Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51837

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione R.A. avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Roma che in data 12 marzo 2013 ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del tribunale di Roma reiettiva dell’istanza di dissequestro delle somme depositate su due conti correnti a lei intestati.

Deduce la ricorrente è il provvedimento impugnato è incorso in:

violazione di legge in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Sostiene che il presupposto oggettivo per l’emissione del provvedimento ablativo è per espressa previsione normativa duplice ed è costituito da un lato dall’impossibilità per il condannato di giustificare la provenienza e, dall’altro dal valore sproporzionato del bene ablato rispetto al reddito del soggetto. Sostiene che l’ordinanza impugnata ha totalmente eluso l’argomento della sproporzione, limitandosi ad affermare l’inefficienza della documentazione rispetto alla dimostrazione dell’identità delle somme sequestrate con gli arretrati pagati dall’Inps.

Il ricorso è infondato.

Il tribunale ha dato conto seppure con stringata motivazione di entrambi i presupposti richiesti dalla norma in esame. Ha infatti ritenuto che non vi fossero elementi dai quali desumere la lecita provenienza della somma di Euro 24.519,70 giacente sul conto corrente Unicredit alla data del primo sequestro del 25 maggio 2010. Detta somma non poteva infatti essere riconducibile al pagamento degli arretrati Inps non solo per assenza di documentazione bancaria che ne attestava la provenienza e l’ininterrotta giacenza, ma soprattutto perchè doveva ipotizzarsi che detta somma fosse rimasta intatta senza alcun minimo movimento o forme di investimento. Ma ha altresì dato atto che non risultava che la donna svolgesse attività lavorativa o fosse titolare di redditi dichiarati che potessero giustificare l’apertura di più conti correnti sui quali è stato accertato confluivano assegni degli usurati.

In sintesi i giudici del Riesame hanno dato che non è stata provata la liceità di dette somme, all’evidenza sproporzionate stante l’assenza di redditi da attività lavorativa lecita.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15225

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Svolgimento del processo

1. M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, per IRPEF, ILOR ed IVA relative all’anno 1997.

Il giudice di merito, premesso che nella fattispecie si tratta di rettifica analitico-induttiva, ha ritenuto attendibile la percentuale media di ricarico applicata dall’Ufficio, in quanto basata su elementi analitici oggettivamente ed intrinsecamente consistenti e connotati di specificità e concretezza, e poichè le giacenze di merci presenti in magazzino, secondo principi di comune esperienza e ragionevolezza, sono il riflesso della composizione corrente delle vendite; ha aggiunto che "la percentuale di ricarico effettivamente applicata sul costo delle varie tipologie di prodotti venduti è inferiore alla percentuale di ricarico minima fra tutte quelle in concreto applicate a ciascuna categoria merceologica".

2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Motivi della decisione

1. I due motivi di ricorso, con i quali si denunciano, con il primo, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e, con il secondo, il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 115 c.p.c., si rivelano inammissibili, sia perchè si risolvono in contestazioni del tutto genetiche, sia in quanto, nella parte in cui fanno riferimento ad atti del giudizio di appello (appello dell’Ufficio, controdeduzioni dell’appellato), non ne riproducono il contenuto testuale, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività e fondatezza delle censure.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 41

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente ha partecipato al concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese", indetto con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia n. 6 in data 3 gennaio 2007.

Ha ottenuto un punteggio di 64/100 (30/40 alla prova scritta, 32/40 a quella orale, e 2/20 per i titoli), risultando collocata al settimo posto della graduatoria, non utile all’ammissione al corso (per il quale era stabilito un massimo di sei posti).

Va fin d’ora sottolineato che, all’atto di presentare la domanda, la ricorrente non aveva redatto un elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegate, ma (a suo dire, seguendo i suggerimenti dell’impiegata addetta alla ricezione delle domande) si era limitata a dichiarare, utilizzando il "modello b" (una dichiarazione sostitutiva, prevista dall’articolo 3 del bando per attestare la conformità dei documenti prodotti in copia), che "le fotocopie allegate alla domanda erano conformi alle originali".

Dopo la conclusione del concorso, la domanda le è stata restituita senza la copia della tesi di laurea e delle altre pubblicazioni (che asserisce di aver allegate, senza tuttavia poter produrre prove documentali o testimoniali sulla loro effettiva presentazione).

2. La ricorrente impugna il decreto rettorale n. 6 in data 3 gennaio 2007, di approvazione della graduatoria (unitamente ai verbali della commissione nn. 1, 3 e 4, relativi alle sedute in cui sono stati attribuiti i punteggi).

2.1. Espone anzitutto una serie di circostanze che avrebbero condizionato negativamente le sue prove di esame:

– nonostante nella domanda avesse richiesto di sostenere l’esame in francese, ciò le sarebbe stato consentito solo dopo che la prova scritta era iniziata da 40 minuti;

– durante la prova scritta sarebbe stata interrotta dalla Commissione, che le avrebbe contestato la validità del titolo di studio (laurea in Studi Superiori Commerciali, conseguita in data 16 giugno 2004 presso l’Università di Cartagine, Tunisia);

– subito dopo la prova scritta, sarebbe stata indotta a firmare un foglio in bianco, che sarebbe poi divenuto la dichiarazione di disponibilità a sostenere la prova orale in data 13 dicembre 2006 (vale a dire, il giorno successivo);

– nel corso della prova orale sarebbe stata interrogata, in francese, soltanto da uno dei commissari, la prof. Lussana, la quale non avrebbe evidenziato una padronanza della lingua tale da porre le domande e comprendere le risposte; inoltre la prova avrebbe riguardato non l’attitudine alla ricerca della candidata, bensì una tesi svolta dalla commissaria sulla Tunisia.

2.2. Quanto alle censure di legittimità specificamente prospettate, la ricorrente:

– lamenta che, in violazione dell’articolo 12, comma 2, del d.P.R. 487/1994, dell’articolo 11 del regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al d.r. n. 392 in data 4 marzo 2004, e dell’articolo 6 del bando di concorso, il risultato della valutazione dei titoli non le è stato reso noto prima della prova orale, ma soltanto in sede di pubblicazione della graduatoria;

– lamenta che i criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione sono generici e non permettono di individuare l’iter logico che ha condotto ad attribuirle 2 soli punti; peraltro, detto punteggio appare frutto di travisamento e manifestamente illogico, tenendo conto che la ricorrente aveva presentato i seguenti titoli: una tesi di laurea assolutamente pertinente al tema del Corso (che avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di 4 punti); un voto per detta tesi che la collocava tra i migliori laureati dell’a.a. 2003/2004, e che quindi corrispondeva al 110/110 dell’ordinamento universitario italiano (3 punti); un Master di II livello in "Internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo nell’area del Mediterraneo" (2 punti); altre pubblicazioni sul giornale "Tribune" dell’Università di Cartagine – Istituto degli Studi Superiore Commerciali;

– lamenta che la prova scritta, in violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 3 della legge 241/1990, sia stata valutata con l’attribuzione di un mero punteggio numerico, peraltro nemmeno apposto sull’elaborato.

3. Resiste per l’Università, controdeducendo puntualmente, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

4. Con ordinanza 31 agosto 2010, n. 35, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni concorrenti i quali non erano stati chiamati in giudizio.

La ricorrente ha provveduto all’adempimento entro i termini assegnati.

5. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto, nei sensi e limiti appresso indicati.

5.1. Come esposto, non vi sono elementi di prova sull’effettiva presentazione dei titoli da parte della ricorrente.

La ricorrente aveva l’onere di presentarli all’ufficio incaricato di ricevere le domande.

Ciò, insieme alla mancata allegazione dell’elenco dei titoli (pure richiesto dal bando), alla mancanza di qualsivoglia altro riferimento ad essi nella domanda presentata ed alla genericità della dichiarazione sostitutiva invocata dalla ricorrente, conduce inevitabilmente a presumere che – come sostiene l’Amministrazione – detti titoli non siano stati presentati.

5.2. Non vi è alcun elemento di prova, anche indiretta, neanche in ordine alle circostanze che, a dire della ricorrente, avrebbero condizionato negativamente le sue prove.

Dalla relazione del presidente della Commissione, allegata alla nota inviata dalla Ripartizione Didattica alla Ripartizione Affari generali, legali e contratti, prot. 0014242 in data 13 marzo 2007, può evincersi:

– che ci sono stati incertezze iniziali e poi chiarimenti sulla possibilità di sostenere la prova scritta in lingua francese; ma poi detta possibilità è stata accordata e la ricorrente ha potuto iniziare la stesura dell’elaborato insieme agli altri; la mancanza di un concreto pregiudizio per la ricorrente, del resto, è confermata dal fatto che essa ha consegnato l’elaborato alle ore 15.04, abbondantemente prima della scadenza del termine di consegna, fissato alle ore 15.35;

– che c’è stata una richiesta di chiarimento sulla equipollenza del titolo, ma tuttavia tutto si sarebbe risolto in un "rapido scambio di battute";

– che la fissazione della data della prova orale, con rinuncia ai termini previsti dal bando, è avvenuta dopo l’acquisizione (prima in forma verbale, poi mediante apposizione della firma su di un foglio contenente l’indicazione della data) della disponibilità da parte di tutti i candidati; e che tutti si sono presentati a sostenere la prova orale, ad eccezione di uno (il quale, però, avrebbe successivamente chiarito di non essersi presentato semplicemente poiché convinto di non aver svolto bene la prova scritta).

Tale ricostruzione dei fatti non risulta ulteriormente confutata dalla ricorrente.

5.3. Passando alle omissioni contestate alla Commissione, l’articolo 6 del bando prevedeva unicamente che la valutazione dei titoli dovesse avvenire "prima dello svolgimento della prova scritta", ma non anche l’onere informativo a carico della Commissione, previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.P.R. 487/1994.

E" dubbio che l’articolo 12 si applichi al concorso in esame, posto che esso non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’Università, e che in base alla legge 210/1998 (disciplinante i concorsi per il reclutamento del personale docente) ed al d.P.R. 117/2000, la disciplina delle relative procedure concorsuali è demandata ad appositi regolamenti universitari, i quali possono (articolo 1, comma 2, legge 210/1998) derogare ai regolamenti ministeriali intervenuti in materia; analoga disposizione, con specifico riferimento ai concorsi per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, è dettata dall’articolo 4 della citata legge 210/1998.

Il regolamento dell’Università di Perugia non prevede alcun onere informativo analogo a quello sancito dall’articolo 12 del d.P.R. 487/1994.

L’onere informativo sul risultato della valutazione dei titoli poteva dunque essere derogato dalla lex specialis. Inoltre, qualora la valutazione dei titoli sia avvenuta prima dell’espletamento delle altre prove, deve ritenersi per ciò solo rispettata l’esigenza di non incidere sulla valutazione dei titoli con la conoscenza della sua rilevanza sul punteggio finale dei candidati, sottesa all’articolo 12 (nel senso che quella indicata sia la ratio della disposizione, cfr. TAR Umbria, 9 agosto 2006, n. 409).

In questa prospettiva, giova sottolineare che la valutazione dei titoli riportata nel verbale n. 4 in data 13 dicembre 2006, coincide con quella contenuta nel verbale n. 1 in data 12 dicembre 2006 (redatto subito prima dell’effettuazione della prova scritta), per cui l’omessa comunicazione preventiva appare, al più, una irregolarità formale, insuscettibile di inficiare la graduatoria finale, secondo il principio generale desumibile dall’articolo 21octies, della legge 241/1990.

5.4. Per contro, sembrano fondate le censure concernenti la mancanza di criteri di valutazione dei titoli.

I criteri di valutazione dei titoli non sembrano affatto "specifici" e "puntuali", così da rendere comprensibile il punteggio attribuito complessivamente ai titoli.

Infatti (cfr. verbale n. 1, citato), la Commissione ha previsto di ripartire i 20 punti riservati ai titoli, attribuendo: fino a 8 punti alle "Pubblicazioni (compresa la tesi di laurea)"; fino a 6 punti agli "Altri titoli"; infine, 3 o 6 punti, al "Voto di laurea", rispettivamente in presenza di una votazione di 110/110 o 110/110 e lode.

Ora, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento, non è dato comprendere come siano stati attribuiti i punteggi all’interno delle categorie, tanto più che le categorie – a parte l’ultima – risultano assai genericamente definite.

Anche considerando il punteggio – 2 – attribuito ai titoli della ricorrente, non si capisce da quale valutazione esso possa discendere, se, come sostiene l’Università, oltre alla laurea non sono stati allegati altri titoli, e la laurea è stata conseguita dalla ricorrente con una votazione di 11,04/20 (quindi, lontana da quella massima prevista dall’ordinamento universitario tunisino, e pertanto non assimilabile alla votazione massima prevista dall’ordinamento italiano, al cui conseguimento i criteri valutativi legavano l’attribuzione del punteggio specifico per tale categoria).

5.5. Evidente appare infine la mancanza di un’adeguata motivazione a supporto del punteggio numerico attribuito per la prova scritta, riguardo alla quale né il bando, né la Commissione di concorso hanno stabilito veri e propri criteri di valutazione.

5.5.1. Questo Tribunale – pur adeguandosi, per prevalenti esigenze di certezza del diritto vivente e di parità di trattamento tra gli interessati, all’orientamento tradizionale, mantenuto dal giudice d’appello in materia di valutazioni degli esami di avvocato (secondo il quale, l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico)- ha già manifestato adesione agli orientamenti, espressi dal giudice d’appello riguardo a procedure concorsuali di diverso tipo (ed in particolare, alle c.d. procedure a numero chiuso), nel senso della possibilità di verificare in concreto e con specifico riferimento alle ulteriori indicazioni rinvenibili nel procedimento, la sufficienza motivazionale del voto numerico (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 30 aprile 2003, n. 2331; 22 giugno 2004, n. 4409; 13 febbraio 2004, n. 558; 28 luglio 2008, n. 3710; 9 settembre 2008, n. 4300; 12 novembre 2008, n. 5638; 8 maggio 2008, n. 2128).

In particolare, questo Tribunale ha affermato (cfr. sentt. 14 febbraio 2003, n. 73, in tema di ammissione di progetti a contributi pubblici; 12 maggio 2005, n. 274, relativa a un concorso per l’assunzione da parte di un Comune) che l’esternazione di un voto numerico, al pari di quella di un giudizio di valore sintetico (come quelli espressi con gli aggettivi "sufficiente, buono, ottimo" ovvero "basso, medio, alto") può essere sufficiente ad adempiere l’onere di motivazione soltanto laddove la commissione abbia precostituito criteri di valutazione atti a rendere significativo un giudizio che, altrimenti (cioè, qualora inteso autonomamente, al di fuori di un sistema di riferimento precostituito) risulta apodittico e privo di alcun significato condivisibile al di fuori della percezione del soggetto che lo ha formulato, e quindi di alcun significato oggettivo e sindacabile (vedi anche sent. 6 ottobre 2002, n. 689, confermata da Cons. Stato, V, 28 giugno 1004, n. 4782). Tali orientamenti risultano confermati anche recentemente (cfr. 7 luglio 2005, n. 365; 12 aprile 2007, n. 303; 3 maggio 2007, n. 377).

5.5.2. Il Collegio ritiene dunque di ribadire, anche in questa occasione, che una valutazione in ambito concorsuale, in mancanza della esternazione di giudizi specifici ed analitici sui singoli titoli o elaborati, non può prescindere dalla previa definizione di criteri di valutazione. E che la stessa predeterminazione di criteri di valutazione non è sufficiente, quando la loro applicazione venga esternata attraverso la mera indicazione di un numero, senza nessun altro elemento che, anche in modo implicito o indiretto, consenta di raccordare detto numero ai criteri prefissati, cioè di renderlo oggettivamente significativo nel senso suindicato. In mancanza di detti elementi minimi, l’adempimento dell’obbligo motivazionale non può ritenersi assolto.

Nella prospettiva seguita, del resto, è stato puntualmente sottolineato che limitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico non consente di comprendere appieno la portata dell’articolo 12, comma 1, del d.P.R. 487/1994 (secondo il quale, le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove); infatti, l’obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove stesse, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi alle valutazioni delle singole prove (cfr. TAR Calabria, RC, 20 aprile 2005, n. 286; vedi anche TAR Campania, Salerno, II, 13 settembre 2010, n. 11035; Napoli, V, 18 novembre 2010, n. 25332).

5.5.3. E" stato anche affermato che "nella valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, la Commissione non può assolvere l’onere motivazionale con il solo punteggio numerico, ogni qualvolta la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i criteri di valutazione e l’ostensibilità dell’apprezzamento in maniera più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico. Invero, pur costituendo il punteggio numerico espressione di comuni e consolidati principi in campo docimologico, un obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all’espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l’aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell’esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l’Amministrazione" (Cons. Stato, V, 1 settembre 2009, n. 5145; in ogni caso, recentemente, nel senso della sufficienza del voto meramente numerico, (solo) a condizione che siano stati preventivamente predisposti da parte della commissione dettagliati criteri di valutazione che consentano di ricostruire l’iter logico giuridico da essa seguito nell’attribuire i punteggi, vedi anche Cons. Stato, IV, 24 settembre 2009 n. 5751; V, 7 settembre 2009, n. 5227; Tar Sicilia, Palermo, II, 9 settembre 2009, n. 1492; TAR Umbria, 9 giugno 2010, n. 367).

5.5.4. L’Università sostiene che i presupposti individuati da detti orientamenti giurisprudenziali non sussisterebbero nel concorso in esame.

Sembra invece al Collegio che dall’applicazione dei predetti principi – la cui portata è generale, e va oltre il riferimento ai concorsi per l’assunzione di rapporti di lavoro o incarichi presso le pubbliche amministrazioni, risultando applicabile a tutte le procedure concorsuali comparative ed a numero chiuso – discenda, anche nel caso in esame, la insufficienza della valutazione esternata dalla Commissione.

Tanto più che, trattandosi di una selezione per l’ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, sussistono elementi quali "la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere", che, come esposto, richiedono una motivazione più specifica e significativa anche secondo il meno "esigente" degli orientamenti sopra ricordati.

6. Dall’accoglimento del ricorso discende l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Università degli Studi di Perugia al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 16 aprile 2013 il tribunale del riesame di Roma respingeva l’appello proposto da D.F. avverso l’ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma del 7 gennaio 2013 che aveva rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza cautelare emessa in data 2 marzo 2011 per decorrenza dei termini di fase ai sensi dell’articolo 297 comma 3 codice procedura penale.
Il tribunale dava atto che l’indagato nel presente procedimento era detenuto in forza di titolo cautelare per il solo reato di cui al capo B dell’imputazione (tentata estorsione aggravata ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 7, ai danni di C.).
Detta ordinanza era stata emessa il 2 marzo 2011 dal tribunale del riesame in sede di appello. Precisava che la domanda cautelare formulata dal pubblico ministero nell’ambito del presente procedimento era stata accolta solo parzialmente dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che, con ordinanza del 15 settembre 2010, eseguita 22 settembre 2010 aveva applicato al D. la misura custodiale per i reati di cui ai capi: A) associazione per delinquere finalizzata alla commissione tra gli altri dei delitti di estorsione, nonchè per i delitti di millantato credito aggravato, tentata estorsione in danno di B.S. e P.A., usura aggravata di cui ai capi C), G), K), L), BB), CC), EE), FF), GG), AA), DD), II), JJ). Aveva invece respinto la richiesta con riferimento al capo B) ( tentata estorsione aggravata ai danni del C.). Il tribunale del riesame di Roma con provvedimento in data 15 ottobre 2010 aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare nei confronti del ricorrente per i capi di imputazione sopra indicati dichiarando nel contempo l’incompetenza funzionale del G.I.P. di Roma ex art. 11 c.p.p., in favore del giudice del tribunale di Perugia che adottava autonomo provvedimento cautelare poi revocato dal gip presso il tribunale di Perugia con provvedimento in data 20 dicembre 2010.
Il pubblico ministero proponeva appello avverso l’ordinanza del 15 settembre 2010 che aveva respinto la custodia cautelare con riguardo al capo B) della imputazione. Il tribunale del riesame con provvedimento in data 2 marzo 2011 in accoglimento dell’appello emetteva misura cautelare che diveniva esecutiva in data 8 aprile 2012.
Riteneva il tribunale che non ricorrevano nel caso di specie i presupposti per l’operatività del meccanismo di garanzia previsto dall’art. 297 c.p.p., comma 3, in quanto pur essendo indubbia la priorità cronologica dei fatti, oggetto dell’ordinanza emessa dal tribunale di Roma e l’acquisizione degli elementi a sostegno della stessa al momento dell’emissione della prima ordinanza, il fatto oggetto della seconda ordinanza non era connesso ai fatti oggetto della prima ordinanza di competenza dell’autorità giudiziaria di Perugia che aveva adottato autonomo ordinanza cautelare essendo giudice funzionalmente competente per i delitti di millantato credito commessi in danno di magistrati del distretto di Roma. Sottolineava come la prima misura alla quale fare retroagire la decorrenza dei termini della seconda aveva avuto efficacia provvisoria ed era stata sostituita dalla nuova ed autonoma ordinanza emessa dal giudice competente nell’ambito di un diverso ed autonomo procedimento.
Sosteneva che nel caso di ordinanze per fatti non legati da connessione qualificata per l’operatività del meccanismo di garanzia, invocato dalla difesa, era necessario che i procedimenti diversi pendessero dinnanzi alla stessa autorità giudiziaria, in quanto solo in tal caso la loro separazione poteva essere frutto di una scelta del pubblico ministero, mentre nella fattispecie i procedimenti pendevano davanti a diverse autorità giudiziarie per ragioni di competenza funzionale, inderogabile ed assoluta, di modo che non potevano essere riuniti nè avrebbero potuto giustificare l’adozione contestuale di provvedimenti coercitivi.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:
1. contraddittorietà della motivazione per travisamento in ordine alla ritenuta pendenza innanzi ad autorità giudiziarie diverse dei procedimenti riferiti ai fatti oggetto delle due ordinanze di custodia cautelare. Sostiene il ricorrente che dalla lettura delle ordinanze coercitive e dalle richieste di rinvio a giudizio avanzate dai rispettivi uffici delle procure interessate i capi di imputazione su cui si fonda l’ordinanza Perugina sono stati successivamente ritrasmessi nella loro quasi totalità alla procura di Roma, cosicchè si deve concludere che gli stessi pendano, allo stato innanzi alla stessa autorità giudiziaria. Evidenzia che il gip di Roma in data 15 settembre 2010 aveva emesso misura cautelare con riguardo ai reati di cui ai capi A) C) G) K) L) BB) CC) EE) FF) GG) DD) II) JJ). Rileva che in seguito la stessa procura di Perugia ha ritrasferito a Roma gli atti relativi ai fatti di cui ai capi A) D) L) S) X) Z) AA BB) DD) EE) HH) II) JJ). Rileva che le due ordinanze da cui si desume l’avvenuta contestazione a catena sono state quindi pronunciate a Roma e a Perugia per fatti che oggi pendono innanzi all’autorità giudiziaria di Roma.
2. violazione di legge nella parte in cui il giudice del riesame ha affermato che la nuova ordinanza pronunciata dal giudice competente sostituisce la precedente ordinanza cautelare e i termini decorrono ex novo, perchè in caso di pronuncia emessa dal giudice dichiaratosi competente ai sensi dell’art. 27 c.p.p., il termine di fase della custodia cautelare comincia a decorrere dalla data dell’effettiva privazione della libertà personale e non dal momento in cui viene emessa una nuova misura cautelare.
3. violazione di legge con riferimento all’art. 297 c.p.p., laddove il tribunale del riesame ha operato un tentativo di subordinare il diritto ai termini di custodia certi solo al cospetto di condotte soggettivamente antidoverose dell’autorità procedente, travisando chiaramente la ratio dell’art. 297 c.p.p., che è quella di fissare limiti obiettivi ed ineludibile alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
Il ricorso è infondato.
Per un corretto inquadramento della questione è opportuno richiamare sinteticamente le decisioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione della norma dettata dall’art. 297 c.p.p., comma 3. Con la norma in esame, disciplinante l’istituto cosiddetto della "contestazione a catena", il legislatore ha voluto codificare la regula iuris frutto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all’evidente fine di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l’emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.
Così, nel suo testo originario l’art. 297 c.p.p., comma 3 (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un’ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell’esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delieti o di aberratio ictus plurioffensiva. Nella versione novellata nel 1995, da un lato è stato ristretto l’ambito applicativo della norma, con la previsione dell’operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all’ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall’altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura… i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave"): automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare veniva emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). La portata applicativa della disposizione in esame è stata, infine, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta – "reagendo" ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare "diritto vivente" – ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.
Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. xxx ed altri, Rv. 231057-8-9), con riguardo alla contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile – in linea schematica – riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perchè si possa parlare di "contestazione a catena" e perchè possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, xxx, Rv. 253237).
La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti- reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell’art. 297 c.p.p., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque – impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte – "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure".
Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all’esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.).
La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l’accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall’intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell’art. 297 c.p.p., comma 3, sicchè la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologia) (per quest’ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l’art. 297 c.p.p., comma 3, oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi – come sottolineato dai Giudici delle leggi – come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perchè se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, xxx, Rv. 248895;
Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, xxx, Rv. 240099).
Il caso in esame, come indicato dal Tribunale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente, rientra in quest’ultima ipotesi rispetto alla quale difetta però l’elemento della pendenza dei due procedimenti davanti alla stessa Autorità giudiziaria. I procedimenti pendono davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza funzionale, inderogabile ed assoluta. E’ chiaro che la retrodatazione non ha ragione di operare quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario. In questo caso infatti la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perchè, a norma dell’art. 291 c.p.p., comma 2, il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui "sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p.", e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze cautelari disponendo la misura per i fatti di propria competenza.
Il ricorrente è consapevole della correttezza dell’argomentare del Tribunale del Riesame, prova ne è che censura la decisione sostenendo genericamente l’attuale pendenza di entrambi i procedimenti avanti l’autorità giudiziaria di Roma senza però fornire alcun elemento di prova in ordine a tale assunto.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

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