T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 181

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Svolgimento del processo

A. Le società ricorrenti ottenevano il rilascio di permessi di costruire da parte del Comune di Campodarsego con i quali veniva determinato il contributo dovuto a titolo di costo di costruzione, interamene corrisposto dai destinatari dei titoli autorizzatori.

B. Con i provvedimenti impugnati, denominati di "correzione dell’importo calcolato per il costo di costruzione", il Comune di Campodarsego ha chiesto alle società ricorrenti il pagamento di ulteriori somme, a titolo di conguaglio, per il contributo per costo di costruzione, corrispondenti alle differenze tra le somme già versate e quelle ricalcolate in base al disposto dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001.

C. Le società ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1) per violazione ed errata applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n.380/2001, degli artt. 83, 111 e della lettera A.4 dell’Allegato A della L.R. n.61/1985 giacché i provvedimenti di correzione sono stati emessi in palese violazione della normativa vigente all’atto del rilascio dei permessi di costruire.

Secondo la prospettazione delle società ricorrenti, infatti, l’art. 83 della L.R. n. 61/1985 stabilisce che la quota del contributo è commisurata al costo di costruzione e deve essere definita in misura non superiore al 10% e sulla base di apposite tabelle adottate dal Consiglio regionale. In base al disposto dell’art. 111 della richiamata normativa regionale è, inoltre, previsto che fino all’emanazione delle delibere del Consiglio regionale vale la tabella di cui alla lettera A.4 dell’allegato A della medesima legge regionale. Tale interpretazione trova, altresì, conferma nel disposto dell’art.13 della L.R. n. 16/2003, ai sensi del quale fino all’entrata in vigore della normativa regionale di riordino della disciplina edilizia debbono trovare applicazione le disposizioni del Testo unico, nonché quelle della L.R. n. 61/85 che regolano la materia edilizia in maniera differente dal d.P.R. n. 380/2001 e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal detto decreto. Ne discende, dunque, che all’epoca di emanazione dei permessi di costruire rilasciati alle società ricorrenti doveva considerarsi vigente la delibera del Consiglio comunale n. 92 del 20.12.1999 con la quale si è data attuazione ai menzionati artt. 83 e 111 della L.R. n. 61/1985. E’, quindi, erronea la pretesa del Comune resistente di applicare esclusivamente la normativa statale in luogo di quella regionale;

2) per violazione ed errata applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 in quanto l’annullamento d’ufficio presuppone la sussistenza di un interesse pubblico, non essendo sufficiente a giustificare l’eliminazione dell’atto il mero ripristino della legalità violata in presenza di un errore. Nel caso di specie, inoltre, la quota di contributo di costo di costruzione, asseritamente non corrisposta, non determina un maggiore aggravio per il Comune;

3) per eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento giacché è possibile la correzione del provvedimento solo se l’Amministrazione abbia commesso un errore di calcolo o di fatto, mentre nel caso di specie la correzione concerne un errore di diritto consistente nell’omessa applicazione della normativa vigente.

D. Il Comune di Campodarsego, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso giacché la rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di costo di costruzione si è resa necessaria a causa dell’errata mancata applicazione dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui prevede che il contributo afferente il permesso di costruire comprende anche una quota di detto costo variabile da 5% al 20%. Peraltro, la clausola "salvo errori o omissioni", contenuta nei permessi rilasciati alle società ricorrenti, non sarebbe una clausola di mero stile, né sarebbe invocabile solo in caso di errori di calcolo e non in caso di errori di diritto sulle disposizioni legislative applicabili. Nel caso di specie, infine, tutti i permessi di costruire fanno espresso riferimento all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi, non è ravvisabile alcun errore nell’individuazione della norma applicabile, bensì solo un errore nel calcolo dell’importo del costo di costruzione a causa dell’omessa considerazione della percentuale minima del 5%.

Secondo la difesa dell’Amministrazione è, infine, destituita di fondamento anche la censura relativa alla violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 giacché non si tratta di un atto di autotutela volto all’eliminazione di un provvedimento illegittimo, ma al contrario i provvedimenti di correzione sono frutto di un’attività vincolata che non ha offerto alcuno spazio valutativo al Comune ed è consistita nella mera rettifica dell’importo erroneamente determinato.

E. Con ordinanza n. 143 del 24.2.2010 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari sussistendo il requisito del periculum in mora.

F. Alla pubblica udienza del 2.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1.Il Collegio ritiene di potere procedere direttamente all’esame del merito, non essendo stata sollevata alcuna eccezione preliminare e non emergendo questioni rilevabili d’ufficio.

2.Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.

3. La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6.5.1997, n. 462). Esso ha, quindi, natura di corrispettivo di diritto pubblico.

3.1. La quantificazione dei contributi dovuti dal soggetto in cui favore è rilasciata la concessione è ordinariamente effettuata all’atto del rilascio della concessione medesima, ma il Comune, anche in seguito, ben può effettuare la rideterminazione dell’ammontare del contributo dovuto dal concessionario, in quanto il potere è espressione del generale principio di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.9.1998, n. 1144) che può essere legittimamente esercitato ogni qual volta l’amministrazione si renda conto di essere incorsa, per qualsiasi ragione, in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo.

3.2. Ed invero, è stato inoltre ritenuto che, poiché l’eventuale errore nella determinazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione configura un indebito oggettivo da parte dell’intestatario della concessione, la sola preclusione alla azionabilità del credito effettivamente dovuto è la prescrizione del diritto alla percezione degli oneri nel loro integrale ammontare (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 6.11.2002, n. 4267).

3.3. Ai sensi dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 " Il costo di costruzione per i nuovi edifici é determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione é adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.".

3.4. La richiamata disposizione, nel disciplinare le modalità di clalcolo del costo di costruzione, prevede che una quota dello stesso, variabile dal 5% al 20%, sia determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione. In applicazione dei criteri ermeneutici letterale e teleologico, ad avviso del Collegio, la detta disposizione deve essere interpretata nel senso di disporre l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale, in relazione ai parametri individuati dal medesimo comma 9.

3.5. Tale interpretazione, peraltro, risponde anche all’esigenza di assicurare un’uniformità nella determinazione del costo di costruzione su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’esercizio del potere normativo riconosciuto alle singole Regioni. La suddetta disposizione, dunque, non reca alcuna disciplina transitoria, dovendo trovare immediata applicazione.

La disposizione in esame, più specificamente, distingue i meccanismi di determinazione del costo di costruzione dalle modalità di adeguamento automatico di detto costo; solo in relazione a queste ultime, infatti, si prevede un’applicazione degli indici ISTAT "nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni". Da ciò si trae, dunque, ulteriore conferma dell’immediata applicabilità della richiamata disposizione nella parte riferita alla percentuale del 5%, ai fini della determinazione del costo di costruzione in sé considerato.

3.6. Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso avendo il Comune resistente legittimamente proceduto alla rettifica delle somme richieste a titolo di costo di costruzione in applicazione dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001.

4. E’, altresì, infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

4.1. Come già esposto al capo 3, punti sub 1 e 2, l’esercizio del potere di autotutela in questione non richiede alcuna particolare e specifica motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico alla correzione dell’attività amministrativa, in quanto non si versa nel campo di un’attività volta alla rimozione di un provvedimento illegittimo (tal non essendo la originaria ed erronea determinazione della prestazione contributiva) rispetto alla quale attività il principio si è affermato per garantire la migliore valutazione amministrativa di secondo grado. Nel caso di specie l’interesse pubblico alla integrale soddisfazione del credito erariale è in re ipsa.

4.2. Rispetto alla primaria ed oggettiva esigenza di riequilibrare, mediante la prestazione economica, il nuovo carico urbanistico costituito dall’opera assentita, di cui risulta portatrice la pubblica amministrazione, non appare configurabile la tutela dell’affidamento, in quanto, in disparte ogni considerazione sulla effettiva portata generale di tale principio nell’ambito dell’attività amministrativa, allo stato di diritto vigente, esso non appare invocabile in presenza di una attività vincolata, nella quale ogni interesse diverso da quello pubblico insito nella norma attributiva del potere amministrativo volto alla sua concreta realizzazione appare da considerarsi ontologicamente recessivo (cfr. Tar Lombardia, Milano, II, 6.11.2002, n. 4267).

5.Va, infine, disatteso anche il terzo e ultimo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento, non essendo possibile per l’Amministrazione correggere l’errore di diritto nel quale è incorsa in sede di determinazione del costo di costruzione.

5.1. Come già evidenziato, infatti, al capo 3, punti sub 1 e 2 della presente pronuncia, l’Amministrazione può procedere alla rideterminazione del quantum del costo di costo di costruzione in tutte le ipotesi in cui sia incorsa in un errore nella sua quantificazione. Peraltro, nel caso di specie, non vi è dubbio che l’errore commesso dall’Amministrazione debba essere qualificato in termini di mero errore di calcolo, come confermato dall’espresso richiamo nel titolo edilizio all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, quale norma presupposta per la determinazione del costo di costruzione.

Il ricorso va pertanto respinto.

6. Sussistono, peraltro, giustificati motivi, riferibili alla complessità e alla novità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Marina Perrelli, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50651

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.11.2012 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da T.A., diretta ad ottenere il riconoscimento del regime del reato continuato , in ragione della distanza temporale tra i fatti e della disomogeneità delle azioni.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del prevenuto per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali ed in particolare degli artt. 125 e 671 c.p.p., art. 81 c.p., nonchè vizio di motivazione e/o manifesta illogicità: vien fatto di rilevare che era stata messa in evidenza la condizione di tossicodipendenza dell’istante a far data dal 1994, comprovata da idonea documentazione, ma che sul punto non è intervenuta alcuna motivazione; non solo, ma il rigetto è stato fondato su profili che non furono sollevati dalla difesa e comunque che sono stati valutati in modo del tutto sommario. In particolare è stato rilevato che i fatti si collocano in un arco temporale non lungo, che va dal marzo 2006 al maggio 2007, che furono commessi unicamente al fine di procurarsi denaro per mantenere la tossicomania e poter saldare i debiti contratti con gli spacciatori, che si trattò di condotte tutte riconducibili alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, così come richiesto dal Procuratore Generale.

L’ordinanza impugnata non ha approfonditamente esaminato le sentenze cui si ha riguardo; è stato valorizzato il dato della disomogeneità dei reati per cui intervennero le tre condanne, laddove due furono pronunciate per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed una terza per il reato di furto. Ma il profilo su cui l’ordinanza è davvero carente è quello della mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza addotto dall’interessato quale collante tra le varie azioni, indicato come causale della stimolazione a delinquere per la realizzazione dell’obiettivo finalistico di procacciarsi il denaro utile all’acquisto della sostanza stupefacente. Sul punto manca del tutto la motivazione, con evidente realizzazione del vizio denunciato.

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame ad altro gip del Tribunale di Napoli, in ossequio alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, in data 3.7.2013, n. 183 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 1, art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altro gip del Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15220

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Svolgimento del processo
Con sentenza 15.9.2009 n. 88 la Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna sez. 6 Bologna, in accoglimento dell’appello proposto daxxx s.p.a., ed in riforma dell’appellata sentenza, riconosceva il diritto della società al rimborso della somma di Euro 21.264,00 relativa a credito di imposta IVA per l’anno 2005, ritenendo che:
l’atto di cessione del credito perfezionatosi in data 17.11.2006 tra il Fallimento xxx s.r.l. e la società cessionaria, era efficace ed opponibile alla Amministrazione finanziaria anche se intervenuto successivamente al decreto del Tribunale di Ravenna in data 14.4.2006 di chiusura della procedura concorsuale, in quanto il curatore aveva ricevuto espressa autorizzazione dallo stesso Tribunale e, se pure decaduto dall’incarico, il negozio di cessione costitutiva atto dovuto;
l’Ufficio finanziario non aveva mai contestato la debenza del rimborso IVA, richiesto dal curatore fallimentare con il modello IVA VR 2006;
la eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla società cessionaria doveva essere rigettata in quanto, se era vero che l’Ufficio con provvedimento 12.10.2006 aveva ritenuto inesistente il credito della società cessionaria, era pur vero che sulla successiva istanza presentata dalla società in data 19.10.2006 e sollecitata in data 17.11.2006 aveva emesso "un provvedimento dilatorio" (comunicando di dovere acquisire un parere legale) così rimettendo in termini la contribuente alla proposizione della impugnazione;
il provvedimento di diniego del 12.10.2006 inoltre non recava la indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione in violazione della L. n. 212 del 2000.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo vizi di "errores in procedendo" ed in judicando nonchè "vizi motivazionali". Ha resistito con controricorso la società contribuente.
Motivi della decisione
p. 1. Dalla ricostruzione dei fatti esposta in sentenza risulta che:
– il fallimento della società che ha ceduto il credito d’imposta è stato chiuso con decreto del Tribunale di Ravenna in data (OMISSIS);
– in data 7.11.2005 il curatore aveva presentato al Tribunale fallimentare istanza di autorizzazione alla cessione del credito di rimborso IVA esistente al tempo della chiusura della partita IVA alla data del 2.9.2005;
– il Tribunale fallimentare con provvedimento 10.11.2005 aveva autorizzato la cessione del credito "anche dopo la cessazione della procedura fallimentare" in quanto il credito di rimborso "sarebbe maturato solo dopo la presentazione della dichiarazione IVA" da effettuarsi nel corso dell’anno 2006;
– il credito di rimborso era stato ceduto axxx s.p.a., mediante stipula di preliminare (in data 31.8.2006) seguita da scrittura privata autenticata in data 11.9.2006, dopo la chiusura della procedura concorsuale, a causa della necessità di rispettare i termini previsti per la presentazione telematica della dichiarazione IVA in data 28.7.2006 e della richiesta di rimborso del credito notificata alla Agenzia delle Entrate in data 26.9.2006;
– l’atto di cessione, in quanto perfezionatosi solo in tempo successivo alla chiusura della procedura concorsuale, era stato per tale motivo ritenuto inefficace dalla Amministrazione debitrice, con provvedimento 12.10.2006 da intendersi quale atto di diniego del rimborso autonomamente impugnabile;
– la società, constatata la inerzia della PA a provvedere -su istanza della stessa società in data 19.10.2006- in via autotutela alla revoca del diniego, aveva sollecitato la definizione del procedimento, con nota in data 17.11.2006, alla quale l’Ufficio finanziario aveva risposto comunicando al contribuente, con nota 24/30.11.2006, di dovere acquisire il parere da altro organo amministrativo;
– formatosi il silenzio-rifiuto sulla predetta istanza, la società aveva proposto in data 27.1.2007 tempestivo ricorso alla CTP avverso il diniego tacito.
p. 2. La Agenzia delle Entrate censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, u.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
La Agenzia fiscale, che ha trascritto nel ricorso le parti essenziali del contenuto del provvedimento di diniego in data 12.10.2006 (con il quale si comunicava alla società cessionaria la inefficacia nei confronti dell’Amministrazione dell’atto di cessione del credito stipulato dal curatore fallimentare privo di poteri, essendo già intervenuta la chiusura della procedura) e delle successive istanze presentate dal società, rileva che la istanza presentata in data 19.10.2006 dalla società non aveva ad oggetto la reiterazione della istanza di rimborso, ma soltanto la richiesta di attivazione dei poteri di autotutela volti alla revoca del predetto provvedimento di diniego del 12.10.2006 (come emergeva dalla inequivoca specificazione dell’oggetto della nota 19.10.2006 – confermato anche nella successiva istanza di sollecito del 17.11.2006 – concernente – istanza di autotutela ai sensi del D.P.R. 27 maggio 1992, n. 287, art. 68, del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 e della L. n. 28 del 1999, art. 27) con la conseguenza che alcuna rimessione in termini, ai fini della proposizione del ricorso avverso l’atto di diniego del rimborso, poteva essere determinata dagli atti del procedimento avente ad oggetto la diversa istanza di autotutela.
Inoltre la omessa indicazione nell’atto di diniego del 12.10.2006 degli elementi informativi di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, non determinava alcuna nullità dell’atto, idoneo pertanto a divenire definitivo per mancata tempestiva opposizione.
2.1 Il motivo – che in relazione al collegamento istituito tra il paradigma di legittimità denunciato e la norma violata concernente la decorrenza dei termini per il destinatario della notifica D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16, comma 5, – deve qualificarsi come censura del vizio di nullità del procedimento per omessa rilevazione da parte dei Giudici di appello della inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla società, è da ritenersi fondato.
2.2 Premesso che la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. c) (omessa indicazione nell’atto notificato al contribuente del termine e dell’organo avanti al quale è possibile ricorrere) non è espressamente sanzionata dalla legge a pena di nullità (invalidità che può ravvisarsi esclusivamente nel caso in cui sia riscontrabile una assoluta difformità dell’atto rispetto al modello legale, in quanto privo degli "elementi essenziali" richiesti per la sua esistenza per la sua riconoscibililà come manifestazione di attività amministrativa di natura provvedimentale: L. n. 241 del 1990, art. 21 septies come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15), ma al pari della violazione della corrispondente norma sulla disciplina del procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4), comporta esclusivamente che gli effetti connessi a tale adempimento (effettiva conoscenza da parte del contribuente dell’organo competente cui notificare il ricorso e dei termini di decadenza), non si producono nei confronti del destinatario che, pertanto, può sempre dimostrare che il ritardo nella proposizione del ricorso o la notifica dello stesso ad autorità incompetente sia dipeso da errore scusabile (cfr. Corte cass. SU 18.5.2000 n. 362; id.
1 sez. 26.2.2004 n. 3840; id. 5 sez. 6.9.2006 n. 19189; id. 5 sez. 22.9.2006 n. 20532; id. 5 sez. ord. 27.9.2011 n. 19675). osserva il Collegio che la questione di diritto che è stata posta all’esame della Corte può riassuntivamente definirsi come segue: se l’inizio del procedimento amministrativo volto all’esame (o al riesame) di una istanza di autotutela avente ad oggetto la richiesta di annullamento/revoca di precedente atto di diniego di rimborso (concernente il eredito IVA risultate dalla dichiarazione relativa all’anno 2005 presentata dal curatore fallimentare unitamene alla istanza di rimborso, in data anteriore la cessione del credito alla società ricorrente, ed in ordine alla quale la Amministrazione aveva opposto espresso diniego con provvedimento del 12.10.2006) nonchè la contestuale richiesta di accreditamento della somma da rimborsare, consentano alla società cessionaria del credito di impugnare nel termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, il successivo silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di autotutela, in quanto da ritenersi non meramente confermativo del precedente atto di diniego espresso, avendo l’Ufficio finanziario, durante la fase istruttoria del procedimento, adottato atti di natura soprassessoria (comunicando alla società istante di aver richiesto un parere sulla questione ad altro organo della PA) e dunque così disconoscendo implicitamente natura definitiva al precedente atto di diniego del 12.10.2006.
2.3 Tanto premesso, alla stregua degli atti del giudizio deve ritenersi incontestato che la istanza di rimborso vantata dal Fallimento per credito IVA relativo all’anno di imposta 2005 era stata presentata in data 3.2.2006 dal curatore fallimentare con la trasmissione del "modello VR 2006 per cessazione di attività", che la dichiarazione finale IVA relativa all’anno 2005 era stata presentata il 28.7.2006 nel termine previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5, comma 4; che la procedura concorsuale è stata chiusa con decreto del Tribunale di Ravenna in data (OMISSIS);
che il curatore aveva stipulato il negozio di cessione di credito in data 11.9.2006 e che la Amministrazione finanziaria in data 12.10.2006 aveva ritento inefficace tale cessione ai fini del rimborso IVA e non aveva dato corso all’esercizio dei poteri di autotutela sollecitati dalla società cessionaria che aveva proposto quindi ricorso avanti la CTP con atto notificato il 7.1.2007.
2.4 Rileva il Collegio che la notifica dell’atto di cessione del credito di rimborso si inserisce "ab externo" (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 bis: R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70) rispetto al procedimento avente ad oggetto la istanza di rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 1 e art. 38 bis, comma 1), essendo diretta a portare conoscenza della Amministrazione la modifica soggettiva della titolarità della posizione attiva del rapporto credito-debitorio.
Ne consegue che la determinazione con la quale la Amministrazione ritiene inefficace nei suoi confronti il negozio di cessione costituisce atto idoneo a definire il rapporto tributario (avente ad oggetto la richiesta di rimborso del credito di imposta) con la società cessionaria, in quanto volto a disconoscere la titolarità del credito in capo a questa, rimanendo invece impregiudicata la pretesa di rimborso formulata dal Fallimento-cedente della quale potrà avvalersi in via esclusiva la società dichiarata fallita, ove tornata "in bonis".
Erra dunque la sentenza di appello laddove, dalla mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto al rimborso risultante dalla dichiarazione annuale IVA presentata dal curatore fallimentare, sembra desumere la non definitività del rifiuto del rimborso opposto alla società cessionaria con il provvedimento in data 12.10.2006, atteso che cedente e cessionario si pongono in relazione di legittimazione esclusiva alternativa, e non concorrente (secondo lo schema della solidarietà attiva), rispetto all’esercizio del diritto al rimborso, con a conseguenza, da un lato, che il riconoscimento della titolarità del credito in capo all’uno esclude necessariamente anche la titolarità in capo all’altro, e dall’altro che la contestazione della esistenza del debito nei confronti dell’uno non comporta per ciò anche il disconoscimento dell’obbligo di rimborso a favore dell’altro.
Il provvedimento del 12.10.2006 con il quale l’Ufficio finanziario ha comunicato alla società cessionaria che l’atto di cessione de qua non ha alcuna rilevanza nei confronti della Amministrazione finanziaria (ric. pag. 6), in quanto volto a negare la titolarità del credito di rimborso in capo alla predetta società, si configura come "rifiuto espresso…della restituzione di tributi ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g) ed in quanto tale suscettibile di acquistare efficacia definitiva ove non tempestivamente opposto avanti la competente Commissione tributaria nel termine di decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1 decorrente dalla notifica.
Eventuali istanze stragiudiziali rivolte alla Amministrazione al fine di sollecitare una rimeditazione delle proprie determinazioni, introducono un autonomo procedimento amministrativo e si situano nel diverso ambito dell’esercizio dei poteri officiosi riservati alla Pubblica amministrazione (in materia fiscale originariamente disciplinali dal D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 68 – abrogato dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, art. 23 -, quindi dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656 come modificato dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 27 e dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37), in ordine alla sindacabilità dei quali – pur dovendosi registrare la esistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alla stessa impugnabilità, in considerazione della mancanza di una previsione espressa degli atti di autotutela nell’elenco tassativo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. a) – i): cfr. Corte cass. 5 sez. 1.12.2004 n. 2264; id. SU 16.2.2009 n. 3698 – l’indirizzo che emerge dagli arresti giurisprudenziali più recenti, pur affermando la riconducibilità di tali atti (nonchè dell’eventuale silenzio-rifiuto formatosi su istanza volta a sollecitare l’adozione di tali atti) nell’ambito della materia riservata alle Commissioni tributarie (cfr. Corte cass. SU 10.8.2005 n. 16776; id. SU 27.3.07 n. 7388) ha tuttavia chiaramente precisato che l’istanza del contribuente di adozione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un provvedimento di autotutela sulla base di eventi sopravvenuti all’atto impositivo, è cosa diversa dalla domanda di annullamento dell’atto stesso per suoi vizi originali, con la conseguenza che il ricorso proposto al giudice tributario avverso il diniego parziale o totale di autotutela non può mai risolversi in una inammissibile impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale (cfr. Corte cass. 5 sez. 20.2.2006 n. 3608; id. 5 sez. 12.5.2010 n. 11457).
2.5 La autonomia dei due procedimenti amministrativi, iniziati rispettivamente con la presentazione della istanza di rimborso e con la presentazione della istanza di autotutela, esclude, peraltro, qualsiasi interferenza sull’acquisto della definitività dell’atto non tempestivamente opposto che definisce ciascun procedimento, nel senso che l’atto di iniziativa del procedimento avente ad oggetto la richiesta di autotutela non produce effetti sospensivi del termine per proporre il ricorso in s.g. avverso il provvedimento di diniego del rimborso (cfr. Corte cass. SU 9.7.2009 n. 16097 per cui la mera presentazione di deduzioni in sede stragiudiziale, volte a contestare i presupposti dell’atto impositivo su cui si fonda il provvedimento irrogativo della sanzione, non è idonea a sospende il decorso il decorso del termine di impugnazione di tale atto).
Pertanto la società cessionaria, al tempo della proposizione del ricorso introduttivo, era ormai decaduta dal termine stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per la impugnazione del diniego di rimborso del credito d’imposta.
La sentenza dei Giudici di appello è dunque affetta dal denunciato vizio di nullità e deve quindi essere cassata.
3. La fondatezza del primo motivo di ricorso, esime la Corte dall’esame degli altri motivi dedotti dalla Agenzia che debbono dichiarasi assorbiti.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non poteva essere proposta.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente, dovendo dichiarasi interamente compensate le spese di lite relative ad entrambi i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione:
– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente in quanto la causa non poteva essere proposta;
– condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai precedenti gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
A. Il dante causa dell’odierna ricorrente presentava il 3.12.1985 una domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, avente ad oggetto anche la realizzazione di alcuni manufatti di pertinenza del fabbricato principale, sito in xxx, via Partecipazio n. 4.
B. Il 17.11.1993 il Comune di Venezia rigettava la domanda di condono relativamente ai manufatti de quibus sulla scorta del parere negativo espresso dalla Commissione provinciale per i Beni Ambientali che aveva ritenuto "le baracche realizzate in legno e in lamiera" "ampliamenti costruiti con materiali la cui precarietà altera sia l’aspetto dell’edificio principale sia l’ambiente circostante".
C. Il 26.11.1993 il Comune resistente rilasciava, quindi, la concessione in sanatoria richiesta, condizionata alla rimozione dei predetti manufatti. Tale ultimo provvedimento veniva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, mentre la successiva ordinanza di demolizione veniva gravata davanti a questo Tribunale.
D. Successivamente con atto n. 94/4905/197 il Dirigente del Settore Edilizia Privata revocava il precedente diniego del 17.11.1993 e il conseguente ordine di demolizione del 30.5.1994 in quanto il primo atto recava una firma non riferibile all’Amministrazione e, quindi, con i provvedimenti impugnati emetteva un nuovo diniego di concessione in sanatoria e una nuova ordinanza di demolizione.
E. La ricorrente deduce l’illegittimità del nuovo diniego di concessione in sanatoria:
1) per violazione dell’art. 1 bis della legge n. 206/1995, dell’art. 4 della legge n. 360/1991 e dell’art. 32 della legge n. 47/1985, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 88/1995, giacché in forza dell’art. 6 della legge n. 171/1973, come modificato dall’art. 1 bis della legge n. 206/1995, l’unico organo competente a emettere parere in relazione ai beni vincolati ex lege n. 1497/1939 è la Commissione per la Salvaguardia di Venezia e non la Commissione provinciale per i Beni Ambientali;
2) per violazione dell’art. 6 della L.R. n. 63/1994 giacché tale disposizione ha attribuito ai Comuni la competenza a rilasciare l’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939;
3) per violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985, per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà poiché nella fattispecie in esame è ampiamente decorso il termine di 24 mesi, previsto dal citato art. 35, per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, essendo stata la relativa domanda presentata il 3.12.1985 ed essendo stato reso il parere negativo dalla Commissione provinciale per i Beni Ambientali il 27.11.1991;
4) per violazione degli artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985, per eccesso di potere per genericità e per perplessità, per travisamento dei fatti e per carenza di presupposti giacché l’area nella quale ricadono i manufatti abusivi non è vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 essendo stato il decreto Galasso relativo alla laguna di Venezia annullato con la sentenza del TAR Veneto n. 74/1986;
5) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria in quanto il diniego impugnato richiama il parere negativo della Commissione provinciale per i Beni Ambientali, motivato in maniera apodittica, tautologica e priva di ogni riscontro istruttorio.
F. La ricorrente, infine, deduce l’illegittimità anche dell’ordinanza di demolizione per vizi derivati dal presupposto diniego di concessione e per vizi autonomi:
1) per violazione dell’art. 1 bis della legge n. 206/1995, dell’art. 4 della legge n. 360/1991 e dell’art. 32 della legge n. 47/1985, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 88/1995, poiché l’unica autorità competente a esprimere il parere sulla compatibilità paesaggistica è la Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
2) per violazione dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 93 della L.R. n. 61/1995 e degli artt. 9 e 20 della legge n. 47/1985 in quanto l’abuso avrebbe dovuto essere sanzionato in base alla legge n. 1142/1950 vigente all’epoca della sua commissione e non in forza dell’art. 7 della legge n. 47/1985;
3) per violazione dell’art. 92 della L.R. n. 61/1985 in quanto non è stato acquisito in relazione al nuovo procedimento il parere della Commissione edilizia;
4) per violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985 e dell’art. 92 della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza dei presupposti, per illogicità e contraddittorietà poiché trattandosi di opere pertinenziali – deposito per biciclette e deposito per attrezzi per la manutenzione del fabbricato e del giardino – non è possibile sanzionarle con la demolizione, ma solo con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
G. Il Comune di Venezia, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
H. Alla pubblica udienza del 12.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
2. Con le prime due censure la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato in quanto l’unico organo competente a emettere il parere in relazione ai beni vincolati ex lege n. 1497/1939 è la Commissione per la Salvaguardia di Venezia o la Commissione edilizia integrata e non invece la Commissione provinciale per i Beni Ambientali.
2.1. In forza dell’art. 82, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 616/77, ferma restando la spettanza alla Regione delle attribuzioni in merito all’individuazione delle bellezze naturali (e, ovviamente, al coordinamento della commissione deputata alla compilazione degli elenchi delle stesse), la tutela delle stesse è demandata alla Provincia che la esercita attraverso apposite commissioni consultive cui è conferito il "compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell’Amministrazione provinciale nell’esercizio delle funzioni subdelegate" (art. 2, comma 1, della LR n. 11/84).
2.2. E’, inoltre, pacifico che nell’ambito delle funzioni subdelegate alla Provincia rientra anche la formulazione del parere prescritto dall’art. 32 della legge n. 47/85, espressamente indicato all’art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. n. 11/84 (relativo alla necessaria preventiva determinazione di compatibilità delle realizzande opere con l’assetto ambientale tutelato). Né vale opporre che il parere ex art. 32 della legge n. 47/85 non può essere rilasciato dalla Provincia in quanto tale legge è successiva alla L.R. n. 11/84 di subdelega, che, dunque, non poteva determinarsi in relazione ad un profilo procedimentale che sarebbe stato individuato in futuro: è evidente, invero, come la funzione prevista dal richiamato art. 32, che è funzione inerente alla tutela dei beni ambientali, debba essere esercitata dall’organo individuato in base alla ripartizione delle competenze precedentemente effettuata dal legislatore statale (d.P.R. n. 616/77) e regionale (L.R. n. 11/84).
2.3. La competenza a esprimersi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85 sulla compatibilità ambientale delle opere abusive di cui si chieda il condono spetta, dunque, alla Provincia in forza dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 11/84.
Tale regime vale anche – in virtù dell’art. 42 della stessa legge n. 47/85 che ha espressamente derogato alla disciplina introdotta dalla legge n. 173/71 – relativamente agli interventi eseguiti nella conterminazione lagunare di Venezia, nel territorio dei centri storici di xxx e di xxx e nelle isole dixxx, Lido e S.xxx.
2.4. Solo con l’entrata in vigore (in data 29.11.1991) della legge 4.8.1991 n. 360, il legislatore ha privato la Provincia della competenza a esprimere il parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 relativamente alle opere abusive eseguite nel comprensorio della laguna veneta, attribuendola invece alla Commissione per la salvaguardia di Venezia: stabilisce, infatti, l’art. 4, comma 3, della citata legge n. 360/91 che "la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi…da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare….Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali".
2.5. Nel Caso di specie la Commissione provinciale per i Beni Ambientali ha espresso il parere di compatibilità paesaggistica il 21.10.1991 e, dunque, prima dell’entrata in vigore della legge n. 360 del 29.11.1991. Quindi, in conformità con quanto già sostenuto in fattispecie analoghe da questa Sezione, ciò che rileva per stabilire l’Autorità competente a emettere il parere di compatibilità delle opere abusive non è la disciplina vigente al momento di presentazione della domanda di condono, né quella vigente al momento di definizione della relativa istanza, bensì quella in vigore al tempo in cui il parere viene reso. Ne discende che nella fattispecie in esame va affermata la competenza della Commissione provinciale per i Beni Ambientali in quanto il parere è intervenuto nella vigenza del combinato disposto dagli artt. 32, comma 1, e 42 della legge n. 47/85, prima dunque della modificazione introdotta dall’art. 4 della legge 360/91 (cfr. in termini Tar Veneto, II, n. 1407/06; TAR Veneto, II, n.4110/07; TAR Veneto, II, n. 1739/08).
2.7. Alla luce delle suesposte considerazioni devono, pertanto, essere disattesi il primo e il secondo motivo di ricorso.
3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego a causa del decorso del termine di 24 mesi, previsto dal citato art. 35, per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, essendo stata la relativa domanda presentata il 3.12.1985 ed essendo stato reso il parere negativo dalla Commissione provinciale per i Beni Ambientali il 21.10.1991; con il quarto motivo viene dedotto che l’area nella quale ricadono i manufatti abusivi non è vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, essendo stato il decreto Galasso relativo alla laguna di Venezia annullato con la sentenza del TAR Veneto n. 74/1986.
3.1. Entrambe le censure sono infondate e vanno disattese per le seguenti motivazioni.
3.2. Il Collegio osserva che l’Amministrazione comunale correttamente ha ritenuto di dover acquisire il parere in ordine alla compatibilità dell’abuso con il vincolo ex lege n. 1497/39, al quale è assoggettato l’ambito in cui è situato l’immobile.
Invero, come in più occasioni rilevato da questa Sezione, il vincolo paesaggistico ex lege n. 1497/39 insiste su tutto il territorio della laguna veneziana, sulla base del D.M. 1.8. 1985, il quale, ancorché annullato – per asserita incompetenza del Ministro – con sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 74/86, è stato recuperato per effetto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 168/93, la quale ha chiarito come il potere di sottoposizione a tutela della cd. bellezze d’insieme spetti in via autonoma e concorrente anche allo Stato, oltre che alle Regioni a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 616/77 (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 22.5.2006, n. 1407).
3.3. Alla luce delle suesposte considerazioni in ordine alla sussistenza del vincolo sull’area nella quale ricadono le opere abusive oggetto del diniego impugnato, non appare neanche condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente con il terzo motivo, secondo la quale il condono deve intendersi rilasciato in forza dell’avvenuto decorso del termine di 24 mesi stabilito dall’art. 35 della legge n.47/85.
3.4. Come appropriatamente opposto dall’Amministrazione, l’area in questione è sottoposta a vincolo ambientale ex lege n. 1497/39 e, quindi, il termine di 24 mesi può decorrere soltanto dal momento in cui è stato emesso il parere paesaggistico favorevole (art. 35, comma 19, della legge n. 47/1985). Nel caso di specie, peraltro, il parere espresso dall’Amministrazione preposta al vincolo è sfavorevole al condono e, quindi, non può essere considerato ai fini del decorso ex art. 32 della legge citata (cfr. T.A.R. Veneto, II, 26.11.2010, n. 6168; TAR Veneto, 8.7.2009, n. 2125).
3.5. Per tali ragioni devono, quindi, essere disattesi i motivi di ricorso esaminati.
4. E’, infine, infondato anche il quinto e ultimo motivo con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di condono per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria giacché il provvedimento impugnato richiama il parere negativo della Commissione provinciale per i Beni Ambientali, motivato in maniera apodittica, tautologica e priva di ogni riscontro istruttorio.
4.1. La Commissione provinciale per i Beni Ambientali aveva espresso parere sfavorevole al condono ritenendo "le baracche realizzate in legno e in lamiera" "ampliamenti costruiti con materiali la cui precarietà altera sia l’aspetto dell’edificio principale sia l’ambiente circostante".
4.2. Orbene, come già affermato da questa Sezione, in materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento. In tal senso vanno intese le recenti decisioni (T.A.R. Veneto, II, 27.5.2009, n. 624; T.A.R. Veneto, II, 24 gennaio 2009, n. 151) nelle quali la Sezione ha rammentato che l’obbligo di motivazione, ex art. 3 della legge n.241/90, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino evidenti ed apprezzabili dal contesto.
4.3. In relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l’Amministrazione è, infatti, certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all’esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengano adeguate alle caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell’ambito di vincolo generalizzato.
4.4. Nel caso in esame le ragioni del diniego sono correttamente incentrate sulla natura dei materiali (legno e lamiera) con i quali sono state edificate le baracche adibite a deposito biciclette e attrezzi, materiali che conferiscono ai detti manufatti un carattere di precarietà tale da alterare sia l’aspetto dell’edificio principale nelle cui vicinanze sono posti, sia l’intero ambiente circostante.
4.5. In definitiva, ad avviso del Collegio, nel caso in esame il diniego espresso in ordine alla domanda di sanatoria contiene una valutazione congruamente motivata che appare soddisfare i requisiti minimali della motivazione, essendo sufficiente, alla stregua di quanto appena evidenziato, l’affermazione che il manufatto in questione non è compatibile con il contesto ambientale per i materiali utilizzati e la tipologia costruttiva.
5. Sulla scorta delle suesposte considerazioni devono, pertanto, essere disattese tutte le censure relative al diniego di condono, nonché tutte le censure di invalidità derivata dedotte in relazione all’ordinanza di demolizione.
6. Vanno quindi disattesi, anche i motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente – relativi all’ordinanza di demolizione che costituisce atto dovuto e consequenziale al diniego di condono.
6.1. Per quanto concerne il rilievo inerente l’omessa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata, va rilevato che in sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere abusive in area vincolata non occorre acquisire il parere della CEI, dal momento che l’ordine di ripristino discende dall’applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni derivanti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio, con il corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori edilizi di competenza del Comune.
6.2. Parimenti infondata è la censura con la quale si assume la natura pertinenziale dei manufatti in questione, atteso che la giurisprudenza distingue il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile (art. 817 ss. c.c.) da quello inteso in senso urbanistico (art. 7, comma 2, lett. a) del d.l. 23.1.1982 n. 9, convertito nella L. 25.3.1982, n. 94) per cui non assumono carattere di pertinenza quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa civilistica, sono suscettibili di svolgere una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere successivamente utilizzato in modo autonomo e separato. (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11.2.2005, n. 365). In tale ottica non può essere riconosciuta, nei confronti dei manufatti in questione, la qualifica di pertinenza atteso anche che si tratta di interventi di non modesta entità.
6.3. Infine, se è vero che l’art. 7 della legge n. 47/1985 – ora trasfuso nell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 -, correttamente applicato ratione temporis alla fattispecie in esame, fa riferimento, al fine di individuare il destinatario delle misure repressive di abusi edilizi, al responsabile dell’ abuso, va evidenziato che la giurisprudenza ha precisato che nei riguardi del proprietario dell’area di sedime e della costruzione dell’immobile sul quale sono eseguite le opere abusive esiste pur sempre una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, presunzione che può essere vinta dall’interessato solo dimostrando la sua estraneità all’ abuso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1.10.1999, n. 1228; Cons. Stato, sez. V, 28.1.1993, n. 178). Ne discende, pertanto, che il destinatario dell’ordinanza di demolizione è stato correttamente individuato nella ricorrente, avente causa dell’originario proprietario e coniuge dello stesso.
7. Sussistono, peraltro, giustificati motivi, in considerazione del mutamento degli orientamenti giurisprudenziali succedutisi nelle more del giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.