T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 330

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano le deliberazioni di adozione e di approvazione del piano di governo del territorio, nella parte in cui dettano la disciplina urbanistica dei terreni di loro proprietà (censiti in catasto al foglio n. 9, mappali 7581, 7583, 7585, 7586, 7587, 7582, 7584, 7588 e 3108), includendoli nell’ "ambito ATR/6 – Via XXV Aprile – Via Olgiate", "ambito di trasformazione localizzato nel consolidato urbano (area urbanizzata AU)", articolando le seguenti doglianze:

I. violazione dell’art. 10, c. 1, 2 e 3, dell’art. 8, c. 2 e dell’art. 12 della l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per perplessità nonché per difetto di motivazione, per illogicità manifesta e per contraddittorietà;

II. violazione per falsa applicazione dell’art. 8, c.2 e 3 e dell’art. 12, c.3 e 5 della l. reg. Lombardia n. 12/2005;

III. eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste nonché per contraddittorietà, per difetto di motivazione e per sviamento; violazione dell’art. 42, c. 3 Cost, nonché delle norme del d.P.R. n. 327/2001 che disciplinano la determinazione e la corresponsione dell’indennità di espropriazione; violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 46, c. 1, lett. b, l. reg. Lombardia n. 12/2005.

L’amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.

Si è costituita la Provincia di Como, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 2 dicembre 2010, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 10, c. 1, 2 e 3, dell’art. 8, c. 2 e dell’art. 12 della l. reg. Lombardia n. 12/2005; eccesso di potere per perplessità nonché per difetto di motivazione, per illogicità manifesta e per contraddittorietà in quanto la p.a. avrebbe incluso i terreni di loro proprietà in un ambito facente parte del tessuto urbano consolidato ed al contempo considerato ambito di trasformazione.

La censura è fondata.

Il documento di piano, al titolo II, definisce l’ambito in questione (ATR/6) entità territoriale interessante area di completamento di significativa o rilevante estensione territoriale, interna al perimetro del consolidato urbano (area urbanizzata AU) ed, al contempo, all’art. 13, lo qualifica quale ambito di trasformazione. La relativa disciplina è stata dettata in parte nel piano delle regole (all’art. 28) ed in parte nel documento di piano.

Così facendo, l’amministrazione comunale ha violato le previsioni della legge regionale n. 12/2005 la quale detta una disciplina differente per gli ambiti del tessuto urbano consolidato – che devono essere definiti, in conformità alle previsioni dell’art. 10, nel piano delle regole – rispetto agli ambiti di trasformazione, che devono, invece, essere individuati dal documento di piano, ai sensi dell’art. 8, c. 2, lett. e).

Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso in quanto il documento di piano, in violazione dell’art. 8, c. 2 della l. Regione Lombardia n. 12/2005, non si limita a definire, per l’ambito di trasformazione, gli indici urbanisticoedilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, ma contiene, al contrario, previsioni puntuali, quali l’obbligo di cessione gratuita di una superficie pari a 2.750 mq., con relativa localizzazione all’interno dell’ambito, la localizzazione della parte dell’area destinata ad edilizia libera e di quella destinata ad edilizia residenziale pubblica o, ancora, l’obbligo di piantumazione di sette essenze ad alto fusto nel comparto di via Vittorio Emanuele II.

Merita, infine, accoglimento la censura con cui viene dedotta l’illegittimità della previsione di un obbligo di cessione gratuita al Comune della superficie di 2.160 mq. da destinare ad edilizia residenziale pubblica in quanto con essa l’amministrazione esercita, sostanzialmente, un potere ablatorio, in contrasto il dettato di cui all’art. 42, c. 3, Cost.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va, pertanto, accolto. Restano assorbite le ulteriori censure formulate dai ricorrenti.

Per l’effetto, le delibere impugnate vanno annullate nella parte in cui dettano la disciplina urbanistica dei terreni di proprietà dei ricorrenti.

Attesa la soccombenza, il Collegio condanna il Comune di xxx al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in dispositivo; compensa le spese nei confronti della Provincia di Como.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le delibere impugnate nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di xxx al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge.

Compensa le spese nei confronti della Provincia di Como.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2181

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Svolgimento del processo

P.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Catanzaro in data 8 novembre 2012, con la quale è stata parzialmente confermata la sentenza del G.I.P. del tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2011, con cui è stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 56 c.p., art. 629 c.p..

A sostegno dell’impugnazione il P. ha dedotto:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 629 c.p.p., comma 1; mancanza della motivazione e mancata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del reato di estorsione.

Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato:

b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 629 c.p.p., comma 1; Erronea applicazione della legge penale in ordine all’individuazione dell’elemento soggettivo del reato di estorsione.

Il ricorrente deduce che nei suoi confronti al più, state le motivazioni sottese, poteva essere configurata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 393 c.p..

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 597 c.p.p..

Violazione del principio del divieto della "reformatio in peius".

Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello, nella rideterminazione della pena, non ha considerato le circostanze attenuanti già concesse dal primo giudice.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, essendo assolutamente generici i primi due motivi.

2. Con riferimento al terzo motivo osserva la Corte che il ricorso relativo al calcolo della pena operato dal giudice dell’appello è fondato; in primo grado il P. era stato condannato ad una pena complessiva di anni tre ed Euro 600,00 di multa così determinata (p. base anni sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, ridotta ad anni quattro di reclusione ed Euro 750,00 di multa per le attenuanti generiche, aumentata a titolo della continuazione fino ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa). La Corte d’appello, a seguito della rideterminazione della pena in conseguenza della qualificazione dei fatti reato come tentativo ha rideterminato una pena finale sicuramente inferiore complessivamente rispetto a quella inflitta in primo grado, ma ha omesso, nel suo calcolo, l’applicazione della diminuzione concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infatti il calcolo è stato così determinato pena base anni tre e mesi quattro ed Euro 600,00 di multa, ridotta per il tentativo ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione ed euro seicento di multa, ridotta di 1/3 per il rito.

Appare evidente che la mancata applicazione della diminuzione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ha comportato un vulnus nel calcolo della pena, sicuramente deteriore per il ricorrente, con conseguente violazione del principio del divieto della reformatio in peius.

3. La sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15236

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 93/12/2005 depositata il 6 febbraio 2006 la CTR di Roma respingeva l’appello presentato da B&B s.r.l. avverso sentenza n. 268/ 43/ 2004 della CTP di Roma avente ad oggetto impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l’anno 1996.

Contro la sentenza di secondo grado il contribuente ha presentato ricorso per cassazione articolato su tre motivi; l’Agenzia delle Entrate non si è costituita. La causa è stata decisa in pubblica udienza.

Motivi della decisione

1.1. Quale primo motivo di ricorso il contribuente indica violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Così formulato il motivo – rispetto al quale il contribuente propone due quesiti oltre a richiesta di una duplice dichiarazione attinente al difetto di motivazione – è evidentemente cumulativo, e dovrà quindi essere sezionato nei submotivi che lo compongono.

1.2 11 primo quesito di diritto, evidentemente afferente a ipotesi di error in procedendo, chiede di dichiarare che costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c., il ritenere che la parte abbia implicitamente riconosciuto la validità di una presunzione laddove ne ha espressamente contestato la legittimità.

Dalla stessa formulazione del quesito emerge che non vi è stata omissione di pronuncia bensì pronuncia non conforme alla prospettazione del ricorrente, pronuncia che ha negato l’esistenza dell’asserita contestazione della presunzione. Il motivo è pertanto inammissibile.

1.3 Il secondo quesito, evidentemente in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, chiede di dichiarare che è onere probatorio dell’Ufficio, e non del contribuente, dimostrare che movimenti sul conto corrente bancario di società di capitali o personale di soci ovvero operazioni effettuate da soci sono riferibili a operazioni societarie. La sentenza impugnata, a tacer d’altro, non ha enunciato alcun principio di diritto in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, per cui il motivo difetta di interesse.

1.4 In rapporto alla omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente chiede si dichiari incongrua dal punto di vista logico-giuridico la presunzione per cui i crediti della società verso i soci per prelievi eseguiti da questi sono indice di maggiore reddito della società non contabilizzato e patimenti incongrua l’ulteriore presunzione per cui il fatto che i soci abbiano pagato le rate di un mutuo a essi intestato è indice di maggiore reddito della società non contabilizzato. Anche questo motivo è da disattendere, non essendo stati indicati – in effetti non sussistono – passi in cui la motivazione sostiene il contenuto di tali presunzioni, limitandosi infatti la CTR a ritenerle non contestate dal contribuente, avendo egli a suo dire contestato solo la mancata motivazione dell’atto e la procedura induttiva adottata dall’Ufficio.

2. Il secondo motivo concerne violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Anch’esso – che sfocia in tre quesiti e, quanto al difetto di motivazione, nella richiesta di due dichiarazioni – presenta le stesse caratteristiche di pluralità del primo motivo, con identica conseguenza di analisi e sceveramento in submotivi.

2.1 Quale primo quesito di diritto il ricorrente chiede di dichiarare che una contabilità formalmente corretta è sconfessabile solo con riscontri documentali o con presunzioni semplici, dotate di gravità precisione e concordanza. Questo va evidentemente riferito a quanto il ricorrente ha rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e difetta di interesse al vaglio, non essendosi pronunciata su ciò la sentenza impugnata, per cui è inammissibile.

2.2 Il secondo quesito di diritto proposto chiede di dichiarare – evidentemente in base agli stessi rifermenti normativi – che le presunzioni idonee a superare una contabilità formalmente corretta occorre si fondino su fatto noto, e non solo presunto. Nulla ha detto la sentenza sulle presunzioni di secondo grado, per cui vale quanto rilevato per il precedente submotivo, con analoga conseguenza di disattendimento.

2.3 Ulteriore quesito di diritto chiede – evidentemente ancora in base agli stessi ri fermenti normativi – di dichiarare che la circostanza che i crediti vantati dalla società verso i soci per prelievi siano da considerarsi come ricavi non contabilizzati e la circostanza che le quote di ammortamento del mutuo, in assenza di altri redditi da parte dei soci, siano da considerare entrate non contabilizzate costituiscono meri indizi utilizzabili per un accertamento meramente induttivo, ma non sono considerabili presunzioni, nè tantomeno presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.. Si tratta evidentemente di una valutazione di fatto, che rende il motivo inammissibile.

3.1 11 terzo motivo riguarda motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Invero, anch’esso contiene una duplicità di motivi.

3.2 Lamenta il ricorrente, anzitutto, che il giudice di merito non ha enunciato un principio di diritto nè in relazione all’art. 2697 c.c., nè in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, nè in relazione alla L. n. 472 del 1993, art. 62 sexies, avendo semplicemente ritenuto di dover attribuire valore di prova presuntiva ad alcune circostanze (registrazione di crediti verso i soci, ingiustificati prelievi sui conti correnti della società da parte dei soci, incongruenze dei depositi in conto corrente basati prevalentemente su assegni, sostenimento da parte dei soci del mutuo ipotecario per 245 milioni di lire), confermando per relationem il percorso argomentativo della sentenza di primo grado e nulla dicendo sulla eccepita violazione di legge in rapporto al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e L. n. 472 del 1993, art. 62 sexies; tale omissione determinerebbe un primo profilo di illegittimità della decisione per palese insufficienza della motivazione. Si tratta, chiaramente, di una questione di diritto (pretesa violazione delle suddette norme) che non può quindi farsi valere come vizio di motivazione; ne consegue l’inammissibilità di questo motivo.

3.3 In secondo luogo, il ricorrente rileva che nella motivazione si è dato risalto alle circostanze sopra riportate per ricavare l’operatività di presunzioni, ma che tali presunzioni non sono coerenti con le norme imperative e con i fatti noti. Premesso di avere, negli atti introduttivi rispettivamente dei due gradi di merito, evidenziato come tali circostanze di per sè non legittimassero l’azione di accertamento dell’Ufficio, il ricorrente affermava di avere più volte lamentato una illegittima inversione dell’onere della prova in quanto l’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento non dava contezza del reale fondamento delle presunzioni e della loro consistenza tale da rendere inattendibile la contabilità. Ciò sarebbe stato avallato dai giudici di merito; in particolare la CTR, appiattendosi sulla sentenza di primo grado, avrebbe fornito una motivazione apparente e contraddittoria, perchè da un lato sembrerebbe rendersi conto del concorso di varie metodologie d’accertamento e dall’altro non spiegherebbe le ragioni che rendono legittima la metodologia in definitiva utilizzata.

Così formulato, il submotivo è privo di autosufficienza, non indicando con specificità i fatti controversi decisivi che sarebbero oggetto di vizio motivazionale come prospettato e introducendo, in effetti, una richiesta di diretta valutazione del merito in luogo della valutazione del percorso logico motivazionale. Il motivo va pertanto respinto.

Il ricorso va dunque rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituita la parte non soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 334

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 28.12.2010 i ricorrenti hanno depositato in giudizio atto di rinuncia agli atti, sottoscritto per adesione alla compensazione delle spese dai soggetti controinteressati;

all’udienza pubblica del 27.1.2011, anche il difensore del Comune ha aderito alla richiesta di compensazione;

non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’estinzione della presente controversia, in ogni sua domanda, per intervenuta rinuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara l’estinzione del giudizio, in ogni sua domanda, per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.