Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-02-2014, n. 9884

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ministero del difensore P.A. impugna per cassazione l’indicata sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che – in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lanciano – ha ridotto, in concorso delle già riconosciute attenuanti generiche e dell’attenuante del fatto lieve (art. 73, comma 5, L.S.), a otto mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa la pena inflittagli per il reato di illecita coltivazione di sette piante di marijuana detenute per l’essiccazione in un locale in sua disponibilità.
Nel confermare in punto di responsabilità ex art. 73 L.S. la sentenza di primo grado la Corte di Appello, mutuando valutazioni già espresse dal Tribunale su profili di censura rinnovati dall’imputato con l’atto di appello, ha evidenziato – da un lato – la legittimità della perquisizione domiciliare eseguita a carico del P., siccome reso ritualmente edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore (facoltà di cui non si è avvalso) e l’utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali dell’ufficiale di p.g. operante, limitatosi a riferire circostanze frutto della sua personale attività conoscitiva e non quanto appreso dall’imputato nel corso delle operazioni investigative. Da un altro lato la Corte aquilana ha respinto la tesi difensiva incentrata sulla inapprezzabilità penale del fatto, trattandosi di coltivazione domestica di marijuana per il personale consumo del prevenuto, osservando come le Sezioni Unite di questa S.C. abbiano chiarito che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (S.U. 24.4.2008 n. 28605, Di Salvia, rv. 239920).
2. Con l’odierno ricorso si denunciano i vizi di violazione di legge e difetto e illogicità della motivazione di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione degli artt. 178 e 191 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p. e nullità della sentenza del Tribunale e della susseguente conforme sentenza di appello.
All’atto della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell’imputato la polizia giudiziaria non lo ha chiaramente informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
L’avviso previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere esplicito ed erroneamente il Tribunale prima (con ordinanza reiettiva di specifica eccezione di inutilizzabilità della difesa e con la motivazione della prima sentenza) e la Corte di Appello poi (disattendendo la rinnovata censura difensiva) hanno ritenuto sufficiente la generica notazione riportata nel verbale di perquisizione (allegato al ricorso) secondo cui il P. era stato "reso edotto della facoltà di legge cui espressamente rinunciava". E’ stato così vanificato il diritto di difesa dell’imputato e la perquisizione deve considerarsi nulla e inutilizzabile a fini probatori.
2.2. Violazione degli artt. 62, 63, 191 e 350 c.p.p. e inutilizzabilità della deposizione testimoniale del maresciallo M.M., avendo costui riferito fatti appresi direttamente dall’imputato. Non è vero che i giudici di merito abbiano tenuto conto dei soli fatti oggetto della diretta attività del sottufficiale, atteso che gli sviluppi investigativi hanno preso le mosse dalle non acquisibili dichiarazioni del P., rivestendo costui la qualità di persona indagata. Erroneamente, per tanto, la Corte di Appello non ha ritenuto applicabile il disposto dell’art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 (inutilizzabilità di notizie e indicazioni fornite dall’indagato senza l’assistenza di un difensore).
2.3. Erronea applicazione dell’art. 73 L.S. e difetto di motivazione.
La sentenza impugnata ha omesso di dare risposta al rilievo enunciato con l’appello avverso la sentenza del Tribunale, con cui si rimarcava come non sia risultata in alcun modo provata la destinazione alla cessione ("spaccio") della sostanza stupefacente in possesso dell’imputato.
2.4. Violazione dell’art. 49 c.p. e artt. 26, 28 e 75 L.S..
La coltivazione di sostanze stupefacenti costituisce reato soltanto in caso di coltivazione tecnico-agraria o imprenditoriale e non – come nella vicenda riguardante il ricorrente – quando la coltivazione rivesta carattere domestico e sia dettata da un uso personale della sostanza. In ogni caso si è in presenza della coltivazione di sole sette piante di cannabis dotate di insufficiente principio attivo e prive di concreta offensività.
3. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei dedotti motivi di doglianza.
3.1. I rilievi formulati con il primo motivo di ricorso in punto di illegittimità della perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono state sequestrate le sette piante di canapa poste ad essiccare dall’imputato, non hanno pregio.
L’erroneità dell’assunto enunciato nel ricorso, per altro già sottolineato dalle due sentenze di merito, richiede una duplice premessa. Innanzitutto l’eventuale illegittimità di un atto di perquisizione eseguito dalla p.g. non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo di reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce atto dovuto, ai sensi dell’art. 253 c.p.p., comma 1, per l’A.G. procedente (Sez. 6, 23.6.2010 n. 37800, xxx, rv. 248685). In secondo luogo l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore rivolto dalla p.g. all’indagato per compiere gli atti previsti dall’art. 356 c.p.p., come puntualizzato dall’art. 114 disp. att. c.p.p., non richiede formule sacramentali, purchè esso si riveli idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 3, 17.1.2012 n. 4945, Balestra, rv. 252034). Scopo che ne riguardi del P. è pienamente raggiunto, come osserva la sentenza di appello, con l’avviso al prevenuto delle facoltà riconosciutegli dalla legge (facoltà consistenti, per altro, nella sola eventuale assistenza di un difensore). Tutto ciò premesso, deve constatarsi che nel caso di specie neppure vi sarebbe stata necessità di formulare il ridetto avvertimento all’imputato, poichè la p.g. ha proceduto alla perquisizione domiciliare in via d’urgenza ai sensi dell’art. 103 L.S. (come si evince, del resto, dallo stesso verbale di perquisizione allegato al ricorso, specificamente intestato "verbale di perquisizione locale ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 103"). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, per gli atti di ispezione e perquisizione della p.g. previsti dal citato art. 103 L.S. non è applicabile il disposto dell’art. 356 c.p.p. sull’assistenza di un difensore, quando quelle attività siano state svolte, per quel che evidenzia la più analitica sentenza del Tribunale di Lanciano, nel quadro di finalità preventive prima dell’acquisizione della notitia criminis. In vero i controlli e le ispezioni disciplinati dall’art. 103 L.S. in materia di stupefacenti si differenziano, per la loro peculiare funzione preventiva (prima che repressiva), dalle perquisizioni indicate dall’art. 352 c.p.p., che presuppongono sempre la commissione di un reato o la sussistenza di una notitia criminis determinata (cfr.: Sez. 6, 23.10.1992 n. 11908, xxx, rv. 192916-192917; Sez. 4,28.9.2006 n. 2517/07, xxx, rv. 235888).
3.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso sulla pretesa inutilizzabilità della testimonianza dell’ufficiale di p.g.
M.; motivo cui hanno già dato adeguata e corretta risposta le due conformi decisioni di merito.
La Corte di Appello, con deduzione agevolmente controllabile attraverso la lettura della prima decisione di merito, ha rilevato che il Tribunale ha valorizzato non le dichiarazioni del testimone su evenienze riferitegli (tra l’altro spontaneamente dall’imputato), ma le sole dichiarazioni sui dati di fatto divenuti oggetto dei suoi personali accertamenti, ivi inclusa la sicura disponibilità da parte dell’imputato (munito delle chiavi di ingresso) dell’appartamento e dell’annesso ripostiglio in cui sono state rivenute e sequestrate le piante di marijuana. E’ appena il caso di aggiungere, del resto, che il divieto di utilizzare in dibattimento le dichiarazioni spontanee dell’indagato non concerne i casi in cui emergano fatti storicamente rilevanti e oggettivamente descrivibili avvenuti alla presenza di ufficiali di p.g.. Fatti che ben possono essere ripercorsi dagli operanti nel contraddittorio dibattimentale con conseguente utilizzazione dei risultati e delle inferenze tratti dai fatti accertati ed esposti dall’ufficiale di p.g. assunto come testimone (v.: Sez. 4, 24.9.2008 n. 41040, xxx, rv. 241367; Sez. 5, 1.12.2011 n. 7172/12, xxx, rv. 251947). La decisione del Tribunale, richiamata sul punto dalla Corte di Appello, congruamente rileva, d’altro canto, come sia stato proprio il ricorrente a confermare di aver coltivato la pianta di canapa le cui radici erano state rinvenute nel fondo paterno e altresì a condurre il M. e i suoi colleghi presso il ripostiglio ove erano tenute ad essiccare le sette piante cadute in sequestro.
3.3. Destituiti di fondamento sono, infine, gli ultimi due connessi motivi di ricorso sulla sussistenza (configurabilità) della contestata fattispecie criminosa ex art. 73 L.S. e (in subordine) della concreta inoffensività della condotta dell’imputato.
L’accusa mossa al ricorrente è stata quella di coltivazione non autorizzata delle sette piante di canapa indiana e non già (o non solo) quella di detenzione dello stupefacente per finalità di spaccio. Finalità che sarebbe, del resto, non dirimente ai fini della sussistenza dello specifico reato di coltivazione, come ha precisato la decisione delle Sezioni Unite di questa S.C. evocata dalla sentenza di appello (S.U. 24.4.2008 n. 28605, Di Salvia, rv.
239920; decisione che, come già detto, ritiene integrata l’ipotesi di reato anche quando la destinazione del prodotto della coltivazione illecita sarebbe destinata all’esclusivo consumo personale dell’imputato). Quanto all’efficacia drogante del prodotto, la sentenza del Tribunale riporta gli esiti dell’indagine tecnica svolta nel corso delle indagini preliminari, alla cui stregua le foglie ricavate dalle piante essiccate hanno un peso di 320 grammi e sono connotate da un titolo di thc del 10,92% corrispondente a 35 grammi di principio attivo puro.
Come puntualizzato – sulla scia dell’indirizzo ermeneutico fissato dalla citata decisione delle Sezioni Unite – da recente decisione di questa S.C., la punibilità della coltivazione di sostanze droganti, conforme – merita osservare – alla normativa comunitaria (decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio U.E. 25.10.2004 in tema di norme minime sugli elementi costituitivi dei reati e sulle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), si correla, quale attività potenzialmente diffusiva del consumo di droga, all’anticipata sanzionabilità della condotta antigiuridica, punendosi con la previsione normativa anche l’inizio della lavorazione a cominciare dalla stadio in cui si possa parlare appunto di coltivazione e di attività seriamente orientata a portarla a compimento. Di tal che l’offensività della condotta di coltivazione consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, non rilevando la quantità del principio attivo presente nel vegetale al momento del sequestro, ma la sua conformità al tipo botanico e la concreta idoneità delle piante a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente (Sez. 6, 15.3.2013 n. 22459, xxxi, rv.
255732). Evenienze ben verificatesi nel caso di specie a fronte del già avvenuto "raccolto" delle infiorescenze (foglie) delle sette piante abusivamente coltivate dal ricorrente e della loro efficacia drogante (come emerso dalle menzionate analisi chimiche).
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15262

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da xxx s.p.a. con F.M., contratti protrattisi rispettivamente dal 25 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, dal 8 giugno al 30 settembre 1998 e dal 5 novembre 1998 al 30 gennaio 1999, poi prorogato al 31 marzo 1999, e dichiarava altresì che erano "intercorsi fra le parti più rapporti a tempo indeterminato nei periodi suddetti"; con la stessa sentenza la Corte territoriale dichiarava altresì la "prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 31 marzo 1999, ancora in atto a tutt’oggi";
condannava infine la società xxx a risarcire il danno subito dal lavoratore liquidato "in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 5 luglio 2000, fino alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultimo contratto a termine (31 marzo 2002)"….
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, pure illustrato da memoria.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
5. Come si evince dalla sentenza impugnata il lavoratore è stato assunto con più contratti a termine, dei quali il primo, protrattosi dal 25 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio su territorio delle risorse umane; il secondo, protrattosi dal 8 giugno al 30 settembre 1998, è stato stipulato, sempre a norma del citato art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; il terzo, protrattosi dal 5 novembre 1998 al 30 gennaio 1999, è stato stipulato con la stessa causale del primo.
6. La Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine apposto ai suddetti contratti sulla base di una articolata motivazione che è stata censurata dalla società ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso con i quali è stata denunciata violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione.
7. La censura è fondata con riferimento al primo contratto (25 ottobre 1997 – 31 gennaio 1998).
8. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, contrariamente a quanto affermato nel caso di specie dalla Corte territoriale, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali.
9. La Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamele affermato da questa Corte Suprema e ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite 2 marzo 2006 n. 4588.
10. Anche la censura relativa alla statuizione concernente l’illegittimità del termine apposto al secondo dei suddetti contratti (8 giugno 1998 – 30 settembre 1998) è fondata.
11. Con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame questa Corte Suprema (cfr., fra le ultime, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali; siffatta sentenza, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva.
12. Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie. Neanche in questo caso la Corte di merito ha fatto una corretta applicazione dei principi sopra citati.
13. Con riferimento al terzo dei contratti sopra elencati la censura della società ricorrente è invece infondata e deve essere pertanto rigettata.
14. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo; ciò alla luce del principio di diritto assolutamente consolidato secondo cui, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608;
Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
15. Con l’ultimo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. in relazione al capo della sentenza impugnata con il quale xxx s.p.a. è stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora. La ricorrente principale deduce in particolare l’omessa valutazione, da parte della Corte di merito, sulla sussistenza di un valido atto di costituzione in mora, e osserva inoltre che la liquidazione del danno non aveva tenuto conto della possibilità dell’avvenuto espletamento, da parte del lavoratore, di attività lavorativa retribuita dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine, il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: 1) per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg..
16. Osserva il Collegio che il suddetto quesito risulta del tutto generico e sostanzialmente non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr, in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011 n. 17674).
17. Con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.
18. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7 dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili. Tale condizione non sussiste, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie.
19. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione di legge (artt. 1218, 1223, 1226, 1227, 2094, 2099 e 2967 cod. civ. e artt. 113, 114 e 432 cod. proc. civ.) e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine. Contesta, in particolare, il criterio di determinazione dell’ammontare del danno, riferito alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’atto di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine. Deduce che le argomentazioni poste alla base di tale statuizione sarebbero sostanzialmente apodittiche e contraddittorie. Contesta inoltre il ricorso alla pronuncia secondo equità.
20. Al riguardo va infatti rilevato che, alla luce del citato ius superveniens – a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina previgente -, la censura risulta infondata in considerazione del divieto di reformatio in pejus, non potendo comunque il ricorrente incidentale ottenere, in base alla nuova disciplina, più di quanto gli è stato riconosciuto dalla Corte d’appello.
21. In definitiva devono essere accolti i motivi del ricorso principale nella parte in cui censurano le statuizioni della sentenza impugnata concernenti l’illegittimità del termine apposto ai primi due contratti oggetto del presente giudizio (25 ottobre 1997 -31 gennaio 1998; 8 giugno 1998 – 30 settembre 1998). La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda del ricorrente in primo grado concernente i primi due contratti. Deve essere rigettato per il resto il ricorso principale come pure il ricorso incidentale.
22. In relazione all’esito della controversia si ritiene conforme a giustizia confermare le statuizioni dei giudici di merito in materia di spese processuali e compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale limitatamente alle censure concernenti i contratti protrattisi rispettivamente dal 25 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998 e dal 8 giugno 1998 al 30 settembre 1998 e rigetta per il resto il ricorso principale nonchè il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del F. concernente i suddetti due contratti. Conferma le statuizioni dei giudici di merito in materia di spese processuali e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 931

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Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, le ricorrenti, dipendenti dell’xxx, hanno impugnato la deliberazione n. 25 del 28 aprile 2004 del Consiglio comunale di Velletri, con la quale la citata Azienda è stata trasformata in società per azioni a capitale interamente pubblico con denominazione xxx S.p.a.
Le ricorrenti hanno dedotto che l’xxx è stata costituita con deliberazione consiliare n. 175 del 2000 per la gestione per conto del Comune di Velletri di tributi comunali, farmacie comunali, parcheggi a pagamento, impianti sportivi, verde pubblico, proventi contravvenzionali e sanatorie edilizie. Nel marzo 2010, le organizzazioni sindacali del personale dell’xxx sono venute a conoscenza che il Comune di Velletri voleva trasformare l’xxx in società per azioni e, con nota del 7 maggio 2010, hanno chiesto al Prefetto, al Sindaco, al Presidente e al Direttore generale dell’xxx la documentazione necessaria per verificare quali misure fossero state adottate per garantire i livelli occupazionali e lo stato giuridico ed economico del personale.
Le ricorrenti hanno altresì dedotto che nella riunione del 16 aprile 2010, presenti rappresentanti del Comune di Velletri, dell’xxx e delle organizzazioni sindacali, è stato avviato il tentativo di conciliazione ai sensi della legge 146 del 1990 e che, nella stessa riunione, l’xxx ha preso atto delle richieste sindacali, impegnandosi a consegnare la documentazione richiesta entro la successiva riunione del 23 aprile 2010, documentazione che è stata effettivamente trasmessa, ma – ad avviso delle ricorrenti medesime – in modo difforme ed incompleto, impedendo così la prevista concertazione.
Le ricorrenti hanno ulteriormente dedotto che, nonostante la diffida delle organizzazioni sindacali a non adottare la deliberazione di trasformazione dell’xxx in società per azioni, il Consiglio comunale ha ugualmente votato l’impugnata delibera.
2. A sostegno del gravame, hanno denunciato plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della irragionevolezza.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Velletri e la xxx S.p.a., instando per l’inammissibilità ed il rigetto nel merito del gravame.
4. All’udienza del 15 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione
Motivi della decisione
1. Assume valenza necessariamente preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità proposta dall’Amministrazione resistente, secondo cui le ricorrenti non sarebbero titolari di un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’impugnata deliberazione consiliare.
2.1 L’eccezione si palesa fondata, nei termini e limiti di seguito precisati.
2.2 Le ricorrenti, nella qualità di dipendenti dell’xxx, impugnano la deliberazione consiliare di trasformazione della citata Azienda in società per azioni, lamentando che essa determina una modificazione peggiorativa del proprio stato giuridicoeconomico, in quanto il rapporto lavorativo del personale dell’Azienda, in virtù della trasformazione in società per azioni, perderebbe la connotazione pubblicistica per accedere a quella privatistica.
Le ricorrenti precisano che, a causa della situazione economicofinanziaria precaria di partenza della nuova società per azioni, indotta dallo stato di dissesto del Comune di Velletri, titolare della partecipazione totalitaria al capitale della predetta società, "intendono far valere il diritto a conservare il loro stato giuridico ed economico pubblicistico, di dipendenti del Comune di Velletri, e censurano la deliberazione di trasformazione per non aver consentito loro di non transitare alle dipendenze della costituita società per azioni e di essere immesse nei ruoli comunali".
Si aggiunge, altresì, che "lasciar transitare le ricorrenti alla xxx S.p.a. vanificherebbe il loro stato di pubblici dipendenti e le assoggetterebbe alle norme privatistiche del rapporto di lavoro ed al pericolo imminente di essere licenziate per la messa in liquidazione della società".
2.3 Per giurisprudenza consolidata, presupposto imprescindibile perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione, concreta ed attuale, ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento.
In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, comma 1, della Costituzione e dall’art. 100 c.p.c., l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione dell’istante, la predetta lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile (C.d.S., sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5937).
Anche nel processo amministrativo si applicano i principi sopra esposti, giacché sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento amministrativo, ovvero modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso occorre pertanto che vi sia piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.
Occorre, inoltre, che la lesione prospettata sia connotata da attualità e concretezza, essendo inammissibile un ricorso avverso un provvedimento inidoneo a produrre un immediato pregiudizio nella sfera del ricorrente, ma soltanto un pregiudizio eventuale e futuro (T.A.R. Lazio, sez. II Ter, 6 settembre 2005, n. 6582).
2.4 Dalla lettura del ricorso, nei suoi passaggi in questa sede più significativi, si evince che le ricorrenti richiedono l’annullamento della deliberazione impugnata in quanto foriera di effetti pregiudizievoli per il loro status di dipendenti di azienda speciale. Segnatamente, secondo la loro prospettazione, in virtù della trasformazione dell’xxx in società per azioni, il loro rapporto di lavoro, da pubblicistico diverrebbe privatistico. Di qui un pregiudizio diretto, concreto ed attuale a domandare l’annullamento della deliberazione consiliare.
Rileva il Collegio che la prospettazione delle ricorrenti si palesa non convincente, fondandosi su di premessa che non trova riscontro nel dato normativo vigente.
L’azienda speciale, disciplinata dall’art. 114 del d. lgs. n. 267 del 2000, è un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto. La giurisprudenza ha chiarito ulteriormente che l’azienda speciale si ascrive nel novero degli enti pubblici economici (Cass. S.U. 11 luglio 2006, n. 15661; Id. 17 dicembre 2002, n. 18015).
Ai fini dell’applicazione della disciplina del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del citato decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali").
Ne consegue, per quanto rileva nell’odierna controversia, che le ricorrenti, in quanto dipendenti di una azienda speciale, non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, non essendo l’azienda speciale, ai sensi del successivo comma 2, una amministrazione pubblica.
Pertanto, in assenza di ulteriori deduzioni, nella trasformazione di una azienda speciale in società per azioni non è ravvisabile alcuna modificazione peggiorativa dello stato giuridico del dipendente dell’azienda, né tantomeno detta modificazione, come erroneamente argomentato dalle ricorrenti, può riguardare la natura giuridica del rapporto da pubblicistico a privatistico.
Agli argomenti che precedono può aggiungersi che la deliberazione oggetto di impugnazione espressamente garantisce ai dipendenti dell’xxx il medesimo status giuridicoeconomico goduto prima della trasformazione in società per azioni, laddove stabilisce che "tutta la struttura amministrativa dell’xxx viene trasferita ope legis alla Società V. SpA con tutte le competenze e attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai contratti in essere e dalla normativa vigente" e che "con la presente trasformazione la Società xxx SpA ai sensi dell’art. 115 del TUEL conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’xxx".
Pertanto, anche da questo punto di osservazione, dalla deliberazione impugnata non sembra discendere alcun pregiudizio concreto ed attuale per l’interesse sostanziale azionato dalle ricorrenti in giudizio.
2.5 Né a rendere ammissibile il ricorso può invocarsi il pregiudizio, privo di concretezza ed attualità, discendente dall’asserito stato di difficoltà economicofinanziaria in cui la neonata società per azioni si troverebbe, giacché – al di là della carenza di qualsiasi elemento documentale a sostegno della affermata condizione di difficoltà della società – una lesione meramente eventuale e futura della posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente non è sufficiente ad integrare la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (T.A.R. Lazio, sez. II Ter, n. 6582 del 2005).
3. Per gli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. La natura delle questioni esaminate configura giusto motivo di compensazione di spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-02-2014, n. 9885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Per mezzo del comune difensore gli imputati F. V. e C.I. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la decisione resa all’esito di giudizio ordinario dal Tribunale di Siracusa sezione di Avola, con la quale sono stati riconosciuti colpevoli di concorso nel reato di illecita coltivazione di dodici piante di marijuana e per l’effetto condannati, concessa la attenuante di cui all’art. 73, comma 5 L.S., alla pena sospesa di un anno e due mesi di reclusione ed Euro 5.000 di multa ciascuno. Condotta criminosa emersa a seguito di intervento domiciliare dei carabinieri di (OMISSIS) rinvengono e sequestrano sul terrazzo dell’appartamento occupato dai due imputati (e da essi soltanto) dodici piante di marijuana (cannabis indica) e materiale utilizzabile per l’innesto di nuove piante dello stesso tipo. Piante che le successive analisi di laboratorio confermeranno essere idonee a produrre marijuana, sostanza con efficacia drogante già presente in misura significativa nelle infiorescenze delle piante con percentuale di thc pari al 2%.

In particolare la Corte di Appello ha disatteso la tesi difensiva degli imputati, imperniata sui sequenziali profili della non punibilità della coltivazione funzionale ad un uso personale degli agenti e dell’inefficacia drogante (e, per ciò, della inoffensività della condotta) della sostanza ricavabile dalle piante sottoposte a sequestro.

Alla luce della congiunta lettura delle due conformi decisioni di merito, che si integrano vicendevolmente dando origine ad enunciati valutativi organici e inseparabili, il Tribunale e la Corte territoriale hanno evidenziato, per un verso, che – dopo la nota decisione delle Sezioni Unite della S.C. n. 28605 del 2008, ric. Di Salvia – la coltivazione abusiva di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti è in ogni caso punibile anche quando il prodotto della coltivazione sia destinato all’uso personale dell’agente. Per altro verso i giudici di merito hanno rilevato la concreta offensività della concorrente condotta criminosa degli imputati, avuto riguardo agli esiti delle analisi indicanti la presenza del principio attivo della cannabis nelle piante sequestrate ai prevenuti.

2. Con ricorsi di omologo contenuto gli imputati denunciano erronea applicazione dell’art. 73 L.S. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla apprezzabilità penale dell’accertata coltivazione delle dodici piante di canapa indiana.

Muovendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 360/1995, che a loro avviso estenderebbe la non punibilità della detenzione di stupefacenti per uso personale alla coltivazione di piante idonee a fornire sostanze droganti, i ricorrenti lamentano l’omessa verifica della concreta offensività del fatto loro contestato, osservando come lo stesso concerna la coltivazione di poche piantine, dalle quali soltanto potenzialmente può ritenersi ricavabile un modesto e in pratica irrilevante principio attivo. In ogni caso un equilibrato criterio selettivo delle condotte punibili, in quanto corrispondenti al fatto reato tipizzato dall’art. 73 L.S. ma prive di offensività, è offerto dalla giurisprudenza di legittimità che distingue tra coltivazione in senso tecnico-agrario (considerata dagli artt. 26 e 28 L.S.), penalmente rilevante, e una piccola e insignificante coltivazione domestica ("autocoltivazione") priva di reale offensività, specialmente quando – come nel caso di specie – neppure risulta esaurito il processo di coltivazione e dallo stesso non sia stata ancora ricavata alcuna sostanza realmente efficace e utilizzabile in chiave drogante.

Con il ricorso dell’imputata C. si censura altresì l’erronea applicazione dell’art. 110 c.p., e art. 40 c.p., comma 2, atteso che la Corte etnea non ha offerto appagante risposta al dedotto rilievo del difetto di prova del concorso criminoso della donna, non essendo a tal fine sufficiente la sua presenza al fianco del convivente, senza che sia individuato un suo concreto contributo causale all’illecita condotta di coltivazione delle piante di canapa riferibile al F. ("il solo suo comportamento omissivo, anche e soprattutto alla luce del vincolo affettivo, non costituisce segno univoco di partecipazione morale").

3. Entrambi i ricorsi vanno rigettati per l’infondatezza dei motivi di doglianza rispettivamente prospettati.

3.1. L’assunto difensivo dell’imputata C. focalizzato su un suo contegno di mera connivenza non punibile rispetto alla condotta di coltivazione attuata e curata dal convivente coimputato F. non ha pregio.

La sentenza di primo grado, richiamata dalla impugnata decisione di appello, affronta la problematica, correttamente risolvendola in termini di pieno e consapevole concorso criminoso dell’imputata. La donna ha ammesso di essere a conoscenza della presenza delle piante sul terrazzo della sua abitazione (occupata soltanto da lei e dal coimputato) e la tesi di averne ignorato la reale natura è contraddetta in tutta evidenza, come rileva la sentenza del Tribunale, sia dalla particolare cura della coltivazione delle piante ("accudite con cura") e dal ritrovamento di materiale e cose destinate ad "implementare" la stessa coltivazione, sia soprattutto dalla "tenace resistenza" opposta da entrambi gli imputati all’accesso dei carabinieri nel loro appartamento. Contegno tenuto anche dalla C. e non altrimenti giustificabile se non con la sua piena contezza del commesso reato e della sua partecipazione allo stesso, che non lascia spazio ad ipotesi di semplice passiva connivenza della donna. Come affermato da questa S.C., costituiscono affidabili indici di positivo contributo partecipativo all’altrui condotta criminosa anche contegni volti ad agevolare l’occultamento e la conservazione della droga, sottraendola ai controlli di p.g.

(cfr.: Sez. 4, 22.1.2010 n. 4948, Porcheddu, rv. 246649; Sez. 6,18.2.2010 n. 14606, lemma, rv. 247127; Sez. 1,26.9.2012 n. 40248, P.G. in proc. Mazzotta, rv. 254735).

3.2. Destituiti di fondamento sono i rilievi, comuni ad entrambi i ricorrenti, sulla asserita irrilevanza penale della coltivazione di piante produttive di sostanze droganti per il personale uso degli imputati e – in subordine – dell’inoffensivita concreta dell’accertato fatto di coltivazione di dodici piante di canapa contestato ai due prevenuti.

Premesso – sul piano storico – processuale – che i giudici di merito hanno segnalato come sia il F. che la C. hanno sostenuto di non fare alcun uso di sostanze stupefacenti, la sentenza n. 360/1995 della Corte Costituzionale (manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 73 e 75 L.S. nella parte in cui prevedono l’illiceità penale della coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti univocamente destinate all’uso personale degli agenti) non ha, al contrario di quanto adducono i ricorrenti, configurato come non punibile la coltivazione di piante suscettibili di produrre sostanze stupefacenti destinate al consumo personale dei "coltivatori", ma ha unicamente posto l’accento sulla pur sempre necessaria verifica, alla stregua di un giudizio di merito, della "offensività specifica della singola condotta in concreto accertata" e della sua effettiva idoneità a vulnerare il bene giuridico protetto (contrasto al consumo di droghe), in difetto della quale la condotta diviene priva della tipicità e non più riconducibile alla norma incriminatrice (Corte Cost.: "…nel caso della coltivazione manca il nesso di immediatezza con l’uso personale e ciò giustifica un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale…la coltivazione è esterna all’area contigua al consumo e ciò già di per sè rende ragione sufficiente di una disciplina differenziata…").

La decisione del giudice delle leggi è stata tenuta ben presente dalle Sezioni Unite di questa S.C. che con la menzionata decisione del 2008, richiamata da entrambe le sentenze di merito oggetto dei due ricorsi (S.U., 24.4.2008 n. 28605, Di Salvia, rv. 239920), ha sgombrato il campo dall’indirizzo giurisprudenziale valorizzato dai ricorrenti e basato sulla distinzione tra coltivazione tecnico- agraria e coltivazione domestica, definitivamente chiarendo che integra una condotta penalmente rilevante ogni attività non autorizzata di coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia posta in essere in funzione di un uso soltanto personale del prodotto della coltivazione (così anche, ex plurimis: Sez. 6,13.10.2009 n. 49528, P.M. in proc. Lanzo, rv. 245648; Sez. 6, 9.12.2009 n. 49523, Cammarota, rv. 245661).

Chiarito quindi che, come affermano le Sezioni Unite, qualsiasi tipo di coltivazione è caratterizzato da un dato essenziale e distintivo rispetto alla fattispecie di detenzione di sostanze droganti, che è quello di contribuire ad accrescere in qualunque entità, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente ("la coltivazione presenta la peculiarità di dar luogo ad un processo di produttivo astrattamente capace di autoalimentarsi attraverso la riproduzione dei vegetali"), l’attenzione nel caso dei due ricorrenti si sposta sulla verifica di offensività della condotta criminosa, proprio alla luce del dictum della Sezioni Unite sintonico con la ricordata decisione n. 360/1995 della Corte Costituzionale, sì che "l’offensività non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile" (cfr., ex multis: Sez. 6, 10.12.2012 n. 12616/13, Floriano, rv. 254891; Sez. 6 2.5.2013 n. 22110, P.M. in proc. Capuano, rv. 255732). Ed in proposito conviene puntualizzare, come pure stabilito da recente decisione di questa S.C., che – in relazione alla specificità del fatto materiale di coltivazione – non può aversi riguardo allo stadio (iniziale, in corso, avanzato, esaurito) del processo produttivo accertato (ciò che equivarrebbe a dare ingresso ad un improprio criterio di punibilità differenziata), poichè l’offensività della condotta si radica nella sola idoneità della coltivazione a produrre la sostanza per il consumo. Con l’ovvia conseguenza che non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nella immediatezza dell’accertamento, ma la conformità delle piante al tipo botanico previsto e la loro attitudine (anche per modalità e cura di coltivazione) a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente utilizzabile per il consumo (Sez. 6, 15.3.2013 n. 22459, Cangemi, rv. 255732).

Ora nel caso per cui è ricorso non è revocabile in dubbio che la ridetta idoneità produttiva di sostanza drogante sia stata concretamente verificata nel giudizio di merito in base alle analisi effettuate nelle indagini preliminari. Sicchè, a fronte della conclamata presenza del principio attivo (thc) nelle infiorescenze delle dodici piante in sequestro non hanno pregio le critiche dei ricorrenti in riferimento al non elevato coefficiente (2%) di tale principio attivo riferibile allo stadio produttivo coevo all’accertata condotta di abusiva coltivazione dei due ricorrenti.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014

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