Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15275

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di cassazione, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 9 giugno 1998 stipulato da xxx s.p.a. con R.M..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Quanto alla statuizione concernente l’illegittimità del termine, deve osservarsi che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali… – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.
5. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo.
6. Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessitò di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del ccnl 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608;
Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
7. Devono essere pertanto respinti i primi due motivi di ricorso con i quali si denunciano, con riferimento alla statuizione della Corte di merito in tema di illegittimità del termine, violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 cod. civ., e segg., nonchè vizio di motivazione.
8. Quanto alle conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, la Corte territoriale ha condannato xxx s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora (27 dicembre 2001) fino alla riammissione in servizio della lavoratrice ed ha rigettato l’eccezione, formulata da xxx s.p.a., basata sull’aliunde perceptum.
9. Col terzo e quarto motivo di ricorso viene denunciata violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle suddette statuizioni della Corte di merito concernenti le conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro. In particolare, col terzo motivo parte ricorrente lamenta l’erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale in tema di genericità dell’eccezione di aliunde perceptum. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Corte se, nel caso di aggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto. Col quarto motivo viene dedotta, in particolare, la carenza di prova in ordine al danno da risarcire. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.:
dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria.
10. Entrambi i motivi sono inammissibili alla luce del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36;
Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658); ed infatti nel caso di specie è evidente che i suddetti quesiti, come sopra formulati dalla società, appaiono in buona parte estranei alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratti, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ..
11. Sempre con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010; il problema è stato esplicitamente sollevato da xxx s.p.a. con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
12. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7, dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile.
13. La suddetta condizione non sussiste nel caso di specie per le ragioni sopra esplicitate.
14. Il ricorso va pertanto respinto.
15. In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 (tremila) per onorari e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 901

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Svolgimento del processo

A fronte dei rilievi mossi nei confronti del ricorrente – in precedenza riportati – il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha ritenuto insussistenti le condizioni di "non demerito" – di cui all’art. 18 della legge 182/1986 – necessarie ai fini della promozione al grado di Consigliere.

Queste le censure dedotte avverso l’atto gravato:

1) Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni per difetto assoluto di motivazione

La motivazione del provvedimento gravato non fornirebbe adeguata contezza in ordine ai riscontri effettuati sui fascicoli assegnati al ricorrente al fine di verificare l’affermata collocazione della produttività del medesimo al di sotto degli standards della Sezione di assegnazione.

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione in violazione della deliberazione del 29/30 gennaio 2001 e dell’8 gennaio 2009 del Consiglio di Presidenza. Violazione dell’autovincolo.

Evidenzia il ricorrente i seguenti dati:

– n. 586 fascicoli assegnati (3° magistrato della Sezione con il maggior carico);

– media mensile di 23,81 sentenze pensionistiche e 2,47 sentenze di responsabilità depositate (2^ migliore produttività);

– n. 253 ordinanze depositate (miglior rendimento dell’intera Sezione giurisdizionale di Catanzaro);

– avvio e gestione di n. 198 istruttorie (ultimo trimestre 2007 e 2008) con 19 proposte di discarico ai fini dei giudizi di conto (migliore performance della suindicata Sezione).

La Corte avrebbe omesso la necessaria considerazione dei suddetti dati, con riveniente violazione dei parametri dal Consiglio di Presidenza fissati con le deliberazioni epigrafate.

La produttività del dott. O. era stata, inoltre, considerata "adeguata" dall’Organo di autogoverno della magistratura contabile in sede di autorizzazione all’assunzione di incarico extraistituzionale nel giugno 2010 (a distanza di pochi mesi, dunque, dall’adozione dell’atto ora gravato).

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 1, comma 1, della legge 241/1990.

Il provvedimento di mancata promozione non sarebbe stato, inoltre, preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del relativo procedimento, precludendo all’interessato la partecipazione endoprocedimentale e, con essa, l’adduzione all’attenzione dell’Autorità procedente di elementi di valutazione rilevanti.

4) Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Ribadita la presenza di elementi numerici che confutano, in punto di fatto, l’affermata presenza e consistenza di uno standard prestazionale inadeguato, soggiunge il ricorrente che altri colleghi sono stati promossi al grado di Consigliere pur a fronte di livelli di rendimento inferiori rispetto a quelli vantati dal dott. O..

5) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e mancanza di idonei parametri di riferimento. Contraddittorietà. Sviamento. Incompetenza.

L’organo di autogoverno ha adottato la gravata decisione assumendo, pur in difetto della preventiva individuazione di parametri di riferimento concernenti la produttività pretendibile dai magistrati della Corte, che le prestazioni rese dal ricorrente si fossero attestate ad un livello insoddisfacente.

6) Violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale ed incompetenza.

Nell’assumere la valenza parasanzionatoria del provvedimento di diniego di promozione al grado di Consigliere, rileva parte ricorrente che i medesimi fatti, già esaminati dal Procuratore Generale, non erano stati da quest’ultimo considerati idonei al fine dell’attivazione del potere disciplinare: per l’effetto assumendosi che l’atto gravato integri una violazione del principio del "ne bis in idem".

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.

Motivi della decisione

1. Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, giova precisare, in primo luogo, che l’avversata determinazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti – che ha giudicato l’odierno ricorrente non promuovibile alla qualifica di Consigliere – trae fondamento dall’istruttoria esperita dalla competente Commissione, sulla base dei dati e delle notizie acquisite presso i responsabili degli uffici di adibizione dell’interessato nel quadriennio 1° febbraio 2006 – 1° febbraio 2010.

Da detta istruttoria emergevano, secondo quanto esplicitato nel provvedimento, "elementi di una insufficiente produttività rispetto allo standard medio di lavoro riscontrato" presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria (ufficio nel quale il dott. O. aveva prestato servizio prima di essere trasferito a Roma) "dal 1° luglio 2007 al 15 settembre 2009".

Sulla base dei suindicati elementi, l’Organo di autogoverno della magistratura contabile inferiva che, "in relazione al predetto periodo… non sussistono le condizioni per la formulazione del giudizio di non demerito, prescritto dall’art. 18 della… legge 186/1982 ai fini della valutazione dell’intero quadriennio di permanenza nella qualifica di Primo Referendario"; escludendo, conseguentemente, che "il dott. O…. sia promuovibile alla qualifica di Consigliere" (con riveniente differimento dell’avanzamento di che trattasi "ad una data successiva, da individuarsi tenendo in considerazione il suddetto periodo temporale").

Il riportato contenuto dell’impugnato atto deliberativo induce ad escludere, in primo luogo, che trovi condivisibile fondatezza la censura – dal ricorrente esposta al primo motivo di ricorso – relativa alla pretesa carenza motivazionale del provvedimento stesso.

La determinazione all’esame reca, infatti, un sufficiente contenuto espositivo delle ragioni dal Consiglio di Presidenza tenute presenti al fine di escludere la promuovibilità del dott. O. alla superiore qualifica di Consigliere; e rinvia, nel quadro di una consentita esposizione motivazionale per relationem, alle risultanze dei condotti accertamenti istruttori, il cui esito deve ritenersi non soltanto interamente richiamato, quanto, ulteriormente, fatto proprio dall’Organo di autogoverno al fine della valutazione della posizione vantata dal ricorrente per il conseguimento dell’anzidetta qualifica.

Merita, dunque, di essere ulteriormente analizzata, in quanto direttamente pertinente al complesso di elementi valutati dal Consiglio di Presidenza, la "segnalazione" a quest’ultimo fatta pervenire dal Presidente dell’ufficio di appartenenza del ricorrente ed acquisita il 20 novembre 2009 al protocollo della Corte.

In essa la dott.ssa Arganelli, responsabile della Sezione giurisdizionale calabrese della Corte, evidenzia che il dott. O. "è stato soggetto di una mia relazione di servizio indirizzata al Consiglio di Presidenza e al Procuratore Generale, alla quale sono allegati prospetti del lavoro svolto dal medesimo nei periodi di riferimento e dai quali è dato desumere una produttività non allineata a quella degli altri colleghi… nonché una presenza in sede assai limitata… che ha impedito al medesimo e ai suoi collaboratori di dare esecuzione al piano di lavoro da me predisposto e di cui alle mie relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 e dell’anno giudiziario 2009 in materia di finanza locale".

In altra "segnalazione" (pervenuta alla Corte il precedente 7 luglio 2009), lo stesso Presidente della Sezione di Catanzaro evidenziava "l’atteggiamento del dott. O., che non riconosce i poteri organizzativi connessi all’esercizio delle mie funzioni, provoca difficoltà nel lavoro, dando anche luogo ad episodi che… hanno ingenerato lamentele a me prospettate"; e sottolineava, ulteriormente, che il ricorrente "deposita in genere con notevole ritardo le sentenze e le ordinanze pronunciate nei giudizi di responsabilità a lui assegnati".

In particolare, quest’ultimo avrebbe esaminato, nell’anno 2008, "soltanto n. 85 conti giudiziali a fronte di circa 2600 riguardanti le province di Crotone e di Vibo Valentia, come previsti nel piano di lavoro da me redatto"; mentre "per l’anno 2009 a data odierna non risulta ancora concluso l’esame di alcun conto".

2. Nel rilevare come sussista, alla stregua di quanto posto in evidenza dal Consiglio di Presidenza, un puntuale nesso di derivazione causale fra l’esclusa formulabilità del previsto giudizio di "non demerito" e l’affermato deficit di produttività ascritto al dott. O., si rivela opportuno indagare il concreto atteggiarsi dei pertinenti termini di riferimento riguardanti l’individuazione degli standards prestazionali richiesti ai magistrati della Corte.

Viene al riguardo in considerazione, in primo luogo, la deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza dell’Adunanza del 2930 gennaio 2001 n. 71/CP/2001, con la quale sono stati individuati i carichi di lavoro dei magistrati addetti alle Sezioni giurisdizionali, prevedendosi che:

– "ogni magistrato emette tendenzialmente non meno di 250 sentenze l’anno (125 per le aggiuntive), avuto riguardo anche del carico di lavoro in materia dei giudizi di responsabilità";

– "qualora la resa risulti inferiore, il Presidente della Sezione trasmette apposita relazione al Consiglio di Presidenza";

– "ove le sentenze o le ordinanze non siano depositate dall’estensore entro il termine massimo di sei mesi, il Presidente della Sezione ne dà comunicazione al Consiglio di Presidenza e al Procuratore generale per l’ulteriore seguito di competenza".

Nella stessa Adunanza, con il deliberato n. 77/CP/2001 venivano approvati i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro del personale di magistratura, prevedendosi al punto B2) (per quanto di interesse ai fini della delibazione della presente controversia, atteso che gli addebiti mossi al ricorrente dal Presidente della Sezione della Calabria concernono, essenzialmente, i giudizi di conto) che:

– "l’arretrato finora formatosi, per la parte che riguarda i giudizi per i quali siano ormai trascorsi cinque anni dal deposito del conto… senza che sia stata presentata la relazione del magistrato designato relatore o senza che siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile, dovrà essere rapidamente eliminato dichiarando l’estinzione dei giudizi";

– "andranno invece pianificati ed inseriti nel carico dei magistrati assegnati a ciascuna Sezione giurisdizionale i giudizi sui conti che, depositati nella Segreteria, postulano una pronuncia nel merito, ai fini della normalizzazione della situazione".

Con successivo deliberato 7/CP/2009, assunto nell’Adunanza dell’8 gennaio 2009, il Consiglio di Presidenza ha approvato i criteri di valutazione, qualitativa e quantitativa, del lavoro dei magistrati della Corte dei Conti, enucleando, quali parametri di valutazione della professionalità dei magistrati:

– la capacità

– la laboriosità

– la diligenza.

Gli indicatori dei suddetti parametri, per quanto specificamente attiene la "laboriosità", sono stati individuati nei seguenti elementi:

– numero dei procedimenti e processi definiti per ciascun anno (per il controllo, delibere e referti depositati, relazioni e deliberazioni, o determinazioni, predisposte);

– rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti;

– rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi;

dovendosi, ulteriormente, dare anche rilievo "alla partecipazione a udienze, adunanze, ecc., alle ordinanze, all’attività istruttoria".

Fra le "fonti di conoscenza ed acquisizione dei relativi dati" vengono, poi, indicate le "relazioni annuali dei titolari degli uffici" e la "relazione annuale del magistrato".

3. Come sopra individuato il quadro di riferimento rilevante ai fini del decidere, va dato atto della fondatezza del ricorso, con particolare riferimento all’assorbente rilevanza assunta dalla condivisibilità del profilo di censura relativo all’errato apprezzamento, da parte del Consiglio di Presidenza, dei presupposti di fatto sui quali risulta fondata la contestata decisione.

3.1 Va in argomento evidenziato che le deliberazioni con le quali l’organo di autogoverno della magistratura (nella fattispecie, contabile) valuti il merito o il demerito ai fini dell’avanzamento dei magistrati (così come ai fini del conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi), ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di conseguenzialità fra presupposti e conclusioni.

Il riscontro di legittimità che il giudice è chiamato svolgere è, peraltro, astretto nell’alveo dell’eventuale emersione di profili inficianti, oltre che sub specie della violazione di legge, anche sotto l’aspetto dell’eccesso di potere, segnatamente per carenze e/o inadeguatezze di carattere motivazionale, ovvero travisamento e/o errato apprezzamento delle circostanze di fatto.

La profondità di penetrazione del sindacato giurisdizionale di legittimità deve, peraltro, tenere anche conto della particolare posizione nel sistema dell’organo di autogoverno, che comporta che la valutazione del giudice amministrativo, per quanto attiene alla censura di eccesso di potere, si soffermi appunto sui profili sintomatici, senza impingere nel merito delle valutazioni discrezionali dell’organo di autogoverno

3.2 Nella specie, come in precedenza rilevato, la valutazione sul demerito è stata motivata in base all’emersione, a giudizio dell’organo di autogoverno, di gravi inadempienze, da parte del ricorrente, sostanziatesi in "elementi di una insufficiente produttività rispetto allo standard medio di lavoro riscontrato", nel periodo compreso fra il 1° luglio 2007 ed il 15 settembre 2009, presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con sede in Catanzaro.

Tale circostanza, acriticamente recepita dall’organo di autogoverno con riferimento alle segnalazioni effettuate dal Presidente dell’ufficio calabrese della Corte, non dimostra, con inequivoca concludenza, che lo standard prestazionale offerto dal magistrato nel periodo preso in rassegna sia stato inadeguato al punto di fondare, con carattere di derivata obbligatorietà, il giudizio di non meritevolezza ai fini dell’avanzamento a Consigliere.

Va escluso, in primo luogo, che i parametri di valutazione del rendimento dei magistrati della Corte, per come enucleati dal Consiglio di Presidenza alla stregua di quanto in precedenza riportati, si atteggino con carattere di predeterminata rigidità ed oggettività, sì da consentire, con un raffronto meramente numerico, l’espressione di un giudizio di attestazione – o meno – della prestazione individuale all’interno di prefissati standards di riferimento.

Se, conseguentemente, l’apprezzamento dell’attività del magistrato non consegue – né potrebbe, con ogni evidenza, conseguire – ad una valutazione di carattere asfitticamente ragionieristico, va decisamente confutato l’assunto (espresso nella gravata determinazione; ed enfatizzato, con incondivisibili argomentazioni, nella memoria depositata dalla difesa erariale il 9 ottobre 2010) per cui, in presenza di prestazioni anche eventualmente sottodimensionate, verrebbe in considerazione, con carattere di ineludibile conseguenzialità, la preclusa espressione del giudizio di "non demerito" rilevante ai fini della promozione al grado superiore.

Va infatti rammentato come, proprio sulla base dell’autolimitazione del potere valutativo che lo stesso Consiglio di Presidenza ha delineato con i deliberati in precedenza riportati, il giudizio sull’attività del magistrato (ed il connesso standard prestazione) consegua non soltanto alla mera individuazione numerica dei procedimenti trattati e/o dei provvedimenti resi (rilevanti nel solo quadro dell’apprezzamento della "laboriosità"); quanto, piuttosto, alla complessiva considerazione del complesso di elementi (peraltro compiutamente enucleati dallo stesso organo di autogoverno) suscettibili di refluire nel conclusivo giudizio rilevante, anche, ai fini della promozione a qualifica superiore.

Vuole, in altri termini, affermarsi che la valutazione rassegnata dal Consiglio di Presidenza nei confronti dell’odierno ricorrente si atteggia quale meccanicistica derivazione logica rispetto al solo dato numerico delle prestazioni rese dall’interessato: il quale – impregiudicata la rilevanza, ai fini di che trattasi, di tale elemento (per la quale cfr. infra, sub 3.3) – avrebbe, invece, dovuto essere apprezzato in una logica di più complessiva valutazione del profilo professionale del magistrato.

Altrimenti opinandosi, viene a valorizzarsi – con carattere di assorbente rilevanza – un solo elemento di giudizio (sicuramente significativo; ma non certo connotato da carattere di esclusività ai fini in discorso), con corrispondente devalutazione di altri parametri sicuramente suscettibili di essere considerati nel quadro della valutazione della "meritevolezza" per il conseguimento della qualifica superiore.

In tal senso, il provvedimento gravato si dimostra inficiato, con riferimento al percorso logico seguito dal Consiglio di Presidenza, sotto il profilo dell’errato apprezzamento delle circostanze fattuali sottese alla valutazione rimessa a quest’ultimo: laddove, come precedentemente osservato, è stata annessa univoca concludenza al solo dato numerico dello standard prestazionale, senza invece procedere – come sarebbe stato, diversamente, doveroso – ad un complessivo apprezzamento del profilo professionale del magistrato onde inferire l’esprimibilità – o meno – del richiesto giudizio di "non demerito".

3.3 Né, d’altro canto, la stessa affermata inadeguatezza della produttività riscontrata in capo al dott. O. si dimostra connotata da inequivoci elementi dimostrativi.

Il Collegio non intende soffermarsi sulla comparazione numerica del livello prestazionale offerto dal ricorrente rispetto a quello di altri magistrati addetti al medesimo ufficio: pur tuttavia non potendo omettere di rilevare come lo stesso dato offerto dalla difesa erariale non dimostri in alcun modo la presenza di gravi deficit prestazionali, tali da indurre – con carattere di univoca derivazione logica – l’espressione di un così grave giudizio, quale quello che ha precluso al dott. O. l’avanzamento al grado di Consigliere.

Piuttosto, i riscontri fattuali acquisiti al giudizio evidenziano che la produttività dell’interessato, quantunque non attestata a livelli di eccellenza, nondimeno non è – specularmente – caratterizzata da connotazioni di palese sottodimensionamento, né sotto il profilo assoluto, né comparativamente assunta rispetto a quanto è dato riscontrare a proposito degli altri magistrati addetti alla Sezione calabrese della Corte.

Se tale elemento avrebbe dovuto indurre ad un più prudente apprezzamento, da parte del Consiglio di Presidenza, della rilevanza ascrivibile alla produttività nel quadro del complessivo giudizio di "non demerito" (rilevanza che, invece, è stata apoditticamente riconosciuta con connotazione invero assorbente), va d’altro canto osservato come i medesimi elementi fattuali considerati ostativi ai fini della promozione siano stati diversamente apprezzati in altra sede.

Intende il Collegio riferirsi al provvedimento con il quale il Procuratore generale della Corte, sulla base dei medesimi riscontri che hanno indotto il Consiglio di Presidenza a rassegnare il contestato giudizio, ha ritenuto (con determinazione del 29 dicembre 2009) che:

– "rispetto all’esame dei conti giudiziali, per il periodo preso in esame, non emergono scostamenti tali da assumere rilievo ai fini disciplinari";

– "rispetto al ritardo nel deposito delle decisioni, lo stesso… non appare né numericamente, né statisticamente, tale da poter condurre ad un addebito di responsabilità disciplinare";

conclusivamente disponendo di "non doversi procedere in ordine agli addebiti menzionati" relativi alla nota del Presidente della Sezione giurisdizionale di Catanzaro del 30 giugno 2009".

Appare invero singolare che i medesimi rilievi abbiano condotto – sia pure nella evidente diversità degli apprezzamenti concernenti, rispettivamente, la presenza di profili di interesse disciplinare e l’espressione del giudizio di non demerito ai fini dell’avanzamento – a così dissonanti decisioni.

In ogni caso, se il dato numerico non rivela (sul punto condividendosi quanto osservato dal Procuratore generale) univoca concludenza, al punto da indurre (con carattere di automatica conseguenzialità) l’espressione di un giudizio radicalmente negativo in ordine all’osservanza, da parte del dott. O., dei doveri d’ufficio sul medesimo incombenti, va allora ribadito quanto dal Collegio precedentemente osservato in ordine all’esigenza che la valutazione dell’assenza di demerito scaturisca non già dalla mera valorizzazione della configurazione quantitativa (del rispetto) degli standards prestazionali, quanto, piuttosto, da una complessiva valutazione che, nella fattispecie, è stata illegittimamente pretermessa.

Nel dare atto delle consistenti perplessità manifestate, segnatamente per quanto concerne i profili precedentemente esaminati, da taluni componenti dell’organo di autogoverno nel corso della discussione che ha preceduto l’assunzione della determinazione impugnata, va quindi ribadito l’insoddisfacente livello di analisi che l’organo di autogoverno dimostra di aver conseguito ai fini in discorso: con esso dovendosi conclusivamente rappresentare che l’operata valorizzazione, in termini di pressoché univoca esclusività, dello standard prestazionale (peraltro non confermata da univoci riscontri oggettivi) ha indotto all’assunzione di una determinazione inficiata sotto il divisato profilo del non completo apprezzamento delle presupposte circostanze di fatto e della inidoneità del percorso logicoargomentativo a supportare legittimamente la denegata espressione del giudizio di "non demerito".

4. Le condotte considerazioni, con inevitabile assorbimento dei rimanenti argomenti di censura, inducono la Sezione a dare atto della fondatezza delle doglianze in proposito articolate con il mezzo di tutela all’esame; per l’effetto imponendosi, in accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti con esso gravati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente dott. M. O., per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44310

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 24.9.2012, ha rigettato l’appello proposto dalla società xxx S.A. avverso il decreto in data 17.7.2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città aveva respinto l’istanza di dissequestro di beni diversi sottoposti a vincolo reale finalizzato alla confisca per equivalente nell’ambito di procedimento penale concernente i reati di cui agli artt. 416 e 648 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5 e 8.
Avverso tale pronuncia la predetta società propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso rileva che la transnazionalità dei reati sarebbe stata contestata come mera aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 e non anche come titolo autonomo del reato di cui all’art. 3 della stessa legge.
Ricorda, inoltre, che la possibilità di procedere alla confisca per equivalente va esclusa per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 e rileva che i fatti contestati risultano temporalmente collocati tra il 2003 ed il 2006 e solo in minima parte nel 2007, cosicchè la determinazione dell’ingiusto profitto sulla quale stabilire l’oggetto del sequestro andava effettuata con esclusivo riferimento ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge suddetta.
A tale deduzione il Tribunale avrebbe fornito una risposta errata, ritenendo di computare anche le somme relative alle annualità precedenti.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in ordine alla contemporanea contestazione al principiale imputato di fatti concernenti l’omessa presentazione in Italia delle dichiarazioni dei redditi ed IVA da parte di alcune società portoghesi, rispetto alle quali è stata a costui attribuita la qualità di amministratore di fatto e l’utilizzo, ai soli fini delle imposte sui redditi, di fatture per operazioni inesistenti emesse all’estero dalle medesime società estere e, con riferimento a queste ultime, l’evasione di imposte.
Tali ultime società, osserva, avendo svolto di fatto le funzioni di mere "cartiere", non avrebbero determinato la produzione di redditi.
Tale questione, sottoposta all’esame del Tribunale, sarebbe stata oggetto di errata valutazione da parte del giudici, i quali sarebbero incorsi in un palese errore di diritto, ritenendo configurabile il reato di omessa presentazione dei redditi di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 in relazione a ricavi meramente fittizi derivanti dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Tale circostanza avrebbe, inoltre, determinato una sostanziale duplicazione dell’ammontare del profitto calcolato, che andrebbe pertanto rivisto.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, affermando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i beni sequestrati fossero nella "disponibilità indiretta" del principale imputato ( S.G.), essendo la "xxx S.A." un mero interposto, mentre dalla formulazione dell’imputazione sarebbe attribuita alla società la piena titolarità dei beni e dei relativi redditi.
Con motivazione ritenuta meramente apparente, il Tribunale si sarebbe poi limitato ad affermare che la società non aveva assolto l’onere di dimostrare il carattere non fittizio della sua intestazione dei beni oggetto di sequestro, procedendo così ad un indebita inversione dell’onere della prova, dovendo l’accusa dimostrare la natura simulata dell’acquisto dei beni da parte della società ovvero che sia la società stessa ad essere simulata in senso assoluto.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non sindacabili le questioni concernenti la mancata sostituzione del custode giudiziario dei beni che invece, costituendo esercizio del potere cautelare, sarebbero espressione del vincolo di indisponibilità sul bene del quale è titolare il giudice.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
6. Con memoria depositata il 19.9.2003 illustra nuovi motivi, rilevando che, con sentenza n. 23641/13, questa Sezione ha recepito le osservazioni formulate nell’ambito di altro procedimento con riferimento al metodo di valutazione del valore effettivo dei beni sequestrati ed alla liquidazione delle competenze del custode giudiziario effettuata dal Pubblico Ministero.
Motivi della decisione
7. Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente osservare che il Tribunale, nel procedere all’esame delle doglianze mosse con l’atto di appello, ha correttamente delimitato l’ambito della propria competenza con opportuni richiami alla giurisprudenza di questa Corte e, dopo aver sinteticamente esposto i contenuti dell’ipotesi accusatoria, ha evidenziato che il complessivo quadro indiziario valorizzato ai fini dell’emissione della misura non aveva subito mutamenti per fatti sopravvenuti, fornendo quindi risposta alle singole censure.
8. Ciò premesso, riguardo al primo motivo di ricorso, deve in primo luogo ricordarsi come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano stabilito che "la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla L. n. 146 del 2006, artt. 10, 11, 12 e 13)" (SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013).
Inoltre, il Tribunale ha chiaramente precisato che il G.I.P. aveva affrontato la questione concernente l’ambito temporale di applicabilità della L. n. 146 del 2006 e, riportando testualmente il contenuto del provvedimento applicativo della misura, ha chiarito come detto provvedimento fosse inequivocabilmente riferito ai reati commessi in epoca successiva all’entrata in vigore della legge e concernenti l’importo complessivo evaso nella misura in precedenza indicata (Euro 11.595.474,08).
Come emerge dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato, la misura cautelare attiene a reati aventi carattere transnazionale ed appare pertanto corretto il riferimento all’entrata in vigore della L. n. 146 del 2006, che costituisce il solo dato temporale significativo, non assumendo, conseguentemente, rilievo la dedotta impossibilità di applicazione retroattiva della confisca per equivalente per i reati tributari commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.
Del resto, si è già avuto modo di affermare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 per i reati transnazionali, è applicabile anche al profitto dei reati di frode fiscale rientranti nel programma associativo di un’organizzazione criminale transnazionale (Sez. 3, n. 11969, 24 marzo 2011).
9. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi come il Tribunale abbia esplicitamente affermato che i fatti oggetto di contestazione non sono affatto tra loro coincidenti, come emerge dalla loro descrizione e dall’analisi dei flussi di denaro gestiti nelle singole annualità contabili con puntuali richiami a dati fattuali il cui esame è sottratto al giudice di legittimità.
Viene infatti esclusa dai giudici ogni comunanza di elementi costitutivi tra le diverse condotte descritte, osservando come la contestazione si riferisca a fatti storici del tutto differenti.
A tale proposito il Tribunale rileva come, dalla complessiva disamina dei dati fattuali acquisiti, emerga che le società italiane hanno utilizzato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le fatture emesse per operazioni inesistenti dalle società estere, tra le quali figura la xxx S.A., ponendo in essere una condotta collocabile nell’ambito del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, mentre gli amministratori delle società estere, sempre al fine dell’evasione fiscale, hanno omesso di dichiarare le imposte sui redditi ed attività soggette ad IVA derivanti dalla effettiva gestione ed amministrazione svolta in Italia.
Effettuando tale analisi, i giudici dell’appello hanno adeguatamente svolto il ruolo di garanzia loro attribuito dalla legge e che richiede la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare e non anche la soluzione di questioni di merito concernenti la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione.
Va in ogni caso rilevato come, in linea generale, non possa comunque sostenersi che il soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti sia sottratto ad ogni obbligo tributario in ragione della inesistenza degli elementi di ricavo in quanto simulati, poichè, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell’I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione, in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 stabilisce che "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" (Sez. 3, n. 39177, 20 ottobre 2008);
mentre la giurisprudenza civile ha ritenuto non irragionevole l’assunto secondo cui fatturazione fittizia ingenera una presunzione di corrispondente vantaggio economico dato che detti comportamenti non verrebbero posti in essere se mancasse la prospettiva di un fine di lucro, tanto più consistente in ragione del rischio corso (Sez. Trib. n. 22680, 9 settembre 2008).
In considerazione di quanto in precedenza rilevato, risulta conseguentemente infondata l’ulteriore deduzione concernente la supposta duplicazione dell’ammontare del profitto calcolato.
10. E’ poi evidente l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale ampiamente delineato i rapporti intercorrenti tra la "xxx S.A." e S.G. attraverso il legittimo richiamo ai contenuti dell’ordinanza, puntualmente indicati ed agli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica e degli accertamenti eseguiti anche mediante rogatorie internazionali e sulla documentazione cartacea ed informatica sequestrata.
I giudici dell’appello, inoltre, dopo aver considerato la solidità del compendio indiziario, hanno evidenziato che, in merito alla questione esaminata, l’appellante nulla aveva dedotto e che, comunque, non sussistevano ragioni per una diversa valutazione.
Dunque il provvedimento impugnato non presenta, sul punto, una motivazione meramente apparente, nè emergono violazioni di regole in materia di onere probatorio, avendo il Tribunale adeguatamente assolto, nell’ambito della competenza propria della fase cautelare, all’onere motivazionale impostogli.
11. Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge.
I giudici hanno infatti correttamente ricordato come l’appello proposto riguardasse il rigetto di una istanza di revoca del sequestro preventivo ed hanno rilevato, altresì, che le questioni inerenti la custodia dei beni erano state opportunamente risolte dal G.I.P. previo parere del Pubblico Ministero, richiamando l’attenzione sul fatto che esse attengono comunque all’esecuzione della misura cautelare.
Tale assunto risulta perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche in ricorso, secondo la quale nel corso delle indagini preliminari la nomina del custode dei beni sequestrati e la soluzione delle questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro spetta al giudice che dispone la misura reale, essendo egli funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell’art. 665 c.p.p. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 13067, 11 aprile 2005. Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 5, n. 30596, 23 luglio 2009).
Ciò nonostante, il Tribunale ha comunque evidenziato la assoluta genericità della censura concernente la asserita cattiva gestione dei beni in sequestro da parte del custode e l’assenza di validi motivi per procedere nuovamente alla verifica dell’operato del custode, così confermando i provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari.
12. Va poi infine osservato che a nulla rileva, ai fini della questione in esame, l’esito di altro giudizio nel quale è intervenuta la sentenza n. 23641/13 di questa Sezione, richiamata nella memoria e nei motivi nuovi, atteso che, in quell’occasione, le doglianze sulla quantificazione del profitto del reato erano state ritenute fondate in ragione della inadeguatezza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale omesso di specificare adeguatamente le ragioni del proprio convincimento, circostanza, questa, non verificatasi, come si è detto, rispetto alla vicenda oggi esaminata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15276

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 novembre 1999 stipulato da xxx s.p.a. con B.F.V..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Come si evince dalla sentenza impugnata la B. è stata assunta da xxx s.p.a. con contratto a termine protrattosi dal 3 novembre 1999 al 27 dicembre 1999. La Corte di merito ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.Lgs. n. 361 del 2001 e ha pertanto considerato inconsistenti le argomentazioni di xxx basate sull’applicazione degli accordi collettivi stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Ciò premesso ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto in esame in quanto, da un lato, non era stata fornita la prova della sussistenza di ragioni specifiche, oggettive e verificabili alla base dell’assunzione a termine e, dall’altro, non era stata esplicitata nel contratto suddetto la clausola giustificatrice (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2).
5. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità del procedimento.
Sostiene che aveva errato la Corte di merito nel ritenere applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 e nell’aver deciso sulla base di tale disciplina in tema di illegittimità del termine apposto al contratto in esame.
6. Il motivo è fondato.
7. Premesso che, come si desume dalla stessa sentenza impugnata, il contratto a termine de quo si è protratto dal 3 novembre 1999 al 27 dicembre 1999, e quindi in epoca precedente rispetto al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, a tale contratto non poteva applicarsi la disciplina introdotta dal suddetto D.Lgs. Ed infatti, come questa Corte ha costantemente affermato (cfr., in particolare, Cass. 18 novembre 2009 n. 24330) in materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio tempus regit actum, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine (nel caso di specie L. n. 56 del 1987, art. 23), e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza. A sua volta Cass. 27 ottobre 2005 n. 20858 ha esplicitamente affermato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha alcuna efficacia retroattiva.
8. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, non ha fatto buon governo dei suddetti principi.
9. In relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito il secondo motivo in tema di prova del nesso causale fra l’assunzione e le concrete esigenze aziendali.
10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà sulla base della disciplina applicabile ratione temporis al rapporto. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del giudizio di cassazione (art. 385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.