Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 21-01-2014, n. 2661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
B.A. ricorre avverso la sentenza, in data 3 luglio 2012, della Corte d’appello di Napoli, con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato per il reato di estorsione aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e, chiedendone l’annullamento, si duole della valutazione operata dai giudici di merito; in particolare il ricorrente reitera pedissequamente i motivi d’appello deducendo:
a) Insussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
b) Sussistenza di un reato unitario e non di un reato continuato ex art. 81 cpv. c.p., con conseguente esclusione dell’aumento di pena applicato;
c) Insussistenza dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 629 c.p.p., comma 2, con riferimento all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e 3;
d) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed eccessiva asprezza della pena con riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p..
e) Violazione dell’art. 32 c.p., per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla espressa richiesta di esclusione della pena accessoria della sospensioni della potestà genitoriale.
Motivi della decisione
1. Osserva il collegio che il ricorso è infondato per i primi quattro motivi, mentre deve essere accolto in relazione al quinto motivo.
2. Per quanto riguarda i punti a) b), c), d) nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.
Ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte"(Cass. pen., sez. 6^, 25.1.94, xxx, 197748).
Il ricorrente si limita a contestare sostanzialmente in modo generico le valutazioni operate dai giudici d’appello senza affrontare, se non in modo descrittivo, le valutazioni operate, che appaiono esenti da censure logico giuridiche. Sotto questo profilo appare sufficiente richiamare la pag. 4 della sentenza d’appello per le censure relative alla sussistenza della L. n. 203 del 1991, art. 7, la pag. 5 per la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 629 cpv, riferita all’art. 628 c.p., comma 3, le pagg. 7 e 8 per quanto riguarda la correttezza dell’applicazione dell’art. 81 cpv. c.p., le pagg. 9 e 10 sui criteri di dosimetria della pena.
3. Come detto è fondata la censura relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di revoca della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale.
Appare erronea infatti la conclusione dei giudici di merito secondo i quali, non avendo il primo giudice applicato al prevenuto la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, sarebbe infondata la richiesta di revoca contenuta nell’atto di gravame.
Infatti la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Pertanto tale pena accessoria, pur conseguendo alla condanna, può essere esclusa dal giudice della cognizione solo con specifica motivazione. Ne consegue che, qualora il giudice della cognizione non si sia pronunciato, sul punto, non può riconoscersi al giudice dell’esecuzione alcuno spazio di discrezionalità, dovendo lo stesso applicare, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. e art. 183 disp. att. c.p.p., la suddetta pena accessoria, già predeterminata ai sensi di legge e consequenziale alla condanna (Sez. 1^, n. 5558 del 03/10/1997 – dep. 28/11/1997, P.G.in proc. xxx, Rv. 208978).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, ivi comprese le pene accessorie diverse da quella prevista dall’art. 32 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, ivi comprese le pene accessorie diverse da quella prevista dall’art. 32 c.p.p., comma 3.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con sentenza n 58/01/07, depositata il 23.6.2007, la Commissione Tributaria Regionale di secondo grado di Trento accoglieva l’appello proposto dalla Società xxx s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva, invece, confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, relativo a Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2003.
La Commissione Tributaria di secondo grado riteneva fondato il gravame con riferimento a cinque rilievi relativi ai costi indeducibili dei compensi relativi ai sindaci, alla ricerca, addestramento e formazione, ai premi assicurativi, e compensi degli amministratori e alle operazioni di esportazione di merci.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi:
a) difetto di motivazione con riferimento alla riferibilità al 2002 del costo relativo ai compensi dei sindaci;
b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 rilevando come il costo rappresentato dalla campagna quinquennale di ricerche di mercato e di promozione dovesse essere imputato a ciascun anno del quinquennio secondo il valore contrattuale delle prestazioni ricevute;
c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta indeterminatezza del costo della campagna per i quattro anni antecedenti all’ultimo;
d) vizio di motivazione in ordine alla scissione del premio assicurativo tra l’anno 2002 e l’anno 2003;
e) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 329 e 112 c.p.c. avendo giudice di appello statuito sulla ripresa a tassazione, nonostante l’acquiescenza del contribuente che non aveva dedotto alcun motivo di appello sul punto;
f) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 48 e 62, avendo erroneamente affermato i giudici di appello che il compenso pagato agli amministratori di società dal 1 al 12 gennaio sia costo di competenza dell’anno precedente.
La intimata si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità, proponendo ricorso incidentale deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla disposta compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio di merito nonostante la totale soccombenza dell’Ufficio. L’Agenzia presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo, terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibile per la omessa formulazione del relativo quesito.
E’ infatti, inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Sez. 5, Sentenza n. 24255 del 18/11/2011).
Peraltro, con riferimento al primo motivo, vengono dedotte valutazione di merito, inammissibili in sede di legittimità, relativamente alla affermazione della Commissione di secondo grado che ha ritenuto, dall’esame delle fatture, che le stesse non menzionassero attività riferibile all’esercizio 2002,ma al 2003, in mancanza di prova, con riferimento all’attività di controllo del bilancio, che il costo in questione fosse di competenza de relativo anno, essendo anche usuale che il compenso per il controllo del bilancio venga contabilizzato l’anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio, avendo già la società impuntato all’esercizio 2002 il costo della verifica del bilancio 2001, altrimenti avrebbe finito con l’imputare, seguendo il ragionamento dell’ufficio, un doppio costo per la verifica del bilancio nello stesso anno.
Con riferimento alla asserita illegittima scissione del premio assicurativo la polizza, stipulata con decorrenza annuale da maggio a maggio, relativa al premio per il periodo maggio 20002 – maggio 2003, con un premio unico determinabile in base al fatturato complessivo e globale dell’intero arco temporale annuale, non era, prima del 2003, nel certo nè conosciuto nel suo esatto ammontare e la società non poteva, quindi, indicarlo e dedurlo prima della esatta determinazione (ad esclusione dell’acconto correttamente imputato all’anno 2002) e appare quindi, corretta l’imputazione per il periodo gennaio – maggio 2003 a tale annualità, non essendo conoscibile il premio, relativo a tale periodo, nell’anno precedente, il quanto il conguaglio di Euro 15.025,52 è stato determinato e pagato solo nel 2003.
2. Anche il secondo motivo va disatteso.
Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 il costo rappresentato dal corrispettivo di una campagna quinquennale di ricerche di mercato e di promozione non può essere spesato integralmente nell’ultimo anno del quinquennio ma va imputato a ciascun anno secondo il valore contrattuale delle prestazioni ricevute nell’anno stesso, mentre può essere spesato integralmente nell’ultimo anno del quinquennio solo nel caso in cui il contribuente dimostri l’impossibilità di determinare detto posto negli altri anni del quinquennio. Circostanza quest’ultima ritenuta sussistente dalla Commissione di secondo grado che ha affermato, con valutazioni di merito non censurabile in sede di legittimità, che "detto costo perla xxx s.p.a non è, prima del 2003, nè certo, nè conosciuto nell’esatto ammontare e la contribuente dunque, non poteva indicarlo e dedurlo".
3. Il quinto motivo difetta di autosufficienza, non avendo l’Agenzia allegato o riprodotto il ricorso in appello della società al fine di verificare se sia stata o meno formulata alcuna censura contro la sentenza di primo grado in ordine alla ripresa del costo relativo al compenso degli amministratori, circostanze espressamente contestata dalla xxx che ha affermato, peraltro anch’essa senza riprodurre o allegare il relativo passo, che la questione è stata espressamente trattata alle pagine 9 e 10 dell’atto di appello, ove si è anche lamentato che la sentenza di primo grado non avesse minimamente considerato la sussistenza del c.d. principio di cassa allargato.
4. Anche l’ultimo motivo è infondato.
Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 1, TUIR prevede l’applicazione del principio di cassa c.d. "allargata" in base al quale "si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono".
Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, comma 1, lett. c bis) sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica" Costituisce principio generale che gli emolumenti corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate, divenuti tassabili alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133, alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, soggiacciono al cosiddetto principio di cassa, dovendo aversi riguardo al momento non già della relativa maturazione, bensì a quello della relativa percezione, quest’ultima costituendo il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5575 del 09/03/2011).
Anche l’imputazione del compenso dell’amministratore, assimilato a quello del lavoratore dipendente, è, quindi, regolata dal principio di cassa e va quindi effettuata con riferimento al momento della effettiva percezione del compenso; tale principio è ribadito dalla L. 21 gennaio 2000, n. 342, art. 34, comma 1, lett. d).
La questione controversa concerne l’applicazione ai compensi degli amministratori del c.d. principio di cassa allargato in base al quale si possono considerare percepiti e, quindi, tassabili nel periodo d’imposta anche i compensi, per tale causale, relativi all’anno precedente ma corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
In mancanza di una norma specifica derogatorie e stante la assimilazione normativa al reddito di lavoro dipendente dei compensi degli amministratori, il principio di cassa allargato trova applicazione anche ai compensi di questi ultimi.
In tal modo coincidono il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante, mantenendo la simmetria tra l’anno di tassazione per l’amministratore e l’anno di deducibilità per la società. Diverso è il caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui l’attività di amministratore svolta rientra nell’oggetto dell’arte o professione, in quanto in tal caso le somme corrisposte sono soggette alla disciplina del reddito di lavoro autonomo per cui il principio di cassa allargato non si applica.
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce contestualmente "difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge". Va premesso, in generale, che i motivi che deducono "difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge" appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.
Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).
Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto. (Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009).
Nella fattispecie tale presupposto non sussiste.
Il motivo che deduce entrambi i vizi è, pertanto, inammissibile perchè contraddittorio. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5471 del 29/02/2008).
Vanno, quindi, rigettati sia il ricorso principale che incidentale.
Stante la particolarità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e incidentale. Dichiara compensate le spese del grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-02-2011, n. 925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Professor P.M., professore ordinario a decorrere dal 3/10/1978 in data 5/7/1990 veniva eletto dal Parlamento in seduta comune Componente del Consiglio Superiore della Magistratura ed il suo insediamento è avvenuto in data 26/7/1990.

Cessato dalla carica e rientrato nel ruolo dei professori universitari, asserisce il ricorrente che nella determinazione dell’assegno personale ex art.3 L.n.312/1971 il Ministero dell’Università avrebbe omesso di tenere conto dell’indennità prevista dall’ art. 3 della L.27/1981, ai fini del trattamento retributivo spettategli.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’accertamento del diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L.n.312/1971, dell’esatta misura dell’ assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all’intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione comprensivo dell’indennità giudiziaria di cui all’art.3 L.27/1981 nella misura dovuta a quest’ultimo, nonché delle relative differenze e degli arretrati dovutigli a seguito del computo di cui sopra, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con la maturazione da ciascun rateo

Deduce i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione di legge. Violazione art. 3 L. 312/1971, nonché dell’art.202 del T.U. n. 3/1957.

All’epoca dei fatti, al ricorrente -allora componente del CSM eletto dal Parlamento quale professore ordinario d’università in materie giuridiche – era corrisposto, in costanza di mandato, un assegno mensile pari al trattamento economico spettante al Presidente di sezione della Corte di Cassazione che, risultando di ammontare superiore al trattamento economico allo stesso all’ epoca spettante a carico del bilancio dello Stato quale professore universitario, gli era corrisposto dall’amministrazione statale di appartenenza per la parte corrispondente al trattamento già goduto prima dell’ elezione, mentre la differenza rispetto a quello più favorevole dovutogli gli era corrisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia. Il trattamento economico dei componenti del CSM eletti dal Parlamento e cessati dalla carica è viceversa, secondo l’art.3 della L.312/1971, rappresentato da un assegno personale esattamente corrispondente all’assegno mensile già percepito quale componente del CSM.

Nella determinazione di tale assegno doveva tenersi conto dell’indennità giudiziaria prevista dall’art.3 L.27/1981, che era già una componente del trattamento economico spettante al presidente di sezione della Corte di Cassazione, cui si commisurava l’indennità di servizio del membro del CSM.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce la prescrizione quinquennale del diritto azionato dopo la quantificazione della retribuzione spettantegli da parte dell’Ateneo resistente.

Motivi della decisione

Il Professore P. veniva eletto dal Parlamento nel Luglio del 1990 quale Componente del Consiglio Superiore della Magistratura per il quadriennio 19901994.

Nelle funzioni di componenti laici del CSM il ricorrente ha goduto, ai sensi del secondo comma dell’art.40 comma terzo della L.195/1958, dell’assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell’art.6 n. 3 della L.392/1951 (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Presidente delle Corti d’Appello e Procuratore Generale presso le stesse corti), corrisposto ai componenti del CSM diversi dal vicepresidente.

Ai componenti del CSM che godano di stipendio o assegni a carico dello Stato, il terzo comma del citato articolo 40 della Legge n.195/1958 stabilisce che spetta loro il trattamento più favorevole, restando a carico dell’ amministrazione di appartenenza l’onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di Grazia e Giustizia quello relativo all’eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del CSM; dispone, infine, l’art. 3 della citata legge n. 312/1971 che, in tale ipotesi, alla cessazione dalla carica l’assegno mensile a carico del CSM verrà tramutato in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall’ art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Cessato dalla carica e rientrato nel ruolo dei professori universitari, nella determinazione dell’assegno personale di cui sopra l”Università resistente ha omesso di tenere conto dell’indennità prevista dall’art.3 della L.27/1981, ai fini del trattamento retributivo loro spettante.

Devesi precisare che il trattamento economico di servizio dei componenti del CSM è, come detto, stabilito dall’ art.40, comma terzo, della L.195/1958, il quale prevede come "ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, al magistrati indicati nell’art. 6 n.3 della L. 392/1951. Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendi o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta loro il trattamento più favorevole restando a carico dell’Amministrazione di appartenenza l’onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di Grazia e Giustizia quello relativo all’eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio Superiore".

Il trattamento economico dei componenti del CSM eletti dal Parlamento e cessati dalla carica è viceversa stabilito dall’art. 3 della L. 312/1971, secondo cui "ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dalI" articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n.195, l’assegno mensile a carico del Consiglio superiore della Magistratura verrà tramutato, all’atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall’art.202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 11.3. In tali casi la liquidazione del trattamenti di quiescenza e previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della magistratura".

Dispone quindi l’art. 202 ultimo citato che "nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio giù goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica".

La presente controversia si risolve nello stabilire se nella determinazione di tale assegno debba tenersi conto dell’indennità giudiziaria prevista dall’art.3 L.27/1981, che era già una componente del trattamento economico spettante al presidente di sezione della Corte di Cassazione, cui si commisurava l’indennità di servizio del membro del CSM.

Il quesito è già stato risolto positivamente dal Consiglio di Stato, IV Sezione, che con sentenza n. 845/2002 (Galasso contro Ministero Ricerca Scientifica e CSM).ha avuto modo di ribadire che "..Deve innanzitutto escludersi che l’indennità giudiziaria prevista dall’art.3 l.27/1981 sia una diretta componente dell’indennità di servizio del membro del CSM, come viceversa lo è per qualsiasi appartenente all’ordine giudiziario o equiparato. In realtà, l’indennità giudiziaria prevista dall’art. 3 L.27/1981 e dalla L.425/1984 è attribuita direttamente soltanto ai soggetti ivi indicati ed a quelli cui le successive leggi l’hanno estesa. Viceversa, ai componenti del consiglio superiore della magistratura tale indennità non è mai stata direttamente estesa. Le disposizioni sopra riferite, infatti, commisurano forfetariamente l’indennità dovuta al membro dell "organo d’autogoverno a quella del presidente di sezione di Cassazione, tra le cui componenti c’è appunto l’indennità giudiziaria.

"Si tratta di un rinvio dinamico, di carattere forfetario, ad un trattamento economico globalmente considerato, relativo a personale che svolge funzioni diverse da quelle del componente laico del CSM, ed al quale il legislatore ha inteso soltanto equiparare quello spettante a quest "ultimo, per un evidente criterio di equivalenza della dignità delle funzioni, come avviene negli organi di autogoverno delle altre magistrature il cui stato giuridico ed economico sia equiparato a quello dei componenti laici del CSM

"In questo senso depone l’espressione "è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ", contenuta nel capoverso dell "art. 40 della L. 195/1958 che sottolinea appunto non l’identità, bensì l’equiparazione soltanto ai fini del quantum, del trattamento economico dei componenti del CSM a quello di presidente dei sezione della Corte di Cassazione, oltre tutto considerato che la natura del primo è soprattutto indennitaria, com "è già riconosciuto nella sentenza costituzionale del 14 Luglio 1982 n.131, e non certamente retributiva di una prestazione di lavoro vera e propria, com "è viceversa quella del trattamento economico dovuto al personale di magistratura.

" Il problema della disciplina di tale indennità è risolto dallo stesso art.3 della L. 312/1971, secondo cui il regime dell "assegno personale di fine servizio del componente dell "organo di autogoverno è quello previsto dall’art. 202 del TU 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè la pensionabilità, unita all’obbligo del riassorbimento con la successiva progressione economica del dipendente, caratteristiche queste proprie dell’assegno ad personam attribuito in generale per evitare la reformatio in pejus del trattamento economico del personale pubblico in caso di passaggio di carriera…".

Sulla base delle suesposte considerazioni, questa Sezione nell’uniformarsi all’orientamento espresso del giudice di secondo grado, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e dichiara il diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, anche dell’indennità giudiziaria di cui all’art.3 L.27/1981, nella misura spettante al presidente di Cassazione, ed agli arretrati maturati fino ad allora, aumentati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo, secondo i limiti e le modificazioni medio tempore intervenute e salva la eccepita prescrizione quinquennale delle somme da corrispondere.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e dichiara il diritto del ricorrente al calcolo, nel proprio trattamento economico, ex art.3 L. n.312/1971, dell’esatta misura dell’ assegno mensile già goduto durante il servizio di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, in tutto corrispondente all’intero trattamento economico spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, comprensivo dell’indennità giudiziaria di cui all’art.3 L.27/1981 secondo le modalità e nei limiti di cui in motivazione

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 21-01-2014, n. 2662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
G.G. ricorre avverso la sentenza, in data 21 gennaio 2013, della Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, con cui è stato condannato per il reato di ricettazione, e chiedendone l’annullamento, deduce:
a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c) in relazione all’art. 649 c.p.p., per il mancato riconoscimento del bis in idem.
Il ricorrente lamenta che l’azione penale erroneamente non è stata dichiarata improcedibile in base al principio del ne bis in idem,in considerazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, che aveva posto in dubbio il fatto che il soggetto passivo del reato presupposto rispetto a quello di ricettazione del titolo oggetto del presente procedimento a carico del G., avesse realmente subito il furto in questione.
b) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 8, 9 e 16 c.p.p..
Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza per connessione, in favore della Procura di Brindisi, respinta dal Tribunale di Taranto.
c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al delitto di ricettazione.
Secondo il ricorrente il G., che era stato chiamato a rispondere in concorso con il M. del reato di calunnia per quanto riguarda il furto del titolo dinanzi alla Procura di Brindisi, non avrebbe potuto rispondere del reato di ricettazione, inconcepibile per chi avesse conosciuto la reale provenienza del titolo, ed essendo rimasto indimostrato il possesso del medesimo da parte del ricorrete.
d) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 133, e 62 bis c.p..
Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai criteri adottati per determinare la dosimetria della pena.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In ordine al primo motivo di ricorso rileva il Collegio che devono essere applicati i seguenti principi di diritto in base ai quali non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l’accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. (Sez. 5^, n. 9825 del 10/01/2013 – dep. 01/03/2013, xxx, Rv. 255219).
Eventualmente sarà proponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in considerazione appunto che il relativo giudizio, presupponendo necessariamente un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolve in un accertamento sul fatto. (Sez. 5^, n. 24954 del 06/05/2011 – dep. 21/06/2011, xxx, Rv. 250920).
3. Per quanto riguarda il secondo motivo relativo all’eccezione di incompetenza per connessione, appare dirimente la circostanza che la stessa, come rilevato dai giudici di merito non sia stata sollevata in sede di udienza preliminare. La giurisprudenza è costante nell’affermare che nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare. (Sez. 6^, n. 34472 del 14/06/2007 – dep. 12/09/2007, xxx e altri, Rv. 237548).
4. Con il terzo motivo in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta, una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, xxx ed altri, 229369; SU n 12/2000, xxx, rv 216260).
5. Il quarto motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto riferimento ai gravi precedenti penali e alla entità del fatto.
6. Va dichiarata pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.