T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 902

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Espone il ricorrente, già Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei Conti per il periodo 19992007, di essere stato collocato in quiescenza a far tempo dal 21 dicembre 2007.

Assume l’illegittimità della determinazione con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha deliberato di non conferire il titolo di Presidente onorario sulla base delle seguenti censure:

Eccesso di potere per contraddittorietà con le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti dell’8,9 e 10 aprile 1991, del 24 febbraio 1997 e del 21 giugno 1999. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Nel rilevare come, a fondamento del mancato riconoscimento del titolo de quo, rileverebbero asserite ragioni di demerito concernenti l’insufficiente smaltimento del contenzioso pensionistico arretrato pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Campania, assume il ricorrente come tale assunto sia affatto privo di consistenza, atteso che – a ciò sollecitato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 1718 maggio 2006 – il dott. S. avrebbe adottato le necessarie iniziative per lo smaltimento delle pratiche arretrate in materia pensionistica (comunque osservandosi che, nell’arco temporale durante il quale l’interessato ha svolto le funzioni presidenziali, le pendenze delle controversie della specie hanno subito una decisa contrazione).

Nell’illustrare, con dettagliato ragguaglio numerico, le sopra indicate circostanze, ribadisce parte ricorrente la carenza di dimostrati presupposti a fondamento dell’avversata determinazione.

Con motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in atti il 9 luglio 2008, il dott. S. – sulla base dell’acquisita conoscenza del verbale della seduta del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nel corso della quale il titolo onorifico in discorso è stato riconosciuto ad altri colleghi – ha articolato le seguenti, ulteriori, doglianze:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e della deliberazione 313/CP/99 della Corte dei Conti. Eccesso di potere sotto i profili della erronea valutazione dei presupposti di fatto e della disparità di trattamento.

Nell’osservare, preliminarmente, come il provvedimento impugnato non sia sorretto da alcun apparato motivazionale, soggiunge il ricorrente che il Consiglio di Presidenza non avrebbe tenuto nella necessaria considerazione i criteri di cui all’epigrafata delibera, rilevanti ai fini del conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte.

Viene ulteriormente osservato che, in una precedente vicenda analoga, questa Sezione ha rilevato l’insufficienza motivazionale dell’atto deliberativo di diniego del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; rilevandosi, peraltro, come il titolo di che trattasi sia stato conferito ad altri colleghi dell’odierno ricorrente, con riveniente disparità di trattamento.

Nel dare atto della carente esplicitazione, ad opera del Consiglio di Presidenza, di "formali elementi di demerito" a proprio carico, ribadisce ancora una volta il dott. S. – con analitici ragguagli numerici – la produttività della Sezione durante il periodo di svolgimento delle funzioni presidenziali.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.

Motivi della decisione

1. Le argomentazioni esplicitate dall’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata in giudizio il 22 dicembre 2010 – ed asseverate dai rilievi documentali dalla stessa difesa erariale versati in atti il precedente 15 dicembre – persuadono il Collegio dell’infondatezza del proposto gravame.

Nell’adunanza del 25 gennaio 2005, a fronte della rilevata presenza di un arretrato concernente il contenzioso pensionistico presso la Sezione giurisdizionale della Campania, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti demandava alla Terza Commissione lo svolgimento di approfondimenti istruttori.

A tale fine, acquisiti i richiesti chiarimenti da parte del Presidente del predetto ufficio giudiziario (l’odierno ricorrente dott. S.), veniva disposta un’indagine conoscitiva presso la Sezione campana della Corte, avuto anche riguardo alle segnalazioni fatte pervenire dal dirigente della Sezione stessa fin dal 2004, attestanti criticità nell’arretrato degli affari contenziosi pendenti.

Nella relazione rassegnata dalla Commissione di indagine in data 3 maggio 2006, emergeva la presenza di ricorsi pendenti nel numero di 30.771, dei quali 4.782 non informatizzati e racchiusi in pacchi a suo tempo trasmessi dalle soppresse Sezioni pensionistiche centrali.

Per l’effetto di tali risultanze ispettive, il Consiglio di Presidenza invitava (con deliberazione assunta nell’adunanza del 1718 maggio 2006) l’odierno ricorrente a predisporre un piano di smaltimento dell’arretrato, al fine di pervenire ad un riassorbimento dello stesso nell’arco di un quinquennio.

I rilievi come sopra formulati ricevevano riscontro, da parte del ricorrente, con nota del 20 giugno 2006, nella quale veniva indicata la pendenza di n. 29.168 giudizi, dei quali n. 1450 pronti per l’estinzione e n. 1250 da estinguere nel gennaio 2007 al maturare delle scadenze.

Nel ribadire le già formulate osservazioni critiche, la Commissione istruttoria del Consiglio di Presidenza redigeva (il 30 novembre 2006) un documento finale ed individuava le linee di intervento (contemplanti anche l’assegnazione di magistrati destinati allo svolgimento di tale attività) per lo smaltimento dell’arretrato presso la Sezione partenopea della Corte.

2. Quanto all’atto deliberativo con il quale il Consiglio di Presidenza ha negato all’odierno ricorrente il conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte dei Conti – oggetto della presente impugnativa – va in primo luogo osservato che, alla stregua delle indicazioni di cui alle deliberazioni nn. 88/CP/1991, 266/CP/1991, 117/CP/1997 (modificate ed integrate dalla deliberazione 313/CP/1999), vengono in considerazione, ai fini di che trattasi, i seguenti elementi di valutazione:

– inesistenza di motivi di demerito;

– anzianità nella qualifica pari ad anni 2;

– esercizio della funzione di presidenza in una sezione o di un ufficio di coordinamento;

– "presenza, nel servizio complessivamente prestato, di elementi di speciale distinzione rispetto ai normali parametri di esercizio delle funzioni".

Ciò posto, la denunziata carenza motivazionale che inficerebbe l’avversato atto deliberativo risulta, per tabulas, smentita alla stregua delle considerazioni e delle osservazioni formulate da taluni componenti dell’organo di autogoverno della magistratura contabile nel corso dell’adunanza tenutasi il 13 marzo 2008.

In tale sede, non veniva rilevata, quanto alla personalità dell’odierno ricorrente, la presenza di quegli elementi di "speciale distinzione rispetto ai normali parametri di esercizio delle funzioni" richiesti dalla suindicata normativa ai fini del conferimento del titolo onorifico de quo, con riferimento "alla situazione di arretrato pensionistico registratasi presso la Sezione di Napoli, di molto superiore a quella delle altre Sezioni, tanto che fu necessario istituire una speciale Commissione di indagine".

In tal senso, la presenza delle obiettive criticità riscontrate nella formazione – e, soprattutto, nel mancato smaltimento – dell’arretrato (concretamente avviata solo dopo i condotti accertamenti ispettivi), è stata ritenuta idoneamente comprovante l’assenza del presupposto in precedenza ribadito; ulteriormente osservandosi – con valutazione che, invero, appare indenne da censurabilità nel quadro del sindacato esercitabile nella presente sede di legittimità – che, lungi dal conseguire ad una valutazione di mera assenza di demerito, il conferimento del titolo in discorso postuli, piuttosto, la dimostrata sussistenza di "titoli di particolare distinzione" nella fattispecie non riscontrati in capo al dott. S..

3. Escluso che, sulla base dell’applicabile disciplina, il conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte dei Conti sia caratterizzato da una sorta di "automatismo", va piuttosto rilevato che il relativo riconoscimento postula lo svolgimento di un apprezzamento latamente discrezionale che, pur inalveato dalle coordinate delineate dai rammentati atti deliberativi del Consiglio di Presidenza, nondimeno rientra nelle prerogative esercitabili dall’organo di autogoverno della magistratura contabile.

In tale quadro, fuori dal ricorrere di ipotesi di travisamento e/o errato apprezzamento dei presupposti di fatto, di inesistenza ovvero inadeguatezza e/o incongruità motivazionale, nonché di manifesta illogicità, la valutazione del Consiglio di Presidenza si dimostra insuscettibile di sindacato di legittimità.

Nell’escludere che le risultanze come sopra versate in atti dalla difesa erariale indichino, ancorché con attitudine meramente indiziante, l’emersione delle tipologie inficianti sopra indicate – ed ancora una volta ribadita l’adeguatezza motivazione della gravata deliberazione, alla luce delle considerazioni rassegnate da taluni componenti del Consiglio di Presidenza nel corso dell’adunanza che ha condotto all’adozione dell’impugnato atto – va quindi esclusa la fondatezza delle doglianze dal ricorrente articolate con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti: dovendosi, da ultimo, escludere la rilevanza del pure dedotto vizio di disparità di trattamento (dal ricorrente denunziato con riferimento alle modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento del titolo onde trattasi nei confronti di altri magistrati della Corte) atteso che, quand’anche il rilievo di che trattasi si rivelasse suscettibile di positiva delibazione, nessuna apprezzabile utilità conseguirebbe per la posizione giuridica dal dott. S. dedotta in giudizio.

4. Le considerazioni dianzi rassegnate inducono il Collegio a ribadire l’anticipato giudizio di infondatezza delle censure esposte con il mezzo di tutela all’esame: che deve, conseguentemente, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente dott. S.S. al pagamento delle spese di giudizio in favore, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, costituitosi in giudizio, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00)

.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Elena Stanizzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44311

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Chieti, accogliendo la richiesta di riesame proposta dagli acquirenti – in epigrafe indicati – di alcune unità immobiliari facenti parte del complesso (OMISSIS) ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vasto il 19.12.2012, limitatamente alla parte in cui ha disposto il sequestro delle predette unità immobiliari.
I giudici di merito, premessa una ricostruzione della vicenda urbanistica sfociata in un procedimento penale per lottizzazione abusiva a carico del legale rappresentante della società costruttrice xxx e xxx srl e di altri soggetti (tecnici e pubblici funzionari del Comune), hanno ritenuto che dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero era emersa la configurabilità dell’ipotesi accusatoria, essendo stata modificata la destinazione d’uso di una struttura alberghiera attraverso la realizzazione di un complesso residenziale derivante dalla parcellizzazione in un numero di alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente.
Ha quindi ritenuto che dall’esame dei vari atti di compravendita risultava l’incolpevole affidamento dei terzi sulla legittimità dell’edificazione, giacchè nei titoli si faceva espresso riferimento all’obbligo di rispetto, da parte della società costruttrice, alle disposizioni della L.R. Abruzzo n. 16 del 2003, art. 12, comma 17 (secondo cui le unità abitative fisse delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 1, tra cui i villaggi turistici, possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie…soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, commerciali e quelle destinate a servizi).
Il Tribunale del riesame ha infine considerato che i vari atti di acquisto vennero stipulati quando i lavori erano ancora in corso (cioè prima della realizzazione delle difformità) e che gli acquirenti prestarono pieno affidamento sia ai permessi rilasciati dalla pubblica amministrazione, sia a quanto attestato dal notaio nell’atto pubblico, mentre le verifiche relative alla effettiva gestione unitaria del complesso non potevano essere fatte in quel momento, per cui non era possibile esigere alcun diverso e più approfondito controllo, come dimostrato dal fatto che era stato necessario nominare un consulente tecnico per accertare i presunti profili di illiceità dell’intervento nel suo complesso.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ricorre per Cassazione contro il provvedimento deducendo la violazione della Legge Regionale e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44 nonchè la contraddizione logica del ragionamento del Tribunale: secondo il ricorrente, proprio il fatto che le unità erano situate all’interno di un villaggio turistico disciplinato dalla L.R. n. 16 del 2003, avrebbe dovuto indurre i singoli acquirenti a valutare, con l’eventuale ausilio di un tecnico, sia il piano di lottizzazione approvato con Delib. di CC n. 33/2007 e contenente il divieto di destinare l’area per insediamenti turistici ad uso residenziale, sia la legge regionale. Ritiene che tutti i protagonisti della vicenda abbiano violato il divieto, essendo pacifico che quegli appartamenti sono stati destinati a civile abitazione e addirittura acquistati con i benefici fiscali della prima casa.
Insomma, a dire del Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale ha confuso la possibilità di cessione a privati di porzioni del complesso turistico (attività lecita) con quella di destinare dette porzioni a residenza privata. Ha richiamato anche uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato.
Sempre secondo il ricorrente, in sede cautelare la buona fede dell’acquirente deve emergere ictu oculi e a tal fine non è sufficiente l’affidamento nella figura del notaio.
Inoltre, il fatto che i rogiti siano stati stipulati quando i lavori erano ancora in corso non ha alcun pregio perchè – precisa il ricorrente – la lottizzazione è anche negoziale e il cambio di destinazione d’uso è previsto dagli atti di compravendita, così come nessun rilievo assume, ai fini della prova della buona fede degli acquirenti, la necessità di una consulenza tecnica per accertare la lottizzazione, essendo difficile immaginare un procedimento per reati edilizi sganciato da una valutazione tecnica dell’intervento. Rileva infine il ricorrente che la possibilità di fissare la residenza con i benefici fiscali della prima casa all’interno di un villaggio turistico o di una struttura turistico alberghiera appare stridente addirittura con i comuni parametri dell’uomo della strada.
All’udienza del 15.10.2013 è stata depositata una memoria difensiva di E.F. e R.I. con cui si insiste per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Tornano in Cassazione le questioni riguardanti la posizione dei "terzi acquirenti" nell’ambito della lottizzazione abusiva e la buona fede degli stessi nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
La Corte si è già occupata, anche di recente, di questi temi.
In ordine alla posizione dei terzi acquirenti, vanno richiamate in particolare le sentenze cass. sez. 3 28.2-8.4.2013 n. 15986 e cass. sez. 3 28.2-21.3.2013 n. 13043 che hanno affermato i seguenti principi:
– la lottizzazione abusiva negoziale è un reato a carattere generalmente plurisoggettivo, poichè in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale (vedi Cass., Sez. 3, 8.10.2009, n. 39078);
– la condotta dell’acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perchè anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello (vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, xxx) e, per la cooperazione dell’acquirente nei reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica);
– l’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benchè compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione;
– quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
La giurisprudenza ormai costante di questa Corte è orientata nel senso che la contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa anche per colpa (cfr. Cass., Sez. 25.2.2011, n. 7238, xxx; 3.2.2011, n. 3886, xxx;
29.4.2009, n. 17865, xxx; 2.10.2008, n. 37472, xxx; 7.4.2008, n. 14326, xxx; 5.3.2008, n. 9982, xxx; 12.10.2005, n. 36940, xxx; 13.10.2004, n. 39916, xxx): non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall’art. 42 c.p., comma 4.
Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore" (così testualmente Cass., Sez. 3, 2.10.2008, n. 37472, xxx).
reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (vedi Cass.: n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992).
La giurisprudenza ha altresì approfondito il tema dell’affidamento riposto dall’acquirente nella presenza del notaio.
E’ stato affermato in particolare (cfr. cass. sez. 3 n. 15986/2013 cit.) che nell’illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto ad un notaio quale pubblico ufficiale rogante. Le parti stipulanti infatti – proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell’attività negoziale – potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2.
L’intervento del notaio – si è detto – non garantisce una sorta di "ripulitura giuridica" della originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, nè può consentire all’acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato in dottrina) lo scempio territoriale, che è intollerabile perchè perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’illegalità diventerebbe diritto acquisito (cfr. cass. sez. 3 n. 15986/2013 cit.).
Il ricorrente Pubblico Ministero ritiene che nel caso di specie non risultava fornita la prova della buona fede, perchè i singoli acquirenti erano in grado di rendersi conto con l’ordinaria diligenza richiesta – e quindi anche con eventuale assistenza tecnica, sulla scorta delle previsioni urbanistiche e in particolare di quelle contenute nel piano di lottizzazione che disciplina la zona D4, e sulla scorta della Delib. n. 33 del 2007 del Consiglio Comunale nonchè della L.R., art. 12, comma 17 – del fenomeno lottizzatorio riguardante gli immobili che essi stessi si apprestavano ad acquistare.
Il Tribunale del Riesame, invece, diversamente ragionando, ha ricavato l’esistenza della buona fede degli acquirenti sostanzialmente dal fatto che i lavori edilizi fenomeno lottizzatorio riguardante gli immobili che essi stessi si apprestavano ad acquistare.
I Giudici del Riesame, invece, diversamente opinando, hanno ricavato l’esistenza della buona fede desumendola sostanzialmente dal fatto che i lavori edilizi erano ancora in corso all’epoca della stipula degli atti di trasferimento immobiliare (con conseguente impossibilità, per gli acquirenti, di rendersi conto delle alterazioni della destinazione d’uso), dalla menzione – inserita nei vari atti di compravendita – dei titoli abilitativi e degli obblighi del costruttore di rispettare le disposizioni della L.R. Abruzzo art. 12, comma 17, ed ancora dalle attestazioni rilasciate dal notaio incaricato delle stipula dei trasferimenti immobiliari.
2. La valutazione non appare sufficiente perchè non tiene conto dell’altra questione, pure posta dal ricorrente (cfr. pag. 9) e che assume rilievo decisivo nel caso di specie: si tratta dei limiti entro i quali può essere oggetto di valutazione la buona fede del terzo acquirente nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati.
Il tema non è nuovo: la Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24435 del 25/05/2011 cc. dep. 17/06/2011 Rv. 250692) ha affermato in proposito che la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere oggetto di valutazione a condizione che essa risulti immediatamente evidente.
Al principio oggi va data senz’altro continuità perchè esso risponde indubbiamente alla fondamentale esigenza di evitare che il procedimento cautelare, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà proprie della fase delle indagini preliminari, venga di fatto snaturato attraverso la possibilità di consentire approfonditi accertamenti che invece devono trovare il loro spazio naturale nel successivo giudizio di merito.
Venendo all’esame del caso di specie, è pacifica la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva per mutamento di destinazione d’uso della struttura turistica realizzata dalla società attraverso gli interventi riportati nella narrativa che precede, sicchè non è il caso di soffermarsi sui principi già elaborati in passato da questa Corte con riferimento proprio ai villaggi turistici.
Manca invece, come si è detto, ogni indagine da parte del giudice di merito sulla immediata percepibilità della buona fede da parte dei compratori, cioè proprio sul dato essenziale che giustifica l’eccezione alla regola secondo cui l’accertamento dell’elemento soggettivo non può essere effettuato in sede di riesame, salvo casi di particolare evidenza.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata e il giudice di rinvio, attenendosi ai principi di diritto esposti, accerterà, a fronte delle violazioni urbanistiche denunziate, se la buona fede dei compratori era immediatamente evidente al momento degli acquisti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15277

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 18 ottobre 1999 stipulato da xxx s.p.a. con C.H.;
2. per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso;
3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
4. quanto alla statuizione concernente l’illegittimità del termine, deve preliminarmente osservarsi che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … -ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – e che lo stesso ha avuto termine in data successiva al 31 dicembre 1998;
5. secondo la Corte territoriale, sul presupposto della legittimità, alla stregua del disposto della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, dell’ipotesi di contratto a termine introdotta dallo strumento negoziale, vi erano da considerare successivi accordi sindacali, i quali, limitando la portata di quello del 1997, avevano stabilito limiti temporali alla possibilità dell’azienda di avvalersi del tipo contrattuale in questione; un siffatto limite era stato prima individuato nella data del 30 aprile 1998, con l’accordo "attuativo" 16 gennaio 1998; dall’esame di un successivo accordo in data 27 aprile 1998 e del c.d. addendum all’art. 7 del c.c.n.l. del 1998, la Corte desumeva che, in ogni caso, la data fissata dall’addendum (31 dicembre 1998), al pari di quella del 30 aprile 1998, dovesse intendersi come riferita non già alla data dell’assunzione ma alla durata massima consentita, con la conseguente illegittimità del contratto individuale in esame che prevedeva la scadenza del termine dopo il 31 dicembre 1998;
6. la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale col primo motivo (col quale denuncia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in tema di interpretazione delle norme collettive sopra richiamate, nonchè vizio di motivazione) contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed ai successivi accordi c.d.
attuativi;
7. la censura deve essere rigettata, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c.;
8. correttamente la sentenza impugnata ha infatti ritenuto che la contrattazione collettiva abbia fissato termini di scadenza dell’autorizzazione alla stipula di contratti a termine per l’ipotesi sopra specificata;
9. deve ricordarsi peraltro che con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998;
10. ed infatti, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062;
Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);
11. sulla base dei suddetti principi appare quindi inesatta la statuizione della Corte territoriale secondo cui gli accordi attuativi ebbero a stabilire, non i termini entro i quali era consentita l’adozione del tipo contrattuale, ma proprio i termini entro i quali dovevano scadere i contratti individuali;
12. questa Corte Suprema (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 166 e numerose successive), decidendo su un ricorso avverso una sentenza della Corte d’appello di Genova basata sulla medesima interpretazione dell’accordo in data 27 aprile 1998 e del ed. addendum all’art. 7 del c.c.n.l. del 1998, ha ritenuto tale interpretazione viziata per violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti; in particolare ha osservato che l’interpretazione accolta dalla Corte di merito ha finito per attribuire all’accordo 27 aprile 1998 l’effetto di chiarire l’intento delle parti al di là del significato letterale di altre previsioni pattizie, precedenti e persino successive, in violazione dell’art. 1362 c.c., e con motivazione insufficiente e contraddittoria;
13. anche l’orientamento da ultimo citato deve essere in questa sede pienamente ribadito; tuttavia il conseguente accoglimento della censura sotto questo profilo non determina la cassazione della sentenza impugnata, atteso che il dispositivo in essa contenuto deve ritenersi conforme a diritto; ed infatti, essendo stato accertato in fatto che il contratto de quo è stato stipulato con decorrenza 18 ottobre 1999, lo stesso, come si è in precedenza rilevato, doveva ritenersi comunque illegittimo in quanto la sua decorrenza era successiva alla scadenza del termine concordato fra le parti con i ed. accordi attuativi;
14. col secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) la società ricorrente censura (denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione) la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso;
15. la censura è infondata; secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la vantazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto;
16. nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, stante la sua durata, e in mancanza di ulteriori significativi elementi di vantazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso;
17. con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010; applicabilità sostenuta da xxx s.p.a. con la memoria depositata ex art. 379 cod. proc. civ..
18. in proposito va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che vi siano motivi di ricorso che investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine; tale condizione non sussiste nel caso di specie;
19. il ricorso va pertanto respinto;
20. in applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo, spese da distrarsi a favore degli avv.ti xxx e xxx, antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 (tremila) per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore degli avv.ti xxx e xxx, antistatari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 903

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Premette in fatto l’odierno ricorrente una ricostruzione dell’evoluzione normativa confluita nella previsione di cui all’art. 64 del Regolamento del personale dell’ISVAP, che prevede la concessione ai dirigenti del premio una tantum fino ad un massimo del 25% della retribuzione annua lorda, previa valutazione dell’attività svolta, segnalando i casi in cui tale premio è stato concesso.

Con provvedimento del 26 settembre 2007 il Consiglio dell’ISVAP ha negato al ricorrente il riconoscimento di tale premio, e tale provvedimento è stato annullato con sentenza del TAR Lazio n. 10101 del 2008 in quanto viziato da difetto di motivazione.

Con il gravato provvedimento del 22 gennaio 2009, il Consiglio dell’ISVAP ha confermato la precedente decisione di diniego di riconoscimento al ricorrente del premio una tantum.

Nel riferire parte ricorrente il contenuto di tale provvedimento e l’esito delle istanze di accesso presentate, e dopo aver nel dettaglio illustrato le attività espletate e gli incarichi ricoperti nel tempo presso l’ISVAP, deduce, avverso il gravato provvedimento, i seguenti motivi di censura:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del Regolamento per il personale. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Nel ricostruire parte ricorrente il quadro normativo di riferimento, afferma come l’art. 64 del Regolamento del personale debba essere interpretato nel senso che il premio una tantum non possa essere corrisposto solo nei confronti dei dirigenti la cui carriera sia caratterizzata da gravi demeriti – come peraltro confermato dalla prassi dell’ISVAP – contrastando una diversa impostazione con le previsioni della contrattazione collettiva, che riconduce la corresponsione del premio a requisiti oggettivi.

Procede, quindi, parte ricorrente ad illustrare gli elementi di rilievo del proprio curriculum professionale, in base ai quali afferma la spettanza del premio una tantum, contestando puntualmente e nel dettaglio le valutazioni espresse nella relazione del Servizio risorse umane, poste a fondamento del gravato provvedimento.

Sostiene, inoltre, parte ricorrente, l’illegittimità della limitazione della valutazione agli ultimi cinque anni di carriera svolta, affermando, quanto alle schede di valutazione richiamate nel gravato provvedimento, la loro invalidità ed inutilizzabilità, non essendo state esse, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento per il personale, portate a sua conoscenza ed essendo state predisposte in assenza di contraddittorio, precludendogli la possibilità di formulare osservazioni e controdeduzioni.

Quanto al contenuto di tali schede, ne deduce parte ricorrente la contraddittorietà con l’attività svolta, evidenziandone tutti i profili di ritenuta criticità ed erroneità.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione eccependo la tardività del ricorso e sostenendone nel merito, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Consiglio dell’ISVAP ha negato al ricorrente il riconoscimento del premio "una tamtum" previsto dall’art. 64 del Regolamento del personale dell’ISVAP, da corrispondersi al momento della cessazione dal servizio, nella misura fino ad un massimo del 25% della retribuzione annua lorda, sulla base di una valutazione negativa della complessiva attività svolta dal ricorrente in qualità di dirigente dell’ISVAP.

In via pregiudiziale il Collegio è tenuto ad affrontare la questione inerente la tempestività del ricorso, notificato alla resistente Amministrazione in data 13 giugno 2009.

In tale direzione, va precisato che il gravato provvedimento, adottato in data 22 gennaio 2009, è stato comunicato al ricorrente con nota allo stesso pervenuta in data 26 febbraio 2009, per come espressamente dichiarato dal ricorrente nella propria istanza datata 17 marzo 2009 – versata al fascicolo di causa – volta ad ottenere copia di una serie di documenti ivi indicati, tra cui il documento predisposto per il Consiglio, i riferimento svolti dal Vice Direttore Generale e le schede di valutazione predisposte nei confronti del ricorrente, cui il gravato provvedimento fa riferimento.

La disamina deve, pertanto, rivolgersi all’accertamento della idoneità dell’istanza di accesso, e della successiva conoscenza degli atti per tale via acquisita dal ricorrente, a dilazionare il termine per la proposizione dell’impugnativa, il che implica, a sua volta, la verifica del momento in cui è intervenuta la piena conoscenza da parte del ricorrente degli elementi essenziali dell’atto e la consapevolezza della sua portata lesiva.

Ritiene in proposito il Collegio che tale momento vada necessariamente individuato nella data in cui il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del gravato provvedimento – intervenuta, per stessa ammissione del ricorrente, in data 26 febbraio 2009 – dovendo la portata lesiva della posizione vantata dal ricorrente ricondursi a tale atto, che reca espressamente ed inequivocabilmente il diniego di riconoscimento al ricorrente del premio una tantum, sulla base della compiuta illustrazione, peraltro, delle relative ragioni, individuate nella complessiva valutazione negativa del dirigente formulata alla luce delle schede di valutazione e dei riferimenti svolti dal Vice Direttore Generale.

In relazione allo specifico contenuto del gravato provvedimento, non può quindi riconoscersi alcuna valenza dilatoria del termine per la sua impugnazione alla successiva conoscenza, da parte del ricorrente, degli atti nello stesso richiamati acquisita in esito ad istanze di accesso, non potendosi il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ritenersi né interrotto né dilazionato per effetto della presentazione, prima della scadenza di detto termine, di istanze di accesso ad atti diversi da quello oggetto del gravame, la quale non determina la sospensione o l’interruzione del termine per il ricorso che resta soggetto, nel computo delle date, iniziale e finale, alla disciplina che si fonda sul dato positivo ed essenziale del momento della piena conoscenza dell’atto lesivo, e che autorizza eventualmente il ricorrente a proporre motivi aggiunti, ove dall’ostensione degli atti richiesti emergano ulteriori violazioni.

Ciò in quanto, diversamente opinando, si finirebbe, per un verso, per assegnare all’iniziativa dell’interessato in merito all’accesso agli atti che hanno preceduto, nella sequenza procedimentale, l’adozione di quello conclusivo, un’impropria valenza selettiva della data di decorrenza del termine per ricorrere, con evidente ed inaccettabile nocumento alle esigenze di certezza che presidiano la stabilità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi e, per altro verso, si riconoscerebbe all’accesso una funzione propedeutica all’iniziativa giudiziaria, del tutto inconfigurabile nei casi in cui l’atto lesivo sia stato già conosciuto dall’interessato e nei quali il predetto strumento serve solo a consentirgli la piena cognizione dei pertinenti atti endoprocedimentali.

Ed infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, se è vero che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, occorre la conoscenza piena del provvedimento causativo della lesione, è anche vero che la tutela dell’amministrato non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali, ad esempio, atti d’iniziativa di parte, tra cui richieste di accesso, con la conseguenza inaccettabile che l’attività dell’Amministrazione resterebbe soggetta indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione, la quale va invece fatta valere entro i perentori limiti temporali assegnati dalla legge (ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. IV, 05 marzo 2010, n. 1298; 12 giugno 2009, n. 3730; Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3303).

Ne consegue che, dovendo il momento iniziale di decorrenza del termine per proporre l’impugnazione essere riportato alla data in cui il ricorrente ha avuto piena cognizione degli elementi essenziali dell’atto di diniego, ovvero l’autorità emanante, il contenuto, l’oggetto e la portata lesiva dei propri interessi, e potendo la successiva conoscenza di ulteriori vizi di legittimità dell’atto, conseguita a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, legittimare la proposizione di motivi aggiunti, il ricorso in esame, in quanto proposto oltre il prescritto termine di decadenza, deve essere dichiarato irricevibile.

La complessiva vicenda, tenuto anche conto della precedente sentenza favorevole al ricorrente con riferimento a precedente analogo provvedimento, suggerisce di disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 5477/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.