Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44332

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.1.07 il Tribunale di Catania condannava A.S., B.A. e Bu.Ro. a pene varie per i delitti p. e p. ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Con pronuncia del 24.2.09 la Corte d’appello di Catania confermava tali condanne, salvo che per l’ A., al quale, concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto all’aggravante dell’associazione armata e alla recidiva, veniva ridotta la pena.

Con sentenza n. 17794/2012 la Sez. 6 di questa S.C. annullava per vizio di motivazione la pronuncia della Corte territoriale limitatamente all’imputazione di cui al cit. D.P.R., art. 74.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18.4.2012, assolveva l’ A., il B. e il Bu. dai reati di cui all’art. 74 cit. (loro rispettivamente ascritti ai capi E, F, D della rubrica), per l’effetto rideterminando la pena per il solo delitto di cui al cit. D.P.R., art. 73 in anni 8 e mesi 6 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per l’ A., e in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa ciascuno per il B. e il Bu..

Tramite i rispettivi difensori A.S., B. A. e Bu.Ro. ricorrevano contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

L’ A. denunciava:

a) violazione dell’art. 627 c.p.p. per avere i giudici di rinvio omesso di applicare le attenuanti dell’art. 62 bis c.p. già irretrattabilmente concessegli con criterio di prevalenza all’esito del giudizio d’appello conclusosi con la summenzionata sentenza del 24.2.09, dal momento che la sentenza di annullamento pronunciata dalla Suprema Corte non aveva in alcun modo intaccato tale statuizione;

b) la stessa doglianza veniva sostanzialmente fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di motivazione del diniego delle attenuanti generiche;

c) la pena base detentiva (anni 8 di reclusione) da cui aveva mosso l’impugnata sentenza nel calcolare il trattamento sanzionatorio era iniqua, immotivata e sproporzionata rispetto a quella base considerata dalla precedente sentenza del 24.2.09, che era stata di 10 anni di reclusione per il più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Con un solo articolato motivo il B. lamentava:

d) vizio di motivazione e travisamento del fatto per avere la gravata pronuncia confermato senza alcuna argomentazione la condanna per il delitto p. e p. ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, senza considerare le ipotesi alternative suggerite dalla difesa e limitandosi ad una motivazione per relationem rispetto a quanto ritenuto dal precedente giudicante; in ordine alla pena, l’impugnata sentenza non aveva tenuto conto della confessione e del comportamento processuale di ravvedimento del ricorrente, così svuotando di contenuto l’assoluzione dal reato associativo; inoltre, aveva omesso di motivare sul diniego delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p., la cui richiesta era stata avanzata nei motivi d’appello e ribadita durante la discussione orale.

Il Bu. si doleva di:

e) violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 c.p.p., per avere i giudici di rinvio applicato l’aumento di pena per la recidiva in misura pari ad un anno di reclusione e ad Euro 3.000,00 di multa, aumento superiore (nonostante l’assenza di impugnazione del PM in ordine al trattamento sanzionatorio) a quello stimato dai primi giudici, che l’avevano quantificato in mesi sei di reclusione;

f) omessa motivazione del diniego delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p., pur chieste nell’atto d’appello del 5.5.08 su cui si era pronunciata la sentenza 24.2.09 della Corte territoriale, poi annullata dalla citata sentenza n. 17794/2012 della Sez. 6, della S.C.: in proposito non si era formato il giudicato perchè tale ultima sentenza, annullando quella del 24.2.09 della Corte etnea in relazione al reato associativo, aveva dichiarato assorbita la questione relativa alle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1 – I motivi che precedono sub a) e sub b) – da esaminarsi congiuntamente perchè fra loro intimamente connessi – sono fondati.

Nel dispositivo della predetta sentenza 24.2.09 la Corte d’appello di Catania aveva concesso all’ A. le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, sebbene poi, in motivazione, si leggesse d’una concessione con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti (all’imputato risultano essere state contestati le aggravanti del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, art. 74, comma 4 e art. 80, comma 2, oltre alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).

E’ appena il caso di ricordare che, in caso di insanabile contrasto fra la motivazione e il dispositivo, prevale quest’ultimo (fatte salve le ipotesi, che qui non ricorrono, di pubblicazione contestuale ex art. 544 c.p.p., comma 1 o di motivazione che consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo: cfr. Cass. Sez. 3, n. 19462 del 20.2.13, dep. 6.5.13).

La concessione delle attenuanti generiche equivalenti non è mai stata impugnata dal PM. Ora, il venir meno per l’ A., all’esito del giudizio di rinvio, del reato di cui all’art. 74 cit. (e della relativa aggravante) non può che riverberarsi sul giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., essendone mutati i parametri di riferimento.

E’ pur vero che (come statuito da Cass. S.U. n. 33752 del 18.4.13, dep. 2.8.13, rv. 255660, Papola) il giudizio di equivalenza teoricamente può anche essere confermato – senza che ciò implichi violazione del divieto di reformatio in peius – nel successivo grado di giudizio anche in ipotesi di esclusione di un’aggravante (o di riconoscimento di un’ulteriore attenuante), ma solo previa adeguata motivazione, motivazione che implica un giudizio in punto di fatto precluso in sede di legittimità.

Ciò impone l’annullamento sul punto della sentenza, affinchè il giudice di rinvio provveda ad un nuovo giudizio di comparazione fra le residue aggravanti e le già concesse attenuanti dell’art. 62 bis c.p., fermo restando che, stante il divieto di reformatio in peius, in nessun caso queste ultime potranno essere considerate minusvalenti.

2 – E’, invece, infondato il motivo che precede sub c).

Ai fini della determinazione della pena non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai precedenti penali dell’ A. e alla rilevanza dei traffici di cui si è reso responsabile l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre) e ciò ha fatto nel rispetto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (che per la pena detentiva prevede un minimo di 6 e un massimo di 20 anni di reclusione).

Nè rileva il confronto con la pena base considerata dalla precedente sentenza del 24.2.09, che era stata di dieci anni di reclusione per il più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, atteso che, una volta rispettati i limiti edittali, non vi è alcuna norma o principio giuridico che imponga un determinato rapporto fisso (o un determinato range di variabilità) fra la pena in concreto irrogata per l’un reato rispetto a quella applicata od applicabile per l’altro.

Per il resto il motivo sollecita soltanto un nuovo apprezzamento di merito circa l’entità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità.

3 – Il motivo che precede sub d) è precluso nella parte in cui ci si duole della mancata motivazione circa la responsabilità per il delitto p. e p. ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, trattandosi di censura già rigettata dalla suddetta sentenza n. 17794/2012 di questa S.C. e, dunque, non più suscettibile di impugnazione (v. art. 628 cpv. c.p.p.).

E’, poi, infondato nella parte in cui lamenta che nel determinare la pena la Corte territoriale non abbia tenuto conto della confessione e del ravvedimento del ricorrente: anche a tale proposito valga quanto sopra detto sull’onere di motivazione del trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., nell’ambito dei quali i giudici di rinvio hanno valorizzato – con motivazione scevra da errori logici o giuridici – i precedenti penali del B. e la rilevanza dei traffici di stupefacenti in cui è risultato coinvolto.

4- I motivi che precedono sub d) e sub f) – da trattarsi congiuntamente perchè analoghi nella parte in cui denunciano un’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche – sono fondati.

Sia il B. che il Bu. avevano avanzato in appello (e coltivato mediante appositi motivi del rispettivi ricorsi per cassazione) la richiesta di concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p., motivi che la citata sentenza n. 17794/2012 di questa S.C. ha espressamente dichiarato assorbiti per effetto dell’annullamento della pronuncia 24.2.09 della Corte etnea in ordine al reato associativo.

Pertanto, i giudici di rinvio avrebbero dovuto pronunciarsi sul punto, il che non hanno fatto in alcun modo.

5 – Il motivo che precede sub e) è fondato.

Effettivamente in primo grado, nei confronti del Bu., l’aumento di pena detentiva per la recidiva era stato stimato in mesi sei di reclusione, mentre in sede di rinvio è stato quantificato in un anno di reclusione.

Dunque, in assenza di impugnazione a riguardo da parte del PM, tale statuizione dei primi giudici non poteva essere modificata in senso sfavorevole all’imputato.

E’ noto, infatti, che l’applicazione del principio del divieto di reformatio inpeius anche nel calcolo delle componenti intermedie della pena (la recidiva, nel caso odierno), desumibile dall’innovazione normativa (rispetto al previgente c.p.p.) costituita dall’art. 597 c.p.p., comma 4, deriva dall’esigenza di superare l’orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto il vigore dell’art. 515 c.p.p., comma 3 del 1930, in forza del quale, anche in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti unificati ex art. 81 cpv. c.p., la pena poteva restare in concreto immutata elevando le componenti intermedie di computo del trattamento sanzionatorio (in proposito si veda l’esaustiva ricostruzione operata nel fondamentale arret costituito da Cass. S.U. n. 40910 del 27.9.2005, dep. 10.11.2005, che in questa sede si ritiene di ribadire, pur nella consapevolezza della non uniforme giurisprudenza pronunciatasi in seguito).

In breve, l’entità della componente intermedia inerente all’aumento per la recidiva contestata al Bu. rimane ormai irretrattabilmente fissato, quanto alla pena detentiva, in misura pari a mesi 6 di reclusione.

6 – In sintesi, la sentenza impugnata è da annullarsi con rinvio limitatamente:

– al giudizio di comparazione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p. per l’ A.;

– all’omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche avanzata dal B. e dal Bu.;

– all’entità dell’aumento di pena detentiva per la recidiva contestata al Bu..

Per l’effetto, il giudice di rinvio – che si individua in altra sezione della Corte d’appello di Catania – dovrà:

– relativamente alla posizione dell’ A., ferme restando le componenti intermedie del calcolo già effettuato dalla sentenza 18.4.2012 della Corte etnea quanto a pena base e aumento ex art. 81 cpv. c.p., reiterare il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. fra aggravanti ed attenuanti generiche, o confermando queste ultime con criterio di equivalenza o applicandole con criterio di prevalenza, in entrambi i casi fornendo congrua motivazione;

– riguardo al B., pronunciare in ordine all’invocata concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p. e all’esito, se del caso, rideterminare la pena ferme restando le altre componenti intermedie di calcolo come fissate dalla citata sentenza 18.4.2012;

– rispetto al Bu., pronunciare in ordine all’invocata concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p. e all’esito, se del caso, rideterminare la pena-ove rigettata la richiesta – o accolta, ma con criterio di minusvalenza delle generiche – ricalcolare la pena applicando per la recidiva l’aumento sulla pena detentiva in misura pari a mesi 6 di reclusione; in ogni caso dovranno restare ferme le componenti intermedie del calcolo già effettuato dalla citata sentenza 18.4.2012 quanto a pena base ed aumento ex art. 81 cpv. c.p..

Nel resto i ricorsi vanno rigettati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, nei confronti di A.S. limitatamente alle circostanze attenuanti dell’art. 62 bis c.p., nonchè all’omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche circa la posizione di B.A. e Bu.Ro. e all’entità dell’aumento per la recidiva contestata al Bu.. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15278

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 41042004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da V.M.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro conclusi tra le parti per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" per il periodo 24-7-1999/30-9-1999 e per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dal Pace, az. 25-99-97 e succ. per il periodo 1-3-2000/30-4-2000, con le pronunce consequenziali.

Sull’appello della V. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata l’8-2-2007, in riforma sulla pronuncia di primo grado, accertata la nullità del termine apposto al secondo contratto, dichiarava costituito tra le parti un rapporto a tempo indeterminato dal 1-3-2000, ordinava alla società di riammettere in servizio la lavoratrice e condannava la società a corrispondere alla stessa le retribuzioni dalla data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado, fino all’effettiva riammissione, detratto l’aliunde perceptum, con interessi e rivalutazione.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sette motivi.

La V. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, deducendo in particolare che la V. ha impugnato i contratti a termine citati soltanto dopo un considerevole lasso di tempo, cioè a distanza di circa quattro anni dopo la cessazione dell’ultimo rapporto.

Il motivo risulta infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonchè da ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, "è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. da ultimo Cass. 15/11/2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre "grava sul datore di lavoro", che eccepisca tale risoluzione, "l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279).

Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.

Orbene nella fattispecie la Corte di merito ha affermato che, nonostante la lavoratrice abbia atteso circa quattro anni, non può ritenersi che la detta inerzia, in mancanza di altri elementi significativi, sia tale da rivestire un’obiettività di acquiescenza alla risoluzione del rapporto, che precluda l’esercizio del diritto all’accertamento dell’illegittimità dell’apposizione del termine".

Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente.

Peraltro neppure potrebbe assumere rilevanza al fine preteso dalla società la circostanza, dedotta nella premessa del ricorso, relativa alla rinuncia al ripristino del rapporto da parte della lavoratrice con lettera del 13-4-2007, trattandosi di evento successivo alla sentenza impugnata, estraneo all’oggetto del presente giudizio e peraltro incompatibile con una precedente risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

Con i successivi motivi dal secondo al quinto la ricorrente, sotto vari profili (eontraddittorietà della motivazione sull’ampiezza della delega conferita alle parti collettive, possibilità per le stesse di prevedere nuove ipotesi di assunzione a termine senza limiti temporali, pretesa mancanza di detti limiti nel concreto e natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi dell’acc. 25/9/97 nonchè vizio di motivazione sul punto) censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al secondo contratto, in quanto stipulato per "esigenze eccezionali" oltre il termine ultimo previsto dalle parti collettive negli accordi attuativi dell’acc. 25-9-97.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, dopo aver esaminato il testo degli accordi collettivi intercorsi in materia, ha attribuito rilievo decisivo in particolare alla considerazione che: "le organizzazioni sindacali …hanno indicalo la possibilità di "procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato entro date successive e da ultimo entro il 30 aprile 1998".

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua (stipulato "per esigenze eccezionali"" in data successiva al 30-4-1998).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

in tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, lino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale indirizzo, ormai consolidato, va quindi confermata la nullità del termine apposto al contratto de quo (concluso per "esigenze eccezionali" dal 1-3-2000 al 30-4-2000).

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., in sostanza lamenta che la Corte di merito ha identificato la messa in mora della società nella notificazione del ricorso di primo grado, anche se tale atto non conteneva "alcuna offerta della prestazione di lavoro" e, quindi, era all’evidenza inidoneo a costituire in mora essa società.

La società formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg.".

Tale quesito risulta del tutto generico e inidoneo ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica effettiva della messa in mora, senza che la ricorrente indichi e tanto meno riporti specificamente, almeno in parte qua, il contenuto dell’atto (ricorso introduttivo di primo grado) che secondo il suo assunto non conteneva alcuna offerta della prestazione.

Lo stesso dicasi con riferimento al settimo motivo, con il quale si denuncia sullo stesso punto, altrettanto genericamente, un vizio di motivazione, in tal modo risolvendosi la censura in una inammissibile richiesta di revisione del "ragionamento decisorio", non sussumibile nel "controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5" (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Così risultati inammissibili tali ultimi due motivi, riguardanti le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro e limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della V..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla V. le spese, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 904

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Svolgimento del processo

Il Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con l’impugnato atto dell’11 gennaio 2010 ha fatto presente che l’eventuale regolarizzazione delle opere eseguite dalla ricorrente per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" è subordinata alla formalizzazione di una apposita domanda corredata da tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria tecnicoamministrativa.

Di talché, rilevato che tale atto ha ritenuto che gli interventi realizzati sarebbero privi di titolo per l’assenza del permesso di costruire, la Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001, convertito nella l. 401/2001. Violazione e falsa applicazione dell’OPCM 3489/2005 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti e degli atti. Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Difetto dei presupposti.

La Casa Generalizia avrebbe costruito le opere unicamente in base al provvedimento di autorizzazione del Commissario delegato rilasciato in data 27 giugno 2008 in virtù dell’O.P.C.M. n. 3489/2005 come successivamente modificata.

Il Comune di Roma, direttamente coinvolto nel procedimento istruttorio, sarebbe stato debitamente informato sull’inizio e sulla fine dei lavori, ricevendo copia del progetto approvato, del provvedimento di autorizzazione del Commissario delegato ed avrebbe seguito costantemente l’esecuzione dei lavori, per cui il contenuto dell’atto sarebbe contraddittorio con il comportamento di inerzia del Comune di Roma che non ha mai ritenuto di dovere intervenire in corso di costruzione per "bloccare" le opere.

Nel nostro ordinamento, rilevato che la materia dell’assetto del territorio ha carattere concorrente, sarebbe riconosciuta alla Stato la facoltà di esercitare le relative funzioni amministrative per interventi di preminente interesse nazionale, così come il titolo abilitativo edificatorio potrebbe essere rilasciato in via sostitutiva dalle Regioni in caso di inerzia del Comune.

La competenza stabilita dall’art. 13 d.P.R. 380/2001 sarebbe di carattere generale e non potrebbe costituire principio sovrano dell’ordinamento, invalicabile da parte del Commissario delegato munito dei poteri di cui all’art. 5, co. 2, l. 225/1992 e ciò anche in mancanza di espressa previsione di deroga a tale articolo nella ordinanza con cui vengono conferiti i poteri al Commissario.

Sussisterebbero plurimi elementi testuali dai quali sarebbe consentito desumere l’estensione della delega anche al potere di emettere titoli di abilitazione edilizia e, d’altra parte, una interpretazione che escludesse la competenza del Commissario delegato in materia finirebbe con obliare la ratio sottesa alla normativa che regola la gestione del "grande evento".

Il richiamo dell’ordinanza presidenziale all’art. 7 d.P.R. 380/2001 non potrebbe avere altro senso che quello di ampliare la casistica di generale esenzione dall’applicazione del Testo Unico sul rilascio dei titoli abilitativi, estendendolo anche agli interventi definiti dal piano del Commissario delegato; anche la possibilità di deroga all’art. 14 d.P.R. 380/2001, che disciplina il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, confermerebbe che il potere di autorizzare l’esecuzione delle opere sia stato compreso nei compiti del Commissario.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter, co. 9, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il progetto presentato dalla Casa Generalizia avrebbe ricevuto il parere favorevole di tutte le amministrazioni coinvolte, compreso il Comune di Roma, e, sulla scorta di tali pareri, sarebbe stata assunta la determinazione conclusiva, sicché la contraria statuizione adottata dal Comune con l’atto impugnato si rivelerebbe illogica e contraddittoria ove presupponesse il proprio postumo dissenso relativo agli impianti di proprietà della ricorrente.

D’altra parte, per espressa previsione normativa, la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi confluirebbe in un provvedimento finale, conforme ad essa, il quale sostituisce ogni altra decisione di competenza delle amministrazioni partecipanti.

Illegittimità del provvedimento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Carenza e contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta. Violazione del procedimento.

Il provvedimento di autorizzazione potrebbe semmai essere viziato da incompetenza relativa, ma non è mai stato invalidato, né in via di autotutela né in via giudiziaria, sebbene l’amministrazione comunale abbia avuto conoscenza dello stesso.

Il Comune avrebbe dovuto allegare gli atti cui rinvia o, quantomeno, indicarne con precisione gli estremi, come stabilito dall’art. 3 l. 241/1990.

Il Comune di Roma ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura Generale dello Stato, con articolata memoria, ha concluso per il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con atto dell’11 gennaio 2010, ha comunicato che – poiché l’istanza inoltrata dall’Associazione Sportiva non è riconducibile ad una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, o comunque di titolo abilitativo previsto per la peculiare fattispecie – l’eventuale regolarizzazione delle opere eseguite o in corso di esecuzione per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" è subordinata alla formalizzazione di una apposita domanda corredata da tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria tecnicoamministrativa.

In proposito, l’amministrazione comunale ha richiamato sia il contenuto del decreto di sequestro preventivo in cui il Giudice per le Indagini Preliminari della Procura presso il Tribunale Ordinario di Roma ha ritenuto che gli interventi realizzati in base al provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Commissario delegato sono da considerare "privi di titolo" in quanto realizzati in "mancanza del prescritto permesso di costruire", sia la circostanza che il Tribunale del Riesame ha sostanzialmente condiviso le argomentazioni del G.I.P., convalidando il decreto impugnato e precisando, in merito alla presunta "equipollenza dell’atto finale della procedura autorizzatoria, posta in essere dal Commissario Delegato, ad un valido permesso di costruire", che la competenza per il rilascio del predetto permesso resta, anche nel caso particolare in questione, all’Ente preposto alla gestione del territorio.

L’atto impugnato ha altresì evidenziato che l’Avvocatura Comunale ha ritenuto che gli interventi debbano essere considerati come realizzati in assenza del titolo autorizzativo, distinguendo però le singole fattispecie in funzione del diverso regime giuridico della proprietà e dei diversi rapporti pubblico/privato intercorrenti tra le società realizzatrici ed il Comune di Roma.

2. Il Collegio rileva in primo luogo che tale atto ha carattere provvedimentale in quanto è direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente.

Infatti, a prescindere dalla sua formulazione, il contenuto è chiaro e, sia pure implicitamente, qualifica come abusivi gli interventi edilizi realizzati dalla Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009", informando, proprio in ragione dell’attuale assenza di un titolo abilitativo, che l’eventuale regolarizzazione delle opere è subordinata alla presentazione di una domanda di sanatoria.

Diversamente, è inammissibile la domanda di accertamento della validità o della equipollenza al permesso di costruire, di cui all’art. 14 d.P.R. 380/2001, del titolo autorizzatorio rilasciato dal Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009".

L’azione di accertamento, infatti, postula la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica dedotta in giudizio che, nel caso di specie, ha invece natura di interesse legittimo.

D’altra parte, l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla ricorrente si concreta proprio nell’accertamento della liceità e della legittimità dell’intervento edilizio realizzato per lo svolgimento dei campionati del mondo di nuoto e tale "bene della vita" potrebbe essere conseguito con l’eventuale accoglimento dell’azione di annullamento dell’atto dell’11 gennaio 2010 che ha qualificato come abusivi gli interventi realizzati.

In definitiva – considerato che, con il provvedimento del 27 giugno 2008, il Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009", secondo quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 e ss.mm.ii. ed acquisiti i necessari pareri da parte delle amministrazioni competenti, ha autorizzato i lavori di implementazione della Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore, Cristo Re – il thema decidendum della controversia è costituito dalla verifica della idoneità o meno di tale provvedimento di autorizzazione a fungere da titolo abilitativo, atteso che l’esito di tale verifica è inevitabilmente destinato a riflettersi sul giudizio di legittimità del provvedimento impugnato che, ritenendo assente un idoneo titolo abilitativo, ha qualificato come abusivi gli interventi realizzati.

3. L’azione di annullamento del provvedimento comunale dell’11 gennaio 2010 è infondata e va di conseguenza respinta.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005 ha dichiarato "grande evento" i mondiali di nuoto "Roma 2009" ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla l. 401/2001.

L’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001 prevede che le disposizioni di cui all’art. 5 l. 225/1992, relative allo stato di emergenza ed al potere di ordinanza, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

Pertanto, nella fattispecie in esame, ai sensi dell’art. 5, co. 2 e 5, l. 225/1992, può provvedersi per l’attuazione degli interventi anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fermo restando che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Con ordinanza n. 3489 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto che il Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" provvede, tra l’altro, ad approvare, nel quadro della pianificazione urbanistica decisa dal Comune di Roma informato l’Assessore all’urbanistica del Comune di Roma, il piano delle opere e degli interventi, pubblici e privati, occorrenti, funzionali allo svolgimento del "grande evento", che costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, oltre che approvazione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti. Il Commissario delegato provvede inoltre a definire, nell’ambito del piano delle opere, gli interventi occorrenti per l’adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprietà pubblica o privata, funzionali alla celebrazione del "grande evento", anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche e al vigente regolamento edilizio d’intesa con l’assessore all’urbanistica del comune di Roma su conforme parere della Giunta comunale; si prescinde dall’intesa con l’assessore all’urbanistica e dal parere della Giunta comunale di Roma relativamente agli interventi per i quali la deroga alle previgenti previsioni urbanistiche e al previgente regolamento edilizio è contenuta entro i limiti consentiti dall’art. 14, co. 3, d.P.R. 380/2001.

L’art. 5 dell’ordinanza, poi, prevede specificamente che per il compimento delle iniziative previste dall’ordinanza stessa, il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ad una serie di disposizioni normative, tra cui gli artt. 7, co. 1, lett. c), 14, 20, 22, 24 e 25 del d.P.R. 380/2001.

Il provvedimento di autorizzazione adottato dal Commissario delegato il 27 giugno 2008 dà conto che il Comune di Roma, con nota del 22 maggio 2008, ha espresso parere favorevole all’intervento proposto limitatamente all’adeguamento del solo impianto natatorio e servizi connessi.

Il Collegio, in primo luogo, rileva su un piano generale che l’art. 5 l. 225/1992, nell’attribuire il potere di ordinanza in deroga alle leggi vigenti, determina un ribaltamento nella gerarchia delle fonti normative presenti nel nostro ordinamento, investendo l’autorità amministrativa del potere di derogare alla norma ordinaria, sia pure nel rispetto dei principi generali.

Ne consegue che l’art. 5 l. 225/1992 deve qualificarsi come norma eccezionale, che necessita di strettissima interpretazione e tale esigenza, se possibile, è ancora più rafforzata nella fattispecie in esame dal fatto che non si versa in una situazione emergenziale, ma si è in presenza di un "grande evento" rientrante nella competenza del Dipartimento della protezione civile, circostanza alla quale le norme di cui all’art. 5 l. 225/1992 si applicano per l’estensione prevista dall’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001.

Il potere di deroga della normativa primaria conferito alla autorità amministrativa, pertanto, è ammissibile subordinatamente non solo al carattere eccezionale e temporaneo della situazione, ma anche all’esigenza che i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio.

In sostanza, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’ordinanza con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Commissario delegato, ove indispensabile, a derogare ad una pluralità di disposizioni normative non sia suscettibile di estensione alcuna, anche ove dovesse ritenersi in ipotesi ragionevole la prospettazione per la quale, avendo attribuito il potere di derogare ad una serie di norme, è plausibile ritenere che avrebbe potuto prevedere la deroga anche di altre norme connesse e funzionalmente collegate alle prime.

In altri termini, le norme che il Commissario delegato è stato autorizzato a derogare sono solo e soltanto quelle espressamente indicate nell’OPCM n. 3489/2005, non essendo consentito all’interprete – in ragione del carattere di evidente eccezionalità della norma attributiva del potere di ordinanza, che consente ad una fonte di rango inferiore di derogare ad una fonte normativa superiore – alcuna operazione "estensiva", quantunque quest’ultima sia basata su plausibili argomenti ermeneutici.

Il Collegio, in definitiva, ritiene che quando l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza il Commissario a derogare a norme di legge, l’interpretazione deve essere esclusivamente letterale, limitata cioè alle norme espressamente ed inequivocabilmente indicate, e non può essere di tipo sistematico, volta cioè ad includere, sebbene in ragione di prospettazioni plausibili, anche norme non specificamente richiamate.

Rilevato ancora in linea di principio che l’esercizio dei poteri derogatori di cui all’art. 5 l. 225/1992 necessita in ogni caso di congrua motivazione, da parte del Commissario delegato, con puntuale riferimento alle norme alle quali si intende derogare ed alle ragioni della deroga, non essendo sufficiente un mero richiamo ob relationem alle ordinanze presidenziali che hanno previsto la derogabilità di norme di legge, occorre sottolineare che, come detto, l’OPCM n. 3429/2005 ha autorizzato il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, a derogare gli artt. 7, co. 1, lett. c), 14, 20, 22, 24 e 25 d.P.R. 380/2001, ma non ha indicato l’art. 13 del Testo unico in materia edilizia, secondo cui il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Ne consegue che al Commissario delegato non è stato attribuito alcun potere di rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione dei singoli interventi edilizi in luogo della competente amministrazione comunale.

Tale inconfutabile dato di fatto e di diritto, per tutte le ragioni esposte e legate alla eccezionalità dei poteri di deroga, non può essere superato da alcuna considerazione opposta, sebbene in astratto plausibile, e, quindi, nemmeno da quella espressa dall’Avvocatura Generale dello Stato per la quale, in tal modo, sarebbe stato illogicamente istituito un organo straordinario con funzioni di pianificazione urbanistica aggiuntivo rispetto a quelli ordinari.

Parimenti, non è rilevante, ai fini della decisione della controversia, l’argomentazione secondo cui, ai sensi dell’art. 5, co. 5, l. 225/1992, le ordinanze di protezione civile devono contenere l’indicazione delle principali norme, e non di tutte le norme, a cui si intende derogare e ciò in quanto, da un lato, tale previsione non avrebbe comunque reso esente l’Autorità amministrativa dall’onere di indicare espressamente la derogabilità di una norma, quale l’art. 13 d.P.R. 380/2001, così significativa sul piano del riparto delle competenze, dall’altro, l’OPCM n. 3489/2005, mentre non ha indicato tale ultima norma, ha espressamente indicato le altre norme derogabili di cui al d.P.R. 380/2001, che di certo non possono qualificarsi come principali rispetto all’art. 13.

Il descritto percorso argomentativo induce anche a non poter sostenere che le opere realizzate non potrebbero essere ritenute abusive fino a quando il titolo autorizzatorio rilasciato dal Commissario delegato non sia annullato dal giudice amministrativo.

Infatti, ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/1990, aggiunto dall’art. 14 l. 15/2005, il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è nullo e, di conseguenza, deve qualificarsi nullo e non meramente annullabile il titolo abilitativo rilasciato dal Commissario delegato in assenza del relativo potere in data 27 giugno 2008, sicché, correttamente, l’amministrazione comunale, con l’atto impugnato, ha sostanzialmente ritenuto lo stesso tamquam non esset.

Né la determinazione dell’amministrazione comunale può ritenersi viziata per avere la stessa espresso nel procedimento parere favorevole all’intervento, limitatamente all’adeguamento del solo impianto natatorio e servizi connessi, atteso che l’atto impugnato non pone in discussione la compatibilità urbanistica dei lavori di ampliamento dell’impianto ma la competenza al rilascio del titolo abilitativo edilizio e la circostanza che l’amministrazione comunale non sia intervenuta in itinere per adottare atti volti a "bloccare" l’esecuzione delle opere non impedisce che, sebbene successivamente, possa ritenere gli interventi realizzati in assenza del permesso di costruire.

Con riferimento alle ulteriori censure proposte, è sufficiente rilevare che:

il richiamo della disciplina dettata dall’art. 14 ter l. 241/1990 in materia di conferenza di servizi si rivela non pertinente in quanto, se è vero che l’amministrazione procedente, all’esito dei lavori della conferenza, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento e che la stessa sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, l’amministrazione procedente non avrebbe potuto essere il Commissario delegato in quanto privo della competenza al rilascio del titolo abilitativo;

l’atto impugnato, quantunque criptico, si presenta sufficientemente motivato in ordine alle ragioni di fatto e di diritto a base della sua adozione.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 2.500 (duemilacinquecento/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore del Comune di Roma, mentre sono compensate con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

P.Q.M.

respinge l’azione di annullamento e dichiara inammissibile l’azione di accertamento proposte con il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.500 (duemilacinquecento/00), in favore del Comune di Roma, mentre compensa le spese con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44333

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Svolgimento del processo

Con sentenza 3.10.12 la Corte d’Appello di Lecce confermava la condanna inflitta all’esito di rito abbreviato dal GIP del Tribunale della stessa sede nei confronti di M.E. per i delitti di estorsione continuata ai danni della madre e di maltrattamenti in famiglia.

Tramite il proprio difensore M.E. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) nullità della sentenza perchè nel dispositivo risultava indicato il nome di persona estranea al processo (tale F.D.);

b) omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto provato il delitto di estorsione, a tal fine non bastando le dichiarazioni accusatorie della sorella del ricorrente ( D.B.A.), sfornite di precise connotazioni temporali e contrastanti con le dichiarazioni rese da altri componenti della famiglia;

c) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione i disturbi psichici e comportamentali che affliggevano il ricorrente a causa dell’abuso di alcolici e sostanze cannabinoidi, con conseguente sindrome comiziale.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso è inammissibile.

Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato.

L’indicazione – come appellante – d’un altro nominativo è frutto d’un mero errore materiale, come si evince anche dall’originale del dispositivo letto in udienza, che così recitava: "Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del GIP di Lecce del 9/11/2011, appellata da M.E., che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Termini di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza".

Per consolidato insegnamento di questa S.C. la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla motivazione non è causa di inesistenza o nullità della sentenza – che ricorre solo in caso di difetto totale del dispositivo – ma, prevalendo il primo, comporta soltanto il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 125 del 19.11.2008, dep. 8.1.2009; Cass. n. 12308/2008, rv. 239329; Cass. n. 10588/2006, rv. 233539; Cass. n. 49485/2003, rv. 227071; Cass. n. 2150/98, rv. 210171; Cass. S.U. n. 15/95, rv. 201028).

Orbene, nel caso in esame la sentenza non è priva di dispositivo, ma ne reca uno difforme da quello letto in udienza e ciò per mero errore materiale, confermato altresì dal tenore della motivazione che, infatti, si riferisce effettivamente alle imputazioni ascritte al M. ed ai motivi di gravame dallo stesso fatti valere e respinti dalla Corte territoriale perchè infondati.

Alla correzione di tale errore non si può ovviare nella presente sede perchè, ai sensi dell’esplicito disposto dell’art. 130 c.p.p., comma 2, secondo periodo, ciò è consentito solo se l’impugnazione non è inammissibile (il che non è, nel caso di specie).

Dovrà, quindi, provvedervi la Corte d’Appello di Lecce, cui gli atti vanno a tal fine trasmessi.

2- Il motivo che precede sub b) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ritenuto provata l’estorsione ai danni della madre da parte dell’odierno ricorrente in base alla deposizione della di lui sorella D.B.A., che ha narrato di ripetute minacce rivolte dal ricorrente alla madre affinchè gli desse somme di denaro varie.

Per il resto, nell’invocare genericamente altre deposizioni di segno non coincidente con quello della teste D.B., il ricorso non fa altro che sollecitare una generale rilettura delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

3 – Il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato.

Le condizioni psichiche del ricorrente sono state già valutate fin dalla sentenza di primo grado al punto da far riconoscere il vizio parziale di mente, con conseguente diminuzione della pena.

Per il resto, i giudici del merito hanno correttamente motivato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quali di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che, con il richiamo alla pluralità dei fatti delittuosi e al clima di paura ed intimidazione creato dal ricorrente in seno alla sua famiglia, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

4 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Lecce per la correzione dell’errore materiale di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.