Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 24-10-2013, n. 43457

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza in data 21.6/14.12.2011, la corte d’appello di Catania ha rigettato l’istanza avanzata da C.E. diretta alla riparazione dell’ingiusta detenzione dallo stesso subita dal 1.7.2002 al 22.10.2007 in relazione alla prospettata commissione, da parte dello stesso, di una serie di reati concernenti l’associazione per delinquere, il reclutamento e l’induzione alla prostituzione, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al fine dello sfruttamento della prostituzione, la detenzione e porto d’armi da fuoco e la riduzione in schiavitù di diverse donne; reati, tutti, rispetto alla cui imputazione l’istante era stato definitivamente assolto nel merito.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza, nella specie, della condizione ostativa alla riparazione rappresentata dall’avere l’istante dato (o concorso a dare) causa alla detenzione per dolo o colpa grave, essendo stato il C. assolto nel merito esclusivamente in base al rilievo dell’inutilizzabilità, per mero vizio di forma, delle conversazioni intercettate sulla base delle quali era stato definito il quadro indiziario che aveva originariamente condotto all’adozione della misura restrittiva della libertà dello stesso.

In particolare, da dette conversazioni intercettate era emerso che l’istante appariva sicuramente coinvolto nelle vicende processuali oggetto di contestazione, anche avuto riguardo alla constatata frequentazione e ai contatti intrattenuti dal medesimo con soggetti facenti parte di un gruppo di cittadini albanesi dimoranti nello stato e dediti alle attività illecite oggetto di contestazione, alcuni dei quali anche giudicati e condannati.

Lo stesso istante, peraltro, si era astenuto dal rendere adeguate spiegazioni nelle competenti sedi d’interrogatorio in ordine alle condotte emerse sulla base delle attività di osservazione, pedinamento e controllo svolte nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria.

2. – Avverso il provvedimento della corte d’appello di Catania, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il C., censurando l’ordinanza impugnata per violazione della legge processuale e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto utilizzabile, ai fini del giudizio sull’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, il contenuto di conversazioni intercettate già ritenute inutilizzabili in sede di cognizione penale; conversazioni per altro verso inidonee a fornire elementi certi in ordine alla sicura identificazione dell’imputato e alla relativa responsabilità per i reati allo stesso ascritti.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ha depositato memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato.

Secondo l’indirizzo fatto proprio dalle sezioni unite di questa corte di legittimità, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (v. Cass., Sez. Un., n. 1153/2008, Rv. 241667).

Tale principio riposa sulla premessa in forza della quale, al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione dell’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, si versa in ipotesi di palese "illegalità": conseguenza che va al di là della sanzione che il legislatore assume nei termini della "inutilizzabilità" e che fonda l’asserzione per cui, costituendo la disciplina delle intercettazioni la concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella "fisica eliminazione" (Corte Cost. sent. n. 720/75; Cass., Sez. Un., n. 3/96). Eliminazione ora esplicitamente codificata, attraverso la modificazione dell’art. 240 c.p.p., che, predisponendo un’apposita disciplina in materia di "atti relativi a intercettazioni illegali", e, più in particolare, di "atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti", ne ha sancito la "distruzione", ossia l’eliminazione irreversibile da ogni protocollo giudiziario (Cass., Sez. Un., n. 1153/2008, cit.).

Ciò premesso, avendo la corte territoriale omesso di articolare, in termini compiuti e logicamente argomentati, il tema relativo agli altri elementi di valutazione probatoria nel caso di specie asseritamente rilevanti ai fini del diniego dell’invocata riparazione (e genericamente riferiti, tra gli altri, al valore di singoli episodi criminosi, al carattere eloquente delle frequentazioni criminali dell’istante o alla relativa condotta processuale), dev’essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla corte d’Appello di Catania, cui è altresì rimesso il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15266

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Massa M.M.C. deduceva la nullità del termine apposto a due contratti di lavoro intercorsi con la s.p.a. xxx: il primo dal 18 – 6 – 1998 al 15 – 9 – 1998 ai sensi dell’art. 8 del ccnl 1994 e dei successivi accordi integrativi, per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre", e il secondo dal 7 – 10 – 1998 al 31 – 1 – 1999 (successivamente prorogato fino al 27 maggio 1999) per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso …", e chiedeva la declaratoria della esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con la condanna della società alla sua riammissione in servizio e al risarcimento dei danno.
La società si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di controparte.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, con sentenza n. 552 del 2002, accoglieva il ricorso con riferimento al primo contratto dichiarando fa esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannando la società a ripristinare il rapporto e a corrispondere le retribuzioni maturate.
2. La società proponeva appello avverso ia detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La M. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 14 – 7 – 2004, rigettava l’appello della società, restando assorbito l’appello incidentale "attinente al secondo contratto." 3. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. xxx proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La M. ha resistito con controricorso.
Questa corte (Cass. 23 giugno 2009 n. 14.677) ha accolto il ricorso affermando che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale della possibilità di apporre il termine al contratto di lavoro per sostituire dipendenti assenti per ferie e ha interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, per la sostituzione di dipendenti che fruiscono delle ferie.
4. La corte d’appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della cassazione della precedente sentenza della corte d’appello di Genova, ha dichiarato, con sentenza del 23 – 25 giugno 2010, la illegittimità del termine apposto al (secondo) contratto di lavoro stipulato tra la società xxx S.p.A. e M.M. C. con decorrenza 7 ottobre 1998 e conseguentemente ha dichiarato costituito tra le parti un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 7 ottobre 1998 con condanna della società a riammettere in servizio la dipendente e a corrisponderle le retribuzioni maturate a decorrere dal 26 maggio 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi.
Resiste con controricorso – tardivo e quindi inammissibile – la parte intimata.
La società ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso articolato in tre motivi la società ricorrente sostiene che la corte d’appello, interpretando erroneamente l’accordo del 25 settembre 1997 e successivi accordi attuativi tra cui quello del 2 luglio 1998 ha affermato che il termine apposto al secondo contratto di lavoro intercorso con la signora M. doveva ritenersi legittimo perchè il contratto era scaduto dopo il 31 dicembre 1998. Secondo la ricorrente l’interpretazione letterale e sistematica dell’accordo del 2 luglio 1998 fatta dalla corte territoriale era illogica, insufficiente e non rispettosa dei canoni ermeneutici legali.
La ricorrente poi richiama l’accordo sindacale successivo de 18 gennaio 2001 in cui le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro riconoscevano che il ricorso operato dalla società ai contratti a termine, anche per i periodi non coperti dalla loro preventiva autorizzazione, era stato determinato esclusivamente dalle esigenze contemplate dall’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994, così come modificato dall’accordo 25 settembre 1997. Quindi l’accordo del 18 gennaio 2001 aveva una funzione di chiarimento della volontà delle parti.
La ricorrente deduce ulteriormente che nell’accordo del 2 luglio 1998 la data del 31 dicembre 1998 costituiva il termine ultimo per stipulare contratti a tempo determinato e non già il termine entro il quale questi dovevano cessare. Infatti la addendum citato prevedeva;… Le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997, come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998. Tali dati testuali confermano la volontà delle parti sociali di collocare al 31 dicembre 1998 il termine per stipulare contratti a tempo determinato e non già un limite per la loro durata.
Da ultimo (con il terzo motivo) la ricorrente invoca l’applicabilità della disciplina sopravvenuta, ossia della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, sul trattamento indennitario nel caso di illegittima apposizione del termine.
2. I primi due motivi del ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
Va premesso che tra le parti sono stati costituiti due rapporti di lavoro a tempo determinato, il secondo dei quali per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999 e, in ragione della proroga del termine, fino al 27 maggio 1999. Il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione dell’attività aziendale.
La corte d’appello ha ritenuto l’illegittimità del termine perchè veniva a scadere il 31 gennaio 1999 e quindi dopo il 31 dicembre 1998. La corte d’appello – interpretando in particolare l’accordo 2 luglio 1998 (cosiddetto addendum all’art. 7 del contratto collettivo 26 novembre 1994), che prevedeva che le assunzioni a termine potevano avvenire in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intendeva pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998 – ha ritenuto che tale ultimo termine (31 dicembre 1998) fosse riferibile alla durata e non già alla stipulazione dei contratti a termine. Ossia i contratti a tempo determinato potevano avere durata solo fino al 31 dicembre 1998.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).
In applicazione di tale principio, e così correggendosi in parte la motivazione dell’impugnata sentenza, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.
Quindi i primi due motivi del ricorso vanno rigettati.
4. E’ infondato anche il terzo motivo.
Non trova applicazione la disciplina sopravvenuta (L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5) essendosi sul punto formato il giudicato interno. Si legge infatti nella sentenza della corte d’appello che la condanna della società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni con la decorrenza sopraindicata, come riconosciuto dal primo giudice, non è stata oggetto di impugnazione. Questa affermazione non risulta censurata con il ricorso per cassazione che pertanto deve ritenersi che sul punto si sia formato il giudicato interno.
5. Il ricorso va pertanto interamente rigettato.
Consegue la condanna della società al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione, tenendo conto della discussione in udienza pubblica ma non anche del controricorso perchè tardivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 936

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza n. 2643 del 15 febbraio 1994, il Comune di xxx ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate nell’immobile di via xxx n. 6, consistenti nell’installazione di un manufatto di circa 15 mq adibito al ricovero di attrezzi agricoli.
Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di xxx per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1912/94, è stata accolta la domanda di sospensiva "fino alla pronuncia dell’amministrazione comunale sulla domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85 in data 2 maggio 1994".
In prossimità della trattazione del merito, è stato depositato in giudizio atto di costituzione del sig. T.R., quale successore a titolo particolare dell’originario ricorrente T.A., il quale ha indicato come unico patrocinatore l’avv. xxx.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il Collegio, posto che il ricorrente, in data 2 maggio 1994, ha presentato domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 (di cui non è ancora noto l’esito), ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, così aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto la ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (TAR Lazio, sez. II, n. 6476/2008).
Ed invero, posto che la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio produce in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare e concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato, la determinazione amministrativa, in caso di contenuto favorevole al privato, avrà come effetto l’integrale soddisfacimento delle sue pretese con conseguente cessazione della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso la demolizione dell’opera, mentre, in caso di rigetto della domanda, la lesione alla sfera giuridica del richiedente originerà da questo nuovo provvedimento e dalla rinnovata misura sanzionatoria che a tale atto dovrà necessariamente seguire, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1940/2008).
3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, proprio in ragione della (non contestata) pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 24-10-2013, n. 43458

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Svolgimento del processo

1. – Con decisione resa in data 19/23.5.2011, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di riparazione avanzata da T. A. per l’asserita ingiusta detenzione dello stesso subita, in regime di custodia cautelare in carcere dal 16.8.2002 al 19.8.2002 e, successivamente, agli arresti domiciliari dal 20.8.2002 al 11.9.2002, essendo stato l’istante sottoposto a procedimento penale per una pluralità di reati, solo per alcuni dei quali era intervenuta l’assoluzione nel merito, là dove, in relazione alla residua concorrente ipotesi criminosa di lesioni personali, lo stesso era stato prosciolto in ragione dell’intervenuto accertamento dell’improcedibilità per difetto di querela, con la conseguente piena legittimazione del periodo di restrizione personale sofferta dall’istante in relazione al titolo di reato per il quale non era intervenuta l’assoluzione nel merito.

Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione il T., censurando l’ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 314 c.p.p., avendo la corte territoriale omesso di rilevare come l’avvenuto accertamento dell’improcedibilità nei confronti dell’imputato per difetto di querela in relazione al residuo reato di lesioni personali, seppur intervenuto in corso di giudizio, era valso a escludere il ricorso di alcun titolo idoneo a legittimare l’emissione di alcuna misura restrittiva nei propri confronti.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ha depositato memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze concludendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato.

Secondo il più recente indirizzo di questa corte di legittimità (che il collegio condivide per la ritenuta maggior fedeltà dell’interpretazione dallo stesso fornita allo spirito del dettato normativo oggetto d’esame), deve ritenersi sussistente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all’esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Cass., Sez. 4, n. 23896/2008, Rv. 240333).

Sul punto, ritiene questo collegio di dover ribadire come la decisione emessa in sede di riesame non esaurisca la nozione di decisione irrevocabile richiamata dall’art. 314 c.p.p., comma 2, tale potendosi e dovendosi considerare anche quella emessa all’esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall’origine, delle condizioni di applicabilità della misura, con la conseguenza che deve ritenersi non ostativa alla riparazione la circostanza che la ridefinizione dell’imputazione in altra – per la quale non era consentita l’emissione della misura custodiale in carcere – sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell’istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice.

Tale interpretazione, del resto, appare in piena sintonia con i principi costituzionali (Corte Cost., sentt. nn. 231 e 413 del 2004), dovendo rilevarsi come la soluzione che negasse l’ingiustizia della detenzione nell’ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilità la cui necessità sia stata accertata all’esito del giudizio di merito (o che, comunque, correlasse quell’ingiustizia alla fattispecie delittuosa originariamente contestata e non a quella ritenuta in sentenza), contrasterebbe con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (Cass., Sez. Un., n. 20/1993), oltre ad apparire incoerente rispetto al fondamento solidaristico dell’istituto, come ripetutamente rimarcato dal giudice delle leggi.

L’applicazione degli esposti principi alla fattispecie dedotta in giudizio impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata in questa sede, con il conseguente rinvio alla corte d’appello di Napoli, cui è rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.