Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2207

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Svolgimento del processo
La xxx Ass. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 7 gennaio 2013 dal GIP del Tribunale di Catania nel proc. pen. n. 13568/2011 in cui risultavano indagati T.M. e L.C.G.S., all’esito dell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 410 c.p..
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 124, 482 e 476 c.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), in quanto prima il P.M. èpoi il G.I.P non avrebbero correttamente individuato il dies quo dal quale doveva decorrere il termine per la proposizione della querela, si duole anche per essere stata ritenuta la condotta di falsificazione materiale del certificato medico, assorbita nel reato di cui all’art. 642 c.p., comma 2.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la corte che, poichè l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6, che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai cas. previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull’intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato (Vedi C cost., sent. n. 353 del 1991). (Sez. 6^, n. 5144 del 16/12/1997 – dep. 12/01/1998, xxx ed altro, Rv. 210060): In particolare poichè l’ordinanza di archiviazione, resa previa fissazione dell’udienza camerale, è ricorribile solo nei casi di mancato avviso alle parti ed ai difensori dell’udienza camerale ex art. 127 c.p.p., comma 5, ne consegue che non è mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis ma anche relativi ai presupposti di procedibilità che, pur integrando un motivo di violazione di legge, non rientrano tra le ipotesi contemplate di violazione del contraddittorio (Nella specie il motivo addotto dalla persona offesa si riferiva alla violazione delle norme riguardanti la presentazione della querela).
(Sez. 5^, n. 5052 del 21/10/1999 – dep. 15/11/1999, xxx, Kv.
215629).
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e tale dichiarazione consegue, per il disposto dell’art 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15237

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 96/12/2005 depositata il 6 febbraio 2006 la CTR di Roma respingeva l’appello presentato da B&B s.r.l. avverso sentenza CTP di Roma avente ad oggetto impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IVA per l’anno 1998.

Contro la sentenza di secondo grado il contribuente ha presentato ricorso per cassazione articolato su tre motivi; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita. La causa è stata decisa in pubblica udienza.

Motivi della decisione

1.1. Quale primo motivo di ricorso il contribuente indica violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Così formulato il motivo – rispetto al quale il contribuente propone due quesiti oltre a richiesta di una duplice dichiarazione attinente al difetto di motivazione – è evidentemente cumulativo, e dovrà quindi essere sezionato nei submotivi che lo compongono.

1.2 Il primo quesito di diritto, evidentemente afferente a ipotesi di error in procedendo, chiede di dichiarare che costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. il ritenere che la parte abbia implicitamente riconosciuto la validità di una presunzione laddove ne ha espressamente contestato la legittimità.

Dalla stessa formulazione del quesito emerge che non vi è stata omissione di pronuncia bensì pronuncia non conforme alla prospettazione del ricorrente, pronuncia che ha negato l’esistenza dell’asserita contestazione della presunzione. Il motivo è pertanto inammissibile.

1.3 Il secondo quesito, evidentemente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, chiede di dichiarare che è onere probatorio dell’Ufficio, e non del contribuente, dimostrare che movimenti sul conto corrente bancario di società di capitali o personale di soci ovvero operazioni effettuate da soci sono riferibili a operazioni societarie. La sentenza impugnata, a tacer d’altro, non ha enunciato alcun principio di diritto in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, per cui il motivo difetta di interesse.

1.4 In rapporto alla omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente chiede si dichiari incongrua dal punto di vista logico-giuridico la presunzione per cui i crediti della società verso i soci per prelievi eseguiti da questi sono indice di maggiore reddito della società non contabilizzato e patimenti incongrua l’ulteriore presunzione per cui il fatto che i soci abbiano pagato le rate di un mutuo a essi intestato è indice di maggiore reddito della società non contabilizzato. Anche questo motivo è da disattendere, non essendo stati indicati – in effetti non sussistono – passi in cui la motivazione sostiene il contenuto di tali presunzioni, limitandosi infatti la CTR a ritenerle non contestate dal contribuente, avendo egli a suo dire contestato solo la mancata motivazione dell’atto e la procedura induttiva adottata dall’Ufficio.

2. Il secondo motivo concerne violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Anch’esso – che sfocia in tre quesiti e, quanto al difetto di motivazione, nella richiesta di due dichiarazioni – presenta le stesse caratteristiche di pluralità del primo motivo, con identica conseguenza di analisi e sceveramento in submotivi.

2.1 Quale primo quesito di diritto il ricorrente chiede di dichiarare che una contabilità formalmente corretta è sconfessabile solo con riscontri documentali o con presunzioni semplici, dotate di gravità precisione e concordanza. Questo va evidentemente riferito a quanto il ricorrente ha rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e difetta di interesse al vaglio, non essendosi pronunciata su ciò la sentenza impugnata, per cui è inammissibile.

2.2 Il secondo quesito di diritto proposto chiede di dichiarare – evidentemente in base agli stessi rifermenti normativi – che le presunzioni idonee a superare una contabilità formalmente corretta occorre si fondino su fatto noto, e non solo presunto. Nulla ha detto la sentenza sulle presunzioni di secondo grado, per cui vale quanto rilevato per il precedente submotivo, con analoga conseguenza di disattendimento.

2.3 Ulteriore quesito di diritto chiede – evidentemente ancora in base agli stessi rifermenti normativi – di dichiarare che la circostanza che i crediti vantati dalla società verso i soci per prelievi siano da considerarsi come ricavi non contabilizzati e la circostanza che le quote di ammortamento del mutuo, in assenza di altri redditi da parte dei soci, siano da considerare entrate non contabilizzate costituiscono meri indizi utilizzabili per un accertamento meramente induttivo, ma non sono considerabili presunzioni, nè tantomeno presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.. Si tratta evidentemente di una valutazione di fatto, che rende il motivo inammissibile.

3.1 Il terzo motivo riguarda motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Invero, anch’esso contiene una duplicità di motivi.

3.2 Lamenta il ricorrente, anzitutto, che il giudice di merito non ha enunciato un principio di diritto nè in relazione all’art. 2697 cod. civ., nè in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, nè in relazione alla L. n. 472 del 1993, art. 62 sexies avendo semplicemente ritenuto di dover attribuire valore di prova presuntiva ad alcune circostanze (registrazione di crediti verso i soci, ingiustificati prelievi sui conti correnti della società da parte dei soci, incongruenze dei depositi in conto corrente basati prevalentemente su assegni, sostenimento da parte dei soci del mutuo ipotecario per L. 245 milioni), confermando per relationem il percorso argomentativo della sentenza di primo grado e nulla dicendo sulla eccepita violazione di legge in rapporto ai citati D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e della L. n. 472 del 1993, art. 62 sexies;

tale omissione determinerebbe un primo profilo di illegittimità della decisione per palese insufficienza della motivazione. Si tratta, chiaramente, di una questione di diritto (pretesa violazione delle suddette norme) che non può quindi farsi valere come vizio di motivazione; ne consegue l’inammissibilità di questo motivo.

3.3 In secondo luogo, il ricorrente rileva che nella motivazione si è dato risalto alle circostanze sopra riportate per ricavare l’operatività di presunzioni, ma che tali presunzioni non sono coerenti con le norme imperative e con i fatti noti. Premesso di avere, negli atti introduttivi rispettivamente dei due gradi di merito, evidenziato come tali circostanze di per sè non legittimassero l’azione di accertamento dell’Ufficio, il ricorrente affermava di avere più volte lamentato una illegittima inversione dell’onere della prova in quanto l’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento non dava contezza del reale fondamento delle presunzioni e della loro consistenza tale da rendere inattendibile la contabilità. Ciò sarebbe stato avallato dai giudici di merito; in particolare la CTR, appiattendosi sulla sentenza di primo grado, avrebbe fornito una motivazione apparente e contraddittoria, perchè da un lato sembrerebbe rendersi conto del concorso di varie metodologie d’accertamento e dall’altro non spiegherebbe le ragioni che rendono legittima la metodologia in definitiva utilizzata.

Così formulato, il submotivo è privo di autosufficienza, non indicando con specificità i fatti controversi decisivi che sarebbero oggetto di vizio motivazionale come prospettato e introducendo, in effetti, una richiesta di diretta valutazione del merito in luogo della valutazione del percorso logico motivazionale. Il motivo va pertanto respinto.

Il ricorso va dunque rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituita la parte non soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 01-02-2011, n. 905

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato in data 20 aprile 2009 e depositato il successivo 30 aprile il sig. A.C. prima e gli eredi poi hanno chiesto la declaratoria del proprio diritto di acquistare l’immobile sito in xxx, via xxx n. 26 e dell’obbligo dell’xxx. di alienare l’immobile, nonché l’annullamento della nota dell’xxx. n. 9073 del 24 febbraio 2009 e la condanna della stessa xxx. al risarcimento del danno relativo ai canoni di locazione che avrebbe potuto non versare ove la sua richiesta fosse stata tempestivamente accolta.
Il sig. A.C. espone, in fatto, di aver più volte richiesto all’xxx. di acquistare e/o riscattare l’appartamento ove da anni vive con la famiglia e di essere stato proprietario di altri immobili poi venduti, nonché di avere la nuda proprietà di due immobili siti in Piano di Sorrento, circostanze queste ben note all’xxx..
In risposta ad una richiesta di acquisto dell’alloggio occupato dal ricorrente l’xxx. ha comunicato il prezzo di vendita, pari ad Euro 131.955,00, al quale andava applicata la riduzione dell’1% per ogni anno di vetustà dell’immobile, sino al limite massimo del 20%. In conclusione il prezzo sarebbe stato di Euro 85.000,00 da corrispondere in un’unica soluzione. Ha però poi precisato (nota n. 3014 del 6 aprile 2005) di non poter vendere l’alloggio al ricorrente per essere questi proprietario di altri immobili le cui rendite catastali erano superiori ai limiti previsti per il mantenimento della qualifica di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica. Con successiva nota del 18 gennaio 2006 n. 1533 ha comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione.
Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego di cessione dell’alloggio dinanzi al giudice ordinario che, con sentenza 28 febbraio 2008 n. 3993, ha declinato la giurisdizione. Nel frattempo ha venduto l’immobile di cui era proprietario nel Comune di Rieti e, nel comunicare tale circostanza all’xxx., ha nuovamente chiesto la vendita dell’alloggio occupato. Con nota n. 9073 del 24 febbraio 2009 l’istanza è stata nuovamente respinta.
2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente, e alla sua morte gli eredi, sono insorti deducendone l’illegittimità.
Sostengono innanzi tutto che è illegittimo dichiarare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. c), l. reg. Lazio n. 12 del 1999, entrata in vigore successivamente all’assegnazione dell’alloggio stesso. Erroneamente, inoltre, l’Amministrazione ha confuso i requisiti per il mantenimento dell’assegnazione dell’alloggio con quelli per procedere al suo acquisto.
3. Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’xxx. al risarcimento del danno relativo ai canoni di locazione che avrebbe potuto non versare ove la sua richiesta di vendita dell’immobile fosse stata tempestivamente accolta.
4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 27 aprile 2010 e depositato il successivo 12 maggio, gli eredi del sig. A.C. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 0019784 del 23 marzo 2010, con la quale l’xxx. ha precisato, in risposta alla richiesta del 27 febbraio 2010 avanzata dagli eredi C. per l’acquisto dell’immobile ERP – xxx. ubicato in xxx, via xxx n. 26, che "stante l’avvenuta decadenza dell’assegnazione, sancita con D.D. del Comune di xxx n. 440 del 27 ottobre 2009 a carico dell’ex assegnatario sig. A.C., e il contenzioso in atto nei confronti della scrivente azienda, non è possibile procedere ad alcuna istruttoria di vendita. Si rimane in attesa dell’esito della causa riassunta".
Avverso detto provvedimento i ricorrenti deducono vizi di illegittimità derivata.
5. Si è costituita in giudizio l’xxx. del Comune di xxx, che ha preliminarmente dedotto la tardività del ricorso nonché l’inammissibilità della riassunzione per non essere stata dichiarata dal Tribunale adito l’interruzione del giudizio a seguito del decesso del sig. A.C. e per essere, comunque, il ricorso introdotto dagli eredi del sig. C. non un atto di riassunzione, ma una domanda nuova; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
6. All’udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. Deve essere innanzi tutto affermata la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale a definire la controversia portata al suo esame, di cui l’Amministrazione nel suo scritto difensivo (pag. 6) dichiara di "dubitare", pur essendo la stessa gia stata riconosciuta dal giudice ordinario (Trib. civ. xxx 21 febbraio 2009) originariamente evocato dal ricorrente. La materia del contendere attiene infatti al rifiuto di detta Amministrazione di cedere a quest’ultimo la proprietà dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica da tempo occupato in qualità di assegnatario dello stesso, nell’ambito di un programma di dismissione di beni pubblici immobili e di privatizzazione degli stessi. Programma che necessariamente implica l’adozione di atti che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 306).
2. Fra le diverse eccezioni proposte dall’Amministrazione resistente deve essere preliminarmente esaminata quella di inammissibilità della riassunzione del ricorso da parte degli eredi dell’originario ricorrente, deceduto nelle more del giudizio, che è sollevata dall’xxx. del Comune di xxx sul rilievo che sarebbe stata effettuata senza che il Tribunale adito avesse dichiarato, con propria statuizione, l’interruzione del giudizio.
L’eccezione deve essere disattesa.
Ed invero, l’atto di dichiarazione o notificazione del decesso della parte costituita in giudizio, da parte del procuratore, non avendo natura negoziale, determina ipso jure l’interruzione del processo (C.g.a. 2 marzo 2007 n. 94), con la conseguenza che l’eventuale pronuncia del giudice dinanzi al quale pende la causa ha solo natura dichiarativa. Segue da ciò che è sufficiente la dichiarazione del procuratore costituito in udienza per far decorrere il termine per la riassunzione da parte degli eredi del ricorrente.
3. Sostiene ancora l’xxx. del Comune di xxx che a tutto voler concedere, e cioè anche ammettendo che sia possibile la riassunzione del giudizio anche senza la previa declaratoria di interruzione del giudizio, sarebbe assorbente, ai fini dell’inammissibilità della riassunzione, la circostanza che quest’ultima ha, in realtà, il contenuto di un nuovo ricorso. Con lo stesso si impugna, infatti, anche la determina del dirigente dell’Ufficio per le politiche abitative del Comune di xxx n. 440 del 27 ottobre 2009, che aveva disposto la decadenza dall’assegnazione, che non poteva formare oggetto dell’atto introduttivo del giudizio perché intervenuto in epoca successiva (il ricorso è stato notificato, infatti, il 20 aprile 2009).
L’eccezione è fondata, non potendo l’atto di riassunzione ampliare il thema decidendum definito dall’originario ricorrente (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2006 n. 3878). Quest’ultimo, deceduto il 17 dicembre 2009, avrebbe dovuto impugnare, nella via dei motivi aggiunti, la determina dirigenziale di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio del 27 ottobre 2009, notificatagli il 20 novembre 2009. L’impugnazione di detta determina, avvenuta solo – irritualmente – con l’atto di riassunzione, notificato il 1 febbraio 2010, è comunque tardiva.
Aggiungasi che il Comune di xxx, che ha adottato la determina di decadenza, non è mai stato evocato in giudizio, atteso che l’atto di riassunzione è stato notificato alle sole parti evocato con l’atto introduttivo del giudizio dall’originario ricorrente.
L’accoglimento dell’eccezione non comporta però l’inammissibilità della riassunzione in tutte le sue componenti, ma solo delle domande nuove (annullamento della decadenza dall’assegnazione dell’alloggio) con la stessa introdotte.
4. E’ invece priva di pregio l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall’xxx. del Comune di xxx relativamente alla parte volta all’annullamento del diniego di cessione dell’alloggio n. 9073 del 24 febbraio 2009, opposto dalla stessa Azienda, sul rilievo che si tratterebbe di atto meramente confermativo del precedente diniego del 6 aprile 2005, rimasto inoppugnato.
E’ ben vero, infatti, che l’Azienda aveva già negato, con nota n. 3014 del 6 aprile 2005, la cessione dell’alloggio per essere il sig. A.C. proprietario di altri immobili le cui rendite catastali, ai fini ICI, risultavano superiori ai limiti previsti per il mantenimento della qualifica di assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. Peraltro non è contestato, anche perché documentato, che successivamente a detto diniego il ricorrente ha venduto l’immobile di sua proprietà sito in Rieti e ha presentato una nuova richiesta all’Azienda, la quale ha opposto l’impugnato diniego, che si fonda però su un’ulteriore ragione, aggiuntiva rispetto a quella dedotta del 2005. Afferma infatti che anche l’immobile in questione era di edilizia residenziale pubblica perché appartenente originariamente all’Amministrazione delle poste e telegrafi, sicchè alla rinnovata istanza del ricorrente si opponeva il divieto di acquisto di più immobili realizzati con contributi statali.
Tale secondo diniego, dunque, si fonda su una nuova istruttoria e su una diversa motivazione, con la conseguenza che la sua impugnazione non risulta preclusa dal non essere stato tempestivamente gravato il diniego del 2005.
E’ principio ormai acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo che è confermativo l’atto con il quale l’Amministrazione si limita a richiamare la determinazione in precedenza adottata, senza procedere a nuova istruttoria e a nuova valutazione degli elementi, di fatto e di diritto, già considerati ovvero di quelli, nuovi, medio tempore acquisiti (T.A.R. Brescia 19 giugno 2000 n. 543; T.A.R. Piemonte, II Sez., 12 maggio 2000 n. 584; T.A.R. Toscana, I Sez., 18 aprile 2000 n. 710 e III Sez., 15 ottobre 1999 n. 527).
E’ invece atto ad effetti confermativi, autonomamente impugnabile, quello che si caratterizza per l’esistenza di un quid novi rispetto a quello precedente, costituito da una rinnovata istruttoria o da una rinnovata valutazione e motivazione (T.A.R. Parma 3 giugno 1999 n. 371).
Segue da ciò che l’elemento che contraddistingue l’atto confermativo da quello ad effetti confermativi è che quest’ultimo è stato adottato dall’Amministrazione a seguito di un "riesame" della fattispecie, non importa se d’ufficio o su istanza del privato (Csi. 5 maggio 1997 n. 61; Cons.Stato, VI Sez., 30 gennaio 1991 n. 57; T.S.A.P. 30 marzo 1998 n. 27). Pertanto, agli effetti della sua autonoma impugnabilità e, quindi, della ricevibilità e ammissibilità delle censure contro di esso dedotte, è ininfluente che il suo dispositivo sia identico a quello del provvedimento riesaminato (Cons.Stato, VI Sez., 19 luglio 1996 n. 956) e che si fondi anche su argomentazioni eguali a quelle già addotte a giustificazione di quest’ultimo (Cons.Stato, IV Sez., 11 ottobre 1993 n. 871) o che anche ad esse rinvii (Cons.Stato, V Sez., 28 dicembre 1996 n. 1614).
5. Il Collegio ritiene di poter prescindere dal porsi d’ufficio la questione relativa all’inammissibilità dell’azione di accertamento del diritto all’acquisto dell’immobile, atteso che il ricorrente ha comunque correttamente proposto anche l’azione di annullamento della nota xxx. n. 9073 del 24 febbraio 2000.
6. Passando al merito del ricorso, inammissibili sono le censure rivolte avverso la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza del giudice amministrativo (T.A.R. Napoli, I Sez., 6 febbraio 2008 n. 565; T.A.R. L’Aquila 19 giugno 2007 n. 343; T.A.R. Milano, II Sez., 7 ottobre 2005, n. 3770; T.A.R. Lazio, III Sez., 9 gennaio 2004, n. 54) che il ricorso, proposto contro la nota con la quale si comunica che è stato avviato un procedimento che potrebbe concludersi con un provvedimento sfavorevole al suo destinatario, è inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva. Si tratta, infatti, di un atto che ha, quale unica funzione, di portare a conoscenza del soggetto destinatario del futuro provvedimento amministrativo l’inizio nei suoi confronti del prodromico iter procedimentale all’esito del quale, mediante l’adozione dell’atto conclusivo di tale sequenza, si potrebbero produrre effetti giuridici pregiudizievoli per la sua situazione giuridica soggettiva. E’ dunque solo quest’ultimo provvedimento che, ove assunto, dovrà essere impugnato perché è l’unico dal quale derivano effetti lesivi per il suo destinatario.
Nel caso all’esame del Collegio, come è stato chiarito sub 2, il provvedimento di decadenza è stato successivamente adottato ma non è stato tempestivamente impugnato.
7. Passando ai motivi rivolti avverso il diniego di vendita dell’alloggio n. 9073 del 24 febbraio 2009, questo si fonda su due motivi autonomi: a) il sig. A.C. era proprietario di altri immobili le cui rendite catastali, ai fini ICI, sono superiori ai limiti previsti per il mantenimento della qualifica di assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica; b) l’immobile sito nel Comune di Rieti (poi venduto) era di edilizia residenziale pubblica perché appartenente originariamente all’Amministrazione delle poste e telegrafi e non è possibile l’acquisto di due immobili realizzati con contributi statali.
Nessuna di queste due ragioni appare però ostativa, ai sensi della disciplina regionale ratione temporis applicabile, all’acquisto dell’immobile.
La L. reg. Lazio 6 agosto 1999 n. 12 disciplina la vendita degli alloggi all’art. 19, che al terzo comma, lett. a), individua ob relationem i requisiti per poter acquistare l’alloggio occupato. Dispone, infatti, che è necessario, "per gli alloggi occupati dai relativi assegnatari, che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 6 della L. n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda d’acquisto".
A sua volta l’art. 1, sesto comma, L. 24 dicembre 1993 n. 560 dispone che "hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario".
Dunque i requisiti che il sig. C. doveva possedere per acquistare l’immobile erano l’abitazione dell’alloggio per più di cinque anni e la regolarità nei pagamenti di canoni e spese. Non è in discussione, in punto di fatto, che il ricorrente possedesse entrambi i requisiti.
Nessun dubbio sull’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 19 L. reg. n. 12 del 1999, sia ratione temporis atteso che i requisiti necessari per poter acquistare l’alloggio sono quelli individuati dalla legge vigente al momento in cui si presenta la relativa domanda, sia quanto alla sua specificità, atteso che è detta norma che disciplina la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e non i precedenti artt. 1113, richiamati dall’xxx. nel provvedimento impugnato, che attengono, invece, all’assegnazione in locazione degli immobili, al subentro nell’assegnazione e alla decadenza dall’assegnazione stessa.
E che l’art. 19 L. reg. n. 12 del 1999 sia la norma applicabile è confermato dalla successiva delibera di Giunta regionale 2 luglio 2004 n. 571, la quale all’all.to 1 fa riferimento alla morosità non sanata come fattore ostativo alla vendita. Stabilisce, sotto la voce "requisiti", che "l’avente titolo all’acquisto del proprio alloggio deve possedere come requisito, all’atto della presentazione della domanda, la conduzione dell’alloggio stesso e la non morosità del pagamento del canone e delle spese senza che si debbano verificare ulteriormente i requisiti per poter essere assegnatario di un alloggio condotto in locazione". Precisa inoltre che non è d’ostacolo alla cessione la circostanza che l’assegnatario o il coniuge acquirente sia titolare della nuda proprietà di altro alloggio del quale siano usufruttuari i propri familiari o che l’assegnatario o i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda d’acquisto, risultino proprietari di altro alloggio successivamente donato o alienato.
In effetti, se ben si riflette, non è affatto illogica la diversità dei requisiti richiesti dalla legge regionale, e richiamati dalla delibera di Giunta regionale, a seconda che si tratti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero di cessione in proprietà degli stessi. Nel primo caso, con l’imposizione di requisiti rigorosi da mantenere nel tempo, si privilegia l’esigenza di assicurare la fruizione dell’alloggio, a canoni di locazione ridotti, a soggetti che non si trovano nella condizione di sostenere i costi imposti dal libero mercato; nel secondo caso sussiste invece l’esigenza per l’Amministrazione di liberarsi, quanto meno in parte, di un patrimonio immobiliare produttore di costi divenuti per essa insopportabili, anche per effetto del fenomeno, largamente diffuso, di evasione dall’obbligo di pagamento del canone di locazione e della difficoltà, per l’ente gestore, di procedere al recupero, anche coattivo, di quanto ad esso dovuto. In questo caso il criterio seguito è di invitare gli inquilini, qualunque sia il reddito di cui dispongono e la regolarità della loro posizione rispetto ai requisiti richiesti per continuare a fruire dell’alloggio, a diventare proprietari, a prezzi particolarmente convenienti, dell’alloggio occupato, invito che diventa obbligo quando il suo destinatario è un assegnatario dichiarato decaduto per essere venuti meno i requisiti di accesso. Tale è la posizione dell’originario ricorrente che, nonostante la sua posizione reddituale e in ragione di quella di assegnatario riscontrato non più in possesso dei requisiti di accesso, rientrava nella categoria dei soggetti destinatari dell’obbligo di acquisto dell’alloggio, essendo priva di supporto normativo la tesi dell’Amministrazione secondo cui il dirittoobbligo di acquisto deve intendersi riferito ai soli soggetti dichiarati decaduti per esubero di reddito.
8. Occorre ora verificare se l’intervenuta decadenza dall’assegnazione dell’alloggio non impugnata costituisce ostacolo per l’originario ricorrente all’acquisto dell’immobile stesso.
La citata delibera di Giunta regionale 2 luglio 2004 n. 571, all’all.to 1 prevede che "per i soggetti che hanno superato il limite di reddito previsto per la decadenza dall’assegnazione o comunque dichiarati decaduti e risiedono nell’alloggio è obbligatorio l’acquisto (anche se il limite di reddito viene superato successivamente)". Dunque neanche lo status di assegnatario decaduto era d’ostacolo all’acquisto, da parte del sig. C., dell’alloggio in questione, ed anzi tale condizione gli imponeva "l’obbligo" di procedere al suo acquisto.
L’istanza proposta con l’atto introduttivo del giudizio deve quindi essere accolta.
9. La domanda di risarcimento dei danni, che il sig. C. assume di aver subito per essere stato costretto al pagamento di canoni di locazione che avrebbe evitato se avesse potuto acquistare l’alloggio, deve essere disattesa atteso che il pregiudizio economico che assume di aver subito è largamente compensato dal fatto di aver continuato a disporre della somma, d’importo non indifferente, che avrebbe dovuto corrispondere all’ATER al momento della stipula del rogito notarile, di non aver dovuto pagare le imposte a carico dei proprietari di fabbricati, di non aver dovuto affrontare spese di manutenzione straordinaria, inevitabili quando si tratta di vecchie costruzioni, come quella oggetto del contendere.
10. E’ invece improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’atto di motivi aggiunti, proposto dagli eredi del sig. C. avverso il diniego di acquisito dell’alloggio opposto dall’xxx. a fronte di una nuova domanda che essi avevano presentato, atteso che gli stessi subentrano nel diritto che in questa sede è stato riconosciuto al de cuius.
11. Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota dell’xxx. del Comune di xxx n. 9073 del 24 febbraio 2009. Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’atto di motivi aggiunti.
Rigetta la domanda di risarcimento danni.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
G.G., nella qualità di legale rappresentante della xxx di Gulizia Giuseppe e C, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Messina in data 11 gennaio 2013.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 410 c.p.p., assumendo che con l’opposizione, erano stati indicati gli atti di investigazione suppletiva e i motivi della fondatezza della notizia di reato, e pertanto non sarebbe stato consentito al GIP di dichiararne l’inammissibilità e di disporre l’archiviazione de plano senza fissare udienza in camera di consiglio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la Corte che il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla fondatezza degli stessi. (Sez. 2^, n. 1304 del 07/12/2010 – dep. 19/01/2011, P.O. in proc. xxx, Rv. 249371) e, quindi, non alla valutazione sulla possibile capacità probatoria dei mezzi di prova indicati dalla persona offesa, che può essere effettuata soltanto in sede di udienza camerale). (Sez. 4^, n. 41625 del 27/10/2010 – dep. 24/11/2010, P.O. in proc. ignoti, Rv. 248914).
3. Nel caso in esame la decisione adottata è perfettamente aderente ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il GIP, infatti, da un lato ha ritenuto che il reato non era prescritto, ma dall’altro si è espresso per la non incidenza in concreto delle indagini suppletive richieste , concernenti accertamenti irrilevanti, in quanto non pertinenti all’oggetto della causa e non dirimenti ai fini del decidere, consistenti nella verifica presso gli uffici giudiziari di Messina, Catania e di Milano della pendenza di cause civili tra xxx vs xxx, dell’oggetto, dello stato e del grado delle medesime nonchè nell’accertamento presso l’ufficiale giudiziario procedente relativo alla consegna e restituzione dei beni oggetto di contenzioso fra le parti in lite.
4. Correttamente dunque il GIP ha valutato l’infondatezza della notizia di reato, senza incorrere nei vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.