Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-10-2013) 23-12-2013, n. 51722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.G., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Ancona, depositata il 27/4/2011, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, in regime di custodia cautelare, dal 20/5/2002 al 14/6/2002, per i delitti di partecipazione ad associazione ad delinquere di tipo mafioso e plurime rapine aggravate tentate e consumate, dai quali era stato successivamente assolto.

2. La Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza dell’invocato istituto reputando che l’irrogazione della misura aveva trovato significativa causa nella condotta gravemente colposa del richiedente sulla base delle seguenti considerazioni: a) il F. in sede d’interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere, così omettendo di fornire quegli elementi che sarebbero stati indispensabili a chiarire immediatamente la di lui posizione;

b) trovavasi di già sottoposto a misura cautelare per la tentata rapina aggravata perpetrata ai danni di agenzia bancaria di (OMISSIS) in data (OMISSIS), in relazione alla quale e ad altra consumata in (OMISSIS), nonchè per porto illegale d’arma, era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 15/1/2004, con la conseguenza che per i delitti consumati a (OMISSIS) la sentenza liberatoria enunciata dal richiedente si era limitata a constatare il bis in idem; c) all’epoca dei fatti il ricorrente intratteneva stretti rapporti, anche a fini illeciti, con soggetti riconosciuti autori di gravi reati e, in special modo, in orari e luoghi compatibili con gli episodi delittuosi contestati.

3. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata criticando il ragionamento della Corte territoriale, anche sotto il profilo della violazione di legge.

Assume il F. che la condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell’indennità, deve avere avuto effetto causale del provvedimento restrittivo, secondo un giudizio ipotetico ex ante.

Tale non poteva qualificarsi la inopportuna frequentazione di soggetti malavitosi, che, al più, avrebbe potuto dar luogo ad un indizio, ma non ad un addebito colposo, non essendo prescritto dall’ordinamento il dovere di astenersi dal mantenere condotte moralmente censurabili. Nè l’esercizio del diritto al silenzio poteva giammai dar vita ad ipotesi di colpa grave.

4. Con memoria del pervenuta il 25/7/2013 l’Avvocatura generale dello Stato si costituiva per l’Amministrazione finanziaria chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.

5. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

5.1. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dallo istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile concorso nell’illecita detenzione di stupefacente.

5.2. La Corte territoriale, nel caso di specie, ha puntualmente individuato in cosa sia consistita la colpa grave del ricorrente.

Il F., già condannato in via definitiva per rapina e detenuto all’epoca dell’applicazione della misura di cui qui si discute sulla base del diverso titolo cautelare, sfociato, poi, in statuizione definitiva (e, ciò solo, è appena il caso di soggiungere impediva il riconoscimento del preteso diritto all’indennizzo), manteneva intense frequentazioni con soggetti malavitosi, anche a fini illeciti (punto non contestato).

Sul piano soggettivo, poi, non poteva sfuggire al F., segnato, come si è detto da gravi e specifici precedenti penali, che una simile condotta era idonea a indurre negli inquirenti il convincimento di penale responsabilità: in definitiva non si addebita al ricorrente, siccome lui prospetta, la mera circostanza di condurre vita in comune con soggetti segnati da gravi e specifici precedenti penali, ma dell’avere ingenerato, attraverso le predette frequentazioni, tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, il convincimento che il medesimo fosse integrato all’interno di un’associazione malavitosa strutturata sul modello mafioso e avesse preso parte a singoli episodi delittuosi contro il patrimonio.

Argomenti, questi, che correttamente hanno indotto la Corte territoriale a reputare sussistente la colpa grave in capo all’istante.

Come a suo tempo chiarito, non potendo l’Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056 cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poichè inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n. 43).

A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde l’applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l’analisi dei comportamenti tenuti dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell’intervento del giudice della riparazione) (in puntuali termini, Sez. 4, 16/10/2007, n. 42729). Peraltro, intangibile il diritto al silenzio e anche al mendacio, è evidente che in presenza di una situazione fattuale che integri gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ove costui sia portatore di conoscenza capace di pienamente ripristinare la verità dei fatti, non può pretendere di avvantaggiarsi dell’indennizzo di legge, ove non abbia fornito quel minimo di collaborazione che sarebbe stata idonea a fare piena luce.

Deve, sul detto ultimo punto, contestarsi l’assunto impugnatorio: la sussistenza di frequentazioni che inducevano a ritenere sussistere la partecipazione alla societas sceleris e agli episodi di reati contro il patrimonio contestati e, financo dei precedenti specifici, poi divenuti oggetto di rilievo del bis in idem, ben avrebbero imposto tempestivo chiarimento da parte dello stesso indagato.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonchè della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che si stima congrua nella misura di cui in dispositivo. Deve, inoltre, essere disposto rimborso delle spese legali in favore del Ministero costituito, che vista la notula, si liquidano siccome in dispositivo nella misura reputata di giustizia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Lo condanna inoltre al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Economia e della Finanze che liquida in Euro 750,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15221

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con sentenza 7.10.2009 n. 517 la Commissione tributaria della regione Lazio rigettando l’appello proposto dall’Ufficio di Tivoli della Agenzia delle Entrate ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dal contribuente L.I., dichiarava la nullità della cartella di pagamento notificata in data 28.6.2006, avente ad oggetto l’importo complessivo di Euro 275.358,27 dovuto a titolo IRPEF, IVA ed IRAP per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta dal 1997 al 2000, importo iscritto a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 a seguito di emissione di quattro avvisi di accertamento.
I Giudici territoriali ritenevano affetta la cartella da vizi di nullità derivata per invalida notifica degli atti impositivi presupposti – in quanto eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), in difetto dei presupposti di legge, e comunque in violazione dell’art. 140 c.p.c., mancando la prova della spedizione della racc. AR di avviso di deposito dell’atto presso la Casa comunale, ed inoltre avendo fornito prova il contribuente di essere anagraficamente residente, alla data della notifica, in altro Comune, sebbene gli atti fossero stati ricevuti nel diverso luogo di notifica da familiare convivente qualificatasi come il coniuge – nonchè per vizi propri essendo stata omessa la indicazione del responsabile del procedimento.
Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la Agenzia delle Entrate affidando la impugnazione a cinque mezzi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Motivi della decisione
p.1. La sentenza della CTR laziale ha ritenuto invalida la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1997 e 1998 in quanto, se pure alla data 26.9.2005 di spedizione delle raccomandate postali, il contribuente non risultava ancora trasferito in altro Comune, come emergeva dal certificato anagrafico esibito, tuttavia poichè dalle relate di notifica non risultava indicata la irreperibilità del destinatario, nè risultava la prova dell’invio della racc. AR con la quale si comunicava l’avvenuto deposito presso la Casa comunale degli avvisi di accertamento, doveva concludersi per la nullità della notifica in quanto eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) senza che ne ricorressero i presupposti.
Quanto agli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1999 e 2000 i Giudici di merito rilevavano che le notifiche erano state eseguite in data 19.11.2005 presso la nuova residenza nel Comune di xxx e colà ricevuti da familiare convivente qualificatosi come moglie, sebbene la variazione anagrafica del trasferimento di residenza risultasse indicata nel predetto certificato anagrafico solo dalla data successiva del 23.1.2006: anche in questo caso la CTR riteneva invalida la notifica in quanto la residenza anagrafica del famiglia risultava al tempo della notifica ancora presso il Comune di Velletri.
Dichiaravano pertanto illegittima la cartella notificata il 27.7.2006 in difetto di regolare notifica degli atti impositivi presupposti.
Inoltre statuivano la illegittimità della cartella di pagamento per vizi propri individuati nella mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e della sua sottoscrizione, come prescritto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31 (norma applicabile ai ruoli consegnati dall’1.6.2008, che aveva superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza della Corte cost. 27.2.2009 n. 58) ed in precedenza dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), affermando che se per i le cartelle relative a ruoli anteriori all’1.6.28 era stata espressamente esclusa la "nullità" per omessa indicazione del responsabile, tuttavia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 consentiva l’"annullamento" della cartella.
p.2. Esame dei motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate deduce il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (in relazione agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) La ricorrente contesta alla CTR laziale di aver ritenuto invalida la notifica degli avvisi di accertamento concernenti gli anni di imposta 1997 e 1998 eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) (disposizione che richiede – secondo la costante interpretazione fornita da questa Corte – la irreperibilità del destinatario in quanto trasferitosi in luogo ignoto, analogamente al disposizione dell’art. 143 c.p.c.) sul presupposto di fatto, oggettivamente errato, che le relate di notifica non recassero alcuna indicazione circa la "irreperibilità" del contribuente, mentre al contrario tale attestazione era riportata in ciascuna delle indicate relate di notifica effettuate presso il domicilio fiscale (Comune di (OMISSIS)) in data 21.9.2005, e riprodotte in fotocopia all’interno del ricorso (pag. 11 e 12).
Il motivo è inammissibile, in quanto viene dedotto attraverso il vizio di legittimità un tipico vizio revocatorio, dovendo darsi seguito al principio di diritto per cui il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia dell’erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l’art. 360 c.p.c. consenta tale tipo di impugnazione, in quanto la denuncia di un travisamento di fatto, quando non attiene alla motivazione della sentenza impugnata, ma all’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Corte cass. 1, sez. 29.5.2003 n. 8600; id. 3 sez. 10.3.2006 n. 5251; id. sez. lav. 13.11.2006 n. 24166 id. 1 sez. 3.8.2007 n. 17057;
id. 3 sez. 19.2.2009 n. 4056).
2.3 Con il secondo motivo la Agenzia denuncia il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (in relazione agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS)).
Entrambi gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1999 e 2000, orginariamente notificati presso il Comune di (OMISSIS) (domicilio fiscale), luogo dal quale il contribuente si era trasferito (come risultava dalla attestazione dell’ufficiale postale riportata sul retro della usta del plico spedito con raccomandata: "trasferito a (OMISSIS)": cfr. pag. 16 e 17 ricorso), venivano nuovamente notificati presso il nuovo domicilio in Comune di (OMISSIS) ed ivi consegnati a familiare convivente in data 19.11.2005.
La ricorrente censura la motivazione della sentenza laddove avrebbe ritenuto invalida anche tale notifica in quanto, al tempo della stessa, come risultava dal certificato anagrafico, il contribuente risiedeva ancora in Velletri e la moglie era con lui convivente, omettendo del tutto di giustificare l’asserita necessità di ricorrere alla forme di notifica dell’art. 140 c.p.c., sebbene le attestazioni di consegna dell’atto a "familiare convivente" dovessero ritenersi coperte da pubblica fede e sebbene le notifiche alla nuova residenza fossero andate a buon fine proprio in quanto, dalle ricerche effettuate dall’Ufficio presso l’Ufficio Postale di Velletri, era emerso che il contribuente si era effettivamente trasferito a Velletri ed aveva richiesto di ricevere tutta la corrispondenza, con decorrenza dal 29.9.2005, presso il nuovo domicilio in Comune di xxx.
2.4 Il motivo è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (cfr. Corte cass. 2 sez. 16.11.2006 n. 24422; id. sez. lav. 22.12.2009 n. 26985).
Orbene la censura coglie nel segno laddove evidenzia la illogicità della motivazione dei Giudici di appello che, in presenza di una situazione fattuale quale sopra descritta, hanno inteso escludere la presunzione legale di conoscenza ex art. 139 c.p.c. (mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario), ritenendo applicabile la fattispecie disciplinata dall’art. 140 c.p.c. (che tale presunzione legale non prevede).
Ed infatti ferma la premessa in fatto secondo cui il luogo di residenza anagrafica (in Velletri) divergeva dal luogo di residenza effettiva (Albano), la notifica eseguita presso il domicilio fiscale (corrispondente alla residenza anagrafica) poteva avere uno dei seguenti differenti esiti, con conseguenze diverse in ordine alla attività notificatoria: 1-o dalla relata il destinatario risultava trasferito in altro Comune, e allora la notifica andava effettuata nel nuovo luogo di residenza (effettiva), ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (norma richiamata espressamente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1); 2-o dalla relata risultava il trasferimento del contribuente per località ignota, ed allora doveva applicarsi il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), (norma dettata in materia tributaria ed equipollente alla disciplina della notifica alle persone irreperibili prevista dall’art. 143 c.p.c.); 3-o invece dalla relata il destinatario non risultava sconosciuto o trasferito, ma soltanto temporaneamente assente, ed allora doveva applicarsi l’art. 140 c.p.c. (norma espressamente richiamata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1).
Tanto premesso gli stessi Giudici di appello hanno rilevato che le notifiche degli avvisi presso la nuova residenza erano state ritualmente ricevute da persona qualificatasi come "familiare (moglie) convivente", e dunque il procedimento notificatorio si era validamente perfezionato ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, gravando sul contribuente la prova contraria della mancanza di corrispondenza alla realtà della qualifica (familiare convivente) dichiarata dal ricevente.
L’affermazione del Giudici territoriali secondo cui le notifiche erano invalide in quanto eseguite in luogo non coincidente con la residenza anagrafica del contribuente, ed in violazione dell’art. 140 c.p.c., da un lato, si pone in palese contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva sulla residenza anagrafica;
dall’altro presenta evidenti lacune nella rappresentazione dell’iter logico seguito per pervenire a detta affermazione:
a) risultando ingiustificatamente del tutto omessa la valutazione delle risultanze probatorie offerte dall’Ufficio (relate negative di notifica degli avvisi spediti a mezzo posta presso la residenza anagrafica in Velletri) dalle quali emergeva la indicazione del luogo in cui il destinatario dell’atto si era di fatto trasferito;
b) avendo del tutto illogicamente i Giudici di merito ritenuto che il certificato anagrafico di residenza potesse destituire la efficacia probatoria della relata di notifica degli avvisi, attestante la ricezione degli atti da parte di persona dichiaratasi familiare convivente.
2.5 La sentenza della CTR laziale deve, pertanto, essere cassata in parte qua.
3. Con il terzo motivo la Agenzia deduce violazione di norme processuali: D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
La ricorrente sostiene che con la pronuncia di annullamento della cartella per vizi propri (omessa indicazione del responsabile del procedimento) la CTR è incorsa in extrapetizione (112 c.p.c.) in quanto tale vizio non era stato dedotto con il ricorso introduttivo.
La censura è priva di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 e dunque inammissibile, in quanto non viene riprodotto il contenuto del ricorso introduttivo, rimanendo impedito alla Corte di verificare in limine la fondatezza del motivo.
Come infatti costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità "l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censurà" (cfr. Corte cass. 1 sez. 20.9.2006 n. 20405), e quanto alla sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa" di cui all’art. 366 c.p.c., c.p.c., comma 1, n. 3) "necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate" (cfr. Corte cass sez, lav. 12.6.2008 n. 15808).
4. Con il quarto ed il quinto motivo – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi concernenti la medesima statuizione della sentenza – la Agenzia censura la sentenza per violazione di norme di diritto sostanziale – D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter conv. L. n. 31 del 2008; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – nonchè per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento alla pronuncia di annullamento della cartella di pagamento per omessa indicazione nella cartella del responsabile del procedimento.
4.1 I motivi sono fondati.
La omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento è stata sanzionata a pena di nullità dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, norma che ha espressamente limitato l’applicazione della sanzione alle cartelle concernenti ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data successiva all’1.6.2008, opportunamente specificando che la omessa indicazione del responsabile "nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".
La norma quindi non trova applicazione alla fattispecie concreta, essendo stata notificata la cartella in data 28.7.2006 in relazione a ruolo formato e consegnato anteriormente la data dell’1.6.2008.
L’assunto dei Giudici di appello secondo cui, anteriormente alla entrata in vigore della norma sanzionatoria. la omissione in questione avrebbe comunque determinato un vizio di annullabilità dell’atto tributario per violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), dello Stato del contribuente (L. n. 212 del 2000 che prescrive tale indicazione negli atti della Amministrazione e dei concessionari), viene a collidere con il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dal L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cd. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle carici le riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; id.
5 sez. 15.4.2011 n. 8613).
Ed infatti, premesso che nel sistema delle norme tributarie non è dato individuare, con riferimento al vizio di legittimità dell’atto tributario, annullabile dal Giudice tributario in esito al giudizio di tipo impugnazione un differente campo di applicazione della categoria della invalidità in relazione alla maggiore o minore gravità del vizio invalidante, e considerato che i vizi di invalidità degli atti tributar sanzionati a pena di "nullità" corrispondono di norma ai vizi di "annullabilità" degli atti amministrativi (dovendo in proposito evidenziarsi come la rilevanza del vizio di legittimità connesso a violazione delle norme sul procedimento, venga a essere elisa nel caso di atti a contenuto vincolato – cfr. L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2 – quale deve ritenersi il contenuto della cartella di pagamento interamente predeterminato dal modello ministeriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25), occorre rilevare che la espressa previsione di legge secondo cui non sono affette da nullità le cartelle relative a ruoli consegnati anteriormente alla data dell’1.6.2008, rimarrebbe del tutto priva di efficacia ove, la cartella fosse comunque da ritenersi invalida (e suscettibile di annullamento in s.g. tributaria). Tenuto conto, infatti, che la norma, che non dispone con efficacia retroattiva, viene a qualificare viziata da nullità la cartella priva di tale indicazione e viene a sopperire ad una norma "minus quam perfectam", quale la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 lett. a), in quanto carente di sanzione, risulterebbe del tutto superfluo – in quanto privo di portata precettiva – l’enunciato secondo cui la sanzione della nullità non si applica alle cartelle notificate anteriormente alla entrata in vigore della norma (trattandosi di enunciato che si limita a ribadire il principio di efficacia delle legge nel tempo).
Come è stato chiaramente evidenziato dal Giudice delle Leggi, la disposizione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter non contiene una norma retroattiva; essa dispone per il futuro, comminando la nullità per le cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento e stabilisce, poi, un termine a partire dal quale opera la nullità e chiarisce che essa non si estende al periodo anteriore. Dunque, la nuova disposizione non contiene neppure una sanatoria di atti già emanati, perchè la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore. Ne consegue che, con riferimento all’asserita natura retroattiva della norma, non è violato l’art. 3 Cost., perchè non è manifestamente irragionevole prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma (cfr Corte cost. sent. 27.2.2009 n. 58).
Nei precedenti di questa Corte emerge in modo inequivoco il carattere innovativo della previsione sanzionatoria contenuta nella legge del 2007, nel senso che, precedentemente alla introduzione del vizio di nullità della cartella, la inosservanza della norma dello Statuto del contribuente (che prevedeva la indicazione nell’atto del responsabile del procedimento), determinava una mera irregolarità e non anche la invalidità dell’atto tributario.
Deve, quindi essere confermato il principio di diritto secondo cui la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), il quale dispone che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come conferma anche la D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-quater, convertito dalla L. n. 31 del 2008 che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse" (cfr. Cote cass. Sez. 5, Sentenza n. 10805 del 05/05/2010; Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011).
4.2 La sentenza della CTR laziale non ha fatto corretta applicazione delle norme indicate in rubricate, come interpretate da questa Corte, e deve pertanto essere cassata in parte qua.
5. In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al secondo, quarto e quinto motivo, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamento in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo e la condanna della parte resiste alla rifusione delle spese del esente giudizio, liquidate in dispositivo, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente che condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 9,000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 185

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
In data 23 marzo 2007 L.M. e V.Z. – proprietari di un immobile sito nel Comune di xxx, in via xxx e censito catastalmente al fg. 18, mapp. 496, 921 e 925 – hanno presentato una D.I.A. avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione perimetrale a protezione e delimitazione della loro proprietà.
L’amministrazione comunale, a seguito delle segnalazioni presentate da A.B. e G.D.D. – proprietari dell’immobile confinante con quello del M. e della Z. – ha effettuato taluni riscontri ed approfondimenti; nello specifico, in data 7 dicembre 2007, la polizia locale ha accertato, in sede di sopralluogo, che "sul lato posto a nord dell’area cortiliva è stata realizzata, in confine con le proprietà limitrofe, una recinzione in calcestruzzo e sovrastante rete metallica alta circa 1,00 metri. In corrispondenza della proprietà B./D., situata in viale della Pace n. n.72, l’opera edile è stata eseguita in adiacenza ad una recinzione preesistente costituita da un muro in calcestruzzo largo metri 0,23 ed alto metri 0,30 con sovrastante rete metallica. Il nuovo manufatto cementizio, dell’area cortiliva della proprietà M./Z. viene rilevato circa per una lunghezza di metri 5,95, di altezza 1,77 e spessore metri 0,20. L’opera così eseguita funge da mura di contenimento del terreno il cui livello, nell’area, è stato rialzato mediamente di circa metri 1,00".
Con la nota prot. n. 8374/2008 del 18 febbraio 2008 l’amministrazione comunale ha comunicato al M. ed alla Z. l’avvio del procedimento volto all’accertamento dell’abuso edilizio consistito nella realizzazione del muro di contenimento suddetto e sollecitato chiarimenti.
Il M. e la Z. hanno, quindi, presentato una domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, positivamente riscontrata dall’amministrazione che, in data 8 giugno 2009, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Il suddetto titolo edilizio, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, sono stati impugnati da Antonio B. e da G.D.D. con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Avverso i provvedimenti gravati sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso.
Con la prima censura la difesa dei ricorrenti ha lamentato la violazione del d.m. n.1444 del 1968 nonché la falsa applicazione degli artt. 5 e 7 delle N.T.A. del P.R.G. di xxx, evidenziando il carattere eccezionale della previsione contenuta nell’art. 5 sopra citato, l’impossibilità di un’applicazione congiunta con il successivo art. 7 e l’inderogabilità della disciplina relativa alle distanze tra i corpi di fabbrica.
Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti nonché l’erronea applicazione dell’art. 5 lett. L delle N.T.A. del P.R.G. di xxx, a motivo delle caratteristiche proprie del muro che presenta un’altezza superiore agli 80 cm previsti dalla normativa comunale con conseguente piena applicazione delle disposizioni in materia di distanze tra fabbricati.
Con il terzo motivo di ricorso è stata censurata la violazione dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 in relazione alle distanze dei manufatti dalle pareti finestrate ed è stato anche impugnato l’art. 5 lett. L. delle N.T.A. in quanto in contrasto con la normativa statale inderogabile.
Il quarto mezzo di impugnazione si appunta sull’illegittimità del parere espresso dalla commissione edilizia e sul vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti anche in relazione al parere legale acquisito dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria. La difesa della ricorrente contesta, peraltro, la ricostruzione in punto di fatto operata dall’amministrazione.
Con il quinto motivo di ricorso è stata censurata la violazione dell’art. 26 delle N.T.A. del Comune di xxx in quanto, costituendo il muro di contenimento una nuova costruzione, la realizzazione di tale opera non risulta compatibile con la suddetta disposizione delle N.T.A.; tale norma, infatti, in relazione alle zone A1B- aree ovvero edifici di valore storico- ambientale con relativo grado di protezione – dispone che "nel caso di edifici singoli, isolati o in aggregazione per i quali sia previsto il restauro e il risanamento conservativo, l’area libera di contorno agli stessi, individuata nelle tavole di P.R.G., deve considerarsi inedificabile in quanto costituente parte inscindibile dell’edificio e/o delle aggregazioni predette".
Il Comune di xxx ed i controinteressati si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione dello stesso in quanto infondato.
Con ordinanza n.977 del 28 ottobre 2009 questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare, valutando il periculum non particolarmente grave in rapporto agli altri interessi coinvolti.
All’udienza del 16 dicembre 2010 difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1.Il Collegio ritiene di poter procedere direttamente all’esame del merito, non essendo stata sollevata alcuna eccezione preliminare e non emergendo questioni rilevabili d’ufficio.
2 Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente il Collegio sottolinea che, per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 145; Cons. St., Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2579; Cons. St, Sez. V, 28 giugno 2000, n.3637).
2.2. Nella fattispecie oggetto di giudizio assume centrale rilevanza, dunque, la verifica in ordine alla preesistenza di un dislivello naturale tale da rendere necessaria la realizzazione del muro allo scopo di contenimento del terreno, onde evitare pericoli di frane e smottamenti.
2.3 Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni sia dell’amministrazione resistente sia dei controinteressati non emergono elementi idonei a sostenere che il muro, abusivamente edificato, avesse la funzione di contenere un terreno già in origine esistente e ceduo.
A tal fine, infatti, non risulta affatto significativa la circostanza che tra le proprietà interessate esista una differenza di quota di 1,40 metri; ciò in quanto, in assenza di ulteriori allegazioni idonee ad evidenziare la rilevanza di tale dato in rapporto ad altri elementi, tra i quali anche alla pendenza ed all’andamento del terreno – che era onere degli interessati produrre – non può ritenersi provata l’esistenza sia della preesistenza della massa di terreno sia delle caratteristiche dimensionali di tale massa.
In base alla citata giurisprudenza, infatti, il terrapieno ed il muro di contenimento rilevano quali nuove costruzioni non solo nel caso il cui il dislivello sia stato prodotto artificialmente ma pure quando il dislivello già esistente sia stato aumentato.
Neanche soccorre, in senso contrario, la documentazione fotografica prodotta dalla quale emerge che il muro, dell’altezza di metri 1,77 e sormontato da rete metallica, è stato realizzato in aderenza ad un preesistente zoccolo in muratura avente un’altezza di soli 0,30mt. e che i terreni circostanti non presentano significativi dislivelli.
Sussistono, anzi, elementi idonei ad essere apprezzati al fine proprio di escludere la preesistenza di un dislivello naturale.
Nel verbale redatto dalla polizia locale di xxx in data 20 dicembre 2007 in esito al sopralluogo eseguito, infatti, si afferma testualmente che "l’opera muraria così eseguita funge da mura di contenimento del terreno il cui livello, nell’area cortiliva indicata in oggetto, è stato rialzato mediatamente di circa mt. 1,00".
Non è un caso, peraltro, che proprio l’amministrazione comunale, nella comunicazione di avvio del procedimento volto all’accertamento dell’abuso edilizio, non ha mancato di chiedere chiarimenti in relazione al rialzamento artificiale del terreno.
2.4 L’opera, dunque, rileva quale nuova costruzione con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di distanze, tra le quali, in primis, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968.
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – là dove all’art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti – è norma che impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante anche nei rapporti tra privati. E da ciò deriva (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II 1.11.2004 n. 21899) che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma comporta l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata (cfr. Cons. St., sez. V, e novembre 2010 n. 7731; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 16 ottobre 2009, n. 1742).
Più in generale, va posto in rilievo che l’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, là dove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienicosanitario, e pertanto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell’intercapedine (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 4.12.2001 n. 1734, T.A.R. Liguria Sez. I, 12.2.2004 n. 145). Pertanto, le distanze tra costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della relativa disciplina (cfr. Cons. St., Sez. IV, 5.12.2005 n. 6909).
Alla luce di quanto esposto, dunque, anche a prescindere dalla circostanza che nella fattispecie in esame sono stati erroneamente ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 5 lett. L delle N.T.A. del P.R.G. di xxx – risultando per tabulas che il corpo di fabbrica emerge dal piano di campagna originario per oltre 0,80 mt., in specie ove si consideri che l’opera de qua deve essere considerata unitariamente senza possibilità di distinguere la parte cementizia da quella in rete metallica, essendo quest’ultima strettamente compenetrata alla prima in modo da costituire un tutt’uno – del tutto illegittimamente l’amministrazione ha ritenuto non applicabile la disciplina dettata dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
2.5 Va ulteriormente osservato, infine, che in tema di distanza fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. "doppia tutela". Questo vuol dire che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita e, dall’altra, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata.
Più specificamente, per consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "le controversie tra proprietari di fabbricati vicini aventi ad oggetto questioni relative all’osservanza di norme che prescrivano distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo anche a tale materia applicabile il principio secondo il quale nei rapporti tra privati non si pone una questione di giurisdizione, essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile solo in rapporto all’esercizio del potere della pubblica amministrazione che, invece, in tali controversie non è parte in causa. Né a tal fine rileva l’avvenuto rilascio di concessione edilizia, atteso che il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di assunta violazione di un diritto soggettivo, può incidentalmente accertare l’eventuale illegittimità della concessione edilizia medesima, onde disapplicarla; mentre la giurisdizione del giudice amministrativo è al riguardo configurabile allorché la controversia sia insorta tra il privato e la pubblica amministrazione, per avere il primo impugnato detta concessione al fine di ottenerne l’annullamento nei confronti della seconda" (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 1 luglio 2002 n. 9555).
Consegue da ciò, quindi, che sussistono nel nostro ordinamento ipotesi di doppia tutela in relazione a possibili violazioni della disciplina vigente in materia di distacco delle costruzioni dai confini del fondo ovvero da altre costruzioni, a seconda che si agisca nei riguardi del confinante ovvero nei confronti dell’Amministrazione Comunale che ha rilasciato il titolo edilizio, ben potendo le azioni stesse coesistere e ben potendo il titolare dell’interesse qualificato alla legittimità dell’azione amministrativa ottenere, comunque, in sede di giurisdizione amministrativa l’annullamento ope iudicis del titolo edilizio reputato illegittimo anche a prescindere dalla sua eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario concomitantemente adito (cfr. TAR Veneto Sez II, 17.6.2005 n. 2504).
2.6 Dalle considerazioni suesposte emerge la fondatezza sia del primo che del terzo motivo di ricorso.
In relazione a quest’ultimo, nella parte riferita alla dedotta illegittimità dell’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G., il Collegio ritiene necessarie alcune precisazioni.
Si evidenzia, infatti, che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione delle norme tecniche di attuazione annesse ad un piano regolatore generale è necessaria, in considerazione della natura di atto complesso propria di quest’ultimo, la notificazione sia nei confronti del comune che della Regione interessati; ciò con la conseguenza che l’azione di annullamento va in parte qua dichiarata inammissibile posto che il ricorso è stato notificato all’amministrazione comunale ma non anche alla Regione.
Ricorrono nondimeno nella fattispecie oggetto di giudizio i presupposti, come sopra evidenziato, per procedere alla disapplicazione, dovendosi ritenere l’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 automaticamente inserito al posto della norma illegittima.
2.7 Quanto alle ulteriori censure dedotte, il Collegio procede ad assorbimento, non potendo derivare alla parte ricorrente alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita in esito alle considerazioni sopra svolte.
3 In relazione alle spese di lite, il Collegio, in applicazione del criterio della soccombenza, condanna l’amministrazione resistente alla loro rifusione in favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo mentre, con riferimento alla parte controinteressata si ravvisano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per procedere all’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e lo accoglie per la restante parte, annullando, per l’effetto, i provvedimenti gravati.
Condanna il Comune di xxx alla rifusione delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, liquidandole complessivamente in Euro 4.000,00 di cui Euro 300,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Compensa integralmente le spese di lite tra ricorrenti e controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-10-2013) 23-12-2013, n. 51723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.P., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Palermo, depositata il 7/7/2011, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, in regime di custodia cautelare, dal 12 al 31 dicembre 2007, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e relativi reati fine, dai quale era stato assolto.

2. La Corte territoriale ravvisò la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, e cioè di avere concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave, per quanto appresso.

Il G. era stato tratto in arresto con l’accusa di aver fatto parte di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base dell’evidenze probatorie derivanti dalle plurime intercettazioni telefoniche disposte. La Corte territoriale rimproverava al ricorrente di aver dimostrato nelle conversazioni intercorse con C.F. e con il padre G.L. (sicuramente coinvolti nell’illecito traffico) di essere significativamente interessato all’illecita attività di quest’ultimi (il C., messo in allarme da taluni controlli delle forze dell’ordine, si era rivolto a lui, con linguaggio criptico, prontamente inteso, perchè avvisasse il padre di spostare lo stupefacente; dalle altre conversazioni, in ogni caso, si traeva agevolmente che il C. e G.L. contavano sulla collaborazione dell’odierno ricorrente).

3. Il G. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata criticando il ragionamento della Corte territoriale, anche sotto il profilo della violazione di legge.

Assume il predetto che la Corte palermitana, errando, aveva sovrapposto il proprio giudizio a quello del giudice del processo, assegnando alla condotta censurata valenza gravemente indiziaria al momento dell’emissione della misura cautelare, senza considerare che una tale costruzione congetturale era stata esclusa dal competente Tribunale del riesame e, poi, dalla successiva archiviazione. Gli epiloghi giudiziari liberatori dimostravano ampiamente che l’asserzione del giudice dell’ingiusta detenzione era meramente apodittica.

4. Il ricorso va disatteso in quanto infondato.

4.1. Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dallo istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile concorso nell’illecita detenzione di stupefacente.

4.2. La Corte territoriale, nel caso di specie, ha individuato in cosa sia consistita la colpa grave del ricorrente, il quale aveva tenuto comportamento ambiguo, dimostrando particolare dimestichezza a colloquiare attraverso codici linguistici criptati con soggetti sicuramente inseriti in operazioni di narcotraffico in via stabile, mostrandosi, non solo informato, ma coinvolto ed interessato alle vicende che, tenuto conto dei soggetti e delle cautele linguistiche, indirizzavano verso la piena e consapevole partecipazione del ricorrente ad una consorteria criminale dedicata al traffico di stupefacenti, nel quale il padre assumeva ruolo di rilievo.

Sul piano soggettivo, poi, non poteva sfuggire al G., intimo ai soggetti coinvolti, che una simile condotta era idonea a indurre negli inquirenti il convincimento di penale responsabilità del predetto.

Argomenti, questi, che correttamente hanno indotto la Corte territoriale a reputare sussistente la colpa grave in capo all’istante.

Come a suo tempo chiarito, non potendo l’Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056, cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poichè inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n. 43).

A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde l’applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l’analisi dei comportamenti tenuti dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell’intervento del giudice della riparazione) (in puntuali termini, Sez. 4, 16/10/2007, n. 42729). Peraltro, intangibile il diritto al silenzio e anche al mendacio, è evidente che in presenza di una situazione fattuale che integri gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ove costui sia portatore di conoscenza capace di pienamente ripristinare la verità dei fatti, non può pretendere di avvantaggiarsi dell’indennizzo di legge, ove non abbia fornito quel minimo di collaborazione che sarebbe stata idonea a fare piena luce.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.