T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 176

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 28/06/2010 e depositato l’8/07/2010, parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 29/05/2009 tendente al il rilascio di una autorizzazione all’esercizio di una linea regolare specializzata (CamastraNaroPalermo e viceversa) destinata al trasposto pubblico dell’utenza scolastica, universitaria e parauniversitaria gravitante sul capoluogo regionale e proveniente da Camastra e Naro.

Il gravame è affidato alle seguenti censure di diritto:

1) Violazione di legge per mancata conclusione del procedimento ex art.2 L.241/1990 in relazione all’art.21bis L.1034/1971: illegittimamente l’Amministrazione perdura nell’inerzia nel riscontrare con un provvedimento espresso alla richiesta della società ricorrente anche oltre il termine per la conclusione del relativo procedimento;

2) Violazione e falsa applicazione L.R.20/2002, dell’art.27 comma 13 L.R.19/2005 e delle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento 11/CE/1998, eccesso di potere e violazione dei principi costituzionali di cui agli artt.3 e 34 Cost.: la l.r.20/2002 in materia di interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia stabilisce che la Regione, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt.3 e 34 Cost., individua nelle facilitazioni per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi siciliane universitarie (all’art.2 lett.d) uno degli ambiti di intervento per concretizzare ed attuare il diritto allo studio in premessa. Ed invero l’art.27 co.13 L.R.19/2005 chiarisce che si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti in applicazione della L.R.20/2002 cit.;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art.70 co.3 L.R.20/2003 e degli artt. 4 e 5 L.68/1983, eccesso di potere: non potrebbe in specie trovare applicazione il "congelamento" della rete dei servizi di trasporto pubblico locale previsto dal citato art.70 co.3 L.R.20/2003 atteso che il suddetto blocco aveva durata limitata e temporanea a che la mancata adozione di ulteriori provvedimenti da parte della Regione non può essere di ostacolo oggi al rilascio della richiesta autorizzazione.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di che trattasi, con conseguente declaratoria dell’obbligo di concludere il relativo procedimento, nominando in caso di inerzia ulteriore un Commissario ad Acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata chiedendo, con successiva memoria, il rigetto del gravame, siccome infondato, osservando che sulle medesime pretese la Società ricorrente aveva già in passato interposto ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di diniego espresso, ricorso definito con sentenza di rigetto n.741/2007, passata in autorità di cosa giudicata.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e vada quindi accolto nei sensi di cui d’appresso.

Risulta in primo luogo fondata la prima doglianza, con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.2 L.241/90 per la mancata conclusione del procedimento.

Secondo l’orientamento qui condiviso della giurisprudenza amministrativa, anche in relazione alle ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, salvaguardate dalla legge n. 241 del 1990, può ritenersi che l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno: a) in presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n. 6181), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.); b) in presenza di domande manifestamente assurde (cfr. sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181; sez. IV, 28 novembre 1994, n. 950), o totalmente infondate (cfr. sez. V, 3 agosto 1993, n. 838; 7 maggio 1994, n. 418); c) al cospetto di pretese illegali, non potendosi dare corso alla tutela di interessi illegittimi (cfr. sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181). (cfr. Da ultimo Consiglio di Stato sez. IV 5 luglio 2007 n.3824).

Ancora di recente il giudice amministrativo ha precisato che:

– L’art. 2, l. n. 241 del 1990 ha fissato un principio generale secondo cui, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza; b) istanza manifestamente infondata; c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16 maggio 2007, n. 5245):

– In tema di formazione del silenziorifiuto, ove non esista una specifica norma di legge che preveda l’obbligo della p.a. di provvedere, per ritenere comunque sussistente tale obbligo bisogna operare una distinzione tra istanze volte ad ottenere rispettivamente: a) atti di contenuto favorevole in quanto ampliano la sfera giuridica del richiedente; b) il riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati; c) atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dall’adozione dei quali il richiedente possa trarre indirettamente vantaggi (Consiglio Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318).

Nel caso di specie ritiene il Collegio che la questione già decisa con la sentenza n.741/2007 di questa Sezione non integri alcuna delle condizioni in narrativa in presenza delle quali non sussisterebbe per l’Amministrazione alcun un obbligo a provvedere.

Ciò nella rilevante considerazione che: a) quella avanzata in data 2829 maggio 2009 dalla parte ricorrente non può essere in alcun modo qualificata quale istanza di riesame a fronte di un precedente provvedimento di diniego; b) rispetto alla questione già definita con Sent.n.741/2007 cit., con la nuova domanda parte ricorrente chiede infatti l’applicazione della normativa sopravvenuta (co.13 art.27 L.R.19/2005 che oggi considera "scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni") stante il carattere innovativo della stessa (tant’è che non era stata ritenuta applicabile nel precedente contenzioso: cfr. sempre sent.741/2007 cit. che ha disatteso la specifica censura articolata con i motivi aggiunti al ricorso R.G.4950/2004).

Ed invero, si osserva che il divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, previsto dall’art. 70, co. 3 della l.r. n.20/2003, è stato ritenuto conforme alle previsioni comunitarie solo in ragione del suo carattere temporaneo, siccome valevole "fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006…".

Né la disposizione di cui al comma 6 dell’art.27 L.R.19/2005, richiamato dall’Avvocatura erariale, mercé il quale "non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all’attuazione della riforma organica del settore", può esentare l’Amministrazione dal concludere il procedimento (avviato su istanza di parte) con un provvedimento espresso. La medesima previsione normativa per altro prevede che, nelle more, "potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità", tra le quali oggi sono da annoverare anche quelle degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti (in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e ss.mm. e ii.) di cui al successivo coma 13 dello stesso art. 27 L.R.19/2005.

Quanto sopra esposto, postula altresì la fondatezza delle ulteriori censure articolate dalla società ricorrente con il ricorso in esame.

In altri termini, rilevata la sussistenza di un obbligo a provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente, il ricorso merita accoglimento con conseguente declaratoria a provvedere da parte dell’Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, attesa l’accertata illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, condanna quest’ultima a provvedere sull’istanza del ricorrente entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza (o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore).

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro.1000,00 (Euro mille e zero centesimi), oltre I.V.A., C.P.A, nonché alla refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51840

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione C.F. avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli che il 20.2.2013 ha confermato l’ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli per concorso in tentata estorsione continuata aggravata anche dalla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge e vizio della motivazione in ordine:

1. alla ritenuta infondate eccezione di inutilizzabilità (ex art. 63, comma 2 e art. 191 c.p.p.) delle dichiarazioni accusatorie rese dalla parte offesa M.T. in data 7.1.2013. Sostiene che dalle sue deposizioni reticenti emergevano ictu oculi sin dal 7.1.2013 elementi per ritenere a suo carico gravi indizi di reità per il reato di favoreggiamento.

2. alla asserita credibilità dei collaboratori di giustizia D. M.E. e Ma.Ra., nonchè all’affidabilità del propalato dei dichiaranti e alla configurabilità di idonei riscontri esterni individualizzanti, non potendo essere tali le inutilizzabili dichiarazioni della parte offesa;

3. alla mancanza comunque carenza di motivazione in ogni caso contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio delle dichiarazioni della parte offesa M.T. deve rilevarsi che se è vero che in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel I momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, è pur vero che il relativo f accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246584).

Nel caso in esame il Tribunale ha dato conto con motivazione specifica, logica e coerente della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, affermando che costituisce elementare massima di esperienza che, in territori permeati dalla criminalità organizzata, le vittime di condotte estorsive inizialmente cercano di non accusare formalmente i responsabili solo per il timore di più feroci ritorsioni, senza perseguire alcun intento di protezione nei confronti dei rei.

La reiezione del primo motivo di ricorso comporta il non accoglimento anche del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso considerato che il tribunale ha dato conto il grave quadro indiziario a carico della ricorrente si fonda sulle attendibili e specifiche dichiarazioni dei collaboratori che si riscontrano vicendevolmente e che sono ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni della parte offesa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15228

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la xxx & C. s.n.c. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c (1 motivo) e dell’art. 156 c.p.c. (2 motivo).
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, perchè "essendo stato eletto nuovo domicilio nell’atto di Notificazione della Sentenza, l’appello andava notificato al nuovo domicilio come in realtà previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e non presso il procuratore costituito." In particolare, i giudici di appello hanno sancito l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio, perchè notificato nel domicilio eletto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, nell’atto introduttivo del giudizio, presso l’avv. xxx, che lo ha poi difeso anche dinanzi alla CTR. La tesi della società contribuente, accolta dai giudici di appello, è che l’appello doveva essere notificato presso il diverso domicilio risultante dall’atto di notifica della sentenza di primo grado e non presso il primo domiciliatario.
La società resiste con controricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente per carenza della indicazione del legale rappresentante dell’Agenzia. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate "in persona del legale rappresentante pro tempore" (o "in carica"), non essendo necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo (Cass. 22761/2004).
Nel merito, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di norme di legge in quanto la CTR non ha considerato che la notifica dell’appello era regolare perchè effettuata presso il difensore domiciliatario indicato nell’atto introduttivo. Tanto più che la parte si costituiva poi dinanzi al giudice di appello con lo stesso difensore che lo ha assistito anche in secondo grado. Peraltro, analoga fattispecie è già stata esaminata da questa Corte che ha affermato il seguente, condivisibile, principio di diritto: "Nel processo tributario, alla stregua del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17 e 49 la notificazione dell’atto di appello è validamente eseguita nel domicilio del procuratore eletto dalla parte appellata in primo grado, ancorchè nella relata di notifica della sentenza di primo grado l’ufficiale giudiziario abbia indicato il luogo di residenza della parte ad istanza della quale ha provveduto all’atto. Una siffatta indicazione, in difetto di elementi tali da ritenerla riconducibile alla volontà dei soggetti notificanti, non è infatti configurabile come una dichiarazione di residenza ai sensi dell’art. 330, comma 1, la quale, in quanto atto di parte, deve risultare chiaramente proveniente dalla parte stessa" (Cass. 14338/2002; v. anche Cass. 4040/04).
Alla stregua del principio di diritto affermato, resta assorbito il secondo motivo, in relazione al quale va comunque segnalato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al contenzioso tributario, non potrebbe non riconoscersi l’effetto sanante "ex tunc" alla costituzione in giudizio (Cass. 12908/2007), mentre la diversa giurisprudenza citata dalla parte resistente è specifica del rito del lavoro.
Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio per il giudizio di merito, tenendo conto del principio di diritto affermato.
Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 187

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Il programma costruttivo di alloggi popolari nel centro storico di Palermo, avviato dal Comune con delibera di G.M. n.730 del 24/03/1995, la cui realizzazione comportava la demolizione del " quartino " di proprietà dei ricorrenti, sito nella via Cortile Gesù e Maria al Papireto, n.12 (iscritto al catasto fabbricati nel foglio 131 p.lla 73 sub 2 – partita 31856, al primo piano), non veniva tuttavia definito sul piano amministrativo con la corretta conclusione della procedura espropriativa.

Donde il ricorso a questo Tribunale, notificato il 17/06/2004 e depositato il giorno 30 seguente, col quale si è chiesto il risarcimento del danno subito a seguito dell’irreversibile trasformazione del detto immobile, sine titulo.

1.2.Il Comune di Palermo, costituitosi per resistere, depositava memoria il 26/02/2010, con la quale si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno in quanto " il ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti espropriativi, e chiederne l’annullamento, innanzi al giudice ordinario prima di potere esperire l’odierna tutela innanzi al giudice amm.vo, non essendo consentita un’autonoma tutela meramente risarcitoria "; eccepiva, inoltre l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

1.3.Con ordinanza n.46/2010 si disponeva C.T.U., in esecuzione della quale veniva depositata relazione tecnica il 1° giugno 2010.

1.4.Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2010 il procuratore dei ricorrenti chiedeva che il ricorso venisse posto in decisione.

2.1.Relativamente alle due eccezioni sollevate dal Comune resistente, è sufficiente osservare:

anzitutto che è mancato nella specie un provvedimento, conclusivo della procedura espropriativa, lesivo della sfera giuridica degli interessati, che avrebbero avuto, in ipotesi, l’onere di impugnare;

in ogni caso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 giugno 2010, n. 15015);

dall’altra parte, l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da lesione di diritto soggettivo può essere direttamente proposta innanzi al Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art.30, commi 2 e 3 del Cod. proc. amm.

infine, in tema di sottrazione senza titolo della proprietà privata, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad espropriazione appropriativa o ad espropriazione usurpativa, il danno subito dal privato per la trasformazione irreversibile del bene è permanente e quindi non soggetto alla prescrizione quinquennale (Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4809; Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2010, n. 13023).

2.2. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno in esame è fondata e merita accoglimento in quanto è rimasta incontroversa l’illiceità del fatto e quindi dell’ingiusto danno arrecato ai ricorrenti, tenuto inoltre conto che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 43 del D.P.R. 327/01 per eccesso di delega, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza dell’8 ottobre 2010 n. 293, permane comunque in capo all’amministrazione – in caso di occupazione senza titolo – un obbligo risarcitorio, che consegue al compimento da parte dell’amministrazione medesima di un fatto illecito, obbligo che trova la propria fonte unica nell’art. 2043 c.c.

(T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 22 novembre 2010, n. 7302).

2.3. La quantificazione del danno si desume dalla elaborata e circostanziata relazione tecnica depositata 1° giugno 2010 dal C.T.U. incaricato che ha effettuato la valutazione del fabbricato in questione, condivisibile in quanto supportata da attendibili riferimenti al mercato immobiliare e da accurati calcoli di estimo immobiliare.

Il valore attuale di mercato del bene è di Euro 7.409,00 a cui vanno sommati gli interessi legali su detta somma, decorrenti dalla data di occupazione, fino alla data dell’operazione di stima: Euro 2.172,93, come risulta dal prospetto redatto dal C.T.U.

Deve inoltre aggiungersi la rivalutazione monetaria – secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo – poiché interessi e rivalutazione costituiscono una componente dell’obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio (ed in grado di appello), pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cassazione civile, sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943). Anche perché, il valore del ristoro spettante per l’ipotesi di occupazione illegittima di aree private deve essere integrale (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 novembre 2010, n. 33111) principio che deve viepiù valere nella fattispecie in esame che integra una occupazione acquisitiva.

Il C.T.U. ha anche stimato il valore attuale dell’area di sedime sulla quale insisteva il " quartino ", quantificandola in complessivi Euro 17.244,00.

Sembra al Collegio evidente che il danno diretto ed immediato (art.1223 Cod. civ.) subito dai ricorrenti consista nell’intervenuta trasformazione irreversibile del bene immobile, nella sua originaria consistenza di un alloggio composto da n.1 vano (mq.15), di cui sono stati spogliati e che solo questo debba trovare ristoro.

Tale indagine, del resto, non era compresa nei quesiti indicati nell’ordinanza n.46/2010 con cui si è disposta la C.T.U.

3.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Palermo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate in motivazione.

Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi Euro.1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.