Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 21.5.2012, ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello proposto da G.F. avverso la sentenza in data 18.2.2011 del Tribunale di Varese – Sezione Distaccata di Luino, con la quale era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 348 e 349 cod. pen. e condannato anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, con l’atto di impugnazione erano state effettivamente dedotte due distinte questioni, una concernente la limitata offensività degli illeciti contestati, da valutarsi ai fini della concreta determinazione della pena e l’altra riguardante la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno morale alla parte civile costituita, cosicchè non potrebbe affermarsi che l’impugnazione medesima non contenesse la corretta individuazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 28.6.2013 la difesa della parte civile ha depositato memoria con la quale rileva la manifesta infondatezza del ricorso, chiedendo che ne vanga dichiarata l’inammissibilità.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Corte territoriale, premesso un richiamo ai principi espressi da questa Corte in tema di requisiti di ammissibilità dell’appello, ha ritenuto che l’impugnazione presentata dall’imputato ne fosse priva in quanto meramente ripetitiva delle deduzioni difensive sottoposte all’attenzione del primo giudice e mancante di riferimenti concreti alla decisione impugnata, oltre che connotata da genericità.
4. In tema di ammissibilità dell’appello, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la formulazione dei motivi di appello, sebbene libera, presuppone la chiara indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, con conseguente delimitazione dell’oggetto dell’atto di gravame al fine di evitare impugnazioni generiche o dilatorie, ritenendo pertanto insufficienti, a tale scopo, la semplice menzione di un articolo del codice o la prospettazione di astratte plurime spiegazioni che possono essere date di un comportamento dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, ritenendosi necessaria l’indicazione delle ragioni per cui si ritiene errata la valutazione effettuata dal giudice di prime cure delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento (Sez. 6 n. 21873, 1 giugno 2011. Conf. Sez. 6 n. 1770, 15 gennaio 2013), ovvero la richiesta che il giudice dell’impugnazione proceda a rivedere la decisione del primo giudice (Sez. 6 n. 27068, 11 luglio 2011).
Nelle richiamate decisioni si affermava, altresì, come dovesse escludersi che, nel giudizio di appello le esigenze di specificità dei motivi siano attenuate rispetto al giudizio di cassazione in ragione in ragione della competenza a rivalutare anche il fatto e ciò in quanto, trattandosi di impugnazione devolutiva, il conseguente giudizio deve svolgersi entro l’ambito delineato dall’appellante investendo il giudice d’appello con il mezzo d’impugnazione e ciò tanto al fine di circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice quanto di evitare impugnazioni dilatorie, che impegnano inutilmente e dannosamente le risorse giudiziarie e che concorrono ad impedire la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo.
Successivamente si è prospettata la necessità di valutare la specificità dei motivi di appello alla luce del principio del "favor impugnationis" e, pertanto, con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo (Sez. 4 n. 48469, 28 dicembre 2011) e si è ritenuto ammissibile l’appello nel quale sia individuabile il "punto" che si intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e all’oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (Sez. 1 n. 471, 8 gennaio 2013).
Si è poi ulteriormente precisato che l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione non può essere dichiarata quando l’impugnazione prospetti le medesime questioni già esaminate e disattese dal primo giudice proponendo la rivalutazione del compendio probatorio, in quanto il carattere peculiare dell’appello lo consente, seppure nei limiti del devoluto (Sez. 3 n. 1237, 10 gennaio 2013).
Tale ultimo principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3 n. 1470, 11 gennaio 2013), con l’ulteriore rilievo della inconferenza dei richiami al principio di ragionevole durata del processo – osservando che esso non può comportare la negazione del diritto di ottenere un nuovo pieno giudizio di merito in appello e ricordando come la Corte costituzionale abbia precisato che la ragionevole durata del processo "assicura anche che esso duri per il tempo necessario a consentire un adeguato spiegamento del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa" (sent. n. 281 del 2010) – ed all’esigenza di non impegnare risorse giudiziarie anche economiche al fine di negare il diritto ad un giudizio di appello in contraddittorio.
5. Ciò posto, ritiene il Collegio che debba essere comunque riconosciuta la necessità di una valutazione dell’ammissibilità dell’appello che tenga certamente conto del principio del "favor impugnationis", salvaguardando però l’esigenza di una adeguata indicazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame, ancorchè il loro contenuto sia ricavabile dal complessivo tenore dell’atto.
6. Nella fattispecie, deve rilevarsi che l’atto di appello presentato nell’interesse dell’odierno ricorrente, il cui esame non è precluso a questa Corte, stante la natura della questione trattata, presenta inequivocabilmente i requisiti di ammissibilità che la Corte territoriale ha escluso, censurando la mancata concessione delle attenuanti generiche, che il primo giudice aveva giustificato in ragione dei precedenti specifici e la pervicacia dimostrata nella violazione della legge, mediante l’indicazione dei motivi che lo avrebbero indotto all’esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed alla successiva violazione di sigilli, individuando in essi la ragione per l’irrogazione di una pena maggiormente contenuta e vicina al minimo edittale.
L’ulteriore doglianza formulata con l’impugnazione riguarda, invece, la liquidazione dei danni alla parte civile e contiene riferimenti a principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, assume l’appellante, non sarebbero stati presi in considerazione dal primo giudice.
Si tratta, in definitiva, di un atto di impugnazione che ha ben delineato le questioni da sottoporre al giudice del gravame ed illustrato adeguatamente le argomentazioni poste a sostegno delle censure e che risulta, pertanto, perfettamente rispondente ai requisiti di forma di cui all’art. 581 cod. proc. pen..
7. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il giudizio di merito sull’appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il giudizio di merito sull’appello.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
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