Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15263

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha confermato le sentenze di prime cure che avevano dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da xxx s.p.a. rispettivamente con C.V. e V.G..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso; il C. ha proposto altresì ricorso incidentale; xxx s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
5. Sempre preliminarmente deve osservarsi che, considerato l’ambito del petitum concernente la V., non sono configurabili gli estremi per dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al rifiuto della stessa (allegato dalla società xxx s.p.a.) di accettare l’invito a riprendere il lavoro.
6. Il C. è stato assunto con contratto a termine protrattosi dal 8 novembre 2002 al 31 dicembre 2002; la clausola giustificatrice inserita nel suddetto contratto era la seguente: esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse all’attuale fase di riorganizzazione dei Centri Rete Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio.
7. La V. è stata assunta con due successivi contratti a termine il primo dei quali (l’unico che rileva nel presente giudizio) protrattosi dal 2 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002 era basato sulla seguente clausola giustificatrice: per sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 e 18 settembre 2002, che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società.
8. La Corte territoriale, con riferimento al contratto del C., ha ritenuto, da un lato, la genericità della clausola, in quanto fondata su allegazioni generiche in ordine al processo di ristrutturazione in atto, e, dall’altro, con riferimento al richiamo, ivi contenuto, all’esigenza di far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio, ha affermato che la sussistenza di una doppia causale aggiungeva un ulteriore elemento di confusione.
Aggiungeva che non erano state fornite indicazioni sull’entità degli aumenti di attività nel periodo natalizio e sul numero dei contratti a termine stipulati nel periodo stesso per cui non era possibile verificare la sussistenza di un rapporto di connessione fra l’assunzione a termine e la causale indicata. Con riferimento al contratto della V., la Corte territoriale riteneva la mancanza di specificità della clausola osservando altresì che la società aveva indicato circostanze del tutto generiche in ordine al processo di ristrutturazione in atto.
9. Col primo motivo del ricorso principale xxx deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta nullità, per genericità della clausola legittimante, del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori sopra indicati. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con riferimento alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto l’illegittimità del contratto a termine stipulato con il C. in relazione l’esistenza di una doppia clausola giustificatrice. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione con riferimento alla statuizione, sempre riferita all’assunzione del C., secondo la quale la società nulla aveva dedotto per provare la sussistenza della causale assunta come legittimante la suddetta assunzione. Nello stesso motivo di ricorso vengono svolte analoghe censure con riferimento alla statuizione concernente l’illegittimità del contratto a termine con la V..
10. I suddetti motivi risultano fondati.
11. Come è stato precisato da Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone ai datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto. Orbene la sentenza impugnata ha ritenuto la genericità della causale apposta ai contratti individuali in esame senza fornire idonee spiegazioni in proposito. In particolare la Corte di merito non ha dato conto di aver adeguatamente esaminato gli elementi e le circostanze indicati negli atti di assunzione de quibus, e tanto meno ne ha valutato il grado di specificità, in ragione della finalità della norma, tesa alla verificabilità della sussistenza effettiva delle esigenze dedotte.
12. Con specifico riferimento alla statuizione sulla illegittimità del termine apposto al contratto del lavoratore C. basata sulla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate. Valutazione di merito che, per le ragioni in precedenza esposte, deve ritenersi del tutto insufficiente.
13. In definitiva deve ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nei vizi denunciati con i primi tre motivi del ricorso principale che devono essere accolti.
14. Risultando pertanto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, in quanto riguardanti questioni logicamente conseguenti a quella della specificità o meno della clausola giustificatrice del termine e cioè: la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (quarto motivo); le conseguenze economiche connesse alla declaratoria di illegittimità del termine (quinto, sesto, settimo e ottavo motivo); deve considerarsi assorbito altresì anche il ricorso incidentale col quale viene censurata la statuizione della sentenza impugnata in materia di liquidazione delle spese processuali.
15. L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e assorbito altresì il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 932

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Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 827 del 9 luglio 1993, emessa dal Dirigente Superiore reggente della Ripartizione VII – Circoscrizione IV del Comune di Roma, con la quale le è stato ingiunto di cessare l’attività commerciale abusivamente intrapresa.
La ricorrente ha dedotto che nell’impugnata disposizione si legge che "la srl xxx ha attivato in via dei Prati Fiscali 401 un deposito per la vendita all’ingrosso di moquettes e linoleum senza il prescritto N.O. tecnico sanitario e/o autorizzazione comunale".
La predetta motivazione, ad avviso della società ricorrente, sarebbe carente e contraddittoria, in quanto la xxx è in possesso sia dell’autorizzazione tecnico sanitaria, sia del nulla osta tecnico sanitario, nonché di rituale iscrizione al REC.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza n. 2667 del 29 ottobre 1993, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
4. All’udienza del 7 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso si palesa fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato si accentra sull’asserita assenza "di nulla osta tecnico sanitario e/o autorizzazione comunale" per l’apertura al pubblico di un deposito per la vendita all’ingrosso di moquettes e linoleum in via dei Prati Fiscali n. 403.
La ricorrente, denunciando i vizi di carenza e contraddittorietà della motivazione, ha prodotto in giudizio: a) autorizzazione tecnico sanitaria n. 47 del 10.06.1988, rilasciata dal Comune di Roma – Circoscrizione IV, per la vendita all’ingrosso, nei locali di via dei Prati Fiscali n. 403, di merce varia, tra cui pavimenti e rivestimenti, carta, colori, vernici; b) nulla osta tecnico sanitario dell’8.09.1990, rilasciato dalla USL RM/2, per lo svolgimento nei locali di via dei Prati Fiscali n. 403 dell’attività di "deposito e vendita moquettes, linoleum, gomma e articoli di arredamento".
Tanto rilevato, si palesa fondata la censura formulata con l’odierno gravame, in quanto la ricorrente ha documentato di possedere i titoli abilitativi di cui l’Amministrazione asserisce la mancanza.
In accoglimento del ricorso, deve pertanto essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la disposizione dirigenziale n. 827 del 9 luglio 1993.
Condanna il Comune di Roma a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-02-2014, n. 9886

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ministero del difensore R.C. impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, con cui è stato riconosciuto colpevole del reato contravvenzionale (L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4) di omesso versamento, nel prefissato termine di sessanta giorni, della cauzione di Euro 1.000,00 impostagli con l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per tre anni (decreto del Tribunale di Taranto del 29.10.2008, notificato all’imputato il 10.11.2008, irrevocabile il 23.12.2009).

2. Con il ricorso si deducono vizi di violazione di legge (art. 3 bis c.p., comma 4, cit. e art. 133 c.p.) ed insufficienza e illogicità della motivazione con riferimento ai seguenti due profili.

2.1. I giudici di appello non hanno idoneamente valutato i motivi di gravame in punto di volontà colpevole del prevenuto. La sola avvenuta notifica all’imputato del decreto di prevenzione non equivale a prova del dolo del contestato reato di omesso versamento della cauzione. La Corte salentina avrebbe dovuto verificare l’impossibilità economica addotta dal R., a prescindere dalle notazioni contenute nel decreto di prevenzione (ove si afferma che l’imputato sarebbe dedito ad attività illecite costituenti le sue fonti di reddito). Notazioni che anzi, escludendo lo svolgimento di una regolare attività lavorativa del prevenuto, suffragano la sua addotta indisponibilità finanziaria.

2.2. Incongruamente, in subordine, la Corte di Appello – nel confermare l’entità della pena inflitta in primo grado – ha omesso di prendere in esame i parametri dettati dall’art. 133 c.p., comma 2, tenendo ferma una pena eccessiva rispetto alla modesta offensività del fatto antigiuridico. Immotivatamente la stessa Corte ha negato il beneficio della sospensione della pena, pur versando l’imputato in condizione di poterne fruire.

3. Il ricorso va rigettato, essendo il primo motivo di censura infondato e il secondo motivo indeducibile.

3.1. La sentenza impugnata ha, con ragionamento logico corretto e conforme agli orientamenti interpretativi di legittimità (v., ex plurimis: Sez. 5, 11.7.2008 n. 39025, Iaffaldano, rv. 242325; Sez. 5, 15.7.2011 n. 39359, Sardina, rv. 251532), evidenziato le ragioni escludenti valore esimente alla situazione di difficoltà economica, soltanto addotta dall’imputato (in assenza di tracce documentali o storiche di simile evenienza), ai fini del versamento della cauzione impostagli. I giudici di secondo grado hanno puntualmente rilevato come l’imputato non abbia offerto ex art. 54 c.p. alcun dato dimostrativo di una sua situazione reddituale ostativa al versamento della cauzione. Ora, se non v’è dubbio che l’accertamento della incapacità economica di soddisfare l’obbligo cauzionale ricade nella cognizione del giudice di merito, è del pari pacifico che grava sull’imputato l’onere di allegazione di concreti fatti impeditivi del pagamento. Onere affatto disatteso dall’imputato nel caso di specie.

Quanto alla verifica della coscienza e volontà dell’omissione (elemento soggettivo del reato), la Corte territoriale ha sottolineato che il R. ha ricevuto rituale notifica del decreto di prevenzione e dell’annesso obbligo di versare la cauzione.

Evenienza ben sufficiente a radicare in capo all’imputato la conoscenza dell’obbligo e la sua connessa consapevole elusione. Tanto più quando si osservi che, integrando il contestato reato L. n. 575 del 1965, ex art. 3 bis, comma 4 una fattispecie contravvenzionale punita anche a titolo di colpa, non residua alcuno spazio per apprezzare l’eventuale buona fede dell’imputato nella condotta inottemperante (Sez. 6, 26.9.2012 n. 39957, Zungri, rv. 253496).

3.2. Le censure afferenti al trattamento sanzionatorio (determinato in misura equivalente al minimo edittale) delineano una violazione di legge (artt. 133 e 163 c.p.) non prospettabile in questa sede, perchè non già in concreto dedotta con i motivi di appello avverso la decisione di primo grado, tale non potendo certo considerarsi la generica richiesta di stile conclusiva dell’atto d’impugnazione ("benefici di legge ove concedibili"). In ogni caso i rilievi del ricorrente sono infondati, perchè la sentenza impugnata ha comunque argomentato l’esistenza di situazioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche e alla formulazione di favorevole prognosi comportamentale ex art. 163 c.p..

Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014

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Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Matera A.A. conveniva in giudizio xxx s.p.a. impugnando il licenziamento dalla stessa irrogatogli in data 23.06.08.
2.- Accolta la domanda e dichiarata l’illegittimità del recesso con ordine di reintegrazione dell’istante, proposto appello da xxx s.p.a., la Corte d’appello di Potenza con sentenza dell’11.03.10 (n. 163/10) rigettava l’impugnazione.
3.- Questa sentenza era impugnata per cassazione da xxx s.p.a.. A. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale.
Motivi della decisione
4.- Con due separate dichiarazioni, sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante pro tempore di xxx s.p.a. e personalmente da A. nonchè dai relativi difensori, le parti hanno rinunziato all’impugnazione principale ed a quella incidentale. Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.
5.- Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità in ragione della reciprocità della dichiarazione di rinunzia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, nulla statuendo per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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