T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 191

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Svolgimento del processo
In data 1 luglio 1993 il Comune di Vicenza ha rilasciato alla F. Srl la concessione edilizia n.154/93 per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale direzionale nell’ambito del Piano Particolareggiato n.4.
Il terreno interessato dall’intervento è stato ceduto dalla F. Srl alla G. Spa la quale, a sua volta, lo ha alienato all’xxx Srl, assumendo anche l’impegno di procedere alla realizzazione delle opere oggetto della concessione edilizia provvedendo al pagamento dei relativi oneri concessori.
Terminata l’edificazione, l’xxx Srl ha richiesto il rilascio del certificato di agibilità specificando, con apposita relazione allegata all’istanza, che il pagamento degli oneri concessori, effettuato dalla G. Spa in adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, non teneva conto degli spazi destinati a parcheggio, in quanto non dovuti.
L’amministrazione comunale ha, tuttavia, insistito per il versamento degli oneri concessori anche relativamente agli spazi interrati sull’assunto che non ricorressero i presupposti per alcuna esenzione o scomputo.
La G. Spa ha provveduto, dunque, ad eseguire il versamento al fine di non incorrere in un inadempimento contrattuale e di assicurare all’xxx il rilascio del certificato di agibilità.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la G. Spa ha richiesto l’accertamento della non debenza degli oneri concessori corrisposti in relazione alla realizzazione di parcheggi interrati per la superficie di mq. 19.870 ovvero, in subordine, per la superficie di mq. 13.463, la condanna del Comune di Vicenza alla restituzione dell’intero importo versato per il titolo edilizio suddetto relativamente ai parcheggi interrati realizzati (pari a lire 394.289.386) ovvero, in subordine, nella misura ridotta corrispondente a lire 267.146.309, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione. Nei limiti dell’interesse, inoltre, è stata anche esperita l’azione di annullamento quanto alla nota prot. n. 15143 dell’8 giugno 1995, alla concessione edilizia n.154/93 del 1° luglio 1993 ed alla deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 14 del 10 gennaio 1987.
Con l’unico articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 41 quinquies e 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 come modificati dagli artt. 17 e 18 della l. n. 765 del 1967; degli artt. 3 e 10 della l. n. 10 del 1977; dell’art. 7 della l. n. 94 del 1982; dell’art. 26 della l. n. 47 del 1985; degli artt. 9 e 11 della l. n. 122 del 1989; del D.L. n.88 del 1985; degli artt. 25 e 81 ss. della l. r. n. 61 del 1985 nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Ciò che, in estrema sintesi, è stato sostenuto dalla difesa della ricorrente è che, rientrando i parcheggi tra le opere di urbanizzazione primaria obbligatorie nella misura definita dalla normativa sopra indicata e costituendo gli stessi pertinenze delle costruzioni, non era dovuto il versamento del contributo di costruzione nella sua integralità o quanto meno nella misura corrispondente ai parcheggi obbligatoriamente necessari.
Il Comune di Vicenza non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con l’unico articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 41 quinquies e 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 come modificati dagli artt. 17 e 18 della l. n. 765 del 1967; degli artt. 3 e 10 della l. n. 10 del 1977; dell’art. 7 della l. n. 94 del 1982; dell’art. 26 della l. n. 47 del 1985; degli artt. 9 e 11 della l. n. 122 del 1989; del D.L. n.88 del 1985; degli artt. 25 e 81 ss. della l. r. n. 61 del 1985 nonché il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti.
La difesa della ricorrente, ricostruendo la disciplina normativa applicabile alla fattispecie, evidenzia che i parcheggi rientrano tra le opere di urbanizzazione per le quali l’art. 9 della l. n. 10 del 1977 ha previsto l’esonero dall’onere di corrispondere i costi di costruzione e che, inoltre, la realizzazione dei parcheggi costituisce, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa nazionale e regionale sopra indicata, un obbligo, essendo necessario assicurare il rispetto degli standard.
Viene, inoltre, evidenziato come, attraverso previsioni specifiche, tra le quali in particolare la l. n. 112 del 1989, il legislatore nazionale si sia impegnato a fornire una risposta alle esigenze connesse alla carenza di parcheggi ed al conseguente decongestionamento della viabilità in specie nei centri urbani, anche attraverso una semplificazione della procedura, con sostanziale affermazione del carattere pertinenziale dei parcheggi rispetto alla residenza.
Analoghe considerazioni, ad avviso della difesa della ricorrente, dovrebbero essere svolte in relazione alle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, i parcheggi siano correlati all’edificazione di strutture commerciali che attraggono un consistente numero di utenti e, dunque, di veicoli.
Su tali basi si afferma, dunque, che, proprio a motivo della sussistenza di obblighi normativamente previsti che impongono la realizzazione, in fase di edificazione, di un certo quantitativo di parcheggi – che costituiscono opere di urbanizzazione, che rilevano al fine del rispetto degli standard previsti e che, inoltre, sarebbero da qualificare in termini di opere pertinenziali e non costituiscono in senso tecnico "carico urbanistico" aggiuntivo – non sarebbe dovuto, in relazione ad essi, il versamento degli oneri concessori.
In via subordinata, la difesa della ricorrente ha sostenuto che certamente l’esenzione dal contributo deve essere affermata in relazione ai parcheggi che sono stati realizzati in osservanza delle disposizioni che impongono il quantitativo minimo obbligatorio.
La censura è infondata e va disattesa.
Il Collegio evidenzia, preliminarmente, che del tutto non pertinente risulta il riferimento, nella fattispecie oggetto di giudizio, alla l. n. 112 del 1989 (cd. Legge Tognoli) che ha uno specifico ambito di applicazione, riferendosi ai parcheggi pertinenziali ad immobili residenziali mentre, nella fattispecie oggetto di giudizio, la concessione edilizia è relativa alla costruzione di un centro commerciale e direzionale, rispetto al quale i parcheggi, come di seguito si avrà modo di meglio specificare, non costituiscono affatto pertinenze in senso urbanistico.
L’ampia dissertazione svolta dalla difesa della ricorrente non coglie il nucleo essenziale della vicenda qui in esame, che richiede di stabilire se l’esenzione dal contributo di concessione, pretesa dalla ricorrente invocando le norme sui parcheggi pertinenziali, sia applicabile all’opera della stessa realizzata.
E’ fuori discussione che, come chiarito dalla costante giurisprudenza, i parcheggi di proprietà pubblica, realizzati secondo le previsioni dello strumento urbanistico, anche dai soggetti privati, sono esenti dal contributo concessorio, a norma dell’art. 9, lett. f) della l. n. 10 del 1077. Ma è altrettanto certo che i parcheggi costruiti in aree private per libera scelta speculativa di un imprenditore rappresentano una modificazione edilizia del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di edificazione soggetta a concessione ed ai relativi oneri (in questi termini, ex multis, Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7344; T.A.R. Lombardia, Brescia, n.425 del 1992).
La dimostrazione sta proprio nella legge Tognoli con la quale si è voluta favorire la realizzazione di parcheggi pertinenziali, per fini di decongestionamento della viabilità, esentando dagli oneri concessori la costruzione di un ben determinato tipo di parcheggio, il quale, di per sé, sarebbe stato pienamente assoggettabile al contributo (ibidem).
Il Collegio evidenzia, inoltre, che i parcheggi realizzati sono qualificabili in termini di pertinenze in senso urbanistico trattandosi di opere funzionalmente collegate all’esercizio dell’attività principale e non costituiscono – come peraltro puntualmente evidenziato dall’amministrazione comunale nella relazione trasmessa con la nota prot. n.15143/89 dell’8 giugno 1995 (all. 8 delle produzioni documentali di parte ricorrente) – opere di urbanizzazione; la previsione di specifici standard con rifermento all’edificazione commerciale e direzionale risponde, infatti, alla ratio di assicurare una compensazione in relazione al maggiore fabbisogno di spazi e parcheggi dovuto al flusso dei clienti delle strutture de quo.
Le opere in questione non sono state realizzati dal costruttore in luogo del comune né ricorrono altri presupposti idonei a sostenerne l’esonero, sicché ai sensi dell’art. 86 della l.r. n. 61 del 1985 non è ammesso, in relazione ad esse, alcuno scomputo (cfr., Cons. St., sez. V, 1 marzo 2000, n. 1088).
Anche a prescindere da tale considerazione, inoltre, il Collegio, in conformità con la consolidata giurisprudenza, deve evidenziare che la normativa in materia (artt. 7, 11 e 13 della l. n. 10 del 1977 ed ora art, 16 e 17 del d.p.r. n. 380 del 2001) prevede solo in determinate ipotesi e previa convenzione la possibilità dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione mediante lo scomputo, totale o parziale, del contributo, per cui le somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione non sono rimborsabili perché ciò non è previsto dalla legge (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 3 agosto 2006, n. 1118).
Lo stesso art. 86 della l.r. n. 61 del 1985, nel disciplinare lo scomputo della quota di contributo per oneri di urbanizzazione, espressamente dispone che tale scomputo può essere riconosciuto solo qualora il concessionario si sia obbligato con il Comune a cedere le aree e le opere di urbanizzazione già esistenti o da realizzare con le modalità e le garanzie di cui alla convenzione dell’art. 63.
Alla luce delle considerazioni svolte le pretese della ricorrente – peraltro relative all’intero onere concessorio e non solo alla parte relativa agli oneri di urbanizzazione – non possono trovare accoglimento neanche con riferimento alla domanda dedotta in via subordinata.
Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
Non si dispone in ordine alle spese del giudizio in ragione del comportamento processuale dell’intimata Amministrazione, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Brunella Bruno, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51836

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione B.V. avverso il provvedimento del Tribunale di Catania che ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Catania in data 23 ottobre 2012 con riguardo ai reati di riciclaggio, ricettazione ed uso di atto falso ed avente ad oggetto l’autovettura Peugeot 207.
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione di legge per mancata trasmissione degli atti sui quali si fonda il provvedimento oggetto di impugnazione. Rileva che in atti era presente esclusivamente il verbale di sequestro della vettura e della carta di circolazione. Sostiene che l’assenza degli altri atti di indagine non consentiva al giudice dell’impugnazione di valutare la sussistenza del fumus;
2. violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di illegittimità del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Sostiene che la mancata trasmissione degli atti relativi all’attività investigativa che ha portato alla perquisizione impedisce di valutare la legittimità del comportamento della polizia giudiziaria.
3. violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del riesame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo e del secondo motivo, deve osservarsi che, in tema di misure cautelari, non sussiste l’obbligo per il P.M. di trasmettere al GIP ed al Tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto al contrario egli può selezionare, con discrezionalità non censurabile, il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice e che ritenga necessario ai fini dell’accoglimento della richiesta di applicazione di misura cautelare; siffatto obbligo di completa trasmissione sussiste invero solo per gli elementi a favore dell’indagato. Nel caso in esame, come correttamente indicato dai giudici del riesame, la difesa non ha eccepito l’omessa trasmissione di specifici atti favorevoli (cfr. N. 3111 del 1993 Rv. 194361, N. 4612 del 1994 Rv. 196775, N. 3273 del 1996 Rv. 206510, N. 4979 del 2000 Rv. 216750, N. 39950 del 2004 Rv. 229896, N. 25589 del 2005 Rv.
232105, N. 12080 del 2008 Rv. 239739; N. 47353 del 2009 Rv. 245636).
Il Tribunale ha ritenuto corretto, a fronte di evidenti elementi idonei a sostenere il fumus dei reati in contestazione, il sequestro probatorio operato su una vettura che presentava evidenti alterazioni del numero del telaio e che era accompagnata da carta di circolazione di provenienza furtiva, motivato da evidenti finalità probatorie, giustificate dalla necessità di mantenere il vincolo reale al fine di verificare la provenienza dei beni e il tipo di contraffazione ed alterazione. A fronte di tali argomentazioni le doglianze avanzate dal ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso si appalesano del tutto generiche.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammenda.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15224

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Svolgimento del processo
Oggetto della controversia è un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di xxx nei confronti della s.r.l. xxxcon riferimento all’anno 2004, contenente una serie di contestazioni, delle quali assume rilievo, nella presente fase di legittimità, quella concernente una ripresa per costi non deducibili relativa alla nota di credito n. 1321 del 30 luglio 2005, emessa nei confronti della s.r.l. xxx per un imponibile di Euro 5.526.180,75.
La società xxxha impugnato l’avviso di accertamento, sostenendo che la s.r.l. xxx è una società consortile che opera esclusivamente in favore delle società consorziate (la stessa xxxe la s.r.l. xxx), a cui trasferisce il proprio risultato economico provvisorio, a consuntivo di ogni esercizio, mentre le società consorziate emettono relative note di variazione per conguaglio prezzi. Secondo la contribuente, tali note di variazioni sono lo strumento giuridico, fiscale e civile, per consentire il rispetto della finalità consortile, che consiste nell’operare della società consortile, priva di scopo lucrativo, nell’interesse delle società consorziate, trasferendo loro il risultato economico della propria attività gestionale. La società xxxha dedotto altresì che la procedura oggetto del rilievo dell’Ufficio non era stata contestata in ben tre precedenti verifiche fiscali, delle quali due effettuate dalla Guardia di finanza nel 1997 (per i periodi d’imposta 1995 e 1996) nei confronti della stessa impugnante e della società xxx ed un’altra compiuta dall’Agenzia delle entrate nell’anno 2002 (per il periodo d’imposta 1999) nei confronti della sola s.r.l. xxx. Ha pertanto eccepito la buona fede e il legittimo affidamento, alla stregua del disposto della L. n. 2123 del 2000, art. 10 (Statuto dei diritti del contribuente).
L’Ufficio ha invece ritenuto che la società xxx non sia una società consortile, in quanto opera come impresa autonoma all’interno di un processo produttivo a filiera, con la conseguenza che il ribaltamento dei costi dalla società consortile alla società consorziata sarebbe privo di motivazione plausibile e violerebbe il principio di inerenza.
Con sentenza del 14 giugno 2007 la Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha rigettato il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in rubrica, ha accolto l’appello della società, nella parte che qui rileva, annullando l’avviso di accertamento impugnato con riferimento alla ripresa dei costi non deducibili di cui alla menzionata nota di credito.
A fondamento della decisione, i giudici di appello hanno così motivato:
– dallo statuto della s.r.l. xxx emerge chiaramente lo scopo mutualistico di tale società a favore delle due società consorziate, con la conseguenza che la distribuzione degli utili o delle perdite deve essere proporzionale alle quote delle stesse consorziate, come in effetti è avvenuto sin dal 1986, quando la società xxx è divenuta società consortile;
– il comportamento delle tre società è stato oggetto di vantazione e ritenuto fiscalmente regolare in occasione di tre verifiche;
– trova applicazione il caso di specie il disposto dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, in forza del quale non sono irrogate sanzioni, nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificati dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa, alla stregua di un principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione finanziaria estensibile anche a elementi dell’imposizione diversi da sanzioni e interessi.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di Ire motivi.
La s.r.l. xxxresiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, deduce che deve escludersi che la mancata valutazione da parte dell’amministrazione finanziaria, ai fini di un accertamento fiscale, di una condotta tenuta dal contribuente sia idonea a ingenerare nel contribuente medesimo un legittimo affidamento sulla liceità di tale condotta, rilevante ai sensi dell’art. 10 citato, così da divenire causa ostativa rispetto alla contestazione della condotta negli esercizi successivi a quello nel quale l’amministrazione stessa ha tenuto un comportamento omissivo.
Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e si afferma che il legittimo affidamento nel quale il contribuente versa esclude la sua responsabilità rispetto alle sanzioni e agli interessi moratori, ma non vale a estinguere il debito conseguente alla rettifica di una dichiarazione recante un imponibile inferiore a quello accertato o un’imposta inferiore a quella dovuta.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine sia all’accertamento dell’attività consortile della s.r.l. xxx che all’inerenza, nell’ari e nel quantum, delle somme ad essa corrisposte dalla xxxmediante nota di credito.
2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso che, per ragioni logiche, va esaminato prioritariamente rispetto al primo motivo.
Osserva al riguardo il collegio che la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, nel tutelare l’affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, limita gli effetti di tale tutela alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria, diversamente dall’art. 11 della medesima legge, il quale, nel disciplinare il caso in cui il contribuente sì sia adeguato ad un esplicito responso dell’Amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell’interpello, prevede la nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l’esito dell’interpello (Cass. 2009/19479; 2011/21070).
In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo resta assorbito il primo motivo, logicamente subordinato.
3. E’ fondato anche il terzo motivo.
La Commissione regionale, nel l’accertare la sussistenza del rapporto consortile e mutualistico esistente tra le società xxx, xxxe xxx – a fronte delle contestazioni mosse sul punto dall’Amministrazione finanziaria, che ha evidenziato l’assoluta carenza degli elementi previsti per il contratto consortile, atteso che lo statuto della xxx s.r.l. non specifica esplicitamente i compiti della società, i rapporti di questa con i soci e le modalità di ripartizione tra i soci medesimi dei vantaggi derivanti dallo svolgimento dell’attività consortile – ha affermato, in modo generico e assertivo, che dalla lettura dello Statuto della s.r.l.
xxx emerge chiaramente lo scopo mutualistico a favore delle due società consorziate, con la conseguenza che la distribuzione degli utili o delle perdite deve essere proporzionale alle quote delle consorziate medesime, senza farsi carico di illustrare gli elementi di fatto da cui poter far derivare l’accertamento della sussistenza del rapporto consortile e mutualistico, dei presupposti per la erogazione di contributi da parte delle consorziate alla società consortile e della congruità di quello in concreto erogato dalla xxxalla xxx con la nota di credito oggetto della ripresa impugnata dalla società contribuente.
Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, restando assorbita la censura di cui al primo motivo.
Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che riesaminerà l’appello alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono e provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 40

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. In attuazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero (adottato sulla base del Regolamento CE 320/2006), la Regione Umbria ha approvato (con d.G.R. n. 462/2008 e n. 44/2009) il proprio Piano di Azione volto a sostenere la riconversione produttiva degli ex- bieticoltori, destinando tutte le risorse disponibili all’attivazione della misura comunitaria "Ammodernamento delle aziende agricole" (Misura 1.2.1. del P.S.R. 20072013, approvato dalla Commissione Europea nel 2007).
2. Sulla base del relativo bando (approvato con determinazioni dirigenziali n. 6651/2008 e n. 779/2009), in data 11 marzo 2009 la società ricorrente ha presentato domanda per ottenere un contributo in conto capitale.
Con la determinazione n. 7247 in data 30 luglio 2009 è stata approvata la relativa graduatoria, nell’ambito della quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata ammissibile e inserita in posizione utile, ma soltanto per una parte degli investimenti effettuati.
In esito all’istruttoria tecnicoamministrativa effettuata dall’xxx, il finanziamento dell’intervento "Stesa e rimodellamento di terreno agrario fertile su superficie agricola e relative spese tecniche", non è stato ammesso, poiché (cfr. verbale di controllo, pag. 5) "previsto da altre misure del programma di Sviluppo Rurale, per la realizzazione di laghetti di pesca sportiva e relativa riambientazione. L’Azienda ha chiesto il finanziamento anche sulla misura 3.1.1. e collocata in graduatoria al n. 143; la sistemazione del terreno derivante dallo scavo dei laghi e/o l’eventuale smaltimento fa parte della realizzazione dell’opera".
3. Infatti, in data 21 novembre 2008, la ricorrente aveva già chiesto alla Regione, con riferimento alla Misura comunitaria 3.1.1. – "Diversificazione verso attività non agricole – azione a), tipologia 1: "Investimenti finalizzati alla ricettività turistica ed all’adeguamento e qualificazione dell’offerta agrituristica" (bando approvato con determinazione n. 6998/2008), il finanziamento di un progetto per la realizzazione di una nuova struttura agrituristica in località xxx del Comune di xxx.
Detto progetto (assistito dal permesso di costruire n. 19815/2007), oltre alla manutenzione straordinaria di un casale, prevede la realizzazione di due laghetti per la pesca sportiva ed il bird watching, la riqualificazione dell’ambiente circostante, le opere di salvaguardia delle sponde ed il miglioramento di una superficie agraria mediante riporto e modellatura di terreno fertile proveniente dallo scortico superficiale delle aree ove verranno realizzati i laghi. La stessa ricorrente precisa (cfr. ricorso, pag. 67), con riferimento ai laghetti, di aver "chiesto che venisse finanziato soltanto il reimpiego di una parte della terra di scavo per la sistemazione delle sponde e per l’esecuzione delle opere di ingegneria naturalistica previste".
La domanda è stata collocata in graduatoria al n. 143 (determinazione n. 5341/2009), fra quelle ammissibili (per un importo di circa euro 200.000) anche se, al momento, non finanziabili per carenza di fondi.
4. Una richiesta di riesame non ha dato l’esito sperato, avendo la Regione ribadito il proprio avviso mediante la nota prot. 140184 in data 14 settembre 2009.
5. La società ricorrente ha quindi impugnato il giudizio di parziale inammissibilità della domanda a valere sulla Misura 1.2.1., sotteso alla determinazione n. 7247 in data 30 luglio 2009 ed al provvedimento di riesame ad esito negativo.
Lamenta che la parziale inammissibilità abbia comportato la riduzione del contributo da circa 309.000 a soli 31.000 euro, stante la forte incidenza, nell’investimento, proprio degli interventi di "spianamento e livellamento del terreno fertile".
Deduce le seguenti censure:
– vi è stata violazione dell’articolo 10bis, della legge 241/1990, per omissione del preavviso di rigetto;
– vi sono stati violazione e falsa applicazione del bando di selezione, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità e travisamento dei fatti, in quanto l’intervento di "Stesa e rimodellamento di terreno agrario fertile su superficie agricola e relative spese tecniche" ha natura di miglioramento fondiario e rientra certamente tra quelli contemplati dal bando e ammissibili con riferimento alla Misura 1.2.1., mentre non è previsto da altre misure del P.S.R. (ed in particolare, dalla 3.1.1.); le due domande, presentate dalla ricorrente in tempi successivi, hanno ad oggetto interventi diversi, riferibili ad obbiettivi e finalità distinti, e quindi non vi è sovrapposizione tra gli aiuti previsti a valere sulla Misura 3.1.1. (per la realizzazione di una nuova struttura agrituristica) e quelli previsti a valere sulla Misura 1.2.1. (per l’ammodernamento dell’azienda agricola);
– anche il riferimento, esternato con la nota che ha concluso il riesame, al fatto che le voci dei prezziari regionali (per il miglioramento fondiario e per le opere pubbliche) relative ai lavori di scavo ricomprendono nel prezzo unitario anche l’onere dello spandimento o del trasporto del rifiuto, è frutto di errore e travisamento; infatti: il bando non prevede i prezziari tra i criteri o parametri di esame delle domande, la ricorrente non ha chiesto che venissero finanziati i lavori di scavo dei laghetti, e comunque lo spandimento, il trasporto fuori del cantiere e lo smaltimento della terra come rifiuto non risultano compresi nei prezzi unitari (cfr. prezziario regionale oo.pp., ed. 2008, voce 17.1.10 – "scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici").
– appare manifestamente ingiusto che l’ammissione della domanda per la Misura 3.1.1., non concretamente finanziabile, determini la non ammissibilità dell’altra domanda;
– i provvedimenti regionali sarebbero inficiati da difetto di istruttoria e di motivazione.
6. Resiste, controdeducendo puntualmente, la Regione Umbria.
7. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
7.1. Le censure che riguardano la partecipazione procedimentale non colgono nel segno, in quanto l’ambito applicativo dell’articolo 10bis, della legge 241/1990, non comprende i procedimenti concorsuali.
Nel caso in esame, peraltro, appare evidente l’incompatibilità della comunicazione individuale del preavviso individuale e della fase partecipativa successiva con le esigenze di celerità e definizione contestuale dell’esame delle numerose domande delle imprese.
Senza contare che la ricorrente ha potuto concretamente e tempestivamente partecipare al procedimento, prima della decisione definitiva, chiedendo ed ottenendo il motivato riesame del primo diniego.
7.2. Per il resto, va sottolineato che il paragrafo 14.6. ("Investimenti ammissibili") dell’Allegato A del bando relativo alla Misura 1.2.1. (s.o. n. 5 al B.U.R. n. 37 del 13 agosto 2008), prevede che non siano ammissibili, tra l’altro, "investimenti per: – interventi previsti da altre misure del Programma di Sviluppo Rurale".
E" questo il criterio che ha condotto la Regione ha ridurre l’entità degli investimenti ammissibili, tra quelli esposti dalla ricorrente nella propria domanda.
7.2.1. Non è in discussione che il progetto di cui alla domanda ritenuta ammissibile con riferimento alla Misura 3.1.1., assistito dal permesso di costruire n. 19815 in data 8 febbraio 2007, sia un progetto unitario, e che comprenda gli interventi relativi alla realizzazione dei laghetti di pesca sportiva ed alla riqualificazione dell’ambiente circostante.
Non sembra discutibile nemmeno che, materialmente, il progetto comporti anche interventi di "reimpiego di una piccola parte del terreno di scavo per la riambientazione e riqualificazione" (cfr. ricorso, pag. 14).
E che detta attività (si ripete, considerata nel progetto ammesso al finanziamento nell’ambito della Misura 3.1.1., ancorché ancora concretamente non finanziato) coincida, in tutto o in parte, con la parte più sostanziosa ed economicamente rilevante, ritenuta non ammissibile dalla regione, degli interventi compresi nel progetto presentato con riferimento alla Misura 1.2.1.
In particolare, il rapporto tra le attività concernenti, per così dire, la movimentazione e sistemazione del terreno agricolo ricompresa nei due progetti in questione, viene così descritta dalla stessa ricorrente: l’aiuto richiesto per la Misura 3.1.1. riguarda la "realizzazione dei laghetti con reimpiego parziale del materiale di scavo per la sistemazione delle sponde"; quello richiesto per la Misura 1.2.1. si riferisce alla "stesa e rimodellatura di una modesta quantità di terra su area agricola al di fuori del cantiere finalizzato(e) al miglioramento fondiario della superficie aziendale" (ricorso, pag. 17).
Sembra di capire, per quanto interessa la controversia, che (in tutto o in parte) la terra derivante dallo scavo e dalla sistemazione circostante, sia destinata al miglioramento fondiario di altra parte dei terreni aziendali.
7.2.2. Non sembra dirimente la diversità delle finalità e degli obiettivi delle Misure, invocata dalla ricorrente.
Ciò che conta è l’attività da incentivare con il contributo pubblico, non la finalità specifica, posto che la stessa attività può assumere finalità multiple, e sarebbe illogico finanziarla in diverse occasioni (con riferimento a diverse misure) sotto più profili.
Nel caso in esame, vi è una (quanto meno, parziale) sovrapposizione tra attività comprese nel progetto finanziabile sulla Misura 3.1.1. e attività comprese nel progetto finanziabile sulla Misura 1.2.1.
Il criterio sotteso alla previsione del paragrafo 14.6., citata, è quello cronologico: la presentazione di una domanda riferita ad una delle altre Misure del P.S.R., rende inammissibili al contributo gli investimenti per attività già comprese nel relativo progetto.
Si potrebbe ritenere, con la ricorrente, che l’inammissibilità ai finanziamenti riguardi soltanto quelle attività esposte come costi ammissibili nelle precedenti domande – di modo che, al pari dell’attività di scavo in senso stretto, parte dell’attività di spandimento del terreno, in quanto attività non interamente ricompresa tra i costi incentivabili (rilevanti, ai fini della determinazione dell’entità del contributo pubblico) nell’ambito della Misura 3.1.1., potrebbe sfuggire all’applicazione della clausola di cui al paragrafo 14.6.
Questa interpretazione però – a parte il fatto che non viene specificamente dimostrato che il terreno da spandere con finalità di miglioramento fondiario sia diverso e maggiore di quello di cui già si prevede la ricollocazione a completamento della realizzazione dei laghetti – viene smentita dal rilievo secondo il quale la valutazione di ammissibilità al contributo degli interventi e delle relative voci di costo, avviene con riferimento ad un progetto unitario, del quale viene complessivamente considerata la validità e congruenza. Del resto, il paragrafo 14.6. dichiara inammissibili (non gli investimenti già altrimenti finanziati, il che sembra scontato; bensì) gli investimenti relativi ad interventi già previsti, ancorché non finanziati o non finanziabili.
La ratio di una previsione così latamente intesa sta nell’evitare che si determinino duplicazioni o sovrapposizioni nelle sovvenzioni, data la difficoltà di verificare in concreto la diversità qualitativa e quantitativa delle attività (degli interventi) considerate da domande diverse nel contesto di progetti diversi.
7.2.3. Si potrebbe dubitare della legittimità della previsione del paragrafo 14.6., in quanto preclusiva dell’ammissione al finanziamento anche nelle ipotesi in cui una diversa domanda sia stata ammessa, ma tale ammissione non si sia tradotta, e magari non possa mai tradursi, in concreta erogazione del contributo; ed in quanto non corredata dalla facoltà dell’interessato di rinunciare alla prima domanda, o di optare per la successiva, al fine di ottenere l’ammissione al contributo di tutti gli investimenti esposti in quest’ultima.
Ma la previsione del paragrafo 14.6. non è stata impugnata, ed il Collegio non può disapplicarla.
7.2.4. Nemmeno il riferimento al contenuto delle attività oggetto dei prezzi unitari dei prezziari regionali, esternato dalla Regione in sede di riesame, appare improprio.
Tale riferimento evidenzia che l’attività di scavo per realizzare i laghetti compresa nel progetto sotteso alla prima domanda, è stata ritenuta congrua in quella sede alla luce di prezzi unitari che ricomprendono "sollevamento, carico e trasporto a rifiuto o in rilevato delle materie di risulta" (evidentemente, con riferimento al prezziario regionale per opere di miglioramento fondiario – d.G.R. n. 147/2002, paragrafo 1B "invasi artificiali", voce 26).
Ed il fatto che la Regione utilizzi, ai fini della verifica di congruità economicofinanziaria di un progetto da finanziare, i prezziari regionali, appare corretto, a prescindere da una espressa previsione contenuta nella lex specialis dell’incentivazione.
Anche il riferimento al prezziario regionale per le opere pubbliche, invocato dal ricorrente, non conduce, a ben vedere, ad una diversa conclusione, in quanto i relativi prezzi unitari (come esposto, indicati alla voce 17.1.10 – "scavo da sbancamento con uso di mezzi meccanici") comprendono "il carico, il trasporto e lo scarico su rilevato, o nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta…". Infatti, appare evidente che, nella logica della clausola di cui al paragrafo 14.6., per "cantiere", deve intendersi la proprietà dell’azienda agricola ricorrente.
La struttura di detti prezzi unitari conferma la legittimità dell’interpretazione lata della previsione del paragrafo 14.6., operata dall’Amministrazione, poiché, diversamente, sarebbe stata ammessa al contributo un’attività (si ripete: lo spandimento di terreno dell’azienda, e nell’azienda, ancorché a fini di sistemazione idraulicoagraria) che l’azienda sarebbe già tenuta ad effettuare in forza della precedente domanda relativa alla realizzazione degli invasi artificiali.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
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