’annotazione della avvenuta correzione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. L’esistenza di un rapporto di difesa di tipo fiduciario, con elezione di domicilio presso il medesimo difensore di fiducia, costituisce circostanza idonea a garantire la effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento conclusivo rappresentato dalla sentenza emessa in contumacia, con conseguente esclusione del diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2, (conforme Sez. 6^, n. 22247 del 04/02/2011, xxx, Rv. 250054).
La asserita negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel termine per l’impugnazione, (conformi da ultimo Sez. 4^, n. 31408 del 09/05/2013, xxx, Rv. 255952; Sez. 4^, n. 20655 del 14/03/2012, xxx, Rv. 254072).
2. Premesso che non si è verificato alcun errore di persona nella identificazione dell’imputato, ma un semplice errore di trascrizione, nella intestazione della sentenza, del nome proprio dell’imputato ( Gi. in luogo di G., ferme restando per il resto le generalità indicate), si rileva che il giudice ha legittimamente esperito la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 c.p.p., dando rituale avviso all’imputato ed al suo difensore di fiducia che hanno prestato acquiescenza all’ordinanza di correzione non impugnandola. (La legittimità della correzione delle generalità del condannato nelle forme previste dall’art. 130 c.p.p., è stata ritenuta da Sez. 1^, n. 13564 del 22/01/2009 – dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243435).
Nessuna disposizione prevede che, dopo l’annotazione della correzione dell’errore materiale sull’originale della sentenza contumaciale, occorra procedere ad una seconda notificazione dell’estratto della sentenza recante la correzione.
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15217

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Svolgimento del processo
Con sentenze in data 3.4.2007 n. 1, n. 2 e n. 3 la Commissione tributaria della regione Sicilia sez. staccata di Caltanissetta ha rigettato gli appelli proposti dall’Ufficio di Gela della Agenzia delle Entrate e confermato le sentenze di primo grado con le quali erano stati annullati gli avvisi di accertamento, emessi nei confronti della società cooperativa xxx a r.l., con i quali – all’esito della medesima verifica fiscale condotta sulla documentazione bancaria della società e dei soci, dalla quale emergeva la inattendibilità dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali- venivano assoggettati a tassazione IRPEG ed ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996 i redditi, determinati con metodo induttivo, prodotti da detta società cooperativa in quanto da imputarsi ad "una normale attività imprenditoriale" e non ad una gestione a finalità mutualistica, e quindi esclusi dai benefici agevolativi concessi alle società cooperative ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 10 e 4.
I Giudici territoriali, con motivazione identiche, fondavano le decisioni sulle seguenti "rationes decidendi":
– l’atto impositivo era affetto da vizi di legittimità in quanto emesso in violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14 u.c., non essendo stato acquisito il prescritto parere obbligatorio del Ministero del Lavoro e degli altri organi di vigilanza richiesto ai fini dell’accertamento dei presupposti di applicabilità del agevolazioni;
– la Amministrazione finanziaria non aveva, comunque, fornito la prova che i redditi prodotti dalla soc. coop. agricola non rispettassero le condizioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, comma 1, non potendosi ritenere decisive le risultanze emerse all’esito della verifica fiscale condotta sui documenti bancari della cooperativa in quanto gli agenti operanti non avevano verificato la effettiva imputabilità alla cooperativa di numerosi assegni bancari "riguardanti altre attività economìche e prelevamenti per bisogni personali".
Avverso le tre sentenze di appello ha proposto rituali ricorsi per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo sei motivi.
Ha resistito in tutti i giudizi la società cooperativa con controricorso.
In relazione alla medesima verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Gela, con sentenza in data 3.4.2007 n. 4, la CTR della Sicilia sez, staccata di Caltanissetta ha rigettato, altresì, l’appello proposto dall’Ufficio di Gela della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 81/4/2002 della CTP di Caltanissetta, favorevole al contribuente società xxx a r.l. e, con motivazione del tutto identica alle altre sentenze in pari data emesse tra le stesse parti (ma aventi ad oggetto gli atti impositivi con i quali erano state disconosciute le agevolazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10 comma 1 e 2, – nel testo vigente anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2 comma 8, lett. b), – ed accertate le imposte dovute a titolo di IRPEG ed ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996), ha confermato la sentenza di prime cure dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento con il quale erano stati recuperati a tassazione IVA per l’anno 1995 ricavi non dichiarati, relativi ad operazioni imponibili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Agenzia delle Entrate deducendo nove motivi.
Ha resistito la società cooperativa con controricorso e con memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., con la quale ha eccepito la improcedibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Le quattro cause, tra le stesse parti, debbono essere riunite sussistendo ragioni di connessione ex art. 274 c.p.c., per il titolo (scaturendo tutti gli accertamenti dalla medesima verifica fiscale condotta nei confronti della società cooperativa, ed essendo gli stessi accertamenti fondati sulle medesime prove acquisite all’esito di detta verifica) e per l’oggetto (le cause iscritte ai nn. 14422, 14609, 14683/2008 hanno ad oggetto le medesime imposte dirette relative al triennio 1994-1996; le cause iscritte ai nn. 14683 e 14680/2008, aventi ad oggetto rispettivamente le maggiori imposte dovute dalla società a titolo Irpef-Ilor ed IVA si riferiscono entrambe allo stesso anno d’imposta 1995).
1.1 Le sentenze della Commissione tributaria della regione Sicilia hanno motivato il rigetto del gravame proposto dall’Ufficio finanziario e la conseguente illegittimità degli atti impositivi, come di seguito esposto:
– gli avvisi di accertamento erano motivati esclusivamente in relazione alla natura speculativa dell’attività di impresa svolta dalla società e non anche in relazione alla mancanza dei requisiti mutualistici presunti dal D.Lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 1577, art. 26, nè sul difetto dei presupposti indicati dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, per la concessione delle agevolazioni, con la conseguenza che il disconoscimento dei benefici fiscali attribuiti alle cooperative dal D.P.R. n. 601 del 1973, avrebbe dovuto essere necessariamente preceduto dal provvedimento del Ministero del Lavoro o degli altri organi di vigilanza cui era riservata la verifica dei "presupposti di applicabilità delle agevolazioni" D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 14, comma 3: in difetto gli atti impositivi erano ritenersi illegittimi;
– gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza ed evidenziati nel PVC non rivestivano efficacia probatoria, non avendo esaminato i verbalizzanti "le numerose fotocopie di assegni bancari riguardanti altre atività economiche prelevamenti per bisogni personali";
2. Si rende opportuno Tesarne congiunto dei ricorsi proposti avverso le cause aventi ad oggetto le imposte sui redditi. avendo dedotto la Agenzia ricorrente gli stessi motivi di impugnazione nei confronti delle sentenze della CTR siciliana – tutte recanti la identica motivazione – emesse in data 3.4.2007 n. 1 (RG n. 14609/2008, Irpef 1996), n. 2 (RG n. 14683/2008, Irpef 1995) e n. 3 (RG n. 14422/2008, Irpef 1994).
2.1 Il primo motivo con il quale la Agenzia delle Entrate fa valere la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, è infondato.
La censura ha per oggetto la – asserita – violazione di una norma di diritto sostanziale (e sotto tale profilo è infatti invocata come paradigma del sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che non è applicabile alla fattispecie, in quanto introdotta soltanto con la L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14, comma 1, entrata in vigore in data successiva alla emissione degli avvisi di accertamento impugnati. Trattasi, peraltro, di norma che regola i requisiti di validità dell’atto amministrativo, e non lo svolgimento di attività processuale, con la conseguenza che appare del tutto fuor di luogo l’affermazione della ricorrente secondo cui il principio "tempus regit actum" comporterebbe la immediata applicazione del "jus superveniens" al processo in corso (affermazione derivante dal probabile fraintendimento della disposizione contenuta nella seconda parte del medesimo art. 21 octies, secondo cui il vizio dell’atto per "omessa preventiva comunicazione di avvio dei procedimento" -ipotesi del lutto distinta dal procedimento caratterizzato da esercizio di attività amministrativa vincolata – non determina annullamento dell’atto laddove la PA "dimostri in giudizio" che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere comunque diverso).
Peraltro il vizio denunciato dalla Agenzia ricorrente con la dedotta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, si palesa, in ogni caso, manifestamente infondato in quanto fa leva su un presupposto evidentemente indimostrato, e cioè che il parere obbligatorio dell’organo amministrativo (nella specie la vantazione del Ministero del Lavoro in ordine alla sussistenza dei requisiti mutualistici ed alla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma agevolativi) non sarebbe, in ogni caso, potuto essere diverso, ovvero non avrebbe potuto influire, sulla determinazione finale dell’organo titolare del potere di decisione.
2.2 Il secondo motivo con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26, è, invece, fondato.
La CTR siciliana afferma che l’accertamento di reddito di impresa imponibile nei confronti di una società cooperativa presupporrebbe la previa contestazione dei requisiti mutualistici indicati dalla norma in rubrica, con conseguente necessità della acquisizione del parere obbligatorio dell’organo amministrativo competente D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 14, comma 3.
fa tesi sostenuta dai Giudici di appello contrasta con i principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, relativamente al differente ambito di intervento dei poteri di accertamento e consultivi degli organi dell’Amministrazione finanziaria e degli organi delle altre Amministrazioni statali che esercitano i poteri di vigilanza nel settore cooperativo, al fine della verifica delle condizioni di ammissibilità delle agevolazioni fiscali D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 10 e 14.
I primi (gli organi della Amministrazione finanziaria) sono, infatti, chiamati a verificare se l’attività economica in concreto svolta dalla società cooperativa sia rispondente ai fini mutualistici e di cooperazione indicati nel D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26, ovvero esuli da tali limiti per trasformarsi in attività finalizzata al conseguimento di lucro di impresa (come è dato agevolmente evincere dalla disposizione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, comma 2, che ricollega l’ammissione alle agevolazioni fiscali all’accertamento dell’effettivo" rispetto delle condizioni di mutualità indicate nell’art. 26 predetto), nonchè a verificare le "specifiche condizioni" di ammissibilità delle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 10 e 13. I secondi, invece, intervengono (esercitando, nella specie, la funzione consultiva) nel caso in cui vengano messi in contestazione i "requisiti formali" della mutualità e cooperazione stabiliti dal D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26, limitatamente alla ipotesi in cui non operi la presunzione legale prevista dalla medesima norma.
L’ambito di operatività delle due norme è, pertanto, distinto:
– Il D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26, indica i requisiti di natura "formale" della disciplina statutaria delle condizioni ivi indicate, come elemento costitutivo della prova presuntiva (presunzione legale "iuris tantum") della mutualità. In assenza di detto requisito formale – idest nel caso in cui lo statuto non contenga – in tutto od in parte – le clausole riproduttive delle condizioni indicate nell’art. 26 – la impresa non beneficia della prova presuntiva e dunque, se intende conseguire le agevolazioni fiscali, è tenuta a provare aliunde il rispetto dei fini mutualistici e cooperativi;
– Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14 , condiziona, invece, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali al requisito effettivo (idest "sostanziale") della mutualità, ed infatti al comma 2 dispone che tale requisito "si ritiene sussistente", non soltanto se risulti osservato il requisito formale delle clausole statutarie D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, ex art. 26, ma anche se le condizioni di mutualità previste da tali clausole siano state effettivamente rispettate nell’attività di esercizio della cooperativa per un periodo di cinque anni.
Le originarie incertezze determinate – sulla delineata distinzione delle sfere di competenza tra gli organi finanziari e gli organi di vigilanza sulle cooperative – dal D.L. n. 69 del 1989, art. 29, comma 5, conv. in L. n. 154 del 1989, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, secondo cui godono delle agevolazioni fiscali le società cooperative che osservano i requisiti formali statutari e prevedono "la destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza, conformemente a specifiche disposizioni di legge" (suscitando il dubbio tale norma se i mero vincolo di destinazione degli utili potesse sostituire, ai tini della concessione delle agevolazioni fiscali, l’accertamento degli altri requisiti mutualistici di "natura sostanziale") è stato risolto da questa Corte nel senso che la norma del decreto legge de 1989 non ha carattere innovativo, ma di interpretazione autentica del predetto D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, come testualmente in essa previsto. Ne consegue che essa non può avere fatto cadere il riferimento del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, alla necessità che siano in concreto osservate le condizioni indicate nel D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26, perchè solo una legge innovativa avrebbe potuto farlo. La norma in parola ha dunque attribuito, in via di interpretazione autentica del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, valore presuntivo della sussistenza dei requisiti mutualistici – così come Taceva il detto D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26, – al dato formale della loro previsione statutaria, salva la possibilità per l’amministrazione finanziaria di provare l’insussistenza in fatto delle condizioni di applicabilità delle agevolazioni (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 27.11.2000 n. 15256; id. 5^ sez. 4.5.2007 n. 10274).
Interpretando il complesso normativo sopra descritto la giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi:
– il parere del Ministero del Lavoro o degli organi di vigilanza D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 14, comma 3, è previsto solo in relazione ai "requisiti formali" della mutualità come individuati nel D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26, e non anche alle altre condizioni "sostanziali" alle quali il D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 10 e 13, ricollegano la erogazione dei benefici fiscali (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 28.1.2005 n. 1797; id. 5^ sez. 20.5.2009 n. 11777).
– il parere del Ministero del Lavoro o degli organi di vigilanza deve essere richiesto solo in caso di contestazione dei requisiti formali di mutualità che risultano coperti da "presunzione di legge" (D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26, comma 1) ovvero nel caso in cui tal presunzione non operi, mentre nel caso in cui vengano contestati altri elementi concernenti il concreto esercizio dell’attività economica – considerati incompatibili con lo scopo mutualistico e cooperativo -, tale parere non è affatto necessario, ricadendo detto accertamento nella sfera di competenza propria degli uffici finanziari (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 20.6.2005 n. 13280; id.
5^ sez. 8.5.2006 n. 10544; id. 5^ sez. 30.10.2009 n. 23002).
Deve quindi darsi corso al principio di diritto secondo cui "la sussistenza del requisito della mutualità si può presumere in un soggetto cooperativo, per cui la richiesta del menzionato parere sarebbe necessaria soltanto ove non operi la presunzione legale, salva la facoltà dell’Amministrazione di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, le agevolazioni sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale, in questa ottica il preventivo parere degli organi di vigilanza riguarderebbe i soli requisiti soggettivi della società cooperativa (nella specie non contestati) mentre l’ordinario potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria riguarderebbe la natura e le modalità di accertamento dell’atti vita produttiva" (cfr. Corte Cass. n. 10544/2006 cit.).
Nel caso in esame, non essendo stati posti in discussione con gli avvisi di accertamento i "requisiti formali" coperti da presunzione legale, non era richiesto il parere obbligatorio del Ministero del Lavoro, andando esenti gli atti impositivi da vizio di legittimità accertato dai Giudici di appello.
La CTR siciliana, in tutti e tre i giudizi vertenti sulle imposte dirette, non si è attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte, incorrendo nel vizio di legittimità denunciato dalla ricorrente.
La sentenza va in conseguenza cassata in parte qua.
3. Gli altri motivi possono essere trattai congiuntamente in quanto rivolti a censurare le sentenze in ordine alla medesima statuizione con la quale si è ritenuta inadeguata la prova dei maggiori redditi fornita dall’Ufficio finanziario.
3.1 Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione ex at. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), rilevando la illogicità della argomentazione delle sentenze laddove veniva evidenziata la mancanza di prove in ordine alla redditività dei terreni agricoli dei soci (elemento cui è condizionata la misura della agevolazione D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 10), prova da ritenersi invece del tutto superflua in quanto l’accertamento era fondato sulla presunzione legale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2).
3.2 Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La ricorrente rileva che ritenendo sottratti al maggior reddito della società cooperativa i "prelevamenti" effettuati con emissione di assegni emessi all’ordine dello stesso traente ("me stesso") e tratti sui conti bancari intestati al presidente, al vice presidente della società cooperativa e ad un terzo, la CTR siciliana avrebbe violato la norma in rubrica che considera presuntivamente maggiori ricavi o compensi, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti od operazioni intrattenuti con istituti di credito e banche "se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili". Nella specie ricorrevano i presupposti di applicazione della presunzione legale atteso che dalle dichiarazioni di P.G. (presidente), Pe.Gi. (vicepresidente) e S.A., raccolte dai verbalizzanti e trascritte nel PVC, emergeva che i conti bancari venivano utilizzati per l’attività svolta dalla società cooperativa Oro Verde a r.l. (e, limitatamente ai conti del vicepresidente e del S.. anche della società coop. Agricola xxx), e quanto agli assegni tratti su detti conti, i predetti non erano stati in grado di fornire alcuna indicazione dei soggetti cui erano destinate le somme prelevate (diversamente i verbalizzanti non avevano proceduto all’accertamento di maggiori redditi nei casi in cui dagli assegni risultavano emessi all’ordine di altri soggetti, in quanto identificabili attraverso la verifica dei mastrini fornitori della società cooperativa).
3.3 Con i quinto motivo si censurano le sentenze per vizi di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella parte in cui dichiarano illegittimi gli avvisi di accertamento in quanto i verbalizzanti avrebbero omesso di esaminare "le numerose fotocopie di assegni bancari riguardanti altre attività economiche o prelevamenti per bisogni personali". La Agenzia ricorrente evidenzia,in contrario, che dallo stesso PVC risulta che sono stati attribuiti a maggior reddito della cooperativa soltanto gli assegni emessi all’ordine "a me stesso" per un importo di oltre lire 176 milioni (assegni emessi dal presidente e dall’amministratore e che questi avrebbero dichiarato trattarsi di importi concernenti l’attività della cooperativa, senza tuttavia fornire indicazioni in ordine ai nominativi dei beneficiari delle somme prelevate).
3.4 Con il sesto motivo la Agenzia delle Entrate denuncia il medesimo vizio di insufficienza motivazionale avendo apoditticamente affermato i Giudici di appello che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare i prelevamenti sui conti correnti personali che risultavano estranei alla attività economica della società cooperativa, quando invece tale prova ricadeva sulla società contribuente.
3.5 Le censure mosse con i motivi tre, quattro, cinque e sei, sono fondate.
Dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza, ritualmente trascritto nel ricorso in osservanza all’onere di autosufficienza, risulta che i verificatori hanno accertato e valutato – al contrario di quanto affermato dalla CTR – che numerosi assegni bancari, tratti sui conti personali del presidente, vicepresidente e di un terzo, concernevano anche altra società cooperativa (Agricola xxx), ed hanno provveduto a scorporare i relativi importi dai maggiori redditi accertati alla società resistente.
Quanto alla società verificata. la presunzione legale di maggiori redditi non dichiarati D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2), trova riscontro nella indagine bancaria relativa ai conti bancari personali dei soggetti sopra indicati, tutti legati da rapporti intrattenuti a vario titolo con la società, dai quali sono emersi numerosi accrediti e prelievi che non trovano riscontro in operazioni commerciali contabilizzate dalla società cooperativa (non essendo stati in grado gli intestatari dei conti di fornire indicazioni in merito alla provenienza e destinazione delle somme).
Premesso che "in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su canti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari" (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 21.12.2007 n. 27032) o quando comunque "l’ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziali raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di erosione fiscale" (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 12.1.2009 n. 374), e premesso altresì che l’utilizzo dei dati rilevati dalle movimentazione dei conti correnti bancari intestati ai terzi, ai fini dell’accertamento del maggior reddito della società cooperativa, trova ampio riscontro nei precedenti giurisprudenziali di questa Corte che, tanto in relazione agli accertamenti fiscali in materia di imposte sui redditi (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 n. 7), quanto in materia IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7), hanno ritenuto pienamente legittime le indagini bancarie estese ai conti bancari di terzi, reputando che lo stretto rapporto familiare, o la ristretta composizione societaria, o ancora il particolare vincolo di dipendenza o collaborazione od anche commerciale intrattenuto dal terzo con il contribuente, costituisca elemento indiziano sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente sottoposto ad accertamento delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti (cfr. Corte Cass. 5^ sez. n. 1728/1999, id. 17.6.2002 n. 8683, id. 12.9.2003 n. 13391 – con riferimento a società di capitali -, id. n. 6743/2007, id. 7.9.2007 n. 18868, id. 21.12.2007 n. 27032, id. 12.1.2009 n. 374, id. 30.12.2009 n. 27947, id. 4.8.2010 n. 18083 – con riferimento a società di persone-; id. 24.9.2010 n. 20199 – con riferimento a società di capitali -), ebbene tutto ciò premesso rileva il Collegio che i prelievi ed i versamenti ingiustificati risultanti dai conti intestati al presidente, al vicepresidente e ad altro soggetto, tutti in rapporti con la cooperativa, consentono l’applicazione della presunzione legale di accertamento del maggior reddito imponibile, fatta salva la prova contraria, gravante sulla società contribuente, di aver tenuto conto, nelle dichiarazione fiscali, degli importi rilevati nei conti/depositi ovvero che la omessa indicazione è giustificata trattandosi di importi riferibili ad operazioni non imponibili (cfr. in tal senso le pronunce di questa Corte: 5^ sez. 24.9.2010 n. 20197 – in materia di imposte indirette – e 5^ sez. 24.9.2010 n. 20199 – in materia di imposte dirette – secondo cui "l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credilo non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati").
La norma tributaria (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) determina, infatti, in relazione tanto ai "versamenti", quanto ai "prelevamenti" registrati sul conto, una inversione dell’onere probatorio che viene posto a carico del contribuente il quale è tenuto a fornire analitica giustificazione di tali impieghi se vuole impedire che i corrispondenti importi vengano considerati "ex lege" come redditi da assoggettare ad imposta (cfr., con riferimento alle imposte dirette: Corte Cass. 5^ sez. 21.3.2008 n. 7766; id. 5^ sez. 26.2.2009 n. 4589; id. 5^ sez. 4.8.2010 n. 18081 secondo cui il contribuente "deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuale sia estranea a falli imponibili").
3.6 La CTR siciliana, nelle tre sentenze impugnate, è incorsa in manifesta violazione della norma tributaria che stabilisce la presunzione legale, sostenendo che spettava alla Amministrazione individuare tra gli assegni tratti sui conti bancari, quelli relativi ad operazioni estranee all’attività svolta dalla società cooperativa e quelli relativi ad esigenze personali degli intestatari, contravvenendo in tal modo ai principio enunciato da questa Corte nella interpretazione della predetta norma secondo cui in tema di imposte sui redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 37, delle imposte sui redditi di società di capitali, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o.
comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio che, una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa col legate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma ai contrario la corretta interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 24.9.2010 n. 20199).
3.7 La CTR siciliana è altresì incorsa nel denunciato vizio motivazionale, sotto un duplice aspetto:
– avendo inesattamente ritenuto, contrariamente alle risultanze del PVC, che il maggior reddito accertato nei confronti della società fosse stato liquidato comprendendo anche gli importi degli assegni bancari riguardanti "altre attività economiche" ed i "prelevamenti per bisogni personali", omettendo di considerare che, come risulta dal PVC – riportato nel suo parziale contenuto nel ricorso per cassazione -, relativamente alle movimentazioni bancarie dei conti di Pe.Gi. e S.A. attribuite dagli stessi intestatari alle attività svolte dalle cooperative xxx ed Agricola xxx, i verbalizzanti, in difetto di ulteriori elementi forniti dalla società contribuente e dai titolari dei conti, avevano calcolato nella misura del 50% i maggiori redditi attribuibili a ciascuna delle due società cooperative, mentre avevano espunto dall’accertamento gli importi degli assegni emessi con indicazione del prenditore;
– avendo fondato la decisione su elementi probatori del tutto generici, avendo omesso i Giudici di appello qualsiasi indicazione delle fonti di prova dalle quali emergevano prelievi certamente riferibili ad "altre" attività economiche non riferibili alla società verificata, o prelievi riferibili ad "esigenze personali"1 delle quali non viene data alcuna descrizione.
3.8 I ricorsi proposti nei confronti delle sentenza della CTR siciliana in data 3.4.2007 nn. 1, 2 e 3, debbono, pertanto, essere accolti in parte qua, con conseguente cassazione delle sentenze impugnate e rinvio delle cause riunite ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà ad emendare i vizi logici riscontrati ed a liquidare le spese del presente giudizio.
4. Venendo all’esame del quarto ricorso, riunito, proposto avverso la sentenza della CTR siciliana in data 3.4.2007 n. 4, avente ad oggetto la impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale veniva liquidata la maggiore imposta dovuta alla società cooperativa a titolo IVA per l’anno 1995 in relazione ai presunti maggiori ricavi attribuiti alla stessa società derivanti dalle movimentazioni – non risultati dalle scritture contabili – dei conti intestati a terzi (imputando gli addebiti ad acquisti senza fattura, e già accrediti a vendite senza fattura), la Agenzia delle Entrate ha dedotto i seguenti motivi:
1-) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., i relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). La ricorrente rileva la totale estraneità della motivazione della sentenza – il cui contenuto è integralmente identico a quello delle sentenza emesse in materia di II.DD. – al "thema decidendum", non essendo dedotta in giudizio la questione del disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973.
2-) vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con il quale la ricorrente prospetta la medesima censura formulata con il precedente motivo, ma invocando un parametro di legittimità diverso.
3-) vizio di extrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Secondo la ricorrente la carenza motivazionale rifluirebbe anche su piano della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto i Giudici di appello avrebbero ritenuto di annullare l’avviso di accertamento in materia IVA sull’errato presupposto che la società cooperativa fosse esente da IRPEG ed ILOR. fondano la decisione su un vizio di legittimità dell’atto impositivo (mancata acquisizione del parare obbligatorio del Ministero del Lavoro) che non era stato oggetto di ricorso in primo grado.
4-), 5-) e 6-): la ricorrente "per mero tuziorismo" ripropone gli analoghi motivi (violazione D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, L. n. 241 del 1990, art. 21 bis – recte: octies; violazione D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947, art. 26; vizio di insufficiente motivazione) dedotti con i ricorsi proposti avverso le sentenze emesse in materia di II.DD..
7-), 😎 e 9-): violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), e art. 55, comma 2, n. 3), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): insufficiente ed omessa motivazione. La ricorrente, censura la sentenza per aver ritenuto inadeguati gli elementi probatori raccolti dai verbalizzanti, venendo a disapplicare la presunzione legale stabilita dalla norma indicata in rubrica, ed avendo fondato la decisione su elementi probatori dei quali non ha specificato la fonte.
4.1 La eccezione di inammissibilità dei primi tre motivi, e la eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., sono infondate.
La errata individuazione, nella intestazione del ricorso per cassazione, della sentenza impugnata (la sentenza della CTR siciliana in data 3.4.2007 è indicata con il n. 2 anzichè con il n. 4) non inficia la ammissibilità dei motivi di ricorso tenuto conto : a) che la copia conforme della sentenza depositata in Cancelleria unitamente a ricorso corrisponde alla sentenza effettivamente impugnata; b) che nello stesso ricorso per cassazione è chiaramente riportato l’iter processuale dei gradi di merito ed in particolare viene correttamente individuata la sentenza di prime cure (CTP Caltanissetta n. 81 del 2002) avverso la quale era stato proposto appello dall’Ufficio, risultando in conseguenza eliminato ogni equivoco in ordine alla effettiva individuazione della sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione; e) la sentenza di appello concernente il rapporto tributario oggetto del presente giudizio (relativo ad IVA 1995). riproduce pedissequamente la motivazione di altre sentenze – concernenti le imposte sui redditi-pronunciate tra le stesse parti, sicchè l’eventuale errore di identificazione della sentenza, ove anche in ipotesi verificato, non inciderebbe comunque sulla volontà di impugnazione manifestata dalla Agenzia; d) i primi tre motivi di ricorso per cassazione sono espressamente rivolti a contestare proprio il vizio della sentenza in data 3.4.2007 n. 4, depositata presso la Cancelleria della Corte in copia conforme, e dunque correttamente individuata (in quanto erroneamente motivata in ordine all’accertamento di imposte dirette anzichè all’accertamento dell’IVA), con ciò rimanendo fugato ogni equivoco in ordine alla volontà della ricorrente di impugnare esattamente la sentenza della CTR n. 4/2007.
L’errore materiale contenuto nel intestazione del ricorso per cassazione, peraltro, non ha determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa della società resistente che è stata perfettamente in grado di rilevare l’errore materiale e di notificare il proprio controricorso svolgendo difese nel merito in ordine alle statuizioni della sentenza di appello correttamente individuata.
4.2 Osserva il Collegio che le lacune ed insufficienze logiche dell’impianto motivazionale della sentenza configurano un "vulnus" al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (art. 111 Cost., comma 6), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio di insufficienza logica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito essenziale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed all’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1,; con riferimento al giudizio tributario: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, richiamato per il giudizio di appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61).
Più in particolare deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 16.7.2009 n. 16581; id. 1 sez. 4.8.2010 n. 18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 10.11.2010 n. 2845) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte Cass. 3^ sez. 3.11.2008 n. 26426. con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost.: id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161).
4.3 Tanto premesso, venendo a trattare congiuntamente i primi tre motivi in quanto strettamente connessi, le censure formulate alla sentenza dalla ricorrente debbono ritenersi fondate.
Nella specie la motivazione della sentenza n. 4/2007 emessa dalla CTR siciliana, risulta del tutto identica a quella delle altre sentenze emesse, in pari data, tra le stesse parti, ma aventi ad oggetto gli atti impositivi con i quali erano state disconosciute le agevolazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10 comma 1 e 2, (nei testo vigente anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 8, lett. b), ed accertate le imposte dovute a titolo di IRPBG ed ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996. Inoltre la vicenda processuale, riferita al precedente grado di giudizio, descritta nella parte "in fatto" della medesima sentenza n. 4/2007, risulta completamente avulsa dall’effettivo svolgimento dei fatti di causa.
La motivazione è, infatti, interamente riferita ad un rapporto tributario (concernente la impugnazione di avviso di accertamento relativo ad imposte dirette) evidentemente diverso da quello dedotto in giudizio (concernente la impugnazione di avviso di accertamento relativo ad IVA), con la conseguenza che le questioni esaminate dalla sentenza di appello, e poste a fondamento della decisione, appaiono del tutto irriferibili al "thema controversum" come definito dal ricorso proposto dalla società contribuente e dalle difese svolte dall’Ufficio in primo grado, e nei limiti in cui è stato devoluto al Giudice di appello con i motivi di gravame proposti dall’Ufficio finanziario avverso le statuizioni della decisione della CTP n. 81/4/2002 del tutto differenti da quelle riportate dalla sentenza impugnata nella parte "in fatto". Dal ricorso per cassazione (pag. 1 e 2) si evince, infatti, che la società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento in quanto ritenuto affetto da nullità essendo motivato acriticamente ed in modo inadeguato per relationem al PVC; ed ancora che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per omessa instaurazione del contraddittorio pre- contenzionso con i soci della cooperativa titolari dei conti bancari utilizzati ai tini dell’accertamento (mentre nella sentenza della CTR viene pedissequamente trascritta la stessa motivazione delle sentenze emesse in materia di 1I.DD. riportando che la sentenza della CTP – non identificata – aveva annullato l’avviso per difetto del parere obbligatorio previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 4, comma 3).
4.4 Il "decisum", pertanto, non può ritenersi supportato dalla motivazione concernente altro rapporto tributario, che deve in conseguenza ritenersi del tutto carente. Risultando, quindi, inficiata da nullità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al medesimo Giudice per la pronuncia di nuova sentenza.
Debbono dichiararsi assorbiti gli altri motivi dedotti dalla ricorrente in quanto rivolti a censurare il merito di una motivazione inesistente.
5. In conclusione, previa riunione, i ricorsi debbono essere accolti, come indicato in motivazione, con conseguente cassazione delle sentenze impugnate e rinvio delle cause riunite ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Sicilia per nuovo esame e liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione:
– dispone la riunione dei giudizi iscritti al RG nn. 14609, 14680, 14683/2008 al giudizio n. 14442/2008;
– accoglie i ricorsi, relativamente ai motivi indicati in motivazione, dichiarati assorbiti gli altri motivi, cassa le sentenze impugnate e rinvia le cause riunite ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Sicilia per nuovo esame e liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 178

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
A. Con processo verbale di contestazione n. 16 dell’1.6.1999 il Nucleo regionale di vigilanza e controllo accertava la realizzazione abusiva dell’impianto viticolo, catastalmente identificato nella sezione di xxx nord, fg. xx, n. 68,69 e 138 della superficie netta di ha. 5.00.00., in quanto impiantato in assenza dell’autorizzazione dell’xxx di xxx.
B. In forza del predetto accertamento la Regione xxx, con decreto n. 1410 del 29.11.2002, non concedeva al ricorrente la deroga all’autorizzazione per produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti dalle superfici irregolarmente piantate per un’area di mq. 41.625,00 perché i vigneti risultavano impiantati dopo l’1.9.1998. Tale ultimo provvedimento veniva impugnato con ricorso recante il numero R.G. 399/2003, dichiarato perento con decreto n. 2673/2005.
C. Successivamente il Direttore dell’xxx, con ordinanza n. 21 del 27.10.2005, archiviava per ragioni di "economia amministrativa e giuridica " il detto verbale di accertamento.
D. Con il decreto n. 223 del 16.10.2009, oggetto di impugnazione, il Direttore dell’xxx annullava l’ordinanza di archiviazione del 27.10.2005 in considerazione della natura permanente dell’illecito contestato e dell’esistenza dei vigneti abusivamente realizzati, come accertato nel corso del sopralluogo del 10.9.2009, con conseguente impossibilità di erogare i contributi richiesti dal ricorrente in relazione a vigneti impiantati abusivamente.
E. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto più profili:
1) per assenza del presupposto dell’illegittimità dell’ordinanza di archiviazione, annullata dal provvedimento gravato;
2) per omessa specificazione delle ragioni di opportunità contrarie a quelle che avevano indotto ad archiviare il verbale di accertamento del 1999;
3) per omesso esercizio del potere di autotutela in un lasso di tempo ragionevole;
4) per mancata valutazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi dell’affidamento del ricorrente in relazione al pregresso provvedimento di archiviazione;
5) per violazione del principio di correttezza processuale giacché l’xxx ha annullato l’archiviazione per non consentirne l’uso in altro procedimento pendente davanti al TAR;
6) per violazione del principio di unitarietà ed inscindibilità dell’atto amministrativo in forza del quale non si può annullare solo la sanzione senza annullare anche l’infrazione che ne è il presupposto.
F. La Regione xxx, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimo contraddittorio in quanto il provvedimento è stato emesso da xxx, mentre il ricorso è stato notificato alla Regione xxx, nonché per carenza di interesse giacché l’archiviazione della sanzione amministrativa non ha determinato la regolarizzazione dei vigneti realizzati in violazione di legge, come accertato dal provvedimento n. 1410/2002 del Dirigente dell’xxx, mai impugnato. Nel merito la Regione ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
G. Con l’ordinanza n. 118 del 10.2.2010 il Tribunale rigettava la richiesta di misure cautelari ritenendo non sussistente il requisito del periculum. La detta ordinanza veniva riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2496 del 28.5.2010.
H. Alla pubblica udienza del 18.11.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Occorre esaminare, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimo contraddittorio e per carenza di interesse sollevate dall’Amministrazione regionale.
2. La Regione xxx eccepisce, in via preliminare, che l’atto impugnato è stato emesso dall’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, istituita con L.R. n. 31/2001 e dotata di propria personalità giuridica e di proprie competenze, e che, pertanto, il ricorso doveva essere notificato a quest’ultima e non alla Regione, soggetto estraneo ai rapporti amministrativi sottostanti.
3. Deve premettersi che il ricorso è stato notificato alla Regione xxx, in persona del Presidente pro tempore, il 18.12.2009, come si evince dalla relata di notifica apposta in calce allo stesso, anziché ad xxx, nonostante il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Direttore della detta Agenzia.
4. Tanto premesso, occorre verificare se nel caso di specie possa dirsi o meno che il ricorso è stato notificato nel termine decadenziale di 60 giorni dalla intervenuta conoscenza del provvedimento lesivo all’ autorità emanante, non essendovi alcun controinteressato.
5. Il Collegio ritiene opportuno a tal fine richiamare le disposizioni regionali relative all’istituzione dell’xxx e al trasferimento delle relative competenze.
5.1. L’xxx è subentrata nell’esercizio delle funzioni già di competenza dell’Ispettorato Regionale per l’Agricoltura, in virtù della convenzione stipulata tra la stessa e la Regione xxx in data 17.3.2003, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 31/2001, dell’art. 5 della L.R. n. 5/2001 (con le quali è stata prevista la gestione di ogni attività connessa e funzionale agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di fondi strutturali di provenienza comunitaria) e della D.G.R.V. n. 2275/2002.
5.2. La VI Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n.6202 del 5.12.2007, occupandosi proprio di una vicenda attinente alle procedure per la deroga alla commercializzazione dei vini provenienti da vigneti impiantati in modo irregolare, ha statuito che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della convenzione del 17.3.2003, l’xxx è subentrata "nella gestione dei procedimenti indicati dalla DGR 9 agosto 2002 n. 2275" e "il subentro da parte xxx nella titolarità dei procedimenti di cui ai punti 2 e 3 della DGR n. 2275/2002 ha effetto a decorrere dalle date di seguito indicate: Ispettorati regionali agricoltura: data di sottoscrizione della presente convenzione". L’Allegato 1 "Elenco dei procedimenti relativi alle funzioni assegnate ad xxx dalla Regione" menziona espressamente il settore vitivinicolo, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1493/1999.
5.2.1. Prosegue il Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia che l’xxx, divenuta quindi titolare del potere di rilasciare l’autorizzazione in deroga (già di competenza degli Ispettorati regionali per l’Agricoltura), è legittimata a procedere al riesame di autorizzazioni in precedenza rilasciate, qualora si verifichi il presupposto in queste espressamente indicato, cioè che "i dati e le informazioni comunicate dal richiedente" non rispondano al vero.
5.2.3. Orbene, in base alla richiamata pronuncia deve, quindi, essere disattesa la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente secondo la quale l’xxx sarebbe solo l’organismo pagatore, per la Regione xxx, di aiuti, contributi e premi comunitari, avendo quale compito esclusivo quello di erogare i predetti pagamenti e, dunque, che il Direttore dell’xxx avrebbe emanato il provvedimento impugnato quale funzionario di fatto, essendo privo del potere amministrativo con lo stesso esercitato.
5.2.4. In forza delle richiamate disposizioni di legge regionale e della rammentata convenzione intercorsa tra Regione xxx e xxx, il Collegio, supportato anche dalla recente pronuncia emessa dal Consiglio di Stato, ritiene che l’xxx abbia competenza ad emanare il provvedimento oggetto del presente giudizio e che, quindi, alla stessa debba essere riconosciuta la legittimazione passiva nel presente giudizio. Ne discende, dunque, che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato nel rispetto del termine decadenziale di 60 giorni a quest’ultima e non alla Regione xxx, con quanto ne consegue in punto di ammissibilità dello stesso ricorso.
5.2.5. Né, va soggiunto,, nel caso di specie può farsi ricorso all’orientamento giurisprudenziale formatosi, peraltro, in relazione al controinteressato e non all’autorità emanante, in merito alla sanatoria della notifica nulla.
5.2.6. Secondo i principi giurisprudenziali consolidatisi sul punto deve essere ritenuta inesistente la notifica del ricorso giurisdizionale nel caso in cui essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata con riguardo a soggetto che non abbia alcun riferimento con il destinatario necessario della notificazione stessa, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., attraverso la costituzione della parte non intimata, quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, risulti tuttavia ravvisabile il collegamento sopramenzionato, tale da consentire che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. Cons. Stato, IV, 3.11.2008 n. 5478; Cons. Stato, VI, 2.11.2007 n. 5690; T.A.R. Lazio, Roma, I, 3.7.2007 n. 5910). E tutto ciò sempre nell’imprescindibile rispetto delle preclusioni derivanti dalle decadenze operanti nel processo amministrativo, ove vige la regola – opposta a quella processuale civilistica che consente al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione in caso di convenuto contumace e di vizio della notifica – secondo la quale, al fine della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve essere ritualmente notificato, entro il prescritto termine di decadenza, all’Amministrazione resistente e ad almeno un controinteressato,.
E, infatti, in coerenza con gli illustrati principi, l’inesistenza della notificazione si verifica quando la difformità dal modulo legale è tale da renderla, come sopra chiarito, del tutto inidonea ad inserirsi nello sviluppo del processo, il che accade quando la consegna dell’atto sia avvenuta a soggetti privi di legittimazione o a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, essendo in tali casi la notifica effettuata in modo assolutamente non conforme alla legge ed essendo, altresì, inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto e lo scopo cui è preordinato.
5.2.7. In tali casi, gli effetti conseguenti all’inesistenza della notificazione non possono essere impediti, quindi, invocando la sanatoria della nullità, in quanto ciò è possibile solo con riferimento ad una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale.
5.2.8. In coerente applicazione dei suesposti principi, difettando, nella fattispecie in esame, la legittimazione della Regione xxx,all’emanazione del provvedimento oggetto di impugnazione, la notifica ad essa sola affettuata deve ritenersi integrante un’ipotesi di inesistenza (tamquam non esset), in quanto diretta a soggetto privo di un concreto collegamento con il legittimo destinatario dell’atto.
6. Né, infine, può trovare applicazione nel caso di specie l’istituto della rimessione in termini per effetto dell’errore scusabile, giacché tutti gli atti della procedura che ha condotto all’emanazione del provvedimento impugnato, ivi compreso quest’ultimo, recano l’intestazione dell’A.V.E.P.A. e, del resto, lo stesso ricorrente ha sempre interloquito in relazione agli stessi con l’Agenzia e non con uffici della Regione xxx.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto del legittimo contradditorio.
8. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione dell’esistenza di una pronuncia cautelare favorevole, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il xxx (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28.1.2013 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata da S.E. di riconoscimento della disciplina del regime del reato continuato, tra i fatti giudicati con sentenze Tribunale di Firenze 30.4.2009 e gip Tribunale di Firenze 24.3.2010, in ragione della contiguità temporale dei fatti e determinava la pena per il reato continuato in anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 1900 di multa. Veniva puntualizzato che poichè era stata contestata e ritenuta la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, l’aumento per la continuazione non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (per cui era stata inflitta la pena di sei anni, ridotta a quattro anni per il rito), cosicchè l’aumento doveva essere stabilito in anni due.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali: rileva la difesa che in sede di rideterminazione della pena all’esito del riconoscimento del vincolo in executivis, non doveva essere osservato l’art. 81 c.p., comma 4 quanto alla misura dell’aumento minimo di un terzo della pena base, poichè era già stato operato dal giudice della cognizione nel determinare la pena per il reato continuato di cui alla sentenza 24.3.2010 del gip di Firenze; il giudice a quo nel ritenersi nuovamente vincolato dalla soglia dell’aumento minimo avrebbe duplicato l’applicazione della norma, che andava invece applicata cumulativamente , con riferimento a tutti i reati in continuazione.

Secondo la difesa in sede di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., con le ulteriori violazioni già giudicate con la sentenza 30.4.2009, il limite non avrebbe potuto operare, essendo comunque la misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione per tutti i reati satellite superiore al limite minimo di legge, quale che sia l’aumento di pena, con conseguente violazione anche dell’art. 666 c.p.p., comma 1, lett. e).

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, così come richiesto dal Procuratore Generale, nei limiti sotto specificati.

Nel calcolare la pena per il reato continuato che è stato ritenuto, il Tribunale di Firenze determinava la pena tenendo conto del disposto dell’art. 81 c.p., comma 4, cosicchè essendo stata inflitta per il reato più grave la pena di anni sei di reclusione, posta a base del calcolo, l’aumento per i reati satellite veniva stabilito in anni due di reclusione. I giudici dell’esecuzione avevano opinato nel senso che, considerando che con sentenza gip Tribunale di Firenze 24.3.2010, il S. era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, – sulla base di un calcolo che partiva dalla pena base di anni sei di reclusione, che veniva aumentata a titolo di continuazione di due anni per la continuazione, con successiva riduzione di un terzo-, l’aumento per l’unificazione dei reati già giudicati con la sentenza Tribunale di Firenze 30.4.2009, doveva essere stabilito in anni due di reclusione.

Il percorso seguito non è corretto: il punto da cui si deve partire, avente carattere assorbente e preliminare, è che nel rideterminare la pena per il reato continuato, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1^, 13.10.2010, n. 38244, Rv 248299). Detta operazione il Tribunale dovrà compierla in sede di rinvio, poichè la sentenza su cui è stata calcolata la pena per il ritenuto reato continuato (gip Tribunale di Firenze 24.3.2010) ha ad oggetto reati già ritenuti in continuazione tra loro, cosicchè si impone lo scioglimento della continuazione interna, l’individuazione del reato più grave, la determinazione di nuovi ed autonomi aumenti per ciascun reato satellite (sia per quelli già ritenuti tali con la sentenza menzionata, sia per quelli individuati in executivis) ed all’esito di detta operazione deve essere applicato ex novo il limite minimo di aumento previsto dall’art. 81 c.p., comma 4.

Quanto al metodo di calcolo, da effettuarsi in termini con la previsione normativa dell’art. 81 c.p., comma 4, dovrà essere seguita la linea interpretativa già dispensata da questa Corte (Sez. 1^, 13.1.2010, n. 5478, Rv 246116), secondo cui il limite minimo di aumento della pena – in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave, già commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p., comma 4-, che non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, deve essere riferito all’aumento complessivo per la continuazione, ma non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.

Del resto, come è stato affermato in altro arresto (Sez. feriale 4.9.2008, n. 37482 , Rv 241809) l’aumento della quantità di pena prevista ex art. 81 c.p., comma 4, per i recidivi ex art. 99 c.p., comma 4, non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave , così intendendo che "Il limite minimo debba riferirsi all’aumento complessivo per la continuazione, come peraltro all’aumento complessivo fa sicuramente riferimento il limite massimo (triplo della pena inflitta che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave) previsto in caso di concorso formale o di reato continuato dell’art. 81 c.p., commi 1 e 2".

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, in ossequio alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, in data 3.7.2013, n. 183 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 1 e art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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