T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 934

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso, notificato il 15 novembre 2010 e depositato il successivo 1° dicembre, l’interessata, quale proprietaria dell’Azienda agricola sita nel Comune di xxx, ma in un’area limitrofa alla localizzazione del previsto parco eolico, ha chiesto l’annullamento del silenzio serbato sull’istanza e/o diffida notificata l’8 ottobre 2010 perché lesivo di per sé del diritto all’accesso ai documenti richiesti ex art. 22 della legge n. 241 del 1990.
Non si è costituito in giudizio il Comune di xxx.
Il diritto azionato, qualificato dall’articolo 22 della L. n. 241 del 1990 diritto di accesso ai documenti, si sostanzia nell’esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi connessi, nel caso di cui è merito, alla procedura per l’ammissione del programma di recupero urbano come previsto dal bando predisposto dal Comune di xxx.
Dispone, infatti, l’art. 22 della L. n. 241 citata che: "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge".
A fronte di tale principio, si può senza dubbio affermare che la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi è consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e indiretti anche nei suoi confronti; pertanto, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi.
In perfetta coerenza con tali criteri generali risulta la richiesta della parte istante che ha sostanzialmente lo scopo di conoscere gli atti preordinati alla realizzazione del parco eolico in un’area limitrofa a quella dove è allocata la propria azienda agricola.
L’interesse a tale acquisizione documentale è certamente connesso alla posizione specifica della ricorrente.
Pertanto, vi è in concreto l’obbligo dell’Amministrazione intimata a fornire alla ricorrente una formale ed esplicita pronuncia.
A fronte dell’istanza di accesso alla documentazione amministrativa, una volta che l’Amministrazione non abbia opposto l’esistenza di ragioni che attengono alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento dell’esibizione, la medesima ha l’obbligo di soddisfare la richiesta dell’interessato nella sua interezza, consentendo la visione non solo degli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il contenuto del diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l’adozione dell’atto finale del procedimento (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16.11.1998 n. 1620 e TAR Piemonte 17.3.2000 n. 313).
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara fondata la pretesa azionata con il ricorso in esame per l’annullamento del silenzio serbato dalla p.a. sull’istanza di accesso e conseguentemente ordina all’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza medesima e di provvedere al rilascio dei documenti richiesti con la nota dell’8 ottobre 2010, se nulla osti alla loro produzione in copia, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.
Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di xxx di provvedere in ordine alla nota sopra indicata nei termini e nei modi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di xxx al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-02-2014, n. 9887

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione resa all’esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Trani, con la quale C.D. e L.A. sono stati riconosciuti colpevoli del reato di falsa testimonianza per le deposizioni da entrambi rese nella causa civile risarcitoria promossa nei confronti del Comune di Trani dal coniuge e tutore di B.E., interdetta e invalida civile totale, per essere la stessa caduta a causa dell’improvviso "sprofondamento" delle mattonelle del marciapiede sottostante la sua abitazione, riportando le lesioni rilevate presso l’ospedale cittadino (frattura del collo femorale in cardiopatica cronica).

Testimonianze mendaci, per le quali ai due imputati è stata inflitta la pena (con le attenuanti generiche) di un anno di reclusione ciascuno, integrate: dall’assunto del L. di aver soccorso la dolorante B. dopo la caduta in strada, accompagnandola a casa e ivi aspettando l’ambulanza che la portava in ospedale; dall’assunto del C., genero della B., di aver visto cadere la suocera mentre l’attendeva in macchina sotto casa, di averla aiutata insieme ad uno sconosciuto (il L.), riportandola a casa e poi andando via con l’ignoto soccorritore, convinto che non si trattasse di nulla di grave (solo in seguito apprendendo che la donna era stata trasferita in ospedale).

Richiamandosi alle condivise valutazioni delle emergenze processuali espresse dalla sentenza del g.u.p., la Corte territoriale ha puntualizzato le seguenti evenienze:

a) non può dubitarsi della veridicità del referto del pronto soccorso e della cartella clinica dell’ospedale, in cui si precisa che la stessa B. (o chi l’ha seguita in ospedale, stante il suo stato di scarsa lucidità) ha riferito di una sua caduta accidentale in casa;

b) è affatto improbabile che la donna, per le sue condizioni di invalidità sia uscita da casa senza l’ausilio di altra persona, camminando da sola sul marciapiede;

c) è inspiegabile che l’anziana, che per la tipologia della dolorosa frattura subita non avrebbe potuto muoversi, non sia stata condotta subito in ospedale, pur essendovi l’immediata disponibilità dell’auto del genero, ma sia stata riaccompagnata a casa dallo stesso genero C. e dal soccorritore L.;

d) ancor meno plausibile è la circostanza che il C. si sia allontanato dalla dimora della donna, dove sarebbe rimasto ad attendere l’ambulanza il L., pur estraneo alla famiglia (in pratica uno sconosciuto).

Considerate la sicura pertinenza delle mendaci dichiarazioni dei due imputati all’oggetto della causa civile promossa dal tutore della B. e la loro rilevanza ai fini della decisione (il giudice civile, ritenute inattendibili le testimonianze degli imputati, ha rigettato la domanda risarcitoria), la Corte di Appello ha ribadito la conclusione del g.u.p., secondo cui le non veridiche dichiarazioni del C. e del L. sono state sorrette da univoca volontà colpevole (dolo) in quanto dettate dal "proposito di consentire alla B. un risarcimento del danno che non le spettava".

2. Con unico atto d’impugnazione del comune difensore i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo le violazioni di legge appresso sintetizzate.

2.1. Violazione dell’art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 7 in relazione alla ritenuta utilizzabilità probatoria di circostanze derivanti da fonte anonima.

Ignorando i rilievi esposti con l’appello, La Corte territoriale ha impropriamente valorizzato a fini accusatori (al pari del primo giudice) il dato anamnestico riportato dal certificato del pronto soccorso della signora B.. Al riguardo, a fronte della limitata idoneità intellettiva dell’anziana (interdetta e invalida), i giudici del gravame si sono limitati a formulare una semplice illazione, secondo cui a riferire le circostanze della caduta della donna (in casa per motivi accidentali) potrebbe essere stato anche un familiare della signora o altra persona. Non essendo stato identificato il familiare o tale altra persona, il contenuto del referto sanitario deve ritenersi provenire da fonte anonima e, come tale, non ha valenze probatorie (art. 195 c.p.p., comma 7).

2.2. Erronea applicazione dei canoni di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione.

Anche tralasciando l’inutilizzabile dato anamnestico enunciato dai documenti sanitari, la Corte di Appello ha fondato la penale responsabilità dei due imputati sulla contraddittorietà delle loro testimonianze. Ma tale supposta contraddittorietà non può divenire, in mancanza di elementi di riscontro, un dato sintomatico della falsità di tutte e due le dichiarazioni testimoniali. Falsità che, se mai, sarebbe riferibile ad uno soltanto dei prevenuti, soltanto quando si accerti quale deposizione sia vera e quale sia mendace.

Accertamento che i giudici di merito non hanno compiuto.

3. Entrambi gli illustrati motivi di impugnazione sono manifestamente infondati e i ricorsi di C.D. e L.A. vanno dichiarati inammissibili.

3.1. Erroneamente i ricorrenti (primo motivo di ricorso) assimilano i due atti medici vagliati dai giudici di merito, il referto del pronto soccorso e la cartella clinica relativa al ricovero della infortunata Ba., ad una semplice testimonianza asseritamente apprezzabile ai sensi dell’art. 195 c.p.p. e, in particolare, del comma 7 della norma in punto di mancata individuazione della fonte de relato della testimonianza. Premesso che si è proceduto al giudizio con le forme del rito abbreviato e che la Corte di Appello (come in precedenza il giudice di primo grado) non ha focalizzato la prova del mendacio dei due imputati sui soli atti medici in questione, valorizzando una serie di altri elementi storici e logici asseveranti la totale inattendibilità degli assunti dichiarativi dei due imputati, gli atti sanitari in questione costituiscono atti pubblici, siccome provenienti da struttura sanitaria pubblica o comunque redatti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (la cartella clinica è munita anche di fede privilegiata) con valenze dimostrative (cioè di attestazione) dei contenuti in essi rappresentati. Con l’ovvio effetto che gli stessi integrano documenti suscettibili di essere validamente apprezzati sul piano probatorio ai sensi dell’art. 234 c.p.p. in relazione al principio del libero convincimento del giudice (cfr.: Sez. 3, 29.1.2008 n. 11100, rv.

239080; Sez. 5,16.4.2013 n. 31858, rv. 244907; Sez. 5, 22.6.2013 n. 35104, rv. 257124).

Non sottacendosi che – come constatano le due conformi decisioni di merito – sia il referto che la cartella clinica attribuiscono direttamente alla Ba. (più che ad un suo eventuale familiare o accompagnatore) la descrizione delle modalità dell’infortunio (avvenuto in casa) e che la consulenza medica ordinata dal giudice civile ha rilevato la compatibilità delle lesioni patite dalla donna con una caduta in casa, la Corte di Appello ha in ogni caso fondato il giudizio di falsità delle due testimonianze degli imputati anche (come riconoscono gli stessi ricorrenti) sui connotati di implausibilità dianzi riassunti e dotati, per quel che rileva in questa sede, di univoco peso probatorio a dimostrazione delle mistificate modalità descrittive della dinamica dell’infortunio patito dalla donna, sì che lo stesso non può ritenersi (come sostenuto da entrambi gli imputati) avvenuto in strada a causa delle disconnesse mattonelle del marciapiede su cui la donna transitava.

3.2. I rilievi concernenti la pretesa vaghezza della contraddittorietà delle due testimonianze degli imputati posta in luce dalla sentenza impugnata (secondo motivo di ricorso), oltre che generici, sono privi di serio pregio. La Corte di Appello, infatti, non ha evidenziato le sole discrasie reciproche delle due dichiarazioni testimoniali su evenienze tra loro non conciliabili (secondo i rispettivi racconti), ma ha sottolineato gli autonomi elementi, fattuali e logici, che accreditano l’immanente intrinseca distonia narrativa di ciascuna delle due incriminate testimonianze, isolatamente considerate.

All’inammissibilità dei ricorsi segue ope legis la condanna dei due ricorrenti alla rifusione delle spese processuali del grado di giudizio e di ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stabile in Euro 1.000 (mille) pro capite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15265

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Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata depositata in data 19-1-2009, la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, riformando la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 84/2008, dichiarava la intercorrenza tra M.C. e xxx s.p.a. di un rapporto a tempo indeterminato fin dal 1-11-1992 e per l’effetto condannava la società al pagamento della somma di Euro 3.927,65 oltre interessi e rivalutazione, pari al valore delle azioni della società cedute gratuitamente agli assistenti di volo in servizio nell’anno 1999; dichiarava, inoltre, che il M. aveva diritto agli scatti di anzianità, da conteggiarsi tenendosi esclusivamente conto dei periodi di prestazione lavorativa effettuata, e condannava la società al pagamento degli scatti successivamente all’ottobre 2000, con rivalutazione ed interessi; il tutto oltre alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
In sintesi la Corte territoriale riteneva la ammissibilità dell’appello e, contrariamente al primo giudice, la validità del ricorso introduttivo di primo grado.
Nel merito, la Corte, atteso che il M. aveva lamentato sia il mancato rispetto del vincolo di forma sia l’illegittimità del termine e considerato che la serie di contratti a termine allegata non era stata contestata dalla società, rilevava che incombeva su quest’ultima la prova che i contratti erano stati conclusi per iscritto e che il termine era stato legittimamente apposto, con conseguente onere innanzitutto di produrre lutti i contratti susseguitisi nel tempo.
Non avendo la xxx assolto a tale onere, "quanto meno" per mancata dimostrazione della forma scritta, il rapporto di lavoro era da reputare a tempo indeterminato fin dal primo contratto a termine.
La Corte d’Appello, inoltre, riteneva coperti da prescrizione tutti i diritti di crediti derivanti dai rapporti a tempo determinato (il M. era stato assunto a tempo indeterminato dal 1-4-2002 ed aveva interrotto la prescrizione con lettera del 24-5-2006) e, comunque, escludeva il diritto alla retribuzione negli intervalli non lavorati, in mancanza di atti di messa in mora (nella specie avvenuta con la richiesta di convocazione del datore di lavoro presso l’UPLMO, dopo che si era già anche formalmente instaurato un rapporto a tempo indeterminato). La Corte negava altresì il diritto al risarcimento del danno esistenziale, aggiungendo che comunque lo stesso si sarebbe prescritto.
Circa, poi, la richiesta relativa all’assegnazione di azioni della società, in virtù del verbale del C.d.A. di xxx del 1999, la Corte rilevava che, trattandosi di elargizione una tantum, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, la società andava condannata al risarcimento del danno, corrispondente al valore delle azioni, come determinato nella detta delibera.
Quanto alla ricostruzione della carriera la Corte di merito affermava che nessuna domanda poteva essere estesa "ai lini previdenziali" non essendo parte il Fondo Volo dell’INPS o comunque il soggetto tenuto alle prestazioni ed a riscuotere le contribuzioni.
Andava invece computata l’anzianità lavorativa e retributiva, connessa all’accertamento del rapporto a tempo indeterminato, limitatamente a tutti i periodi lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale assunzione a tempo indeterminato, con il riconoscimento dei conseguenti scatti di anzianità, tenuto conto della prescrizione delle pretese tutte anteriori all’ottobre 2000, e con la relativa condanna generica della società.
Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso con diciassette motivi.
La xxx s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c.. La causa, quindi, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull’ordinanza di rimessione di questa Corte n. 2112/2011, relativa allo ius superveniens, costituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.
Infine la xxx s.p.a. ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con i primi sei motivi del ricorso principale il M. censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande ("retribuzioni, anzianità e scatti") relative agli intervalli tra i vari rapporti a termine, deducendo in specie:
con il primo motivo la contraddittorietà tra l’accertamento della mancanza di una messa in mora e la successiva affermazione secondo cui la lavoratrice si era in sostanza tenuta a disposizione della compagnia, il tutto senza nemmeno dar luogo alle prove richieste in ordine ai ripetuti inviti e solleciti rivolti alla società al fine di proseguire comunque, anche a termine, l’attività lavorativa;
con il secondo motivo la effettività e sufficienza nella fattispecie dell’offerta informale delle prestazioni lavorative nelle circostanze di fatto allegate e non specificamente contestate dalla società, sulle quali peraltro non sono state ammesse le prove richieste e neppure sono stati esercitati i poteri istruttori d’ufficio;
con il terzo motivo, in particolare la omessa motivazione sulle specifiche circostanze della conservazione del libretto di lavoro da parte della società anche durante gli intervalli non lavorati, del fatto che gli assistenti di volo a tempo determinato restavano a disposizione della società e della esistenza di una lista che la compagnia utilizzava per decidere il "turn over" dei detti assistenti di volo, elementi tutti rilevanti al fine di ritenere la compagnia stessa in sostanza costituita in mora;
con il quarto motivo, comunque, la non necessità di un atto di messa in mora, essendo i vari termini apposti ai contratti "in frode alla legge", e non potendo, perciò, ravvisarsi una sospensione concordata del rapporto;
con il quinto motivo la illegittimità della mancata ammissione dei mezzi di prova e la mancata valutazione in relazione alle citate circostanze della trattenuta da parte della compagnia del libretto di lavoro e delta utilizzazione della lista del "turn over", nonchè a quelle della conservazione da parte degli assistenti di volo a termine delle divise, dei tesserini identificativi e dei manuali operativi, anche duranti gli intervalli dei vari contratti a termine succedutisi per lungo tempo;
con il sesto motivo la omessa motivazione per non aver la sentenza impugnata considerato "che nessuna costituzione in mora era necessaria perlomeno dal 1995 dal momento che la ricorrente aveva dedotto che la xxx aveva stipulato un accordo con le 00 SS che prevedeva la sua assunzione a tempo indeterminato tra il mese di giugno ed il mese di ottobre 1995 e che l’azienda non aveva adempiuto tale accordo;
Con i successivi motivi, dal settimo al quattordicesimo, il M. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto coperte da prescrizione (quinquennale) tutte le differenze retributive dovute in virtù dell’anzianità e degli scatti come riconosciuti dalla stessa sentenza, antecedentemente all’ottobre 2000, deducendo in specie:
con il settimo motivo la inesistenza dell’eccezione di prescrizione per la nullità delle procure di primo e secondo grado, rilasciate da soggetto in capo al quale non è stato dimostrato il potere di rappresentanza sostanziale della società;
con l’ottavo motivo, comunque, la genericità e inammissibilità della formulazione dell’eccezione di prescrizione, senza specificazione alcuna da parte della società;
con il nono motivo la imprescrittibilità dell’azione di. nullità dei rapporti a termine e dei crediti conseguenti in esame e, in subordine, la natura comunque risarcitoria dei detti crediti;
con il decimo motivo la non decorrenza di alcuna prescrizione, riguardo ai crediti conoscibili, nemmeno negli intervalli tra un rapporto e l’altro, almeno finchè il lavoratore non sia più soggetto al melus di non essere più chiamato per un ulteriore rapporto a termine, e riguardo ai erediti non conoscibili, perchè conseguenti alla declaratoria di nullità dei rapporti a termine, almeno fino alla sentenza che dichiara tale nullità o, al più, finchè il lavoratore non deduca tale nullità dimostrandone la consapevolezza;
con l’undicesimo motivo la omessa motivazione sullo stesso punto in specie con riferimento alla distinzione tra crediti conoscibili e non conoscibili;
con il dodicesimo motivo la contraddittorietà della motivazione riguardo alla (erronea) applicazione di un criterio di decorrenza e sospensione della prescrizione, previsto per la diversa ipotesi della successione di contratti a termine "ciascuno dei quali legittimo ed efficace" (v. Cass. 16-1-2003 n. 575);
con il tredicesimo motivo la mancata prova dell’elemento dimensionale per l’applicabilità della tutela reale, ai fini della decorrenza della prescrizione:
con il quattordicesimo motivo, in subordine, la erroneità della sentenza impugnata nei capi in cui ha identificato, ai fini del computo della prescrizione, la data di assunzione a tempo indeterminato nel 1-4-2002 (anzichè in quella effettiva del 19-6- 2002, indicata nel ricorso introduttivo e in altra parte della stessa sentenza).
I due successivi motivi si riferiscono alle domande relative alla ricostruzione della carriera anche previdenziale, in base all’anzianità come riconosciuta.
In particolare con il quindicesimo motivo il M. lamenta omessa pronuncia in merito, avendo la Corte territoriale provveduto espressamente soltanto con riferimento agli scatti di anzianità, e con il sedicesimo motivo si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS e, comunque, della mancata condanna della xxx al pagamento del risarcimento del danno da omissione contributiva.
Con l’ultimo motivo (il diciassettesimo) con riferimento alla domanda relativa alla mancata assegnazione delle azioni nella stessa misura di quelle assegnate agli assistenti di volo in organico all’ottobre 1999, il M., sul quantum del risarcimento, lamenta che la Corte territoriale ha moltiplicato il valore nominale per un numero di azioni "sensibilmente inferiore rispetto a quanto dedotto, documentato e non contestato dalla controparte".
Dal canto suo la xxx s.p.a., con il primo motivo del ricorso incidentale ribadisce la tesi della nullità del ricorso introduttivo di primo grado (già affermata dai giudice di primo grado) per la genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (in relazione ad una non meglio specificata pluralità di contratti a termine) e con il secondo motivo reitera l’eccezione di inammissibilità dell’appello della lavoratoci; per mancanza di specificità dei motivi e per la novità delle conclusioni (come quelle sulla richiesta di una CTU, sul danno ulteriore esistenziale e sulla richiesta di una condanna generica) non rinvenibili nel ricorso introduttivo.
Con il terzo motivo, poi, la società deduce la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha computato i cinque anni della prescrizione "sommando soltanto i mesi effettivamente lavorati sebbene nella stessa sentenza venga per ben due volte (ma con date diverse) sottolineata la stabilità del rapporto di lavoro", peraltro attribuendo efficacia sospensiva della prescrizione agli intervalli correnti tra un rapporto e l’altro, nonostante la tassati vita della elencazione delle cause sospensive.
Con il quarto motivo, inoltre, la ricorrente incidentale rileva la contraddittorietà tra il mancato riconoscimento di spettanze a titolo di risarcimento o pagamento delle retribuzioni per gli intervalli non lavorati e il riconoscimento del diritto al corrispettivo delle azioni della società, in mancanza della effettività del rapporto e della messa in mora del datore di lavoro.
Infine con il quinto motivo la società lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla condanna, per intero, delle spese del doppio grado, nonostante che essa sia stata "vincitrice in primo grado e soccombente nel secondo, soltanto in ordine a tre domande su dodici avanzate dalla parte appellante.
In ordine logico vanno dapprima esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale, che non meritano accoglimento.
Sul primo, pur estendendosi il sindacato di legittimità all’esame diretto dell’atto e non al solo esame della sufficienza e logicità della motivazione della sentenza (in tal senso v. da ultimo Cass. S.U. 22-5-2012 n. 8077), va rilevato che, con riguardo in specie alla domanda di nullità del termine apposto alla serie dei contratti a termine indicata e alle richieste consequenziali a carico della società, il ricorso introduttivo di primo grado conteneva gli clementi necessari previsti dall’art. 414 c.p.c., atteso che dalla lettura combinata della domanda e delle conclusioni si ricavava facilmente quale fosse l’oggetto della controversia e quale il bene della vita richiesto.
Del resto come correttamente hanno rilevato i giudici di appello "la mancata indicazione della ragione giustificatrice del termine apposto ai singoli contratti e la mancata produzione in giudizio dei contratti stessi, non può essere ragione di nullità del ricorso introduttivo, perchè tutti i contratti di cui si discute sono stati conclusi nel vigore della L. n. 230 del 1962, sulla base della quale era onere del datore di lavoro dimostrare non solo che il termine era stato apposto mediante sottoscrizione di apposito patto, ma anche che era giustificato da una delle ragioni enunciate dalla legge, le sole che, eccezionalmente, consentivano di concludere contratti a tempo determinato, contro la regola della indeterminatezza della durata del rapporto di lavoro".
Parimenti, poi, non merita accoglimento il secondo motivo del ricorso incidentale.
Sul punto la sentenza impugnata ha affermato la ammissibilità dell’appello, in sostanza evidenziando la specificità del gravame in relazione alla pronuncia di primo grado (che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo) e rilevando, in relazione alle richieste avanzate per la prima volta in appello (riguardanti la CTU per la determinazione del credito della lavoratrice o, in subordine, la condanna generica al pagamento di somme, da quantificare in separato giudizio), che per ciò solo non poteva ritenersi inammissibile il gravame, dovendosi semplicemente "tenere conto delle sole conclusioni spiegate in primo grado".
Tale decisione risulta conforme a diritto (sulla relatività del requisito della specificità dei motivi di gravame in rapporto con la sentenza di primo grado v. fra le altre Cass. 19-2-2009 n. 4068 e Cass. 31-3-2010 n. 7786) e sorretta da congrua motivazione.
Restando, poi, sul piano delle questioni preliminari, con riguardo al settimo motivo del ricorso principale del M., relativo all’eccezione (avanzata in questa sede) di nullità delle rispettive procure, di primo e secondo grado, rilasciate ai difensori della società in asserita carenza dei potere di rappresentanza sostanziale, va rilevato che "in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l’onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in difetto di tale contestazione, l’allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori" (v. Cass. 28-9-2011 n. 19824, cfr. Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20596). Del resto, come pure è stato precisato, "in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (esame di documenti che non risultano già acquisiti al processo) preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall’art. 372 cod. proc. civ., tra le quali quella relativa alla nullità della sentenza deve essere riferita esclusivamente alla nullità che inficia direttamente il provvedimento in sè e non già anche quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento" (come la nullità della procura rilasciata in sede di merito) (v. Cass. 23-12-1998 n. 12843, Cass. 22-3-2001 n. 4163, Cass. 20-11-2002 n. 16331, Cass. 8-5-2006 n. 10437).
Peraltro, a fronte dell’eccezione formulata in questa sede la società ha anche depositato la documentazione relativa ai poteri rappresentativi contestati in questa sede.
Così respinte tali censure preliminari, con riferimento agli altri motivi del ricorso principale del M. (fatte salve le successive precisazioni) nonchè al terzo e quarto motivo del ricorso incidentale della società, osserva innanzitutto il Collegio che sulle conseguenze economiche derivanti dalla nullità de termine apposto ai contratti di lavoro e sul risarcimento dei danni in questione è intervenuto, lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, dall’art. 32, commi 5, 6 e 7 i quali dispongono che: "5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contralto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.".
Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (sul punto v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 31-1-2012 n. 1409, Cass. 31-1-2012 n. 1411), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad "introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione", rispetto alle "obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente". La norma, che non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", in base ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" va intesa nel senso che "il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine lino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva" (altrimenti risultando "completamente svuotata" la "tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato").
Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, "il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Sicchè l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per il avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione".
In definitiva la norma in oggetto, come affermato dal Giudice delle leggi, risulta "adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi". Infatti "al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessità nè dell’offerta della prestazione, nè di oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso.
Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto di lavoro sine die".
Peraltro la Corte Costituzionale (richiamando le proprie pronunce – sent. n. 298/2009, 86/2008, 282/2007, 354/2006, ord. n. 102/2011, 109/2010, e 125/208) ha escluso "che inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari)" possano rilevare ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. Del resto circa le "presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine" la Corte Costituzionale ha rilevato non solo che "il processo è neutro rispetto alla tutela offerta", ma anche che "l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonchè gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001 n. 89".
Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato che "la garanzia economica in questione non è ne rigida, nè uniforme" e, "anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonchè le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti".
A tale interpretazione adeguatrice, indicata (con sentenza interpretativa di rigetto) dal Giudice delle leggi come conforme a Costituzione, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, questa Corte, condividendo le argomentazioni sulla ratio della norma e sullo sviluppo dell’operazione ermeneutica, ha aderito, non ravvisando nel contempo una diversa interpretazione che sia parimenti non solo rispettosa della Costituzione ma anche del tutto conforme alla lettera e alla ratio della norma stessa (cfr. Cass. 9-1-2004 n. 166, Cass. 26-1-2010 n. 1581).
Così intesa, infatti, in sostanza, come una sorta di penale stabilita dalla legge – in stretta connessione funzionale con la declaratoria di conversione del rapporto di lavoro – a carico del datore di lavoro per la nullità dei termine apposto al contratto di lavoro e determinata dal giudice nei limiti e con i criteri dettati dalla legge, a prescindere sia dall’esistenza del danno effettivamente subito dal lavoratore (e da ogni onere probatorio al riguardo) sia dalla messa in mora del datore di lavoro, con carattere "forfetizzato", "onnicomprensivo" di ogni danno subito per effetto della nullità del termine, nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto, la indennità in esame appare non solo conforme alla Costituzione (ai sensi di C. Cost. 303/2011), bensì anche pienamente rispondente alla lettera e allo spirito della legge.
In tali sensi (v. Cass. 29-2-2012 n. 3056) è stato quindi affermato il seguente principio che va qui ribadito: "in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione) configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)".
Tale ius superveniens va applicato nel caso in esame, essendo questa Corte investita da validi e pertinenti motivi di ricorso, nella specie provenienti da entrambe le parti, in ordine all’entità del risarcimento dei danni.
In via di principio, infatti, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale quadro, infine, deve rilevarsi che, nelle more del deposito della presente sentenza, è entrata in vigore la L. 28 giugno 2012, n. 92 (in G.U. n. 153 del 3-7-2012), che all’art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica (in senso conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e da questa Corte di legittimità), ha così disposto: "La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
Alla luce, pertanto, della nuova normativa, che va applicata nella fattispecie, entrambi i ricorsi, che investono validamente i capi risarcitori conseguenti alla nullità del termine, vanno accolti, in parte e nei limiti del citato ius superveniens.
In particolare, sui primi sei motivi dei ricorso principale osserva il Collegio che le relative censure risultano tutte ormai irrilevanti in base alla semplice considerazione che la nuova indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" prescinde dalla costituzione in mora del datore di lavoro.
Lo stesso dicasi per tutte le censure di cui ai motivi dal settimo al quattordicesimo dello stesso ricorso principale (e per quelle contenute nel terzo motivo del ricorso incidentale), riguardanti la prescrizione delle differenze retributive dovute per "anzianità e scatti", incentrate tutte sul regime risarcitorio pregresso, ormai sostituito dalla detta indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva", che "copre" tutti i danni causati dalla nullità del termine nel periodo che va dalla scadenza dello stesso alla sentenza (nella specie di appello) di conversione del rapporto a tempo indeterminato ab origine.
Del resto, la detta indennità costituisce un nuovo e diverso diritto che, seppure collegato alla nullità del termine di per sè imprescrittibile, è sì soggetto a prescrizione, ma per la sua natura "forfetizzata" e "onnicomprensiva" non è di certo assoggettabile alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, e neppure a quelle di cui all’art. 2955 c.c., n. 2 e all’art. 2956 c.c., n. 1.
D’altra parte, in considerazione del "melus" del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, se durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione (v. Cass. 13-8-1997 n. 7565, Cass. 3-10-2000 n. 13122, Cass. 17-3-2001 n. 3869), tanto più ciò va affermato con riferimento alla nuova indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" (fatto salvo l’accertamento della cessazione di tale situazione, nella specie avvenuta con la assunzione a tempo indeterminato).
In tale quadro, peraltro, del tutto inconferente risulta il richiamo al principio affermato da Cass. 16-1-2003 n. 575. che, del resto, essendo stato previsto per la diversa ipotesi di successione di più contratti a termine "ciascuno dei quali legittimo ed efficace", erroneamente è stato applicato nella fattispecie dalla Corte di merito.
Con riguardo, poi, al quindicesimo motivo del ricorso principale (e, nel contempo, ancora al terzo motivo del ricorso incidentale) va rilevato che il M. non ha specificato in alcun modo quali siano le differenze retributive conseguenti all’anzianità, ulteriori rispetto agli scatti, che sarebbero state trascurate dalla Corte di merito.
Peraltro legittimamente la sentenza impugnata ha considerato nella anzianità lavorativa e retributiva "tutti i periodi effettivamente lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale assunzione a tempo indeterminato", in ragione del principio ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. S.U. 5-3-19991 n. 2334 e succ.), secondo cui "nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. 18 aprile 1962, n. 230, gli "intervalli non lavorati" fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondo cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, al fine del calcolo dell’indennità di anzianità, considerato che la suddetta ramificazione in un solo rapporto, operando "ex post", non tocca la mancanza di un effettivo servizio negli spazi temporali fra contratti a tempo determinato".
Tale principio, del resto, va tutt’ora affermato, non essendo stato scalfito minimamente dallo ius superveniens.
Per quanto riguarda, poi, in particolare gli scatti di anzianità va osservato che quelli maturati fino alla sentenza che ha dichiarato il rapporto a tempo indeterminato ab origine devono ritenersi compresi nella nuova indennità "onnicomprensiva".
Parimenti, con riferimento al diciassettesimo motivo del ricorso principale e al quarto motivo del ricorso incidentale, attesa la natura "onnicomprensiva" della detta indennità, deve ritenersi che la stessa, comprendendo tutti i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", non può che comprendere anche il risarcimento del danno conseguente alla mancata assegnazione delle azioni, come aziendalmente prevista per gli assistenti di volo dipendenti a tempo indeterminato nel 1999, trattandosi di danno comunque direttamente derivante dalla nullità del termine.
Infine, con riferimento al sedicesimo motivo, del ricorso principale va affermata la insussistenza, nella fattispecie, di un litisconsorzio necessario con il soggetto titolare de rapporto previdenziale, inerendo la causa al rapporto di lavoro, seppure anche come presupposto che condiziona il rapporto previdenziale (v. fra le altre Cass. 23-1-2003 n. 1013, Cass. 26-2-2004 n. 3941, Cass. 3-7- 2004 n. 12213).
Circa, poi, il risarcimento del danno contributivo nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che, per il citato periodo "intermedio", anch’esso è compreso nella indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva", che ristora anche le conseguenze "contributive" relative al detto periodo (in tal senso v. espressamente la norma interpretativa di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13).
Pertanto, risultando da ultimo assorbito il quinto motivo del ricorso incidentale, riguardante il capo delle spese, entrambi i ricorsi vanno accolti in parte e nei limiti di cui in motivazione in base allo ius superveniens, e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale provvedere, come sopra indicato, ai sensi di quanto disposto dal citato L. n. 183 del 2010, art. 32.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 935

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con nota del 13 luglio 2010, xxx ha chiesto al Consorzio U. la restituzione di premi comunitari, pari a euro 94.613,45, indebitamente percepiti per il settore trasformazione agrumi per la campagna 2005 – 2006.
xxx, nella stessa nota, ha, altresì, preannunciato l’irrogazione della sanzione prevista dal secondo capoverso del paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 2113/03.
In ragione di ciò, il Consorzio ricorrente, con istanza del 18 agosto 2010, ha chiesto all’Agenzia resistente di accedere alla documentazione richiamata nella nota del 13 luglio 2010 (in particolare, le note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010), oltre a quella acquisita in sede di istruttoria sulla base della quale è stato poi adottato il provvedimento di restituzione dei premi comunitari.
A tale istanza, xxx non ha risposto nei 30 gg. previsti dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tanto che il Consorzio ha proposto ricorso in esame, ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104.
Si è costituita in giudizio xxx la quale, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che la nota n. 3460 del 19 giugno 2009 era già stata notificata al ricorrente e che la comunicazione n. 630 del 5 febbraio 2010 è un atto di corrispondenza interna che non ha costituito il presupposto della richiesta di restituzione dei premi comunitari. In ogni caso, xxx ha depositato in giudizio le due note richieste dal Consorzio (n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010).
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Va, anzitutto, precisato che il Consorzio ricorrente ha chiesto l’accesso alla seguente documentazione:
– le note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010 richiamate nella richiesta restitutoria del 13 luglio 2010 (depositate in giudizio da xxx, in prossimità della trattazione della camera di consiglio);
– gli atti e i documenti acquisiti in sede di istruttoria sulla base dei quali è stato poi adottato il provvedimento di restituzione dei premi comunitari.
2.1 Ciò premesso, va accolto il ricorso proposto dal Consorzio ricorrente posto che non vi sono dubbi sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.
Ed invero, il Consorzio è stato destinatario di un provvedimento con cui xxx ha chiesto la restituzione di premi comunitari e ha preannunciato l’irrogazione di sanzioni (nota del 13 luglio 2010).
Nel predetto atto del luglio 2010, si fa riferimento alle note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010 (in ordine alle quali, a seguito del deposito in giudizio da xxx, si è avuto modo di verificare che la prima ha ad oggetto il provvedimento di accertamento di indebita percezione di contributi comunitari e la seconda una comunicazione interna alla stessa Agenzia resistente con cui si chiede al competente ufficio di verificare la sussistenza dei presupposti per applicare al ricorrente le misure sanzionatorie) ed alla segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa pervenuta ad xxx con nota n. 487/UG della Guardia di finanza dello stesso capoluogo di provincia.
Il Consorzio ricorrente ha, poi, richiesto la predetta documentazione al fine di una compiuta partecipazione procedimentale nonché per la difesa in giudizio.
2.2 Ciò posto, l’istanza di accesso – come detto – va accolta con riferimento alle note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010 in quanto richiamate espressamente nel provvedimento del 13 luglio 2010, a nulla rilevando il fatto che, per quanto riguarda la prima (la n. 3460 del 19 giugno 2009), questa sia già stata portata a conoscenza del Consorzio ricorrente poiché tale circostanza non esclude la possibilità per la parte interessata di richiederne comunque l’ostensione (ciò semmai può rilevare ai fini della decorrenza del dies a quo per l’eventuale impugnazione).
Lo stesso vale con riferimento agli atti istruttori di cui si fa riferimento nel provvedimento del luglio 2010 (in particolare, la segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa pervenuta ad xxx con nota n. 487/UG della Guardia di finanza) in quanto, essendo richiamati nell’atto da ultimo citato, risulta evidente che l’accesso a tale documentazione costituisca, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 241/90, un elemento utile per difendere e curare gli interessi giuridici dell’interessato, sempre che la predetta segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa non sia coperta da segreto istruttorio.
3. In conclusione, il ricorso va accolto con la precisazione che la segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa pervenuta ad xxx con nota n. 487/UG della Guardia di finanza va esibita al Consorzio ricorrente, sempre che non contenga dati e notizie coperti dal segreto istruttorio imposto dalla predetta autorità giudiziaria.
Ciò posto, va ordinato ad xxx, dopo aver chiarito in tempi brevi (e comunque non oltre i termini previsti in dispositivo) se la predetta segnalazione della Procura della Repubblica sia coperta o meno dal segreto istruttorio, di mettere a disposizione del ricorrente gli atti richiesti con l’istanza del 17 agosto 2010 affinchè possa prenderne visione e, se del caso, estrarne copia, e rimettendo comunque alla facoltà del ricorrente, con riferimento alle note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010, di prenderne visione ed estrarne copia da quelle depositate dall’Agenzia resistente nel fascicolo di causa.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi in ragione dei dubbi con riferimento all’apposizione del segreto istruttorio sulla segnalazione della Procura della Repubblica di Siracusa e del fatto che xxx ha, comunque, depositato in giudizio le note n. 3460 del 19 giugno 2009 e n. 630 del 5 febbraio 2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina ad xxx di mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 gg. dalla notifica ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, gli atti richiesti con l’istanza del 17 agosto 2010 affinchè possa prendere visione e, se del caso, estrarne copia.
Spese del giudizio compensate.
Contributo unificato a carico di xxx, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

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