Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51841

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione S.C. avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli che il 14.2.2013 ha confermato l’ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli per concorso in tentata estorsione continuata aggravata anche dalla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge e mancanza della motivazione. Contesta la motivazione per relationem e lamenta il mancato esame dell’attendibilità dei dichiaranti. Lamenta inoltre la non corretta valutazione degli elementi probatori.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità.

Il Tribunale ha ricostruito in maniera specifica l’episodio contestato dando conto delle responsabilità del ricorrente richiamando le attendibili dichiarazioni dei collaboratori D. M.E. e M.R. che si riscontrano vicendevolmente e che hanno indicato il ruolo di mandante dello S. nella tentata estorsione in argomento.

A fronte di tale specifica motivazione è quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui il provvedimento impugnato sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto in argomento.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15229

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Svolgimento del processo

A. Il Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica – CILEA, con sede in (OMISSIS), avvalendosi del beneficio di cui al D.L. n. 70 del 1988, art.9, ha presentato nuove dichiarazioni annuali IVA per i periodi dal 1983 al 1986. In particolare per quest’ultima annualità, a fronte di un’originaria dichiarazione a debito, con la nuova dichiarazione del 21 dicembre 1990 ha esposto, invece, il credito d’imposta di L. 196.895.000, del quale ha prima chiesto (30 marzo 1993) e poi sollecitato (20 ottobre 1999 e 16 aprile 2004) l’estinzione mediante titoli di Stato D.L. n. 16 del 1993, ex art. 11.

B. Indi, in data 10 dicembre 2004, il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto con ricorso accolto, giusta decisione di prime cure confermata in appello dalla CTR – Lombardia l’8 marzo 2008.

C. Il giudice d’appello ha motivato la sua decisione ritenendo, in rito, che l’eccezione d’inammissibilità della domanda, perchè diretta all’Ufficio di Milano (OMISSIS) e non a quello Milano (OMISSIS), sia stata infondatamente a-vanzata dall’Agenzia, essendo giuridicamente irrilevante la ripartizione interna dell’unico organismo evocato in giudizio.

D. Nel merito, ha ritenuto:

a) che la finalità dell’art. 9 cit., è stata quella di rimettere in termini talune categorie di contribuenti pubblici, dando loro la possibilità di rivedere e ricostruire diversamente la propria posizione fiscale;

b) che la nuova dichiarazione IVA presentata dal CILEA per l’anno 1986 ha sostituito la dichiarazione originaria;

c) che, dunque, il credito esposto nella nuova dichiarazione è rimasto soggetto all’ordinaria disciplina in materia, con applicazione della normale prescrizione decennale.

E. Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l’Agenzia delle entrate; il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

F. Con i primi due motivi – denunciando violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, e degli artt. 11 e 18 proc. trib., nonchè correlato vizio motivazionale -la ricorrente insiste nel sostenere, contrariamente all’assunto del giudice di merito, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per avere il contribuente evocato nel giudizio tributario un Ufficio incompetente dell’Agenzia delle entrate.

G. I motivi sono manifestamente infondati. Nella specie è pacifico che il domicilio fiscale della parte contribuente rientrava nella circoscrizione dell’Agenzia delle entrate di Milano (OMISSIS) ed è altrettanto pacifico che, con nota n. 75261 del 25 luglio 2001, la direzione regionale della Lombardia della stessa Agenzia aveva attribuito all’Ufficio di Milano (OMISSIS) la competenza in tema di dinieghi di rimborsi IVA per il territorio di Milano e Provincia.

H. Va, tuttavia, osservato che, per la natura impugnatoria del processo tributario, la qualità di parte necessaria deve essere riconosciuta in capo all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato ovvero lo ha negato C. 15718/09 e 29465/08 e non già alle singole articolazioni organizzative C. 3727/10. Sicchè la notifica da parte del contribuente dell’impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle entrate incompetente non comporta nè la nullità nè la decadenza dall’impugnazione, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giuri-sdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia per la (testè evocata) natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo e non alle singole articolazioni organizzative.

I. Con gli altri due motivi – denunciando violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, e correlato vizio motivazionale – la ricorrente sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice di merito, l’istanza di rimborso, mediante assegnazione di titoli di Stato, avanzata dal contribuente il 30 marzo 1993 sarebbe tardiva, essendo già spirato il termine biennale di decadenza "…decorrente dalla scadenza del termine per presentare – D.L. n. 70 del 1988, ex art. 9, – la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta successivo o dalla presentazione della nuova dichiarazione per l’anno d’imposta 1986".

J. Rileva, in proposito, che il contribuente per l’anno 1986 ha presentato nuova dichiarazione esponendo credito d’imposta da computare in detrazione nell’anno successivo, ma per il 1987 non si è affatto avvalso della facoltà – ex art. 9 cit. – di presentare nuova dichiarazione e, dunque, detto credito per il 1986 non è stato computato in detrazione per l’anno 1987. Da ciò deriverebbe la necessità di una specifica istanza di rimborso da presentare nel termine di cui all’invocato art.16.

K. I motivi sono infondati. Si è rilevato, da parte di questa Corte, che deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del di ritto, rispetto alla presentazione altresì del modello di rimborso, che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto ora dall’art. 21 proc. trib. (già D.P.R. n. 636, art. 16), ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., cfr. in gen. Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011 (Rv. 619622).

L. La soluzione prospettata, oltre ad essere assolutamente maggioritaria, è coerente con l’intero sistema fiscale delineato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che da tempo si è affermato il principio che l’esposizione di un credito d’imposta nella denuncia dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Sicchè una volta che il credito si sia consolidato l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 11444/11, 1605/08, 1154/08, 11832/02 e 11511/01; v. 8606/1996).

M. Ad analoghe conclusioni si giunge anche riguardo all’armonizzazione della Sesta Direttiva. Infatti, se è vero che gli Stati membri adottano le misure ne-cessarie ad assicurare l’osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l’esatta riscossione dell’imposta e la prevenzione di frodi, tali misure però non possono mai eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. C.G. 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, fico t rade, e 27 settembre 2007, C- 146/05, Collee), posto che per il principio di neutralità il diritto al ristoro dell’IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario (cfr. C.G. 18 dicembre 1997 in cause riunite C- 286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96).

N. L’orientamento seguito è, per converso, contraddetto da recenti isolate pronunzie di questa Corte, secondo cui, soltanto una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico di cui all’art. 30 d.Iva, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall’art. 21 proc. trib. (D.P.R. n. 636, art. 16) (Sez.5, Sentenza n.18920 del 16/09/2011 (Rv. 619203); conf.

Cass. 18915/11 e 7669/12).

O. Invero, tale orientamento minoritario, non solo non può essere seguito per tutte le ragioni sopra riportate, ma esso si rifà a quel filone interpretativo di questa Corte C. 21053/05, che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limita però a configurare l’adempimento in questione quale mera condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pone affatto quale "condicio sine qua non" del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta (così in motiv. Cass. 20039/11 cit.).

P. Da ultimo, i principi sulla domanda di rimborso e la sua completezza sono stati rimeditati in altre recentissime decisioni secondo cui, ai fini della manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, deve aversi riguardo al fatto che nella dichiarazione annuale può rinvenirsi l’esplicitazione di una tale volontà ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, il che sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale (C. 7684-7685/12).

Q. Passando all’esame delle peculiarità del caso di specie, si osserva che il D.L. n. 70 del 1988, art.9, e il D.L. n. 332 del 1989, art. 4 ter, hanno disposto, per taluni soggetti pubblici, il differimento al 31 dicembre 1990 dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative ai periodi d’imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1990, onde favorire l’adeguamento di tali categorie di contribuenti alle innovazioni introdotte dal TUIR (cfr.

C. 633/12 e 7612/02). Dunque, il legislatore ha previsto una sorta di riapertura/differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali che, una volta ripresentate, rettificano o comunque completano e, in definitiva, sostituiscono le dichiarazioni originarie.

R. Nella specie, il credito d’imposta IVA per il 1986 emerge, per la prima volta, nella dichiarazione presentata il 21 dicembre 1990, ma esso non è stato portato in detrazione nell’anno 1987, atteso che per tale annualità il CILEA non si è avvalso della procedura di riapertura/differimento dei termini di cui al ridetto art. 9, ma ha optato il 30 marzo 1993 per l’estinzione del credito mediante titoli di Stato, possibile ai sensi del D.L. n. 16 del 1993, art. 11, per il "maturato" sino al 1986.

S. Orbene, la fonte dei reciproci rapporti attivi e passivi tra contribuente e Fisco è data per l’IVA dal coinvolgimento del contribuente in una delle operazioni imponibili (C. 10808/12 e giur.

cit.). Dunque, il credito d’imposta IVA non sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale e, di conseguenza, la sussistenza di quel credito in capo al contribuente non può essere negata per la sola ragione che il credito non sia stato indicato nella dichiarazione (ult.cit.).

T. Nella specie, non essendo qui contestata l’effettività della "fonte" innanzi indicata, è del tutto ininfluente la circostanza che il credito d’imposta, pur esposto nella nuova dichiarazione per il 1986, non sia stato portato in detrazione per l’anno successivo, mancando la nuova dichiarazione IVA per l’anno 1987. Invece, ciò che conta, ai fini della manifestazione della volontà di recuperare il credito d’imposta, è il fatto che nella nuova dichiarazione per il 1986 si rinviene l’esplicitazione di una tale volontà ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, il che, come si è detto, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale.

U. Al rigetto integrale del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600, di cui Euro 2500 per onorario, oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria si fonda sulla circostanza che la società ricorrente non era in regola con il pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 38, primo comma – lett. g) del d. lgs. n. 163 del 2006;

Rilevato che non è contestata dalla difesa della ricorrente la sussistenza della morosità nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sia alla data della presentazione dell’offerta (30.8.2010) che al momento dell’aggiudicazione provvisoria (2.9.2010), per l’importo di euro 2.382,49;

Ritenuto che la decisione assunta dalla stazione appaltante è corretta, alla luce dei principi già affermati da questa Sezione in relazione a fattispecie analoghe (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 giugno 2008 n. 1479; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3917), in quanto la regolarizzazione è avvenuta solo in data 22.9.2010, all’indomani dell’aggiudicazione provvisoria, e non poteva legittimamente integrare in capo alla ricorrente il requisito di partecipazione richiesto dalla legge;

Rilevato che il requisito di regolarità contributiva e fiscale è richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara: l’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento… e non possono stipulare i relativi contratti…" i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate nella norma;

Ritenuto, in tal senso, che la correttezza contributiva e fiscale è richiesta, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto, come requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza della sua posizione per tutto lo svolgimento della gara, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie, potendo perciò considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004 n. 8215; Id., sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817; Id., sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 288; Id., sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1458; Id., sez. VI, 11 agosto 2009 n. 4928; Id. sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);

Rilevato inoltre che, nella fattispecie in esame, non ha rilievo che la cartella esattoriale sia divenuta definitiva il 16.9.2010 (allorquando è scaduto il termine per ricorrere), dopo la presentazione dell’offerta da parte della ricorrente ma prima dell’adozione del provvedimento di esclusione, poiché la ratio della norma, che impone l’esclusione nelle sole situazioni di irregolarità fiscale "definitivamente accertate", è volta a garantire che l’impresa non subisca le conseguenze di procedure di accertamento tributario o di riscossione che siano erroneamente intraprese nei suoi confronti ovvero che siano controverse, fino alla pronuncia dell’autorità giurisdizionale; ma, al contrario, quando l’atto dell’Amministrazione finanziaria acquisti definitività nel corso del procedimento di gara, una volta spirato il termine decadenziale per ricorrere, viene a consolidarsi e perfezionarsi il presupposto giuridicofattuale necessario per l’irrogazione della sanzione espulsiva e delle ulteriori a questa connesse;

Ritenuto che anche il secondo motivo è infondato, poiché il debito tributario riscontrato a carico della ricorrente (pari a euro 2.382,49 per l’anno 2006) non può essere considerato esiguo, anche avuto riguardo all’importo dell’appalto posto a gara;

Ritenuto, infine, che par pacifica giurisprudenza la revoca dell’aggiudicazione provvisoria non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento (in questo senso, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007 n. 5925; Id., sez. V, 13 luglio 2006 n. 4426);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 1.500 (millecinquecento) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 19.11.2012 il tribunale del riesame di Napoli annullava l’ordinanza emessa dal locale nei confronti di T. L. e G.L., indagati per concorso in estorsione aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 commessa in danno dell’imprenditore edile I.F.V. per mancanza della gravità indiziaria. Ritiene il tribunale l’insussistenza di un riscontro individualizzate alla chiamata in correità di M.G.. Rileva che l’assenza del riscontro è evidente se solo si considera che lo stesso GIP nel provvedimento impugnato aveva ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore erano riscontrate in ordine alla partecipazione del G. per il solo fatto che quest’ultimo nella generica conversazione del 18 settembre 2008, nella quale non vi è alcun riferimento all’estorsione in argomento, si era più volte espresso in modo intenzionalmente criptico con il M. prendendo direttamente l’appuntamento durante il quale allo I. veniva richiesto il versamento della tranche estorsiva mancante. Ad analoga conclusione giungeva in relazione alla posizione di T.L.. Veniva sottolineata l’assenza di riscontri ed evidenziato che tale non poteva essere considerata la circostanza che la parte lesa aveva parlato della presenza di una donna.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in vizio della motivazione. Contesta le conclusioni del tribunale del riesame e allega a sostegno del proprio ricorso l’intera attività istruttoria svolta.

Rileva il Collegio che il motivo è inammissibile in quanto generico.

L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso.

Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l’infondatezza.

L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante: Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 n. 16851/10).

E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

P.Q.M.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.