T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-02-2011, n. 928

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso si chiede l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire al figlio dei ricorrenti, in relazione alla documentata situazione di handicap grave di cui il minore risulta affetto, un apporto completo di ore di insegnamento di sostegno con deroga massima in rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico di frequenza del minore;

Considerato che del provvedimento impugnato viene dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili;

Considerato che la fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale identità con altra già sottoposta all’esame della Sezione che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010;

Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che la motivazione della sentenza in forma semplificata "può consistere…,se del caso, ad un precedente conforme";

Considerato che, in applicazione del disposto normativo che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella precitata sentenza n. 3298/2010;

Considerato, in particolare, che nella richiamata sentenza la Sezione, facendo applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a. – il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio" – ha disposto che le amministrazioni scolastiche intimate "avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica";

Considerato pertanto di accogliere il ricorso limitatamente alla domanda principale intesa ad assicurare al minore il sostegno scolastico nella misura massima consentita;

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglie, riconoscendo il diritto del minore Simone Vetri al sostegno scolastico nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, ordinando alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 23-01-2014, n. 3527

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia, avverso la sentenza del Gup del locale Tribunale per i minorenni, in data 12 novembre 2012 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato è stato condannato V.C., in ordine ai reati di furto aggravato e di lesioni personali volontarie, commessi, rispettivamente, il (OMISSIS).

Deduce l’inosservanza dell’art. 582 cpv. c.p., nonchè del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4, 52 e 63. Limitatamente alla condanna per il reato di lesioni, invero, il giudice aveva irrogato la pena della reclusione senza considerare che, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria o un’altra delle pene alternative previste dall’art. 52 cit. D.Lgs..

Il ricorso è fondato.

Effettivamente il reato di lesioni personali, contestato e addebitato all’imputato in assenza di continuazione con quello di furto, è quello di cui all’art. 582 c.p., comma 2, in ragione della entità delle lesioni cagionate.

Tale fattispecie è di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell’articolo 4 del cit. D.Lgs. ed è sanzionata, ai sensi dell’articolo 52 dello stesso decreto, con la multa o con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità.

Siffatte sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione, ex art. 63 D.Lgs. cit., anche nel caso di specie, in cui il reato è stato giudicato da un giudice diverso dal Giudice di pace.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il delitto di lesioni personali volontarie, con rinvio alla corte d’appello di Brescia per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15244

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 60/03/09, depositata il 4.5.2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da T.D. avverso la sentenza della commissioni tributarie provinciali di Roma n. 74/10/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento, ai fini dell’imposta di Registro e Invim, relativo alla compravendita di un terreno ubicato in località (OMISSIS), riducendo il valore accertato dall’ufficio nella misura del 30%.

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 nonchè omessa pronuncia sulla sussistenza di un favorevole giudicato (art. 360 c.p.c., n. 4), rilevando come si fosse già formato il giudicato sul ricorso proposto dalla covenditrtce F.A., moglie del ricorrente, sia dall’acquirente CIR;

b) violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, per carenza di motivazione dell’impugnata accertamento e falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. tre, rilevando come un atto amministrativo, quale l’avviso di accertamento, viziato da carenza di motivazione non venga sanato a seguito dell’impugnazione dell’atto medesimo, deducendo che la carenza di motivazione e quindi la nullità dell’avviso di accertamento era già stata accertata con sentenza passata in giudicato a seguito del ricorso proposto dall’obbligato solidale.

La Agenzia non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Fondato ed assorbente del secondo è il primo motivo di ricorso.

Nella fattispecie l’atto di accertamento riguarda tre distinti soggetti (due covenditori e un acquirente) solidalmente responsabile per il pagamento di un’imposta, con conseguente sussistenza di litisconsorzio necessario che, tuttavia, nella specie, non è più possibile attuare in quanto nei confronti di due dei tre coobbligati si è formato un giudicato che ha riconosciuto nullo il medesimo avviso di accertamento, così come documentato dalle relative sentenze con l’attestazione di definitività, allegate al ricorso.

Il coobbligato d’imposta può avvalersi, quale riflesso dell’unicità dell’accertamento, del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., sempre che non si sia già formato un diverso giudicato nei suoi confronti.

Mentre il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione divenuta definitiva nei suoi confronti, può, invece, avvalersi del giudicato esterno, formatosi nei confronti di altro obbligato in solido per la medesima imposta qualora il giudizio instaurato, ancorchè a lui sfavorevole, non sia divenuto definitivo, come nel caso di specie.

Và, conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che dovrà applicare, nei confronti del ricorrente, il principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-02-2011, n. 938

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso depositato in data 7 settembre 2010, la prof.ssa M.Z. adisce la Sezione per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1064/2010, con la quale, in accoglimento del ricorso n. 9751/2006, è stata annullata la valutazione negativa della prova orale dalla medesima sostenuta nel concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici per il Lazio, indetto con decreto del 22 novembre 2004 della Direzione Generale per il personale della Scuola del Dipartimento per l’Istruzione del M.P.I..

Nel premettere che avverso la predetta sentenza il Ministero soccombente ha proposto appello al Consiglio di Stato, senza chiederne la sospensione degli effetti, e che, ai sensi dell’art 33 della legge n 1034/1971, le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali non sospese dal Giudice d’appello sono esecutive, la ricorrente riferisce di avere notificato all’amministrazione scolastica, in data 23 giugno 2010, rituale atto di costituzione in mora ad adempiere.

Non essendo conseguiti fatti adempitivi, la prof.ssa Z. chiede che la Sezione, in accoglimento del presente ricorso, statuisca le modalità attuative della decisione non ottemperata, essendo evidente il suo interesse a che la procedura concorsuale, oggetto dell’impugnativa, sia definita sia pure con provvedimenti di carattere provvisorio, nelle more della decisione di merito che il Giudice dell’ Appello andrà a pronunciare; ciò anche nella considerazione della riversibilità degli effetti dell’esecuzione qui rivendicati dell’esecuzione della sentenza.

1.1.- Costituendosi in giudizio, l’amministrazione intimata ha depositato documentazione, tra cui il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1064/2010.

2.- Il ricorso merita accoglimento.

La sentenza n. 1064/2010, pur gravata d’appello, non è stata oggetto di richiesta di sospensione degli effetti; sicché essa deve ritenersi esecutiva, donde il preciso obbligo dell’amministrazione soccombente di darvi attuazione.

Attesa la riversibilità degli effetti dell’esecuzione della sentenza de qua (arg. art. 114, comma 4, lett. c.), non esistono peraltro preclusioni a che questo giudice disponga le relative modalità attuative. Queste ultime vanno individuate nell’obbligo del legale rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, previa adozione di tutti i necessari atti propedeutici tra cui la riconvocazione della commissione esaminatrice, di riformulare il giudizio di valutazione della prova orale della ricorrente secondo le indicazioni e le modalità contenute nella sentenza n. 1064/2010.

Per l’adempimento si assegna il termine di giorni 40 (quaranta) decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.

In caso di superamento dell’ora indicato termine finale senza che l’amministrazione esegua la sentenza (in tal caso avvertendosi che dell’inerzia sarà interessata la magistratura contabile per l’accertamento di eventuali responsabilità patrimoniale dei funzionari inadempienti), provvederà in via sostituiva un commissario ad actus, individuato fin da ora nel dr. xxxx, dirigente in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, che provvederà senza indugio alle attività necessarie a dare esecuzione alla sentenza della Sezione.

L’organo commissariale, cui competerà un compenso per l’opera svolta imputabile al bilancio dell’amministrazione inadempiente, provvederà nell’ulteriore termine di 40 (giorni) predisponendo e depositando apposita relazione sulle attività svolte.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, con le modalità indicate in motivazione.

Assegna per l’adempimento il termine di giorni 40 (quaranta) decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.

Nomina un commissario ad actus nella persona del dr. xxx, dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione scolastica.

Dispone che la Segreteria comunichi la presente decisione anche al commissario ad actus.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.