Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15271

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Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3492 del 2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta da C.S. nei confronti della xxx Assicurazioni s.r.l., diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato il 24-6-2005, per riduzione di personale a conclusione di procedura di mobilità.
La C., con ricorso del 3 3-6-2008, proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La xxx Assicurazioni s.r.L, in liquidazione si costituiva e resisteva al gravame.
Nel giudizio di appello interveniva anche la xxx xxx &
xxx s.n.c..
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 25-1-2010 rigettava l’appello.
In sintesi la Corte territoriale, ritenuto inammissibile l’intervento della xxx xxx & xxx s.n.c. e considerata la mancata censura da parte dell’appellante della legittimità dei criteri di scelta adottati e dell’individuazione di due impiegati di 2^ livello del reparto INA tra i licenziandi, rilevava, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che, "essendo la C., quale impiegata di 2^ livello del reparto INA, certamente rientrante nel programma (per altro verso non contestato) di mobilità, non aveva interesse a dolersi del mancato licenziamento anche di un impiegato di 3^ livello". Del resto era stato accertato che (a fronte della comunicazione iniziale di un esubero, in relazione al reparto INA, di un impiegato di secondo livello ed uno di terzo livello) la sostituzione (di un impiegato di 3^ livello con altro di secondo livello) era avvenuta a seguito di una rimodulazione de personale in esubero come emerso in sede di incontri con le OO.SS., e sul punto nulla aveva dedotto l’appellante.
La Corte affermava, infine, che il carattere discriminatorio del licenziamento era rimasto soltanto adombrato e del tutto sfornito di fondamento.
Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso con due motivi.
La xxx Assicurazioni s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
La C., dal canto suo, ha resistilo con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
La xxx xxx & xxx s.n.c. è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, premesso che l’appellante aveva lamentato che la sentenza di primo grado aveva considerato corretta la procedura di licenziamento collettivo nonostante che, avviata indicando in relazione al reparto INA un dipendente di secondo livello e uno di terzo, fosse stata poi attuata con riguardo a due impiegati di secondo livello, ha affermato che la C., impiegata di 2^ livello nel detto reparto, certamente rientrante nel programma di mobilità, non avrebbe avuto interesse a dolersi del mancato licenziamento di un impiegato di 3^ livello che "alla stregua di non meglio indicati criteri di scelta" avrebbe potuto essere licenziato al suo posto, aggiungendo che la detta sostituzione avvenne a seguito di una rimodulazione del personale da licenziare emerso in sede di (non meglio identificati) incontri sindacali.
In particolare la ricorrente principale deduce che una cosa è prevedere in un reparto la cessazione del rapporto di due lavoratori collocati in posizioni differenziate e altra cosa è attuare quello stesso licenziamento collettivo coinvolgendo, in relazione a quella specifica unità produttiva, due lavoratori di identica posizione funzionale.
La C. aggiunge, poi, che essa aveva non solo interesse ma un vero e proprio diritto soggettivo "a controllare come singola lavoratrice la coerenza e la correttezza procedimentale del licenziamento posto in essere" e che erroneamente la Corte di merito ha attribuito su di essa lavoratrice l’onere dimostrare "di avere più titoli rispetto ad altri per conservare il posto di lavoro", laddove, in relazione alla contestazione del lavoratore circa l’osservanza dei criteri di scelta, gravava sul datore di lavoro l’onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei suddetti criteri.
Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando vizio di motivazione al riguardo, in sostanza deduce che la Corte territoriale non ha considerato che i compiti della ricorrente costituivano parte essenziale del reparto INA (essendo la stessa in grado di sostituire i colleghi e di smaltire lavoro arretrato, per cui non si comprendeva – fermo restando il fatto che la modificazione unilaterale della qualità e dell’inquadramento del personale licenziato rispetto a quello dichiarato originariamente eccedente costituisce vizio che comporta la inefficacia del licenziamento, stante il mancato accordo con cui si è conclusa la procedura – quale fosse la ragione oggetti va e/o tecnico produttiva che potesse aver determinato il licenziamento di una dipendente esperta e addetta ad un settore nevralgico rispetto ad un’altra che si occupava di un settore sostanzialmente marginale.
I detti motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, vanno accolti come di seguito.
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, questa Corte ha più volte chiarito che "la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione (ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso)" (v. fra le altre Cass. 6-10-2006 n. 21541, Cass. 3-3-2009 n. 5089, Cass. 12-10- 1999n. 11455).
In particolare tra l’altro questa Corte (v. Cass. 22-6-2012 n. 10424) ha affermato che, "in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell’ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l’accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento".
Peraltro come pure è stato precisato (v. Cass. 8-8-2005 n. 16629, Cass. 29-7-2003 n. 11651), "il lavoratore, il quale voglia far valere l’inefficacia o l’annullamento del licenziamento intimatogli, giusta quanto disposto dalla L. 23 luglio 3991, n. 223, art. 5, comma 3 e art. 24, comma 1, in materia di "iter" procedurale per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalle suddette norme – ad indicare le specifiche omissioni e le specifiche irregolarità addebitate e su cui fonda il "petitum", in osservanza del disposto dell’art. 414 cod. proc. civ., ed in ragione dei criteri caratterizzanti il processo del lavoro. Solo quando il lavoratore che propone l’impugnativa abbia sufficientemente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata in relazione alla contestazione della mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità grava sul datore di lavoro l’onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei suddetti criteri".
Orbene nella fattispecie, rispetto alla chiara allegazione della ricorrente (licenziamento di due dipendenti di secondo livello del reparto INA, a fronte della indicazione iniziale del personale in esubero presso il detto reparto, in due unità, una di secondo e l’altra di terzo livello) incombeva sul datore di lavoro la dimostrazione della regolarità della procedura nel suo complesso.
Sul punto la Corte di merito da un lato ha rilevato che la C. non aveva interesse a dolersi del mancato licenziamento "anche di un impiegato di terzo livello", dovendo semmai dedurre che altro dipendente di secondo livello doveva essere licenziato al suo posto, e dall’altro ha affermato che, come accertato dal Tribunale, la sostituzione di un impiegato di terzo livello con altro di secondo livello era avvenuta a seguito di una rimodulazione del personale da licenziare, conseguente ad una riduzione da 12 a 9 del personale in esubero, come emerso in sede di incontri sindacali.
Osserva il Collegio in primo luogo che la affermazione della carenza di interesse risulta illogica e inconsistente e che nessun ulteriore onere di allegazione incombeva sulla lavoratrice.
Quest’ultima, infatti, seppure non fosse interessata direttamente al licenziamento "anche di un dipendente di terzo livello", era senz’altro interessata a che il licenziamento, nel reparto de quo, restasse limitato al numero e ai profili professionali indicati ed aveva il diritto di controllare la regolarità della procedura nel suo complesso, riguardo alla quale l’onere probatorio incombeva sul datore di lavoro, null’altro dovendo essere allegato da essa lavoratrice, oltre la dedotta modifica degli esuberi programmati.
Peraltro, in mancanza della verifica di uno specifico accordo sindacale che contemplasse a detta modifica, al riguardo alcuna rilevanza sanante poteva attribuirsi alla "riduzione da 12 a 9 del personale in esubero" emersa in sede di incontri con le OO.SS..
In tali sensi va quindi accolto il ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale, riguardante il capo delle spese.
La impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 896

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
con decreto del 6 dicembre 2010, il Ministero della Giustizia ha nominato il ricorrente, Professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di xxx "xxx", componente titolare della XIII Sottocommissione presso la Corte di Appello di xxx per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato di cui al D.M. Giustizia 13 luglio 2010;
Rilevato che, avverso il suddetto atto, il Prof. S.P. ha proposto il presente ricorso con cui ha dedotto sia vizi di violazione di legge, in particolare degli artt. 7 e 3 l. 241/1990, sia la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere;
Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010, in quanto è manifestamente fondato;
Ritenuto, infatti, che il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato dalla Sezione per fattispecie analoghe in cui è stata ritenuta fondata la censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990, atteso che il ricorrente, ove debitamente avvisato dell’inizio del procedimento di nomina, avrebbe potuto far valere tutte le situazioni ostative alla sua partecipazione alla sottocommissione evidenziate nel ricorso, ferma restando la successiva valutazione delle stesse comunque rimessa all’amministrazione procedente (T.A.R. Lazio, xxx, I, 16 aprile 2010, n. 7230; T.A.R. Lazio, xxx, I, 23 marzo 2007, n. 2543);
Ritenuto che, nel caso di specie, non sia applicabile la norma di cui all’art. 21 octies l. 241/1990 in quanto l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre il ricorrente ha rappresentato gli impegni, di natura accademica, didattica e scientifica, che determinerebbero l’indisponibilità ad assumere l’incarico contestato;
Ritenuto altresì che le particolari esigenze di celerità indicate nel provvedimento impugnato non sono idonee ad escludere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il numero di candidati che hanno presentato la domanda di ammissione deve ritenersi conosciuto già da tempo e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione procedimentale ai destinatari diretti dell’atto;
Rilevata la fondatezza della censura di difetto di motivazione in quanto – tenuto anche conto che il ricorrente ha fatto presente di essere già stato in passato componente della commissione d’esami – il provvedimento non ha indicato come è stato applicato il criterio della "turnazione", né ha fatto riferimento ad eventuali criteri predeterminati in base ai quali procedere alle nomine;
Rilevato che all’accoglimento del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato D.M. 6 dicembre 2010 nella parte in cui il ricorrente è nominato componente titolare della XIII Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di xxx;
Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le stesse a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato decreto del Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2010.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44280

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, con sentenza del 12.7.2012 ha affermato la penale responsabilità di O. F., che condannava alla pena dell’ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 perchè, quale responsabile per le deleghe in materia ambientale della xxx s.n.c. di xxx xxx & C, non osservava le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determinazione n. 703 del 20 luglio 2007 e, segnatamente: 1) ometteva di dare comunicazione all’ente autorizzante delle modifiche introdotte circa le modalità tecnico operative relative al sistema di trattamento di gestione del fango di depurazione; 2) effettuava il trasporto di fanghi con consistenza palabile (CER 02.02.04) senza annotare le movimentazioni relative sul registro di carico e scarico dei rifiuti e senza compilare i formulari di identificazione relativi al trasporto presso l’area di stoccaggio; 3) ometteva di attuare le prescrizioni integrative adottate dalla Provincia di Cuneo con nota prot. 20054 dell’8 aprile 2008, relative alla realizzazione di un unico collettore per il convogliamento dei rifiuti in fognatura ed all’installazione di una lente idrometrica; 4) ometteva di installare il misuratore di portata presso il punto di scarico (in (OMISSIS), fino al (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge rilevando, con riferimento alla contestazione di cui al punto 1 dell’imputazione, che tra le prescrizioni imposte con l’autorizzazione integrata ambientale non figurerebbe quella di comunicare all’ente autorizzante le modifiche introdotte circa le modalità tecnico operative riguardanti il sistema di trattamento del fango di depurazione.
Tale dovere, aggiunge, è semmai previsto dal D.Lgs. n. 52 del 2009, art. 10 la cui inosservanza non risulta però assoggettata ad alcuna sanzione.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione alla contestazione di cui al punto 2 dell’imputazione, rilevando che, in merito alla condotta contestata non si rinviene alcuna specifica prescrizione nell’autorizzazione rilasciata, la quale si limita a richiamare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui inosservanza era peraltro soggetta a mera sanzione amministrativa.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge con riferimento al punto 3 dell’imputazione, rilevando che la nota prot.
20054 dell’8 aprile 2008, come emerge dal tenore letterale della stessa, avrebbe natura di mera comunicazione e non anche di prescrizione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è inammissibile.
Con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 è stata data completa attuazione alla la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), inizialmente recepita solo in parte con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, che riguardava esclusivamente gli impianti esistenti (secondo la definizione datane nel decreto medesimo), rinviando ad altro momento il completo recepimento della direttiva comunitaria e che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59 del 2005, veniva abrogato, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2.
Il D.Lgs. n. 59 del 2005 veniva poi abrogato con il "terzo correttivo" al D.Lgs. n. 152 del 2006 (D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128) con il quale si provvedeva alla trasposizione, con sostanziali modifiche, della relativa disciplina nella Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, effettuando anche il coordinamento, prima mancante, delle procedure di VIA ed AIA. Il D.Lgs. n. 59 del 2005, vigente all’epoca dei fatti, prevedeva misure atte ad evitare o, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni di determinate attività (descritte nell’allegato 1) nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, nel suo complesso, adottando le migliori tecnologie disponibili.
6. Le finalità della menzionata direttiva comunitaria, fatte proprie dal legislatore nazionale, erano evidentemente orientate dalla necessità di prevedere una visione globale dei problemi connessi alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, adottando procedure che, oltre ad essere semplificate, consentissero una verifica complessiva della situazione relativa ad un determinato impianto.
Veniva così previsto un unico procedimento autorizzatone per il singolo impianto, eliminando la necessità per il gestore dello stesso di conseguire più autorizzazioni per lo svolgimento di una singola attività. L’autorizzazione conseguita sostituiva ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve la normativa contenuta nel D.Lv. 334/99 in tema di rischi da incidente rilevante e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Le caratteristiche dell’autorizzazione integrata ambientale erano stabilite dal D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 7 il quale conteneva, al comma 9, una norma di chiusura con la quale si prevedeva che l’autorizzazione potesse contenere anche altre condizioni specifiche "giudicate opportune" dall’autorità competente, così ampliando in modo rilevante il possibile ambito di operatività dell’autorizzazione.
7. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale e di quelle eventualmente imposte dall’autorità competente era sanzionata penalmente dall’art. 16, comma 2 del Decreto Legislativo in esame ed è proprio di plurime violazioni di tale disposizione che l’odierno ricorrente è stato chiamato a rispondere.
La previsione, da parte del legislatore, della possibilità, per l’autorità procedente, di imporre specifiche prescrizioni trova evidentemente giustificazione nella necessità di adeguare i contenuti dell’atto autorizzatorio alle specifiche caratteristiche dell’insediamento ed assicurare una prevenzione dell’inquinamento calibrata sulle singole realtà locali, come emerge chiaramente dal tenore del D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 3.
Tale situazione rende altrettanto evidente che non è affatto possibile prevedere, sulla base del solo contenuto della norma, quali possano essere, in concreto, i contenuti delle prescrizioni imposte nel singolo atto autorizzatorio, dal cui esame non può pertanto prescindersi.
Tale attività è stata effettuata dal giudice del merito, il quale, sulla base della documentazione posta a sua disposizione e delle dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso dell’istruzione dibattimentale, ha ritenuto che le condotte descritte nel capo di imputazione configurassero violazione di specifiche prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio.
8. A fronte di ciò, il ricorrente, con argomentazioni peraltro del tutto svicolate dai contenuti della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, formula censure la cui valutazione presupporrebbe l’esame, da parte di questa Corte, dell’atto autorizzatorio e dei suoi contenuti, in quanto il ricorso è articolato in modo tale da porre in dubbio la presenza, nel titolo abilitativo, delle prescrizioni che si assumono violate (senza peraltro negare la sussistenza delle condotte descritte nell’imputazione).
Tale attività, tuttavia, è preclusa al giudice di legittimità, il quale non ha accesso agli atti del procedimento e non può procedere all’esame diretto dell’autorizzazione.
Il confronto tra i contenuti dell’autorizzazione e le condotte contestate costituisce, invero, un accertamento in fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, che non può essere effettuato o ripetuto in questa sede.
9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15272

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 21 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 22 novembre 2005 ha rigettato la domanda di xxx nei confronti di xxx s.r.l. intesa all’accertamento e dichiarazione di illegittimità dell’anticipata risoluzione del contratto d’opera di prestazioni professionali e collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 1 aprile 2001 con la conseguente condanna della società resistente al pagamento del danno commisurato ai compensi giornalieri pattuiti che il lavoratore avrebbe maturato dalla data del recesso a quello della scadenza contratto; in accoglimento della domanda riconvenzionale con la suddetta sentenza il K. è stato condannato al pagamento in favore di xxx della somma di Euro 2.582,29 a titolo di penale. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base del punto 19, comma 4 del contratto stipulato tra le parti e che prevedeva la facoltà di xxx di recedere in qualunque momento dal contratto con il K. ove mai gli indici di ascolto avessero registrato una diminuzione del 10% o un mancato aumento nella misura del 10% nel semestre successivo alla stipula del medesimo contratto. La Corte territoriale, interpretando tale clausola contrattuale quale recesso unilaterale ex art. 1373, e considerando la circostanza documentata relativa alla diminuzione degli indici di ascolto in misura superiore al 10%, ha ritenuto legittimo il recesso in questione, ed ha pure considerato fondata la domanda di corresponsione della penale di cui al punto 20 del contratto in presenza dell’inadempimento contrattuale del K., riconosciuto anche nella sentenza di primo grado, di non essersi adeguato agli ammonimenti del direttore artistico a preparare in anticipo i testi degli interventi in violazione dell’obbligo contrattuale di cui al punto 17, comma 2 dell’accordo.
Il K. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.
Resiste con controricorso xxx.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363, 1367, 1370 e 1371 cod. civ. e art. 35 Cost., comma 1, nonchè violazione e falsa applicazione di contratto, ed omessa e contraddittoria motivazione.
In particolare viene censurata l’interpretazione del contratto tra le parti operata dalla corte territoriale che lo ha considerato recesso unilaterale ex art. 1373 cod. civ..
Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., con riferimento al riconoscimento della penale per un fatto insussistente e comunque marginale nell’economia del contratto.
Il primo motivo è infondato. Come recentemente affermato da questa corte (Cass. 30 aprile 2010 n. 10554), l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Nel caso in esame il ricorrente lamenta effettivamente un vizio di motivazione per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ., e segg., senza indicare, tuttavia, in che modo il giudice del merito se ne sia concretamente discostato, pervenendo sostanzialmente ad una critica ad un giudizio di fatto, quale quello relativo all’interpretazione di un contratto, riservata, appunto, al giudice del merito. In particolare l’interpretazione data dalla corte territoriale appare coerente con il sistema convenuto che certamente privilegia esclusivamente l’interesse del conferente l’incarico, ma che è stato formalmente accettato dall’attuale ricorrente; l’interpretazione data dalla corte napoletana è quindi logica e non censurabile in questa sede.
Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente deduce sostanzialmente un contrasto fra il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla xxx nel primo grado di giudizio e la condanna alla penale per cui è causa. Tale contrasto non sussiste in quanto le due domande hanno presupposti di fatto diversi, riguardando una un danno asseritamente subito dalla xxx ritenuto insussistente o comunque non provato, e l’altra una penale conseguita al verificarsi di una fattispecie ritenuta sussistente con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità. Le censure svolte su tale accertamento di fatto non hanno pregio in questa sede stante la motivazione compiuta e logica svolta sul punto dalla corte territoriale.
Stante la peculiarità della fattispecie appare equa la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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