Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15222

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Svolgimento del processo
Con sentenza 12.10.2009 n. 193 la Commissione tributaria della regione Sicilia sez. staccata di Siracusa in riforma della decisione impugnata dal Comune di Priolo riconosceva dovuta la somma di Euro 12.170,61 richiesta dal Comune, a titolo ICI per l’anno 2003, con avviso di liquidazione notificato in data 2.1.2006 a xxx s.r.L La CTR siciliana riteneva che il Comune si era avvalso legittimamente della forma di notifica prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato essendo state evidenziate le ragioni di fatto e diritto della pretesa e giustificata la differenza tra l’importo dovuto e quello versato.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente affidando la impugnazione a cinque mezzi.
Resiste con controricorso l’ente locale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La società censura la sentenza laddove ha inteso ravvisare nella disposizione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 (applicabile ratione temporis e successivamente abrogata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. d) che disciplina la forma di notificazione degli avvisi di accertamento, richiamata nel precedente comma 1 anche per la notifica degli avvisi di liquidazione, una autorizzazione alla notifica "diretta" da parte dell’ente locale, senza avvalersi dell’organo competente in via esclusiva ex lege ad eseguire le notificazioni (Ufficiale giudiziario). Non essendosi avvalso il Comune dell’organo notificatore, la notifica dell’avviso di liquidazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, doveva ritenersi inesistente.
Il motivo è infondato alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte, ed a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è stato rilevato da questa Corte, a fronte di un chiaro dettato legislativo, che prevede espressamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso operare un rinvio alle norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg., si pone al di fuori di qualsiasi corretta procedura di tipo ermeneutico. A tacere dell’indiscutibile significato letterale della disposizione, deve osservarsi che quando il legislatore, come nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ha previsto che la notificazione dovesse eseguirsi ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg., lo ha specificato in maniera chiara. D’altra parte, il riferimento esplicito all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento non può intendersi come un richiamo alla disciplina dell’art. 149 c.p.c., che non avrebbe avuto senso, se, come si sostiene nel ricorso, la notifica avrebbe dovuto eseguirsi nei termini previsti dal codice di rito, che, per l’appunto, prevede, ma solo in via sussidiaria, tale facoltà…" (cfr. Corte cass. 5 sez. 15.10.2010 n. 21309, in motivazione).
Il testo letterale della disposizione normativa non lascia, peraltro, adito ad incertezze là dove dispone che l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente, intendendo consentire una opzione alternativa tra differenti forme di notificazione, e dunque non potendo riferirsi alla sola notifica nelle forme degli atti giudiziari. Consegue che, anche a volere seguire la impostazione difensiva secondo cui l’obbligo generale, secondo la ricorrente – di notifica degli atti disciplinate dal codice di rito può essere derogato in via eccezionale solo per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 14), deve ritenersi che la norma in questione, contemplando una facoltà di scelta tra le diverse modalità di notifica, integra a pieno titolo una deroga ex lege al predetto obbligo generale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione artt. 148 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1 nonchè vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4, 5.
La pronuncia delle CTR deve comunque essere censurata per on aver rilevato che l’avviso di liquidazione non era stato regolarmente notificato, essendo la notifica carente della relata dell’agente notificatore, con conseguente inesistenza giuridica dell’atto.
Il motivo è infondato.
L’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente della Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, esclude che la mancanza della relata di notifica comporti inesistenza od invalidità del procedimento notificatorio.
In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita, infatti, dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art6. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (cfr. Corte cass. 5 sez. 22.5.2006 n. 12010; id. 5 sez. 22.4.2009 n 9493; id. 5 sez. 14.10.2009 n. 21762; id. 5 sez. 26.2.2010 n. 4746).
3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè vizio di motivazione, in quanto i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuta tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione, quando invece era decorso il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1.
La ricorrente censura, tuttavia, un passo motivazionale ("la notifica dell’avviso di liquidazione è tempestiva in quanto il Comune ha consegnato l’atto all’ufficio postale in data 30.12.2005") che non risulta riportato nella sentenza n. 193/2009 della CTR della Sicilia depositata in copia conforme all’originale presso la Cancelleria della Corte.
Inoltre introduce una questione (decadenza dalla potestà impositiva) che, dalla lettura della sentenza di appello, non risulta abbia costituito oggetto del giudizio di secondo grado. La CTR, infatti, non ha affatto pronunciato su tale questione.
La argomentazione svolta a supporto del motivo non appare comunque pertinente al decisum, atteso che la critica avente ad oggetto la manata rilevazione della decadenza dalla potestà impositiva è scarsamente intelligibile in quanto si riferisce al tributo dell’anno 2001 (pag. 17 ricorso), mentre nel caso di specie trattasi dell’anno 2003, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (e dunque il biennio di cui al D.Lgs. n. 504, art. 11, comma 1 veniva a scadere il 31.12.2005, e non come affermato dalla ricorrente il 31.12.2003, e non si comprende, pertanto, l’assunto difensivo volto a ritenere inapplicabile la proroga dei termini di notifica disposta da D.L. n. 314 del 2004 conv. in L. n. 26 del 2005 con riferimento agli avvisi di liquidazione).
Difetta pertanto il requisito della chiara esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), rimanendo pregiudizialmente precluso l’accesso del motivo al sindacato di legittimità.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e art. 10 Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La ricorrente sostiene che la illegittimità della applicazione di sanzioni pecuniarie, interessi legali e spese di notifica, in quanto in palese contrasto con i principi di affidamento e buona fede codificati nelle norme indicate in rubrica.
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., non recando la esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto a supporto della censura, e non individuando le parti della motivazione della sentenza che si intendono censurare.
5. Con il quinto motivo la ricorrente censura la applicazione dell’art. 91 c.p.c. avendo a sentenza "disposto in ordine alle spese e compensi dei giudizi di merito, che devono essere posti a carico del resistente".
La censura si palesa inammissibile in quanto non individua errori di diritto o di fatto della sentenza impugnato, ma si limita a chiedere alla Corte di adempiere ali"esito del giudizio al dovere di liquidazione delle spese di lite.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario della spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 187

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Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 1212 del 1996 G.S. – proprietario di un immobile sito in Venezia, Sestiere Cannaregio, 2486 – ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento, prot. n. 54989/18705 del 10 gennaio 1996, con il quale il Dirigente del servizio dell’assessorato all’edilizia privata del Comune di Venezia ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi degli artt. 31 ss. della l. n. 47 del 1985, riferita all’esecuzione di diversi interventi tra i quali la copertura di una terrazza.

Avverso il provvedimento gravato sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso.

Con il primo mezzo di gravame la difesa del ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza del dirigente all’adozione del provvedimento gravato in quanto, in forza della normativa al tempo vigente, la competenza era ancora attribuita al Sindaco.

La seconda censura si appunta sulla violazione dell’art. 1 bis della l.n. 206 del 1995, dell’art. 4 della l. n. 360 del 1991 e dell’art. 32 della l. n. 47 del 1985 come modificato dall’art. 7 del d.l. n. 88 del 1995, a motivo della valutazione dei profili connessi alla sussistenza del vincolo paesaggistico nell’ambito di una conferenza di servizi e non, invece, ad opera della competente Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha lamentato la violazione degli artt.32 e 35 della l. n. 47 del 1985 nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, deducendo la formazione del silenzio assenso in quanto sull’area interessata dagli interventi non sussisterebbe alcun vincolo paesaggistico.

Con il quarto mezzo di gravame è stata lamentata la violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, in considerazione del contenuto apodittico del parere reso dalla conferenza di servizi idoneo, peraltro, ad evidenziare anche lacune ed inadeguatezze istruttorie.

Il Comune di Venezia non si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

All’udienza del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Prioritario ed assorbente è l’esame del primo motivo di ricorso con il quale la difesa del ricorrente ha dedotto l’incompetenza del dirigente all’adozione del provvedimento gravato in quanto, all’epoca, ancora di competenza del Sindaco.

Il Collegio deve sottolineare, in primo luogo, che sebbene in forza dell’art. 51 comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142, all’epoca vigente, erano stati attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente", la difesa dell’Amministrazione, non costituita in giudizio, non ha né sostenuto né dimostrato che al tempo dell’adozione del provvedimento gravato si fosse già proceduto all’uniformazione dello Statuto comunale di Venezia alla previsione dell’art. 51 della l. n. 142 del 1990.

Come evidenziato nelle più recenti pronunce di questa Sezione (cfr. sentenza 9 febbraio 2010, n.340), solo nel dicembre 1999 il Consiglio comunale di Venezia, a seguito delle modificazioni introdotte del secondo comma dell’art. 17 dello Statuto comunale, ha attribuito espressamente ai dirigenti una competenza piena ed estesa all’adozione di tutti i provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, compreso il rigetto di una richiesta di concessione edilizia in sanatoria o di condono; prima di tale determinazione, infatti, sebbene non fossero mancate precedenti iniziative tese alla modifica della suddetta disposizione, la previsione non era mai entrata in vigore, e ciò per la presumibile ragione che essa fu annullata in parte qua dalla competente Sezione del comitato regionale di controllo, con ordinanza 30 maggio 1994, n. 1392.

Quanto alla disciplina legislativa nazionale deve, altresì, essere segnalato che è stato l’art. 6 della l. 127/97 a mutare la disciplina della competenza, prevedendo, alla lett. f), che spettano alla competenza dei dirigenti "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie". Successivamente, la l. n. 191 del 1998 ha, a sua volta, modificato l’art. 6, l. n. 127 del 1997, introducendo la lett. f bis) secondo la quale spettano ai dirigenti "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale", così espressamente attribuendo alla dirigenza anche la competenza in materia di applicazione di sanzioni edilizie.

Il Collegio deve perciò concludere che, almeno nel Comune di Venezia, il Sindaco ha conservato la competenza ad adottare i provvedimenti di rigetto delle istanze di sanatoria sino all’entrata in vigore della novella introdotta con la l. 127/97, e cioè sino al 18 maggio 1997.

Né, d’altra parte, è possibile sostenere la diversa soluzione, più volte prospettata dall’amministrazione in fattispecie analoghe, per cui in tali casi non sussisterebbe l’interesse all’accoglimento della censura, poiché il dirigente, privo di competenza quando aveva emesso il provvedimento, l’ha nel frattempo acquisita.

Tale soluzione, invero, prova troppo, se solo si tiene conto che l’interesse legittimo formale, o strumentale, il quale è fatto valere con la censura d’incompetenza, è, tipicamente, un interesse a soddisfacimento non garantito: l’unico vantaggio che consegue dall’accoglimento con sentenza di tale motivo di ricorso, è, infatti, l’eliminazione del provvedimento per tale.

Come noto, alla pronuncia giurisdizionale che annulla il provvedimento viziato da incompetenza segue una nuova determinazione dell’amministrazione competente; anche se nel nuovo codice del processo amministrativo non è dato rinvenire una previsione analoga a quella contenute nell’art. 26, II comma, della l. 1034/71, che espressamente stabiliva che il T.A.R., nell’ipotesi di accoglimento del ricorso per motivi di incompetenza, dovesse procedere all’annullamento dell’atto ed alla rimessione dell’affare all’autorità competente, non vi è dubbio che tale sviluppo discenda dal sistema e l’amministrazione, alla quale spetta il potere di provvedere, ben può emettere un provvedimento di contenuto sia identico, sia diverso da quello annullato.

Al giudice che annulla il provvedimento per incompetenza non spetta, peraltro, una prognosi su quello che sarà il comportamento dell’Amministrazione attiva. Né lo stesso giudicante potrebbe affermare con certezza, soprattutto a distanza di tempo, che la restituzione dell’affare allo stesso organo, il quale non era inizialmente competente, condurrebbe senz’altro alla reiterazione del contenuto del provvedimento annullato: ben potrebbero essere intervenuti, nel frattempo, degli elementi nuovi, oggettivi e soggettivi, i quali potrebbero in ogni caso condurre ad una riconsiderazione dell’affare e ad un esito affatto diverso da quello iniziale.

Da ultimo e per completezza di trattazione, quanto alla possibilità di applicare alla fattispecie la previsione di cui all’art. 21 octies della l. 241/90, il Collegio condivide l’orientamento per cui, dalla lettura combinata del I e del II comma di tale disposizione, si desume che, quando viene accertata l’incompetenza relativa dell’organo adottante, il provvedimento deve essere necessariamente annullato, non potendo trovare applicazione la disposizione che ne preclude l’annullamento laddove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Detta disposizione, infatti, si riferisce ai soli casi in cui il provvedimento adottato sia stato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma. Né è possibile includere le norme sulla competenza tra quelle sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti.

Infatti, nel I comma dell’art. 21 octies "il legislatore ha inteso ribadire la classica tripartizione dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo, in base alla quale la violazione delle norme sulla competenza configura il vizio di incompetenza, mentre la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma rientra nell’ambito più generale della violazione di legge. Inoltre, devono ritenersi norme sul procedimento tutte quelle relative al modus operandi dell’Amministrazione ed alla partecipazione procedimentale dei soggetti indicati dall’art. 9 l. n. 241 del 1990, mentre devono ritenersi norme sulla forma quelle relative ai requisiti formali degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale" (così T.A.R. Lazio Roma, III, 29 agosto 2007, n. 8224).

In conclusione, dunque, il ricorso va accolto e il provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria va annullato per incompetenza, rimettendo l’affare all’Amministrazione competente per le ulteriori valutazioni.

L’incertezza della questione trattata conduce all’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 54989/18705 del 10 gennaio 1996.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Brunella Bruno, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-10-2013) 23-12-2013, n. 51724

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato territoriale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma, depositata il 3/10/2011, con la quale il predetto ministero venne condannato a corrispondere a A.P. la somma di Euro.

20.000,00, per l’ingiusta detenzione subita dal 12/11/2008 al 20/12/2008 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 21/12/2008 al 23/2/2009 in regime di arresti domiciliari, in quanto accusata della commissione di delitti di falso, truffa e corruzione, dalla quale l’ A. era stata poi assolta.

2. L’Amministrazione ricorrente con il primo motivo, con il quale denunzia vizio motivazionale, evidenzia che l’ A., titolare di farmacia, al tempo delle indagini e dell’applicazione della misura non solo non constava che avesse ceduto ad altri la gestione, ma era stato accertato dalla svolta istruttoria che soleva stare nella farmacia, con la conseguenza del doversi reputare del tutto inverosimile che la medesima, pur giudicata non colpevole dei delitti che le erano stati contestati, non fosse incorsa in condotta gravemente colposa, avendo omesso di prendere in considerazione l’anomalo lievitare delle vendite, procurato mediante l’illecito approntamento di miglia di ricette di farmaci di fascia "A", intestate fittiziamente ad ignari assistiti e a soggetti deceduti, il cui pagamento era stato posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2.1. Con il secondo motivo, oltre al vizio motivazionale, viene evidenziata la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del quantum.

La Corte territoriale, assume il ricorrente Ministero, si era ingiustificatamente a macroscopicamente discostata, senza che ve ne fosse ragione, dal computo medio da effettuarsi secondo il noto criterio nummario (seguendo il quale un giorno di custodia cautelare in carcere corrisponde ad Euro. 235,82 = all’ammontare massimo di legge di Euro. 516.456,90 : giorni 2.190, corrispondenti alla durata massima assoluta della custodia cautelare di anni sei) e, senza, peraltro, disporre abbattimento di sorta per il periodo restrittivo degli arresti domiciliari, caratterizzati da una indubbia minor sofferenza. Inoltre, la medesima Corte era incorsa in errore materiale nel computare in 39 i giorni di custodia cautelare, invece che negli effettivi 12 subiti.

3. Con memoria pervenuta il 10/9/2012 il difensore dell’ A. contestava le deduzioni impugnatorie. In particolare veniva chiarito che "il lasso di tempo preso in esame dalla Corte d’Appello era corretto: la signora A.P., risulta essere stata ristretta in carcere dal 12 Novembre 2008 al 20 Dicembre 2008, per un periodo pari a trentanove giorni di detenzione carceraria", producendosi la relativa documentazione corroborante l’assunto.

5. Il ricorso, nel resto infondato, deve essere accolto per quanto di ragione.

5.1. La prima censura non si confronta con il corretto ragionamento attraverso il quale la Corte territoriale ha escluso che la misura cautelare abbia preso origine da una condotta commissiva od omissiva gravemente colpevole dell’ A., tale da avere ingenerato il fondato sospetto che la medesima avesse preso parte alla complessiva operazione truffaldina. Invero, la Corte di merito aveva avuto modo di spiegare che nessun rimprovero poteva muoversi a costei, la quale, a cagione di motivi di salute per lungo tempo era rimasta estranea all’attività della farmacia di famiglia; alla predetta osservazione il Ministero ricorrente si limita a contrapporre una mera negatoria priva di specifiche ed autosufficienti allegazioni.

5.2. il secondo motivo risulta fondato solo in parte.

Il conteggio dei giorni di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari esposto nell’ordinanza impugnata trova riscontro puntuale nei provvedimenti prodotti dall’ A. (ordinanza del Tribunale del riesame depositata il 9/1/2009 e nell’estratto dell’ordinanza del GIP di Roma depositata il 23/2/2009 e notificata all’interessata il giorno successivo). Il conteggio, poi, applicando il criterio matematico di cui s’è detto, assomma correttamente ad Euro. 16.743,93 (giorni 39 X Euro. 235,83 + giorni 64 X Euro.

117,915).

L’ordinanza della Corte di Roma merita censura laddove aumenta ad Euro 20.000,00 la somma che sarebbe spettata all’interessata applicando il criterio nummario, con riduzione alla metà dell’indennità giornaliera per il periodo di sottoposizione al regime degli arresti domiciliari, corrispondente, come si è anticipato, ad Euro. 16.743,93.

Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro. 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero di Euro. 235,82 (Euro. 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 34664 del 10/672010, Rv. 248078), tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall’atto lecito dannoso, costituito dalla restrizione della libertà, risultata ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425;

n. 23119 del 13/5/2008, Rv. 240302). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non troverebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui s’è detto. Pur vero che allegazioni in discorso potrebbero trovare sufficiente corroborazione in asserti presuntivi, ragionevolmente ancorati all’evidenza processuale, ma, la giustificazione motivazionale non può essere ridotta, come nel caso di specie (foglio terzo, secondo periodo) ad una generica elencazione delle tipiche ripercussioni dannose della carcerazione, mancante di qualsivoglia concreto collegamento con la fattispecie all’esame ed anzi duplicate illogicamente (la Corte territoriale dopo aver indicato il patema d’animo ed il discredito sociale, vi affianca, come si trattasse di altre e difformi categorie, le sofferenze morali e la squalifica sociale). In definitiva, se quelli elencati (discredito, patema d’animo, ripercussioni familiari e personali), messi in relazione alla durata e alle modalità della restrizione, costituiscono, in astratto, buona parte dei parametri di riferimento ai quali collegare il pregiudizio, non par dubbio che a sostegno di una maggiore incidenza quantitativa devono porsi specifiche e riscontrate (seppure, come si è anticipato, per via logica) ulteriori e maggiori lesioni, qui neppure sommariamente evocate.

Si è, già, opportunamente osservato (Cass., Sez. 4, n. 1744 del 03/06/1998, Rv. 211646), sia pure in relazione, in quel caso, a liquidazione giudicata esigua (ma il ragionamento non muta in presenza di liquidazione che, evocando l’equità, determini misura del ristoro superiore al computo matematico medio), che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’ammontare della somma liquidata e rinvia sul punto alla Corte d’appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso; demanda alla stessa Corte d’appello la regolamentazione delle spese tra le parti anche in questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15223

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Svolgimento del processo
Con sentenza 12.10.2009 n. 194 la Commissione tributaria della regione Sicilia sez. staccata di Siracusa in riforma della decisione impugnata da Comune di xxx riconosceva dovuta la somma di Euro 13.259,11 richiesta dal Comune, a titolo ICI per l’anno 2001, con avviso di liquidazione notificato in data 2.1.2006 a Conglomerati xxx s.r.l..
La CTR siciliana riteneva che il Comune si era avvalso legittimamente della forma di notifica prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato essendo state evidenziate le ragioni di fatto e diritto della pretesa e giustificata la differenza tra l’importo dovuto e quello versato.
Aggiungeva inoltre che l’avviso di liquidazione era stato tempestivamente notificato avendo il Comune consegnato per la spedizione l’atto all’ufficio postale in data 30.12.2005.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente affidando la impugnazione a cinque mezzi.
Resiste con controricorso l’ente locale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La società censura la sentenza laddove ha inteso ravvisare nella disposizione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 (applicabile ratione temporis e successivamente abrogata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. d) che disciplina la forma di notificazione degli avvisi di accertamento, richiamata nel precedente comma 1 anche per la notifica degli avvisi di liquidazione, una autorizzazione alla notifica "diretta" da parte dell’ente locale, senza avvalersi dell’organo competente in via esclusiva ex lege ad eseguire le notificazioni (Ufficiale giudiziario). Non essendosi avvalso il Comune dell’organo notificatore, la notifica dell’avviso di liquidazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, doveva ritenersi inesistente.
Il motivo è infondato alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte, ed a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui in terna di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è stato rilevato da questa Corte, a fronte di un chiaro dettato legislativo, che prevede espressamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso operare un rinvio alle norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg., si pone al di fuori di qualsiasi corretta procedura di tipo ermeneutico. A tacere dell’indiscutibile significato letterale della disposizione, deve osservarsi che quando il legislatore, come nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ha previsto che la notificazione dovesse eseguirsi ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg., io ha specificato in maniera chiara. D’altra parte, il riferimento esplicito all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento non può intendersi come un richiamo alla disciplina dell’art. 149 c.p.c., che non avrebbe avuto senso, se, come si sostiene nel ricorso, la notifica avrebbe dovuto eseguirsi nei termini previsti dal codice di rito, che, per l’appunto, prevede, ma solo in via sussidiaria, tale facoltà.." (cfr. Corte cass. 5 sez. 15.10.2010 n. 21309, in motivazione).
Il testo letterale della disposizione normativa non lascia, peraltro, adito ad incertezze là dove dispone che "l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente", intendendo consentire una opzione alternativa tra differenti forme di notificazione, e dunque non potendo riferirsi alla sola notifica nelle forme degli atti giudiziari. Consegue che, anche a volere seguire la impostazione difensiva secondo cui l’obbligo – "generale", secondo la ricorrente – di notifica degli atti disciplinate dal codice di rito può essere derogato in via eccezionale solo per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 14), deve ritenersi che la norma in questione, contemplando una facoltà di scelta tra le diverse modalità di notifica, integra a pieno titolo una deroga ex lege al predetto obbligo "generale".
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione artt. 148 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1 nonchè vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4, 5.
La pronuncia delle CTR, secondo la società ricorrente, doveva comunque essere censurata avendo omesso di rilevare i Giudici di merito che l’avviso di liquidazione non era stato "regolarmente" notificato, risultando carente la notifica della relata dell’agente notificatore, con conseguente inesistenza giuridica dell’atto.
Il motivo è infondato.
L’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente della Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, esclude che la mancanza della relata di notifica comporti inesistenza od invalidità del procedimento notificatorio.
In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita, infatti, dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnala al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (cfr. Corte cass. 5 sez. 22.5.2006 n. 12010; id. 5 sez. 22.4.2009 n 9493; id. 5 sez. 14.10.2009 n. 21762; id. 5 sez. 26.2.2010 n. 4746).
3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè vizio di motivazione, in quanto i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuta tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione ("la notifica dell’avviso di liquidazione è tempestiva in quanto il Comune ha consegnato l’atto all’ufficio postale in data 30.12.2005"), quando invece era decorso il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1.
Assume la ricorrente che essendo dovuta la imposta per l’anno 2001, e disponendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 che gli avvisi di liquidazione debbono essere notificati al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero di pagamento del tributo, il termine di decadenza nella specie andava a scadere il 31.12.2003.
Aggiunge che, essendosi determinata una cesura temporale tra la proroga a 31.12.2004 del predetto termine di decadenza disposta dalla L. n. 350 del 2003 (Legge Finanziaria 2004) entrata in vigore in data 1.1.2004 e la successiva proroga fino al 31.12.2005 disposta con legge 1.3.2005 n. 26 che aveva introdotto l’art. 1 quater in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, il Comune di xxx non avrebbe potuto beneficiare dell’ulteriore proroga e quindi sarebbe incorso in decadenza.
Il motivo è infondato.
Premesso che la L. 1 marzo 2005, n. 26 (recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005, introducendo l’Art. 1-quater (Liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili) ha disposto che In deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive", rileva il Collegio come la norma intenda realizzare un "continuum" rispetto ai prolungamento del termine di decadenza per l’esercizio della potestà impositiva venendo esplicitamente a disporre, con efficacia retroattiva (stante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 3 ed alla efficacia temporale delle norme tributarie" che rinvia inequivocamente al comma 1 del medesimo articolo di legge), sulla decorrenza dei termini relativi alle annualità di imposta dal 2000 in poi.
Se non è dubbio che le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge non sfuggono alla regola generale della efficacia temporale delle leggi (con la conseguenza "che tali nuove disposizioni spiegano il loro effetto, sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto "ex nunc" e cioè alla scadenza del periodo di "vacatio legis" susseguente alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diversamente al riguardo), rimanendo fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo anteriore all’emendamento": cfr. Corte cass. 3 sez. 7.6.1995 n. 6368; id. 3 sez. 4.11.1996 n. 9545), nella specie la soluzione di continuità tra le due proroghe del termine di decadenza risulta impedita proprio dall’effetto retroattivo espressamente previsto dal Legislatore (che, proprio in quanto giustificalo dalla esigenza di impedire una generalizzata decadenza della potestà impositiva dei Comuni con grave nocumento alla finanza locale, nonchè di evitare di adottare una norma altrimenti inutile – la seconda proroga, ove alla norma fosse stata attribuita efficacia "ex nunc", sarebbe risultata "inutiliter data" -, si sottrae a censure sotto il profilo de parametro di ragionevolezza ex art. 3 Cost.), sicchè correttamente la CTR siciliana ha ritenuto tempestiva la notifica eseguita entro il termine prorogato dalla L. n. 26 del 2005, palesandosi in conseguenza infondata la tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e art. 10 Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La ricorrente sostiene che la illegittimità della applicazione di sanzioni pecuniarie, interessi legali e spese di notifica, in quanto in palese contrasto con i principi di affidamento e buona fede codificati nelle norme indicate in rubrica.
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., non recando la esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto a supporto della censura, e non individuando le parti della motivazione della sentenza che si intendono censurare.
5. Con il quinto motivo la ricorrente censura la applicazione dell’art. 91 c.p.c. avendo a sentenza "disposto in ordine alle spese e compensi dei giudizi di merito, che devono essere posti a carico del resistentè".
La censura si palesa inammissibile in quanto non individua errori di diritto o di fatto della sentenza impugnato, ma si limita a chiedere alla Corte di adempiere all’esito del giudizio al dovere di liquidazione delle spese di lite.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario della spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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