T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, l’esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma 30 settembre 2009 n. 14572 avente ad oggetto il riconoscimento, in loro favore, della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal marzo 2000 ed il conseguente pagamento delle differenze retributive spettanti in forza dell’inquadramento degli stessi al sesto livello (parametro 158), sul presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia;

– che, sebbene i ricorrenti affermino che la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009 sia passata in giudicato (in ragione della notifica avvenuta in data 16 novembre 2009), la società resistente ha rappresentato, dopo aver precisato che la notifica della predetta pronuncia è stata effettuata irritualmente (ovvero alla sede legale della società A. e non al domicilio eletto presso il difensore), di aver proposto appello avverso la sentenza in data 30 settembre 2010 (RG n. 8916/2010 della Corte di Appello di Roma) e che la prima udienza è fissata per il 22 ottobre 2012;

– che, a fronte di quanto documentato dalla società resistente, i ricorrenti non hanno dedotto alcunché, né può essere rimessa al Collegio la soluzione circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009, trattandosi di questione sottoposta al giudizio del giudice ordinario (nel caso di specie, Corte di Appello di Roma) presso il quale è pendente l’appello avverso la predetta pronuncia del Tribunale civile;

– che, nella fattispecie in esame, non sussiste, peraltro, la giurisdizione del giudice amministrativo posto che la questione oggetto del giudizio proposto dai ricorrenti dinanzi al giudice ordinario (ovvero la retrodatazione della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il conseguente pagamento delle differenze retributive) non concerne l’esercizio di una potestà autoritativa e non è comunque connessa, nemmeno strumentalmente, alla gestione del pubblico servizio di cui è titolare la società A., bensì si tratta una questione di carattere privitatistico tra lavoratori dipendenti e un soggetto – come noto – di diritto privato (sebbene gestore di un pubblico servizio);

– che, pertanto, il ricorso proposto dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs n. 104 del 2010, va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione comunque dei dubbi emersi sulla sussistenza o meno del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 14572/2009.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-02-2014, n. 9883

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 28.9.2010, resa nelle forme del giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano ha dichiarato T.G. colpevole dei reati, realizzati negli anni 2007 e 2008 con abuso delle funzioni e dei poteri connessi alla sua qualità di tecnico comunale-geometra del Comune di (OMISSIS), di corruzione propria continuata e di falsità in atti pubblici (due contestazioni), condannandolo alla pena, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, di tre anni di reclusione e dichiarandolo interdetto per cinque anni dai pubblici uffici. Il Tribunale ha altresì ordinato la confisca ex art. 322 ter c.p., delle disponibilità bancarie del prevenuto nella misura di Euro 30.500 ritenuta equivalente al prezzo della corruzione.
Adita dall’impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 24.5.2011 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, ma ha mitigato la sanzione, concedendo all’imputato le attenuanti generiche negate in primo grado e rideterminando la pena in due anni e otto mesi di reclusione.
2. I fatti reato contestati all’imputato scaturiscono da complesse indagini svolte sulle attività dell’imprenditore I.A., presidente della società xxx S.p.A., controllante una serie di società a responsabilità limitata e con esse costituente un vero e proprio gruppo di imprese (holding) operante nel settore immobiliare (progettazione e costruzione di edifici, opere di ristrutturazione, vendita di immobili, arredamento di interni), particolarmente attivo nei rapporti con enti pubblici dell’area Sud-Ovest della provincia di (OMISSIS).
2.1. Nell’ambito delle diverse pratiche edilizie e urbanistiche di diretto o indiretto interesse dello I. (della società xxx SpA e di società collegate) le indagini hanno portato in luce gli anomali rapporti intessuti dallo I. con il tecnico del Comune di (OMISSIS) T.G., scanditi da ripetuti e continuativi contatti personali e da dazioni di somme di denaro e utilità varie dallo I. al pubblico funzionario. Rapporti evidenziati dalle acquisizioni documentali della p.g., dai contenuti di intercettazioni telefoniche (segnate anche da diretti contatti tra T. e I.), dalle dichiarazioni ammissive dei fatti rese dallo I. (assimilate dai giudici di merito a una vera e propria chiamata in correità del coimputato T.), da più dichiarazioni testimoniali e, in concreto, dalle sostanziali ammissioni dello stesso T., che ha riconosciuto di aver conseguito dallo I. somme di denaro (nelle festività natalizie del 2006 e del 2007) e ha reso confessione degli addebiti di falso, relativi alla soppressione (capo B della rubrica) delle ultime pagine, recanti le conclusioni, della relazione geologica corredante il piano di lottizzazione di Via (OMISSIS) progettato dalla xxx s.r.l. proprietaria dei terreni (piano cui era interessato lo I.: edificazione di 32.000 metri cubi di edifici residenziali e relative infrastrutture) e alla loro sostituzione, previa falsificazione della data di arrivo al Comune (capo C della rubrica), con altra relazione idrogeologica (del 29.1.2008, fatta apparire giunta il 22.1.2008) in formale conformità alle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore comunale.
Alle dazioni di denaro ottenute dal T. (il 27.12.2007 si reca presso gli uffici della società xxx dove gli viene consegnata una busta con 2.000 Euro) si cumula, in base ad accertamenti documentali, il controvalore di Euro 28.500 corrispondente ai lavori di ristrutturazione della propria abitazione fatti eseguire, su intervento da lui sollecitato allo I., dalla Archimede Costruzioni s.r.l., società del gruppo xxx. Evenienze, tutte, che – secondo l’accusa, giudicata fondata da Tribunale e Corte di Appello – inscrivono i contegni antidoverosi del T. anche in un più generale "asservimenlo" della pubblica funzione ricoperta a beneficio degli interessi di I.A. e delle società da questi controllate.
2.2. Le due conformi decisioni di merito hanno ritenuto le emergenze delle indagini e dell’iniziale istruttoria dibattimentale (si è proceduto su richiesta del T. al giudizio abbreviato solo dopo l’integrazione dell’accusa con contestazioni suppletive del p.m., ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 333/2009) largamente dimostrative dei fatti reato ascritti al T., non trovando margini di verosimiglianza gli assunti difensivi del prevenuto sui fatti di corruzione continuata. Per un verso le accertate remunerazioni pecuniarie ricevute dallo I. (che afferma di aver soltanto voluto "sdebitarsi" o compensare lo "spirito di collaborazione" con cui il tecnico comunale trattava le pratiche riconducibili al gruppo xxx) trascendono senz’altro il connotato di semplici "regalie" o spontanee elargizioni dell’imprenditore I., come attestano le condotte elusive del corretto e imparziale svolgimento delle pratiche di sua competenza d’interesse di I. e il consistente valore delle opere di ristrutturazione immobiliare conseguite dall’imputato dopo aver pagato una iniziale fattura di soli Euro 1.500 alla società Archimede. Per altro e congiunto verso i dati storici relativi a tali "gratuite" opere di ristrutturazione fruite dall’imputato non sono smentiti dalla "ripresa" dei pagamenti dell’appalto dei lavori con il versamento della somma di Euro 9.000 nel novembre 2009, eseguito, come osserva la sentenza di appello, "poco dopo aver appreso dell’esistenza dell’indagine a suo carico".
3. Con il ricorso proposto dal difensore dell’imputato contro la decisione della Corte di Appello di Milano si deducono i vizi di violazione di legge e di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riassunti come di seguito.
3.1. Violazione degli artt. 318 e 319 c.p..
I risultati delle indagini non offrono persuasiva prova che le dazioni di denaro e le utilità percepite dall’imputato siano causalmente collegate al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Consapevoli di tale situazione processuale i giudici di merito hanno fatto ricorso alla costruzione di matrice giurisprudenziale di un generale contegno di asservimento delle pubbliche funzioni del geometra comunale agli interessi privati dello I.. Quando si tenga conto della "assoluta modestia" delle erogazioni pecuniarie o assimilate acquisite dal T., occorre considerare – potendo siffatto asservimento verificarsi anche nelle ipotesi di reato contemplate dall’art. 318 c.p. (corruzione per atto di ufficio o c.d. impropria) – che il chiamante in correità I. ha riferito che le suddette dazioni erano soltanto una ricompensa per "la più pronta e corretta trattazione delle pratiche che lo riguardavano". Sicchè gli interventi suppostamele favoristici attuati nella sua qualità dal T. a beneficio dello I. non hanno in alcun modo violato regole di correttezza e di buona amministrazione, nè hanno pregiudicato posizioni e interessi di terzi. Nelle vicende del piano di lottizzazione (OMISSIS), cui le decisioni di merito hanno dedicato particolare attenzione e che non possono correlarsi alla dazione dei 2.000 Euro avvenuta nel dicembre 2007, trattandosi di vicende successive, il T. si è limitato "ad evidenziare alla parte istante, sia pure per le vie brevi e più celeri (attesa l’imminenza dell’esame della pratica da parte dell’apposita commissione comunale) che quella relazione tecnico- geologica non era adeguata, pertinente, congrua, efficace". Contegno che non esorbita dal dovere di correttezza funzionale.
3.2. Erronea applicazione degli artt. 476, 485, 490 e 493 bis c.p..
Con riguardo ai due reati di falso contestati all’imputato, la Corte di Appello ha ritenuto di confermare le conclusioni del giudice di primo grado, richiamando la decisione di legittimità già menzionata dal Tribunale (Sez. 5, 23.1.2004 n. 8684, xxx, rv. 228752). Ma i precedenti giurisprudenziali evocati dai giudici di merito non sono conferenti. Nessuno dubita, infatti, che il registro di protocollo di un ente pubblico e lo stesso numero di protocollo apposto su un atto depositato da privati costituiscano atti pubblici. Nel caso di specie, però, il T. non ha operato alcuna alterazione del timbro di protocollo o del registro di protocollo pertinenti alla presentazione della relazione idrogeologica della xxx s.r.l.
"corretta". La relazione è stata alterata solo nel senso che la sua parte conclusiva è stata sostituita con altra, senza alcuna manomissione, riproduzione o alterazione del timbro e del registro di protocollo in cui si dava atto della presentazione del documento (avente natura consulenziale e non altrimenti qualificabile se non come atto privato) in una certa data e da parte di un certo soggetto.
A tutto concedere l’intervento del T. non è stato idoneo a costituire una forma di "inganno rilevante" in danno dell’ente pubblico comunale.
3.3. Manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
La Corte di Appello ha ritenuto di condividere le valutazioni del Tribunale in riferimento alla supposta irrilevanza dello stato di incensuratezza dell’imputato. E’ vero che la stessa Corte ha tuttavia ritenuto lo stesso meritevole delle attenuanti generiche, giustificandole con la confessione spontanea e pregiudiziale del prevenuto almeno per i reati satelliti (reati di falso). Nondimeno ha operato una riduzione di pena assai limitata in supposta assenza di altri dati che consentissero l’applicazione delle attenuanti generiche nella loro estensione massima, riducendo la pena base per il solo più grave reato di corruzione e mantenendo invariati gli incrementi per gli altri due reati in continuazione, senza svolgere alcun giudizio di comparazione con le aggravanti contestate per i falsi.
3.4. Erronea applicazione degli artt. 28, 31 e 37 c.p..
I giudici di appello hanno confermato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata dal giudice di primo grado al T. per la durata di cinque anni. La pena accessoria così determinata deve ritenersi, quanto alla sua durata, illegale.
La pena principale per il più grave reato di corruzione (della quale soltanto deve tenersi conto) non supera i tre anni di reclusione e occorre avere riguardo all’art. 31 c.p., che prevede la pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici quale effetto della condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio. L’art. 31 c.p., non stabilisce un termine di durata della sanzione accessoria. E’ l’art. 37 c.p., a stabilire che, in assenza di espressa indicazione normativa, la pena accessoria temporanea deve avere durata equivalente a quella della pena principale inflitta. La pena base per il reato di corruzione è stata calcolata dalla Corte territoriale in due anni e sei mesi di reclusione. Valutata la riduzione ex art. 442 c.p.p., la pena inflitta per il reato di corruzione è pari ad un anno e otto mesi e tale non può non essere anche la durata della pena accessoria.
3.5. Erronea applicazione dell’art. 322 ter c.p..
La Corte di Appello ha confermato anche la misura di sicurezza della confisca per equivalente nella entità applicata dal Tribunale in misura di Euro 30.500. Somma costituita dalle dazioni pecuniarie di Euro 3.000 menzionate nel capo di imputazione ex art. 319 c.p., e dalla utilità corrispondente ai lavori di ristrutturazione dell’immobile dell’imputato, calcolata in base al valore contrattuale iniziale (preventivo di Euro 30.000), detratti gli anticipi corrisposti dall’imputato. Sennonchè tale seconda più rilevante voce non è correttamente computata, perchè deve aversi riguardo non alla previsione di valore iniziale dei lavori ma alle attività di ristrutturazione in concreto eseguite, che lo stesso Tribunale (nulla aggiungendo sul punto la Corte di Appello) riconosce non essere state esaurite.
3.6. Con "motivi aggiunti" depositati il 19.4.2013 il difensore del ricorrente, riprendendo un tema già accennato con il primo motivo di ricorso, prospetta la tesi della attuale riconducibilità della condotta di asservimento della propria pubblica funzione ai privati interessi del corruttore I. contestata al T. alla fattispecie della corruzione per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 318 c.p., come modificato dalla recente L. n. 190 del 2012.
Ad avviso del difensore la sola corruzione propria continua oggi ad essere ancorata ad uno specifico o determinato atto di ufficio, laddove la vigente riconfigurazione della corruzione impropria come mercimonio della funzione (art. 318 c.p., nel nuovo testo) impone – a norma dell’art. 2 c.p., comma 4 – la "derubricazione" dell’ascritto reato di corruzione propria in corruzione impropria.
4. Ad eccezione di quella, subordinata, relativa alla durata della pena accessoria interdittiva applicata all’imputato (quarto motivo di ricorso), le censure proposte dal ricorrente non hanno fondamento.
4.1. La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni inflitta al ricorrente dai giudici di merito ai sensi dell’art. 31 c.p. (cui esplicitamente si richiama la sentenza del Tribunale) non è stata correttamente determinata nella sua durata. La citata disposizione codicistica, norma speciale (in rapporto al titolo dei reati determinanti condanna) rispetto alla regola generale dettata in materia dall’art. 29 c.p., non fissa i termini (minimo e/o massimo) di durata della sanzione interdittiva temporanea in esame. A tal fine occorre trarre indicazioni dal combinato disposto dell’art. 28 c.p., comma 4, e art. 37 c.p.. La prima norma prevede che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici può avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. L’art. 37 c.p., stabilisce che nei casi in cui, come l’attuale, la durata della pena accessoria temporanea non sia determinata, se non nei suoi limiti minimo e massimo, la stessa durata debba essere omologata a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi (cfr.: Sez. 1, 22.4.2008 n. 19807, xxx, rv. 240006; Sez. 6,16.2.2010 n. 27070, P.G. in proc. Amore, rv.
247769).
La pena principale inflitta al T. per il più grave reato di cui all’art. 319 c.p., assunta a base del calcolo della continuazione tra i reati, è pari – detratta la diminuente di un terzo il per rito abbreviato – ad un anno e otto mesi di reclusione. Ne discende, alla luce del criterio di ragguaglio indicato dal citato art. 37 c.p., che la l’interdizione dai pubblici uffici inflitta al T. deve avere analoga durata. Deliberazione correttiva che, non profilandosi margini di applicazione discrezionale, può essere adottata senza rinvio da questa stessa Corte a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), come da dispositivo (Sez. 2, 20.11.1998 n. 13221, xxx, rv. 211967).
4.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si invoca la riconducibilità della condotta antidoverosa dell’imputato nel paradigma dell’art. 318 c.p., in luogo di quello contestato ex art. 319 c.p., è infondato e contraddetto dalle emergenze processuali ripercorse, con accurata analisi dei momenti e dell’evoluzione del contegno del T., dalle due conformi decisioni di merito.
L’assunto, che valorizza la riduttiva affermazione del coimputato corruttore per cui le remunerazioni versate al geometra comunale sarebbero state determinate dalla correttezza e scrupolosità nella sua trattazione delle pratiche d’interesse della società xxx o di altre strutture a questa collegate, già di per sè rende palese la patente violazione del dovere di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale. Dato che già vale ad inscrivere la condotta del T. nell’area della antidoverosità apprezzabile ai sensi dell’art. 319 c.p.. Area in cui si collocano per intero i suoi contegni concernenti le corpose prebende natalizie del 2006 e del 2007 e la più lucrosa esecuzione gratuita dei lavori di ristrutturazione della sua casa, siccome specificamente correlati (a nulla rileva, in termini di corruzione propria antecedente, la posteriorità dell’illegittima azione del T.) agli interventi sviluppati dall’imputato in favore dello I. in rapporto alla pratica edilizia del piano di lottizzazione (OMISSIS). In alcun modo l’operato del T. può, in tali vicende, essere espressione di corretta amministrazione o di scrupolo amministrativo, come incautamente si sostiene nel ricorso.
L’attività di fraudolenta sostituzione della relazione tecnica a corredo della richiesta di concessione edificatoria per la progettata imponente lottizzazione dell’area (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) diviene emblematica, anche alla luce delle captazioni foniche richiamate nella sentenza di appello, dell’arbitrarietà e deliberata volontà manipolatoria del T., sol che si osservi – come non mancano di sottolineare le due sentenze di merito – che la regolarità e pertinenza della relazione in parola (per le problematiche idrogeologiche dell’area) costituisse una condizione determinante e irrinunciabile dell’accoglimento della domanda della società xxx s.r.l. e per essa (in via mediata) dello I., al quale direttamente si rivolge in prima battuta il T. per segnalargli il verificato "inconveniente" (a tacere del significativo dato consequenziale che la "nuova" consulenza tecnica a corredo della domanda di lottizzazione sarà redatta, non a caso, da un architetto della xxx S.p.A. di I. e non della formale interessata xxx s.r.l.).
4.3. Manifesta è l’infondatezza dei rilievi critici (terzo motivo di ricorso), replicanti omologhi motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, formulati sulla supposta irrilevanza o innocuità delle falsità compiute dal T. per far apparire la ridetta nuova consulenza, "corretta", come pervenuta in Comune il 22.1.2008 e non (come avvenuto nella realtà) il 29.1.2008.
L’attività manipolatoria dell’imputato, da questi ammessa nella sua materialità, si è dispiegata su atti univocamente pubblici, in quanto già facenti parte (relazione sostituita) o destinati a far parte pur surrettiziamente (relazione sostitutiva) del subprocedimento amministrativo pertinente al piano di lottizzazione (OMISSIS) e sulle corrispondenti registrazioni del protocollo degli atti dell’ente pubblico, che li ha resi atti "interni" al procedimento medesimo (Sez. 5, 21.2.2011 n. 14486, xxx, rv.
249858). Non è dubitabile che la fraudolenta azione di falsità dell’imputato non si è limitata, come si afferma nel ricorso, ad integrare una pratica sostanzialmente già completa, tanto più che la commissione tecnica del Comune di Trezzano che pochi giorni dopo ha esaminato il p.l. (OMISSIS) ha richiesto all’impresa istante tutta una serie di previ adempimenti tecnico-documentali. Tale ultima evenienza è irrilevante (un post factum rispetto ai già consumati falsi) e l’azione contraffattrice dell’imputato non si è limitata ad una mera aggiunta o correzione di documenti già acquisiti dal Comune, atteso che la sostituzione della relazione tecnica ha alterato decisive componenti contenutistiche del documento dotate di essenziale rilievo per la pratica di lottizzazione edilizia.
Merita soltanto aggiungere, con riguardo al registro di protocollo, che l’analisi in proposito svolta dai giudici di merito (sent.
Tribunale, p. 35: "…la relazione idrogeologica ha assunto la natura di atto pubblico una volta presentata presso gli uffici del Comune e regolarmente protocollata in allegato alla richiesta di permesso di costruire relativo al p.l. (OMISSIS)"), sono in tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità sul tema della natura di atto pubblico munito di fede privilegiata del registro di protocollo di un ufficio pubblico (ex plurimis: Sez. 5, 23.1.2004 n. 8684, xxx, rv. 228752; Sez. 5, 22.9.2010 n. 39623, Trinci, rv. 248654; Sez. 5,16.1.2013 n. 9840, Caminiti, rv. 255224).
4.4. La doglianza relativa all’entità della confisca per equivalente disposta ex art. 322 ter c.p., fino alla concorrenza di Euro 30.500 è infondata. La misura di sicurezza patrimoniale copre, infatti, l’intero prezzo della corruzione accertata a carico del T., congruamente includendovi il controvalore delle opere di ristrutturazione dell’immobile del prevenuto eseguite da una ditta vicina allo I.. Lavori dell’importo preventivato e oggetto di accordo tra le parti di Euro 30.000, da cui è stato detratto l’importo di Euro 1.500 pari alla sola somma (ritualmente fatturata) corrisposta dal T. all’impresa esecutrice dei lavori, cui non ha versato alcun ulteriore importo. Della somma di Euro 9.000 versata dall’imputato, ad indagini ormai avviate, correttamente i giudici non hanno tenuto conto. Parimenti inconferenti sono i rilievi del ricorrente sull’asserita incompletezza dei lavori, non equivalenti al preventivato prezzo di 30.000 Euro, trattandosi di circostanza smentita dalle risultanze processuali segnalate dai giudici di merito sull’avvenuta ultimazione dei lavori di ristrutturazione (sentenza C.A. Milano, p. 5: "…alla data della perquisizione avvenuta il 3.11.2009 i lavori di ristrutturazione erano pressochè ultimati:
mancavano alcune piccole rifiniture, tanto che l’appartamento sembrava già abitabile: teste xxx R.").
4.5. Le censure espresse in tema di trattamento sanzionatorio (terzo motivo di ricorso) non sono consentite in questa sede di legittimità, poichè attengono ad un profilo della regiudicanda riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto – come deve constatarsi nel caso di specie – da sufficiente e non illogica motivazione. In vero la Corte di Appello, che pure ha mitigato la pena inflitta in primo grado all’imputato, riconoscendogli le circostanze attenuanti innominate, ha idoneamente motivato le ragioni di una limitata applicazione delle attenuanti generiche, la cui concessione è stata collegata al contegno confessorio del prevenuto (segnatamente per i fatti di falso), contegno che non può tuttavia far velo all’oggettiva gravità e all’elevato disvalore sociale della complessiva condotta illecita del T..
4.6. Le deduzioni enunciate con i motivi aggiunti di ricorso, secondo cui l’illecita condotta di corruzione passiva dell’imputato andrebbe ricondotta, anche ai fini sanzionatori, nell’ambito della fattispecie della corruzione per l’esercizio della funzione, nel testo dell’art. 318 c.p., novellato dalla L. n. 190 del 2012, non hanno pregio.
4.6.1. Innanzitutto è agevole osservare che, sebbene l’imputazione mossa al T. rechi traccia di un generico asservimento delle sue funzioni pubbliche "agli interessi privati di I.A.", la concreta accusa mossagli è per intero costruita sulle descritte vicende relative al piano di lottizzazione (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS). La contestazione accusatoria è modulata su tali fatti e su di essi, e non su altri evanescenti o non meglio precisati contesti, sono imperniate le decisioni di condanna di primo e di secondo grado. Delle ripetute prebende o piccole "regalie" (somme di 50,100 Euro) erogate al geometra, di cui ha fatto cenno lo I., non solo non è fatta menzione nella formale accusa elevata contro T. (imputazione), ma di esse le sentenze di merito (pur non ignorando le affermazioni di I.), non tengono alcun conto, circoscrivendo l’analisi delle condotte del prevenuto agli specifici episodi correlati al piano di lottizzazione (OMISSIS). Nè è casuale che nei due gradi di giudizio di merito l’imputato abbia concentrato i propri sforzi difensivi solo su tali temi di accusa.
4.6.2. Di poi appare comunque almeno discutibile che la fattispecie o categoria criminosa dell’asservimento dell’intera funzione (pubblico ufficiale corrotto posto a c.d. libro paga del privato corruttore), disegnata dall’evoluzione giurisprudenziale e pacificamente sussunta nell’ipotesi di corruzione propria (antecedente o successiva) ex art. 319 c.p., possa o debba essere oggi ricondotta nella previsione del novellato art. 318 c.p. (prima intestato alla corruzione per un atto di ufficio), come apparirebbe ad una prima lettura (cfr. Sez. 6, 11, 1, 2013 n. 19189, Abbruzzese, rv. 255073).
Pur sottacendo le discrasie logiche e concettuali che paiono opporsi alla configurabilità di un asservimento delle funzioni pubbliche volto al compimento di atti conformi alle funzioni e ai doveri del pubblico ufficiale (cioè atti di corruzione c.d. impropria antecedente), ciò che di per sè già vale a declinare una patente violazione dei canoni di fedeltà e imparzialità che infrange lo statuto deontologico del pubblico funzionario, atteso che – come noto – il criterio distintivo tra corruzione propria e corruzione impropria non è dato dalla mera legittimità o meno dell’atto o delle attività compiuti, ma dalle modalità e dagli scopi sottostanti o strumentali con cui l’uno o le altre sono in concreto realizzati, non sembra incongruo un semplice rilievo che offre la misura della problematica suscitata dalla novellata normativa.
In vero, da un lato, il generico riferimento, anticipato dalla preposizione finalistica "per", all’esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ufficiale espresso dal nuovo art. 318 c.p., non consente una immediata decifrabilità delle concrete forme o espressioni che il mercimonio di funzioni e poteri possa assumere in concreto.
Da un altro lato appare ben singolare che una disciplina normativa (quella introdotta dalla L. n. 190 del 2012) tesa ad armonizzare le disposizioni sanzionatorie di sempre più diffusi fenomeni di corruzione e a renderne più agevole l’accertamento e la perseguibilità, offra il fianco a possibili rilievi in termini di graduazione dell’offensività, di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.). Rilievi non privi di spessore allorchè si consideri che la condotta di un pubblico ufficiale che compia per denaro o altra utilità ("venda") un solo suo atto contrario all’ufficio (ad esempio rilasci un permesso di accesso in z.t.l. non consentito, ecc.) sia punito con una cospicua pena oscillante tra i quattro e gli otto anni di reclusione (come da novellato incremento delle pene dell’art. 319 c.p.). Laddove un pubblico funzionario stabilmente infedele, che ponga l’intera sua funzione e i suoi poteri al servizio di interessi privati per un tempo prolungato, con contegni di infedeltà sistematici e in relazione ad atti contrari alla funzione non predefiniti o non specificamente individuabili ex post (in caso diverso si rifluirebbe, come è ovvio, nella previsione dell’art. 319 c.p.), si vedrebbe oggi – secondo la tesi del ricorrente – irrazionalmente punito con una pena assai più mite, quale quella prevista dal riformato art. 318 c.p., (da uno a cinque anni di reclusione). E ciò malgrado appaiano in tutta evidenza indiscutibili la ben maggiore offensività e il più elevato disvalore giuridico e sociale della seconda condotta, integrata appunto dall’asservimento costante e metodico dell’intera funzione del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi privati.
4.6.3. A tutto concedere, infine, l’assunto del ricorrente non sembra sorretto da concreto e attuale interesse alla soluzione della prospettata questione di diritto, focalizzata sulla supposta applicabilità – per gli effetti di cui all’art. 2 c.p., comma 4 – della disciplina sanzionatoria prevista dal nuovo art. 318 c.p., rispetto a quella prevista dalla contestata fattispecie di cui all’art. 319 c.p.. Nel caso di specie trova applicazione, proprio per il disposto dell’art. 2 c.p., comma 4, la anteriore e più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 319 c.p., vigente all’epoca di commissione dei fatti corruttivi attribuiti all’imputato (quella che è stata applicata al T. dai giudici di merito).
Disciplina che risulta omologa (massimo edittale) a quella dell’odierno art. 318 c.p. (cfr. Sez. 6, 24.1.2013 n. 9079, Di Nardo, rv. 254162).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che ridetermina nella misura di anni uno e mesi otto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15261

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte:
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 2 novembre 1999 stipulato da xxx s.p.a. con N.E..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
3. Il Collegio ha disposto che sìa adottata una motivazione semplificata.
4. Quanto alla statuizione concernente l’illegittimità del termine, deve osservarsi che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’arT. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.
5. Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;
cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatati, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.
fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’ari. 8 del ccnl 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).
6. Deve essere pertanto respinto il primo motivo di ricorso con i quali si denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. nonchè vizio di motivazione in relazione alla suddetta statuizione.
7. Quanto alle conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha condannato xxx s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (4 giugno 2002) fino alla riammissione in servizio della lavoratrice.
8. Col secondo e terzo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla suddetta statuizione della Corte di merito. In particolare, col secondo motivo parte ricorrente lamenta che nella liquidazione del risarcimento del danno la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’eccezione di aliunde perceptum tempestivamente sollevata. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto. Col quarto motivo parte ricorrente deduce, in particolare, la carenza di prova in ordine al danno da risarcire. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria.
9. Entrambi i motivi sono inammissibili alla luce del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36;
Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658); ed infatti nel caso di specie è evidente che i suddetti quesiti, come sopra formulati dalla società, appaiono in buona parte estranei alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratti, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ..
10. Sempre con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010; il problema è stato esplicitamente sollevato da xxx s.p.a. con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
11. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7 dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile.
12. La suddetta condizione non sussiste nel caso di specie per le ragioni sopra esplicitate.
13. Il ricorso va pertanto respinto.
14. In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 930

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 35538 del 20 ottobre 1992, il Comune di Roma ha ordinato al ricorrente di provvedere alla sospensione dei lavori, alla demolizione e alla rimozione delle opere edilizie abusive realizzate nell’immobile sito in Roma, in via della Falcognana.

Con il provvedimento impugnato, il Comune resistente ha ordinato, in particolare, la demolizione di alcuni manufatti (alcuni prima demoliti e poi ricostruiti), adibiti al ricovero di attrezzi e di mezzi agricoli.

Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 1714/1993, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato copia della documentazione riguardante la domanda di condono edilizio presentata dallo stesso ai sensi della legge 24 novembre 2003 n. 326 e della legge regionale 8 novembre 2004 n. 12.

Il Comune di Roma, come memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il Collegio, posto che il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di condono in ragione della sopravvenuta legge n. 326 del 2003, ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, così aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto la ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (TAR Lazio, sez. II, n. 6476/2008).

Ed invero, posto che la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio produce in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare e concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato, la determinazione amministrativa, in caso di contenuto favorevole al privato, avrà come effetto l’integrale soddisfacimento delle sue pretese con conseguente cessazione della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso la demolizione dell’opera, mentre, in caso di rigetto della domanda, la lesione alla sfera giuridica del richiedente originerà da questo nuovo provvedimento e dalla rinnovata misura sanzionatoria che a tale atto dovrà necessariamente seguire, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1940/2008).

3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, proprio in ragione della pendenza del procedimento di condono edilizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.