T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 898

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha partecipato agli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato – sessione 2009 presso la Corte d’Appello di Napoli;

Considerato che la Commissione – rilevato che il parere di diritto civile risulta copiato dalla motivazione della sentenza di Cass. Civ. n. 8941/09 e visto l’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934 – ha deliberato all’unanimità di annullare la prova;

Considerato che il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge, sostenendo in particolare che l’utilizzo della giurisprudenza non potrebbe rientrare nell’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, nonché di eccesso di potere, sostenendo in particolare di non aver copiato il parere dalla motivazione della sentenza;

Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010 in quanto è manifestamente infondato;

Rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova;

Rilevato altresì che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale norma, da un lato, ha inteso sanzionare un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dell’esame, dall’altro, ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità dell’elaborato ad essere valutato ai fini dell’accertamento della effettiva capacità e preparazione del candidato (Cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 1994, n. 785);

Rilevato che l’elaborato di diritto civile redatto dal ricorrente appare sostanzialmente mutuato dalla motivazione della sentenza della Seconda Sezione della Cassazione Civile 15 aprile 2009, n. 8941, sicché non può essere utilizzato per valutare l’effettiva capacità e preparazione del candidato;

Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le stesse a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44281

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 21.5.2012, ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello proposto da G.F. avverso la sentenza in data 18.2.2011 del Tribunale di Varese – Sezione Distaccata di Luino, con la quale era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 348 e 349 cod. pen. e condannato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, con l’atto di impugnazione erano state effettivamente dedotte due distinte questioni, una concernente la limitata offensività degli illeciti contestati, da valutarsi ai fini della concreta determinazione della pena e l’altra riguardante la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno morale alla parte civile costituita, cosicchè non potrebbe affermarsi che l’impugnazione medesima non contenesse la corretta individuazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 28.6.2013 la difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale rileva la manifesta infondatezza del ricorso, chiedendo che ne vanga dichiarata l’inammissibilità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte territoriale, premesso un richiamo ai principi espressi da questa Corte in tema di requisiti di ammissibilità dell’appello, ha ritenuto che l’impugnazione presentata dall’imputato ne fosse priva in quanto meramente ripetitiva delle deduzioni difensive sottoposte all’attenzione del primo giudice e mancante di riferimenti concreti alla decisione impugnata, oltre che connotata da genericità.

4. In tema di ammissibilità dell’appello, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la formulazione dei motivi di appello, sebbene libera, presuppone la chiara indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, con conseguente delimitazione dell’oggetto dell’atto di gravame al fine di evitare impugnazioni generiche o dilatorie, ritenendo pertanto insufficienti, a tale scopo, la semplice menzione di un articolo del codice o la prospettazione di astratte plurime spiegazioni che possono essere date di un comportamento dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, ritenendosi necessaria l’indicazione delle ragioni per cui si ritiene errata la valutazione effettuata dal giudice di prime cure delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento (Sez. 6 n. 21873, 1 giugno 2011. Conf. Sez. 6 n. 1770, 15 gennaio 2013), ovvero la richiesta che il giudice dell’impugnazione proceda a rivedere la decisione del primo giudice (Sez. 6 n. 27068, 11 luglio 2011).

Nelle richiamate decisioni si affermava, altresì, come dovesse escludersi che, nel giudizio di appello le esigenze di specificità dei motivi siano attenuate rispetto al giudizio di cassazione in ragione in ragione della competenza a rivalutare anche il fatto e ciò in quanto, trattandosi di impugnazione devolutiva, il conseguente giudizio deve svolgersi entro l’ambito delineato dall’appellante investendo il giudice d’appello con il mezzo d’impugnazione e ciò tanto al fine di circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice quanto di evitare impugnazioni dilatorie, che impegnano inutilmente e dannosamente le risorse giudiziarie e che concorrono ad impedire la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo.

Successivamente si è prospettata la necessità di valutare la specificità dei motivi di appello alla luce del principio del "favor impugnationis" e, pertanto, con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo (Sez. 4 n. 48469, 28 dicembre 2011) e si è ritenuto ammissibile l’appello nel quale sia individuabile il "punto" che si intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e all’oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (Sez. 1 n. 471, 8 gennaio 2013).

Si è poi ulteriormente precisato che l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione non può essere dichiarata quando l’impugnazione prospetti le medesime questioni già esaminate e disattese dal primo giudice proponendo la rivalutazione del compendio probatorio, in quanto il carattere peculiare dell’appello lo consente, seppure nei limiti del devoluto (Sez. 3 n. 1237, 10 gennaio 2013).

Tale ultimo principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3 n. 1470, 11 gennaio 2013), con l’ulteriore rilievo della inconferenza dei richiami al principio di ragionevole durata del processo – osservando che esso non può comportare la negazione del diritto di ottenere un nuovo pieno giudizio di merito in appello e ricordando come la Corte costituzionale abbia precisato che la ragionevole durata del processo "assicura anche che esso duri per il tempo necessario a consentire un adeguato spiegamento del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa" (sent. n. 281 del 2010) – ed all’esigenza di non impegnare risorse giudiziarie anche economiche al fine di negare il diritto ad un giudizio di appello in contraddittorio.

5. Ciò posto, ritiene il Collegio che debba essere comunque riconosciuta la necessità di una valutazione dell’ammissibilità dell’appello che tenga certamente conto del principio del "favor impugnationis", salvaguardando però l’esigenza di una adeguata indicazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame, ancorchè il loro contenuto sia ricavabile dal complessivo tenore dell’atto.

6. Nella fattispecie, deve rilevarsi che l’atto di appello presentato nell’interesse dell’odierno ricorrente, il cui esame non è precluso a questa Corte, stante la natura della questione trattata, presenta inequivocabilmente i requisiti di ammissibilità che la Corte territoriale ha escluso, censurando la mancata concessione delle attenuanti generiche, che il primo giudice aveva giustificato in ragione dei precedenti specifici e la pervicacia dimostrata nella violazione della legge, mediante l’indicazione dei motivi che lo avrebbero indotto all’esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed alla successiva violazione di sigilli, individuando in essi la ragione per l’irrogazione di una pena maggiormente contenuta e vicina al minimo edittale.

L’ulteriore doglianza formulata con l’impugnazione riguarda, invece, la liquidazione dei danni alla parte civile e contiene riferimenti a principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, assume l’appellante, non sarebbero stati presi in considerazione dal primo giudice.

Si tratta, in definitiva, di un atto di impugnazione che ha ben delineato le questioni da sottoporre al giudice del gravame ed illustrato adeguatamente le argomentazioni poste a sostegno delle censure e che risulta, pertanto, perfettamente rispondente ai requisiti di forma di cui all’art. 581 cod. proc. pen..

7. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il giudizio di merito sull’appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il giudizio di merito sull’appello.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15273

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Svolgimento del processo
Con sentenza dell’8 giugno 2010 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 15 maggio 2008, ha limitato il risarcimento del danno dovuto dalla xxx s.r.l., già xxx s.r.l., a S.R. per illegittimo licenziamento a quattro mensilità di retribuzione pari ad Euro 26.988,00 confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al S. per giusta causa. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando la sussistenza della giusta causa di licenziamento con riferimento alla riduzione del personale conseguente all’alienazione di uno dei tre aeromobili di cui disponeva la xxx, ma ritenendo parimente illegittimo il licenziamento per la mancata prova dell’impossibilità del repechage stante la possibilità di impiegare il S., in qualità di pilota, con un altro aeromobile. La stessa corte milanese ha poi ritenuto rituale la domanda di tutela obbligatoria pur in presenza di una domanda originaria limitata alla tutela reale, non ravvisando un mutamento di causa petendi in quanto il mutamento riguarda solo la conseguenza comunque ricompresa nell’originaria tutela richiesta.
Avverso tale sentenza il S. propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la xxx che propone ricorso incidentale pure articolato su due motivi.
Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
I due ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta omessa o insufficiente o errata motivazione con riferimento all’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui sussisterebbe la giusta causa di licenziamento con riferimento alle esigenze aziendali di riduzione del personale non censurabili in sede giurisdizionale deducendosi che il reale motivo del licenziamento sarebbero stati alcuni contrasti dovuti al legittimo rifiuto del S. di volare non in conformità a norme di sicurezza.
Con il secondo motivo si deduce l’illegittima esclusione della tutela reale sebbene sussistente il presupposto del requisito dimensionale pur nascosto da un libro matricola in cui vengono fatti figurare lavoratori in numero inferiore a sedici.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto. In particolare si insiste sulla mancanza della riconosciuta tutela obbligatoria nella domanda introduttiva del S..
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto rilevante della controversia e decisivo per il giudizio con riferimento al mancato repechage. In particolare si rileva la contraddittorietà della sentenza impugnata che, riconosciuta l’insindacabilità delle scelte aziendali riguardo alla alienazione di un aeromobile con la conseguente necessità di riduzione del personale, successivamente smentirebbe tale criterio ingerendosi nella scelta aziendale relativa al personale da utilizzare.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente, in presenza di una pronuncia comunque a lui favorevole sul punto dell’illegittimità del licenziamento non ha interesse ad una pronuncia finalizzata ad un diverso profilo di illegittimità. Nè comunque il ricorrente ha dedotto la particolare figura del licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, della L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3, per cui non ha motivo di lamentarsi per il profilo di nullità sotto il quale è stata accolta la sua domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del licenziamento.
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato per la sua genericità. Il ricorrente, infatti, non indica l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte d’appello nel non considerare la tutela reale invocata. In particolare, l’accertamento di fatto relativo al requisito dimensionale, è riservato al giudice del merito che ha ampiamente motivato sul punto; le considerazioni svolte in questa sede dal ricorrente attengono alla valutazione delle prove e sono finalizzate ad una diversa conclusione rispetto a quella a cui è pervenuta la corte milanese confermando la pronuncia sul punto del giudice di primo grado, in modo logico e compiuto che sfugge ad ogni censura di legittimità.
Il primo motivo del ricorso incidentale con il quale si lamenta l’irritualità della domanda della tutela reale è infondato. Come affermato da questa Corte non è ravvisabile mutamento della "causa petendi" nella ipotesi in cui il dipendente licenziato che impugni il relativo provvedimento, deducendone la illegittimità per mancanza di giustificato motivo, proponga con ricorso introduttivo domanda di tutela reale, mentre, in sede di precisazione delle conclusioni, richieda quella obbligatoria, in quanto, in detta ipotesi, il mutamento riguarda solo gli effetti ricollegabili alla tutela richiesta da ultimo, che sono compresi in quelli cui da luogo la tutela originariamente invocata (Cass. 19 novembre 2001 n. 14486; 27 agosto 2003 n. 12579).
Pure infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale si lamenta l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per inosservanza dell’obbligo del repechage. La Corte territoriale ha motivato in modo logico e compiuto sul punto, mentre la ricorrente incidentale pare confondere l’accertamento oggettivo sulla possibilità di reimpiego del lavoratore licenziato, con la libertà delle scelte aziendali sulla quale non può ingerirsi il giudice.
La reciproca soccombenza induce alla compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta: Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 899

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il dott. C., dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha esposto, tra l’altro, che:

in data 22 ottobre 2004 ha presentato domanda a quattro concorsi riservati indetti dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 9 bis, co. 8, lett. b), d.lgs. 303/1999, ma è stato escluso con distinti decreti del Segretario Generale del 7 ottobre 2005 per mancanza del requisito del titolo specialistico previsto in alternativa all’anzianità di servizio;

avverso tali esclusioni ha proposto ricorso al TAR Lazio, ricorso rigettato con sentenza n. 5125/2007;

è stato comunque ammesso con riserva ai concorsi in ragione dell’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 11507/2006 che ha riformato l’ordinanza cautelare di questa Sezione;

la graduatoria finale del concorso per 5 posti di esperto nella redazione di testi normativi, in cui il ricorrente era stato collocato in posizione utile al quinto posto, è stata impugnata da altra candidata ed il TAR Lazio con sentenza n. 5126/2007 ha accolto il relativo gravame ritenendo illegittima l’attribuzione al dott. C. di un punteggio per un servizio prestato presso il Senato della Repubblica;

avverso le sentenze di questa Sezione n. 5125/2007 e n. 5126/2007, ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4643/2008, previa riunione, ha respinto l’appello avverso il mancato riconoscimento del punteggio per l’incarico svolto presso il Senato e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello avverso l’esclusione;

ritenendo che tra gli effetti del giudicato gli derivasse il diritto ad essere incluso in graduatoria, sia pure con la decurtazione dei punti dell’incarico e sia pure in posizione che, se non utile all’epoca per essere dichiarato vincitore del concorso, gli sarebbe stata utile in vista di un successivo scorrimento e di nuove nomine, ha diffidato l’amministrazione per ottenere l’inserimento nella graduatoria concorsuale e, a fronte dell’inadempimento della stessa, ha poi proposto ricorso per l’ottemperanza al Consiglio di Stato;

la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha fornito precisazioni "in relazione alla meritevolezza della posizione del ricorrente", rilevando in particolare come la declaratoria di improcedibilità dell’appello non abbia comportato il passaggio in giudicato sostanziale della sentenza di primo grado sulla contestata legittimità dell’esclusione;

ha chiesto all’amministrazione, in data 19 luglio 2010, il reinserimento nella graduatoria per tenerne conto in sede di scorrimento della stessa;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 2 agosto 2010, ha respinto l’istanza in quanto il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza;

Rilevato che il dott. C. ha proposto il presente ricorso chiedendo, ex art. 29 del c.p.a., l’annullamento di detto atto e, ex art. 31 c.p.a., la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di inserire il ricorrente nella graduatoria del concorso per la professionalità di dirigente esperto in analisi dell’impatto della regolamentazione ed in materia di redazione dei testi normativi, approvata con decreto del Segretario Generale del 15 maggio 2006;

Rilevato che il ricorrente ha dedotto, come vizio dell’atto, l’inosservanza e l’elusione della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 3825/2010 e, a suffragio dell’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere al reinserimento in graduatoria, il possesso dei titoli di concorso;

Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi degli artt. 60 e 74 d.lgs. 104/2010, in quanto l’azione di annullamento è manifestamente inammissibile e l’azione di accertamento è manifestamente infondata;

Ritenuto, infatti, che la nota con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 2 agosto 2010, ha fatto presente che la richiesta del dott. C. non può essere accolta avendo il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, dichiarato il ricorso per l’ottemperanza inammissibile non esprime alcuna volontà dell’amministrazione di regolare il rapporto controverso e, limitandosi a richiamare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di appello in sede di ottemperanza, non può qualificarsi come atto avente carattere provvedimentale e, quindi, lesivo della sfera giuridica del destinatario;

Ritenuto, per quanto attiene all’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere al reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito del concorso, che il Collegio può solo richiamare quanto già statuito con la sentenza di questa Sezione n. 5125/2007 che ha respinto il ricorso a suo tempo proposto dal dott. C. avverso i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione ai concorsi riservati, per cui deve ritenersi infondata la pretesa sostanziale dedotta in giudizio;

Ritenuto che sussistono giuste ragioni, per l’assoluta peculiarità delle vicende processuali che hanno preceduto l’instaurazione del gravame, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’azione di annullamento e respinge l’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere proposte con il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.