Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15279

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Svolgimento del processo
Con sentenza n. 266/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Mantova, tra l’altro, in accoglimento della domanda proposta da T.M. nei confronti della s.p.a. xxx dichiarava la nullità del termine apposto al (primo) contratto intercorso tra le parti, per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dalll’acc. az. 25-9-97 e succ., per il periodo 18/12/1998/31-1-1999, con le pronunce consequenziali.
Sull’appello della società la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 22-2-2007, in riforma della pronuncia di primo grado respingeva la domanda del T..
Per la cassazione di tale sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso con due motivi.
La società ha resistito con controricorso ed infine ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, premesso che la sentenza impugnata si fonda unicamente sulla circostanza delle dimissioni presentate nel corso dell’ultimo contratto (1-2-2001/28-5-2001), espressione della volontà abdicativa del lavoratore rispetto alla continuazione del rapporto, e sulla affermazione della "inutilità", nel caso di specie, dell’accertamento della nullità del termine con la conseguente conversione del rapporto, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione sul punto.
In particolare il ricorrente deduce che l’interesse ad agire va valutato oggettivamente in concreto e sotto questo profilo "è indubitabile che l’affermazione della giuridica continuità del rapporto di lavoro e la condanna al ripristino del suo svolgimento rispondono all’interesse di chi la invoca per opporsi all’apparente scadenza del termine del contratto" ed aggiunge che "tale assunto è ulteriormente supportato dalla circostanza che l’odierno ricorrente successivamente alla sentenza di primo grado ha regolarmente ripreso il lavoro alle dipendenze della società", di guisa che, comunque, le dimissioni "tout court considerate, non possono "esplicitarsi in una carenza di interesse ad agire".
Il motivo è fondato e va accolto.
Come è stato più volte precisato da questa Corte, "l’interesse ad agire è una condizione dell’azione consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice", di guisa che "deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta che dall’eventuale accoglimento della domanda può derivare al proponente" (v. fra le altre Cass. 25-2-2002 n. 2721, Cass. 24-9-2002 n. 13906).
Nella fattispecie la Corte territoriale ha affermato che l’accertamento della nullità del termine, con conseguente conversione del rapporto fin dall’inizio in contratto a tempo indeterminato, "sarebbe privo di utilità, non potendo comunque derivarne nè l’accoglimento della domanda di reintegra in servizio, stante l’avvenuta risoluzione del rapporto stesso non per la scadenza del termine, pretesamente illegittimo, ma per la diversa causa estintiva, costituita, come sopra, dalla intervenute dimissioni, nè la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, essendosi, ovviamente, incompatibilità tra l’offerta della prestazione lavorativa e la presentazione delle dimissioni".
Tale motivazione risulta meramente assertiva ed insufficiente in quanto, in sostanza, non spiega in alcun modo perchè l’interesse ad agire in ordine alla conversione e alla unicità e continuità del rapporto fin dall’inizio non possa persistere a prescindere dalle successive dimissioni.
In tal senso va accolto il primo motivo, risultando assorbito il secondo (riguardante la questione della illegittimità del termine del primo contratto, ritenuta assorbita dalla Corte di merito).
La impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Broscia in diversa composizione, la quale provvederà statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 906

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Svolgimento del processo

Il Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con l’impugnato atto dell’11 gennaio 2010 ha fatto presente che l’eventuale regolarizzazione delle opere eseguite dalla S. S.V. per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" è subordinata alla formalizzazione di una apposita domanda corredata da tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria tecnicoamministrativa.

Di talché, rilevato che tale atto ha considerato gli interventi realizzati illegittimi perché privi di un titolo abilitativo edilizio, la Società interessata ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, 4 e 5, l. 225/1992 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001, convertito nella l. 401/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1, lett. aa) dell’OPCM 3489/2005 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 118 e 120 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di atti, difetto dei presupposti e illogicità della motivazione.

Il Commissario delegato avrebbe avuto il potere di definire gli interventi in deroga alle previsioni urbanistiche vigenti.

L’assunto in base al quale l’operato del Commissario delegato è illegittimo sarebbe destituito di fondamento in quanto la stessa normativa che conferisce al Commissario il potere di deroga indicherebbe tutti gli articoli di riferimento.

A seguito della dichiarazione di "grande evento" dei campionati mondiali di nuoto, si sarebbe determinato, in forza del principio di sussidiarietà, uno spostamento delle ordinarie categorie delle competenze con la conseguente avocazione in capo al Commissario di tutti i compiti che, nel regime ordinario, ricadono nell’ambito dei poteri degli enti a ciò normalmente preposti.

Il limite al potere del Commissario delegato non sarebbe neanche riconducibile all’ulteriore elemento secondo cui sarebbe stata necessaria un’espressa deroga all’art. 13 d.P.R. 380/2001, atteso che la competenza delineata da tale norma è di carattere generale e non può costituire principio sovrano dell’ordinamento invalicabile da parte di un Commissario delegato munito dei poteri di cui all’art. 5, co. 2, l. 225/1992.

L’art. 5, co. 5, l. 225/1992 richiede l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e non già l’indicazione di tutta la normativa a cui si intende derogare in maniera specifica e puntuale, sicché il mancato riferimento all’art. 13 d.P.R. 380/2001 nelle previsioni di cui all’OPCM 3489/2005 non potrebbe costituire un limite alla derogabilità della norma da parte del Commissario delegato.

Il potere commissariale avrebbe avuto precisi limiti nel solo caso in cui vi fosse stata l’esigenza di derogare alle previsioni urbanistiche di piano o di regolamento perché, essendo toccate specifiche prerogative dell’ente locale in merito all’assetto del territorio, sarebbe stata espressamente richiesta, dall’art. 1, co. 2, lett. aa), OPCM n. 3489/2005 e successive modifiche, l’intesa con l’assessore all’urbanistica al Comune di Roma su conforme parere della Giunta comunale, ma, al di fuori, di tale limitazione, dovrebbe fondatamente riconoscersi al Commissario delegato un ampio potere esteso anche al rilascio dell’autorizzazione edilizia.

La fonte del potere di sostituzione sarebbe ravvisabile nell’art. 120, co. 2, Cost.

Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, l. 225/1992 e dell’art. 5 bis d.l. 343/2001, conv. in l. 401/2001, nonché dell’OPCM 30 giugno 2009. Eccesso si potere per illogicità, travisamento, carenza di istruttoria, errore nei presupposti e difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo poiché adottato in violazione dell’OPCM del 30 giugno 2009, la quale ha previsto la possibilità di prescindere dalla intesa con il Comune in quanto la deroga al regime ordinario "non esorbita dai limiti ordinariamente assentibili ai sensi del citato art. 14 del DPR n. 380/2001".

La straordinarietà del grande evento legittimerebbe le disposizioni che conferiscono al Commissario delegato il potere straordinario di derogare alla disciplina generale in tema di rilascio di titoli abilitativi.

L’art. 13 T.U. disciplinerebbe unicamente quale sia l’organo competente al rilascio del permesso di costruire in un regime ordinario, vale a dire in una situazione priva dei caratteri che connoterebbero il caso in esame.

Con il provvedimento di raggiunta intesa del 18 giugno 2008, il Commissario delegato, in deroga alle prescrizioni del P.T.P. ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, avrebbe autorizzato i lavori di implementazione dell’impianto sportivo S. S.V.; tale autorizzazione sarebbe stata integrata dal provvedimento del 12 giugno 2009, che avrebbe autorizzato i lavori di ampliamento e potenziamento del centro sportivo della ricorrente derogando espressamente alle disposizioni degli artt. 26, 146 e 147 d.lgs. 42/2004 in ordine al controllo ed alla gestione dei beni soggetti a tutela ed all’art. 14 d.P.R. 380/2001 in ordine al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, atteso che l’intervento de quo può considerarsi di interesse pubblico.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter, co. 6 bis e 9, l. 241/1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

L’effetto sostitutivo che la determinazione assunta dal Commissario delegato ha sul permesso di costruire sarebbe confermata dalla disciplina specifica dell’istituto della conferenza di servizi di cui all’art. 14 ter l. 241/1990.

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi confluirebbe, infatti, in un provvedimento finale, conforme ad essa, che sostituisce ogni altra decisione di competenza delle amministrazioni partecipanti.

L’atto impugnato, inoltre, sarebbe carente di motivazione.

Con deliberazione n. 196, adottata nella seduta del 30 giugno 2010, la Giunta Comunale del Comune di Roma ha ribadito l’interesse pubblico degli impianti sportivi di proprietà comunale indicati nella stessa delibera facendo propri i relativi progetti, i cui lavori sono stati autorizzati dal Commissario delegato ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 d.P.R. 380/2001.

Di talché, essendo stati esclusi da tale determinazione gli impianti di proprietà privata, sebbene questi fossero stati autorizzati dal Commissario delegato al pari degli impianti di proprietà comunale, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà.

Il Comune di Roma avrebbe erroneamente interpretato il regime derogatorio previsto dall’ordinamento in merito all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 d.P.R. 380/2001), restringendone l’applicabilità ai soli impianti sportivi di proprietà del Comune ampliati o realizzati per i mondiali di nuoto 2009.

L’art. 14 d.P.R. 380/2001 prevederebbe un potere di deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici per manufatti sia pubblici, è cioè gestiti da enti pubblici o di proprietà dei medesimi, sia di interesse pubblico, ossia gestiti da titolari indifferentemente pubblici o privati, ma destinati a soddisfare comunque esigenze della collettività.

Sarebbe illogico e contraddittorio che gli impianti sportivi di proprietà privata, destinati anch’essi a soddisfare esigenze della collettività, non possano usufruire della deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali o di quella prevista per il rilascio dei titoli abilitativi, alla luce della obiettiva importanza sul piano sociale della attività svolta dagli stessi sia in occasione dei mondiali di nuoto, sia, in generale, per la promozione dello sport nel territorio.

Ogni intervento compreso nel piano delle opere per i mondiali di nuoto 2009 dovrebbe essere considerato d’interesse pubblico in quanto realizzato per un’iniziativa rispondente a tale interesse, a prescindere dalla circostanza che sia posto in essere su strutture di proprietà pubblica o privata.

Il Comune di Roma ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio chiedendo, con articolata memoria, l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Il C.C.A. si è costituito in giudizio per evidenziare che la propria posizione è completamente diversa da quella della ricorrente.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con atto dell’11 gennaio 2010, ha comunicato alla Società ricorrente che – poiché l’istanza dalla stessa presentata e pervenuta all’amministrazione in data 19 novembre 2009 non è riconducibile ad una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, o comunque di titolo abilitativo previsto per la peculiare fattispecie – l’eventuale regolarizzazione delle opere eseguite o in corso di esecuzione per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" è subordinata alla formalizzazione di una apposita domanda corredata da tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria tecnicoamministrativa.

In proposito, l’amministrazione comunale ha richiamato sia il contenuto del decreto di sequestro preventivo in cui il Giudice per le Indagini Preliminari della Procura presso il Tribunale Ordinario di Roma ha ritenuto che gli interventi realizzati in base al provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Commissario delegato sono da considerare "privi di titolo" in quanto realizzati in "mancanza del prescritto permesso di costruire", sia la circostanza che il Tribunale del Riesame ha sostanzialmente condiviso le argomentazioni del G.I.P., convalidando il decreto impugnato e precisando, in merito alla presunta "equipollenza dell’atto finale della procedura autorizzatoria, posta in essere dal Commissario Delegato, ad un valido permesso di costruire", che la competenza per il rilascio del predetto permesso resta, anche nel caso particolare in questione, all’Ente preposto alla gestione del territorio.

L’atto impugnato ha altresì evidenziato che l’Avvocatura Comunale ha ritenuto che gli interventi debbano essere considerati come realizzati in assenza del titolo autorizzativo, distinguendo però le singole fattispecie in funzione del diverso regime giuridico della proprietà e dei diversi rapporti pubblico/privato intercorrenti tra le società realizzatrici ed il Comune di Roma.

2. Il Collegio rileva in primo luogo che tale atto, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, ha carattere provvedimentale in quanto è direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica della Società ricorrente.

Infatti, a prescindere dalla sua formulazione, il contenuto è chiaro e, sia pure implicitamente, qualifica come abusivi gli interventi edilizi realizzati dalla S. S.V. per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009", informando, proprio in ragione dell’attuale assenza di un titolo abilitativo, che l’eventuale regolarizzazione delle opere è subordinata alla presentazione di una domanda di sanatoria.

Diversamente, non ha portata direttamente lesiva, non avendo carattere provvedimentale ma finalità meramente consultiva, l’atto del 26 gennaio 2010, anch’esso impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, con cui il Comune di Roma – in esito ad un’istanza dell’11 novembre 2009 con cui la S. S.V. ha chiesto l’espressione del parere favorevole al progetto definitivo "di ampliamento e potenziamento delle strutture private già esistenti" presentato dalla stessa Società – ha fatto presente che, in merito al suddetto progetto, in sede di conferenza di servizi presso il Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" è stato espresso parere contrario in quanto incompatibile con i vincoli paesistici e ambientale e non assentito dagli organi competenti, per cui, nulla essendo cambiato sotto il profilo vincolistico, ha confermato allo stato il suddetto parere contrario.

Parimenti inammissibile è la domanda di accertamento dell’equipollenza o della validità a tenere luogo del permesso di costruire del provvedimento di raggiunta intesa del 18 giugno 2008 e del decreto del 30 giugno 2009 emesso dal Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009".

L’azione di accertamento, infatti, postula la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica dedotta in giudizio che, nel caso di specie, ha invece natura di interesse legittimo.

D’altra parte, l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla ricorrente si concreta proprio nell’accertamento della liceità e della legittimità dell’intervento edilizio realizzato per lo svolgimento dei campionati del mondo di nuoto e tale "bene della vita" potrebbe essere conseguito con l’eventuale accoglimento dell’azione di annullamento dell’atto dell’11 gennaio 2010 che ha qualificato come abusivi gli interventi realizzati.

In definitiva – considerato che, con il provvedimento di raggiunta intesa del 18 giugno 2008, il Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009", secondo quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 e ss.mm.ii. ed acquisiti i necessari pareri da parte delle amministrazioni competenti, ha autorizzato, in deroga alle prescrizioni del P.T.P. ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, i lavori di implementazione dell’impianto sportivo S. S.V. e tenuto conto che, con ordinanza n. 3787 del 30 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha modificato l’OPCM n. 3489/2005 prevedendo che "si prescinde dall’intesa con l’assessore all’urbanistica e dal parere della Giunta comunale di Roma relativamente agli interventi per i quali la deroga alle previgenti previsioni urbanistiche e al previgente regolamento edilizio è contenuta entro i limiti consentiti dall’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380" – il thema decidendum della controversia è costituito dalla verifica della idoneità o meno del provvedimento di raggiunta intesa del 18 giugno 2008 a fungere da titolo abilitativo, atteso che l’esito di tale verifica è inevitabilmente destinato a riflettersi sul giudizio di legittimità del provvedimento impugnato che, ritenendo assente un idoneo titolo abilitativo, ha qualificato come abusivi gli interventi realizzati.

3. L’azione di annullamento del provvedimento comunale dell’11 gennaio 2010 è infondata e va di conseguenza respinta.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005 ha dichiarato "grande evento" i mondiali di nuoto "Roma 2009" ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla l. 401/2001.

L’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001 prevede che le disposizioni di cui all’art. 5 l. 225/1992, relative allo stato di emergenza ed al potere di ordinanza, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

Pertanto, nella fattispecie in esame, ai sensi dell’art. 5, co. 2 e 5, l. 225/1992, può provvedersi per l’attuazione degli interventi anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fermo restando che le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Con ordinanza n. 3489 del 29 dicembre 2005 e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto che il Commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" provvede, tra l’altro, ad approvare, nel quadro della pianificazione urbanistica decisa dal Comune di Roma informato l’Assessore all’urbanistica del Comune di Roma, il piano delle opere e degli interventi, pubblici e privati, occorrenti, funzionali allo svolgimento del "grande evento", che costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, oltre che approvazione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti. Il Commissario delegato provvede inoltre a definire, nell’ambito del piano delle opere, gli interventi occorrenti per l’adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprietà pubblica o privata, funzionali alla celebrazione del "grande evento", anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche e al vigente regolamento edilizio d’intesa con l’assessore all’urbanistica del comune di Roma su conforme parere della Giunta comunale; si prescinde dall’intesa con l’assessore all’urbanistica e dal parere della Giunta comunale di Roma relativamente agli interventi per i quali la deroga alle previgenti previsioni urbanistiche e al previgente regolamento edilizio è contenuta entro i limiti consentiti dall’art. 14, co. 3, d.P.R. 380/2001.

L’art. 5 della ordinanza, poi, prevede specificamente che per il compimento delle iniziative previste dall’ordinanza stessa, il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ad una serie di disposizioni normative, tra cui gli artt. 7, co. 1, lett. c), 14, 20, 22, 24 e 25 del d.P.R. 380/2001.

Il provvedimento di raggiunta intesa adottato dal Commissario delegato il 18 giugno 2008 ha disposto che, per quanto attiene la deroga alle previsioni del PTP 15/8 valle del Tevere ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono applicate le prerogative del Commissario delegato previste dall’art. 5 dell’OPCM 3489/2005 e che il decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 ter l. 241/1990, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti ovvero invitati a partecipare alla conferenza, sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

Tale provvedimento, inoltre, dà conto nelle premesse che il Comune di Roma, con nota del 15 aprile 2008, ha espresso parere non favorevole all’ampliamento e potenziamento degli impianti esistenti rimandando alle prerogative del Commissario delegato per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto di cui all’art. 5 dell’OPCM 3489/2005, confermando i contenuti della memoria di Giunta Comunale del 12.12.2007.

Il Collegio, in primo luogo, rileva su un piano generale che l’art. 5 l. 225/1992, nell’attribuire il potere di ordinanza in deroga alle leggi vigenti, determina un ribaltamento nella gerarchia delle fonti normative presenti nel nostro ordinamento, investendo l’autorità amministrativa del potere di derogare alla norma ordinaria, sia pure nel rispetto dei principi generali.

Ne consegue che l’art. 5 l. 225/1992 deve qualificarsi come norma eccezionale, che necessita di strettissima interpretazione e tale esigenza, se possibile, è ancora più rafforzata nella fattispecie in esame dal fatto che non si versa in una situazione emergenziale, ma si è in presenza di un "grande evento" rientrante nella competenza del Dipartimento della protezione civile, circostanza alla quale le norme di cui all’art. 5 l. 225/1992 si applicano per l’estensione prevista dall’art. 5 bis, co. 5, d.l. 343/2001.

Il potere di deroga della normativa primaria conferito alla autorità amministrativa, pertanto, è ammissibile subordinatamente non solo al carattere eccezionale e temporaneo della situazione, ma anche all’esigenza che i poteri degli organi amministrativi siano ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio.

In sostanza, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’ordinanza con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Commissario delegato, ove indispensabile, a derogare ad una pluralità di disposizioni normative non sia suscettibile di estensione alcuna, anche ove dovesse ritenersi in ipotesi ragionevole la prospettazione per la quale, avendo attribuito il potere di derogare ad una serie di norme, è plausibile ritenere che avrebbe potuto prevedere la deroga anche di altre norme connesse e funzionalmente collegate alle prime.

In altri termini, le norme che il Commissario delegato è stato autorizzato a derogare sono solo e soltanto quelle espressamente indicate nell’OPCM n. 3489/2005, non essendo consentito all’interprete – in ragione del carattere di evidente eccezionalità della norma attributiva del potere di ordinanza, che consente ad una fonte di rango inferiore di derogare ad una fonte normativa superiore – alcuna operazione "estensiva", quantunque quest’ultima sia basata su plausibili argomenti ermeneutici.

Il Collegio, in definitiva, ritiene che quando l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza il Commissario a derogare a norme di legge, l’interpretazione deve essere esclusivamente letterale, limitata cioè alle norme espressamente ed inequivocabilmente indicate, e non può essere di tipo sistematico, volta cioè ad includere, sebbene in ragione di prospettazioni plausibili, anche norme non specificamente richiamate.

Rilevato ancora in linea di principio che l’esercizio dei poteri derogatori di cui all’art. 5 l. 225/1992 necessita in ogni caso di congrua motivazione, da parte del Commissario delegato, con puntuale riferimento alle norme alle quali si intende derogare ed alle ragioni della deroga, non essendo sufficiente un mero richiamo ob relationem alle ordinanze presidenziali che hanno previsto la derogabilità di norme di legge, occorre sottolineare che, come detto, l’OPCM n. 3429/2005 ha autorizzato il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, a derogare gli artt. 7, co. 1, lett. c), 14, 20, 22, 24 e 25 d.P.R. 380/2001, ma non ha indicato l’art. 13 del Testo unico in materia edilizia, secondo cui il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Ne consegue che al Commissario delegato non è stato attribuito alcun potere di rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione dei singoli interventi edilizi in luogo della competente amministrazione comunale.

Tale inconfutabile dato di fatto e di diritto, per tutte le ragioni esposte e legate alla eccezionalità dei poteri di deroga, non può essere superato da alcuna considerazione opposta, sebbene in astratto plausibile, e, quindi, nemmeno da quella espressa dall’Avvocatura Generale dello Stato per la quale, in tal modo, sarebbe stato illogicamente istituito un organo straordinario con funzioni di pianificazione urbanistica aggiuntivo rispetto a quelli ordinari.

Parimenti, deve essere disattesa la rilevanza, ai fini della decisione della controversia, dell’argomentazione secondo cui, ai sensi dell’art. 5, co. 5, l. 225/1992, le ordinanze di protezione civile devono contenere l’indicazione delle principali norme, e non di tutte le norme, a cui si intende derogare e ciò in quanto, da un lato, tale previsione non avrebbe comunque reso esente l’Autorità amministrativa dall’onere di indicare espressamente la derogabilità di una norma, quale l’art. 13 d.P.R. 380/2001, così significativa sul piano del riparto delle competenze, dall’altro, l’OPCM n. 3489/2005, mentre non ha indicato tale ultima norma, ha espressamente indicato le altre norme derogabili di cui al d.P.R. 380/2001, che di certo non possono qualificarsi come principali rispetto all’art. 13.

Il descritto percorso argomentativo induce anche a non poter condividere l’assunto secondo cui le opere realizzate non potrebbero essere ritenute abusive fino a quando il titolo autorizzatorio rilasciato dal Commissario delegato non sia annullato dal giudice amministrativo.

Infatti, ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/1990, aggiunto dall’art. 14 l. 15/2005, il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è nullo e, di conseguenza, deve qualificarsi nullo e non meramente annullabile il titolo abilitativo rilasciato dal Commissario delegato in assenza del relativo potere in data 18 giugno 2008, sicché, correttamente, l’amministrazione comunale, con l’atto impugnato, ha sostanzialmente ritenuto lo stesso tamquam non esset.

D’altra parte, come emerge dalla nota del 16 aprile 2010 trasmessa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma all’Avvocatura Comunale, l’impianto sportivo de quo, sotto l’aspetto paesaggistico, risulta compreso nell’area soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004, lett. c) e d), per cui gli interventi di trasformazione in detta area sono subordinati alle prescrizioni dettate dal Piano Territoriale Paesistico n. 15/8 "Valle del Tevere" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 25/2006 che sottopone l’area oggetto dell’intervento a tutela paesaggistica; inoltre, sotto l’aspetto idraulico, l’area risulta compresa nel "Piano stralcio delle aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso fra Orte e Castel Giubileo" approvato con DPCM 3 settembre 1998 e, in particolare, l’intervento risulta compreso nella zona A, caratterizzata da costante rischio di esondazione del fiume Tevere, nella quale è vietata qualunque attività di trasformazione dello stato dei luoghi.

In ragione di tale incompatibilità con i vincoli paesistici ed ambientali vigenti sul territorio ed in carenza di assenso da parte degli enti competenti, la Giunta Comunale, nel dicembre 2007 ha espresso parere contrario all’intervento proposto dalla S. S.V., parere contrario reso in sede di Conferenza di Servizi dal rappresentante del Comune di Roma con nota dell’Ufficio Extradipartimentale Progetti Metropolitani del 15 aprile 2008, fatte salve le prerogative del Commissario delegato per lo svolgimento dei campionati del mondo "Roma 2009" di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3489/2005.

Pertanto, oltre alla già richiamata assenza del potere di rilasciare il permesso di costruire ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 380/2001, il Commissario delegato non avrebbe comunque avuto il potere di assentire una variazione ai vigenti vincoli paesistici ed idrogeologici, tanto più che l’OPCM n. 3489/2005 come successivamente modificata, per quanto ovvio, fa presente che in ogni caso tutti gli interventi pubblici e privati devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali risultanti dalla variante approvata con il piano delle opere e non possono essere effettuati in deroga alle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

Con riferimento alle ultime due censure proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, è sufficiente rilevare che:

il richiamo della disciplina dettata dall’art. 14 ter l. 241/1990 in materia di conferenza di servizi si rivela non pertinente in quanto, se è vero che l’amministrazione procedente, all’esito dei lavori della conferenza, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, e che la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, l’amministrazione procedente non avrebbe potuto essere il Commissario delegato in quanto privo della competenza al rilascio del titolo abilitativo;

l’atto impugnato, quantunque criptico, si presenta sufficientemente motivato in ordine alle ragioni di fatto e di diritto a base della sua adozione.

4. L’azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti è anch’essa infondata.

Con l’impugnata deliberazione n. 196 del 30 giugno 2010, la Giunta Comunale del Comune di Roma ha ribadito l’interesse pubblico degli impianti sportivi di proprietà comunale indicati nella stessa delibera facendo propri i relativi progetti, i cui lavori sono stati autorizzati dal Commissario delegato ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 d.P.R. 380/2001.

L’amministrazione comunale, in particolare, ha fatto presente che gli impianti Roma Team Sport, Sport 2000, Polisportiva Città Futura, Sport Club Roma 70 e C.C.A. – in quanto realizzati su aree di proprietà comunale aventi, all’epoca dell’autorizzazione, destinazione urbanistica pubblica, ovverosia soggetta a vincolo espropriativo, annoverabili tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, nonché rispondenti ad interessi di carattere generale (non commerciale, né imprenditoriale né industriale) – possono qualificarsi pubblici sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo e che la natura pubblica delle suddette opere integra imprescindibilmente i presupposti dell’esenzione del contributo di costruzione ex art. 17 d.P.R. 380/2001.

Il Collegio rileva che in modo senz’altro condivisibile il Comune di Roma non ha qualificato come pubblici gli impianti di proprietà privata; qualificazione che avrebbe tra l’altro comportato l’esenzione dal contributo di costruzione.

Infatti, appare del tutto logico richiedere ai fini della qualificazione in termini di pubblicità dell’impianto e di connessi benefici la sussistenza non solo del requisito oggettivo, ma anche del requisito soggettivo dell’area di proprietà comunale.

Ove si accedesse, invece, alla tesi della ricorrente, si perverrebbe alla paradossale e non accettabile conclusione che dovrebbero essere dichiarati pubblici non solo gli impianti sportivi ma tutti gli esercizi aperti al pubblico e destinati a soddisfare esigenze della collettività, sebbene insistano su suoli di proprietà privata e siano destinati alla realizzazione di un utile d’impresa a beneficio di operatori economici privati.

In sostanza, l’estensione, per il solo fatto di essere destinato a soddisfare esigenze della collettività, della qualifica di impianto pubblico – con i connessi benefici in termini, ad esempio, di esenzione dal contributo di costruzione – a qualunque impianto privato che insiste su suolo privato e gestito a fini di lucro da soggetti privati sarebbe incomprensibile su un piano logico prima ancora che giuridico.

Pertanto, si rivela un assunto indimostrato che, ai fini in discorso, ogni intervento compreso nel piano delle opere per i mondiali di nuoto 2009 sarebbe dovuto essere considerato d’interesse pubblico in quanto realizzato per un’iniziativa rispondente a tale interesse, a prescindere dalla circostanza che sia stato posto in essere su strutture di proprietà pubblica o privata.

5. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 5.000 (cinquemila/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore del Comune di Roma, mentre sono compensate nei confronti degli altri soggetti costituiti in giudizio.

P.Q.M.

così provvede sul ricorso in epigrafe:

respinge l’azione di annullamento dell’atto del Comune di Roma in data 11 gennaio 2010 proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;

dichiara inammissibile l’azione di annullamento dell’atto del Comune di Roma in data 26 gennaio 2010 nonché l’azione di accertamento proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;

respinge l’azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 5.000 (cinquemila/00), a favore del Comune di Roma; compensa le spese nei confronti degli altri soggetti costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza 30.10.12 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17.4.09 dal Tribunale della stessa sede, riconosciuta in favore di M.M. ed M.A. l’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., riduceva la pena per ognuno di loro a mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il delitto di ricettazione d’un telefonino cellulare.

Tramite i rispettivi difensori i M. ricorrevano contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

a) M.A. lamentava nullità assoluta di tutto il giudizio per violazione dell’art. 157 c.p.p., comma 3, art. 179 e 552 c.p.p., per avere la Corte territoriale disatteso la doglianza, già sollevata in appello, della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, notifica effettuata a mezzo posta con avviso di ricevimento ricevuto da un sedicente nipote del destinatario di cui non si comprendevano le generalità e che non si era dichiarato convivente nè addetto alla casa; inoltre, non era stato inviato un secondo avviso all’imputato, in aperta violazione della L. n. 31 del 2008, con conseguente nullità assoluta – e non a regime intermedio – della notifica, desumibile anche dall’esigenza di adeguare alla giurisprudenza europea la normativa italiana sui procedimenti penali svolti in assenza dell’imputato;

b) entrambi i M. denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge perchè l’impugnata sentenza era priva di adeguato supporto argomentativo sull’elemento psicologico del delitto di ricettazione e, segnatamente, sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del telefonino in discorso; in particolare, M.M. affermava di aver fornito ampia ed attendibile giustificazione del possesso del bene, consegnatogli dal fratello A.;

c) M.A. lamentava erroneo ed immotivato diniego dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4 (pur compatibile con quella dell’art. 648 c.p., comma 2 già riconosciuta dalla Corte territoriale), atteso che il modello del telefonino medesimo (un Nokia 3510) era notoriamente di modesto valore economico; ciò aveva comportato solo lievissime ripercussioni sul patrimonio della persona offesa, che non aveva neppure ritenuto di costituirsi parte civile;

d) M.M. si doleva, infine, del diniego delle attenuanti generiche, non concesse solo per i precedenti penali.

Motivi della decisione

1 – Il motivo che precede sub a) è infondato.

In primo luogo, non è causa di nullità della notificazione eseguita a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 1 l’omessa indicazione, nella relata dell’ufficiale giudiziario, della qualità del consegnatario dell’atto, in mancanza di prova, da parte di costui, del difetto di detta qualità, nonchè, quando prevista, della relazione di convivenza, altrimenti presunta (cfr. Cass. Sez. 1, n. 38161 del 24.9.08, dep. 7.10.08, rv. 241134).

Inoltre – e ciò è assorbente – la doglianza si scontra con il contrario insegnamento giurisprudenziale (dal quale non si ravvisa motivo di discostarsi) in tema di notifica all’imputato del decreto di citazione: invero, le S.U. di questa S.C. hanno ripetutamente statuito che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre ove si sia verificata esclusivamente la violazione delle regole sulle sue modalità di esecuzione (v. Cass. S.U. n. 119 del 27.10.2004, dep. 7.1.2005; in senso conforme cfr., altresì, Cass. Sez. 1, n. 46537 del 27.10.2005, dep. 20.12.2005, nonchè Cass. S.U. n. 19602 del 27.3.08, dep. 15.5.08, rv. 239396, Cass. Sez. 4, n. 15081 dell’8.4.10, dep. 19.4.10, rv. 247033).

In quest’ultima evenienza, secondo la summenzionata giurisprudenza, si verifica, di regola, una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Tuttavia, anche in siffatta evenienza l’imputato che intenda denunciare la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a dedurre l’inosservanza della norma, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto notizia dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano la verifica di quanto affermato (v.

sempre Cass. S.U. n. 119/2005 cit.).

Nel caso di specie il difensore di fiducia dell’imputato è comparso alla prima udienza (tenutasi il 18.7.08) senza nulla eccepire a riguardo, come evidenziato dall’impugnata sentenza (circostanza non smentita in ricorso).

2 – Il motivo che precede sub b) è manifestamente infondato perchè contrario al costante orientamento di questa S.C. in base al quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta – così come hanno fatto i giudici del merito – anche sulla base dell’omessa, o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es.

Cass. Sez. 2, n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2, n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2, n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2, n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha, con motivazione immune da censure, segnalato che i ricorrenti, senza chiarire in alcun modo come e da chi avessero acquistato il telefonino, vi avevano inserito schede telefoniche a loro intestate.

3 – Il motivo che precede sub c) è infondato.

E’ pur vero che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione (sebbene nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto: cfr. Cass. Sez. 2, n. 49071 del 4.12.12, dep. 18.12.12, rv. 253906).

Nondimeno nel caso di specie valga il dirimente rilievo che la gravata pronuncia ha – con motivazione scevra da vizi logici o giuridici – ritenuto che, in assenza di prova del valore del telefonino cellulare e delle condizioni patrimoniali della persona offesa, non potesse applicarsi l’invocata attenuante.

Si tratta di apprezzamento di merito cui non può l’odierno ricorrente opporre, in sede di legittimità, contrarie valutazioni in fatto.

4 – Il motivo che precede sub d) è manifestamente infondato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai precedenti penali dell’imputato, indice concreto della personalità del reo, l’impugnata sentenza ha adempiuto l’obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98;

Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

5- In conclusione, il ricorso di M.A. è da rigettarsi, mentre va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza quello del fratello M..

Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del solo M.M. anche al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso di M.A. e dichiara inammissibile il ricorso di M.M.. Condanna entrambi al pagamento delle spese processuali e M.M. anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44335

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza 27.2.12 la Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento degli appelli proposti dal PG presso la stessa Corte territoriale e dalla parte civile C.G., in riforma della pronuncia assolutoria emessa in prime cure il 24.2.10 dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di D.M.G., Ca.Lu. e P.M. (il primo e il secondo imputati di estorsioni continuate consumate e d’una estorsione tentata, il primo e il terzo imputati di usura continuata), dichiarava non doversi procedere a carico di costoro in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perchè, esclusa l’aggravante contestata al capo b), estinti per prescrizione.

Il C. ricorre contro la sentenza, di cui chiede l’annullamento per omessa pronuncia sulle pur richieste e dovute statuizioni civili, visto che la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti (ancorchè coperti da prescrizione) i fatti oggetto di imputazione.

La difesa del D.M. ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

In caso di appello della parte civile trova applicazione non già l’art. 578 c.p.p., bensì l’art. 576 c.p.p., che in virtù del principio stabilito dal noto arret costituito da Cass. S.U. n. 25083 dell’11.7.2006, dep. 19.7.2006, rv. 233918, Negri (seguito da conforme giurisprudenza di questa S.C.: v. Cass. Sez. 3, n. 17846 del 19.3.2009, dep. 28.4.2009, rv. 243761, Carli; cfr., più di recente, Cass. Sez. 6, n. 9081 del 21.2.13, dep. 25.2.13, rv. 255054, Colucci e altro), consente che il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, può condannare l’imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto, contrariamente a quanto avviene, invece, nell’ottica dell’art. 578 c.p.p..

In altre parole, gli artt. 576 e 578 c.p.p. disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l’art. 578 c.p.p., nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un’impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell’impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l’art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

L’art. 578 c.p.p. costituisce una deroga al principio della devoluzione, stabilendo che la pronunzia di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, intervenuta dopo una prima condanna, non comporta effetti automatici sui capi civili della decisione impugnata (salvo stabilire se questi effetti debbano poi essere di caducazione o di conferma). Simile pronunzia di estinzione non esenta, invece, il giudice dell’impugnazione dal prendere in esame a questi fini il gravame.

La disposizione non rappresenta l’unica eccezione al principio per cui il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga ad una dichiarazione di penale responsabilità: mentre il vigente codice di rito esclude che possa essere rivisto l’accertamento penale in mancanza di una impugnazione da parte del PM, lo stesso codice sottolinea all’art. 576 come, per effetto dell’impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito aquiliano e, così, ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per gli interessi civili. In sintesi, la normativa processuale penale vigente ha scelto l’autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che l’impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell’autore dell’illecito civile, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, addebitandolo alla responsabilità del soggetto prosciolto.

L’art. 578 c.p.p. è, invece, inapplicabile al caso in esame, nel senso che il giudice investito dell’impugnazione proposta dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione ripete per intero le proprie attribuzioni dall’art. 576 c.p.p..

Per la sussistenza di tali attribuzioni è irrilevante un’eventuale simultanea impugnazione ai fini penali (pur avvenuta nel caso di specie, atteso che l’assoluzione emessa in prime cure è stata appellata anche dal PG territoriale), talchè una declaratoria di sopravvenuta prescrizione, esito di questa simultanea impugnazione, non influisce sulla necessità di pronunciarsi sulla domanda civile.

Dunque, il giudice dell’impugnazione, adito ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ha – nei limiti del devoluto – gli stessi poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare.

Se si convince che l’imputato non doveva essere assolto, ben può affermarne la responsabilità ai soli effetti civili e (come indirettamente conferma l’art. 622 c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente – ora per allora – alla condanna di cui all’art. 538 c.p.p., comma 1, che non venne pronunziata per errore.

Ma ciò vale – proprio perchè il giudice dell’impugnazione esercita gli stessi poteri che avrebbe dovuto esercitare quello di prime cure – soltanto in ipotesi di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, non anche quando la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado in luogo della formula assolutoria:

in quest’ultima evenienza il giudice dell’impugnazione, sebbene adito ai sensi dell’art. 576 c.p.p., non può provvedere agli effetti civili a causa del disposto dell’art. 538 c.p.p., comma 1.

E’ quanto accaduto nella fattispecie: dalla sentenza impugnata emerge che la prescrizione di tutti i reati ascritti al D.M., al Ca. e al P. è maturata anteriormente alla pronuncia di prime cure.

Ciò vale anche per la tentata estorsione (risalente ad epoca compresa fra il (OMISSIS)) di cui al capo C) e per l’estorsione consumata (risalente al (OMISSIS)) rubricata sub B):

infatti, avendo la Corte territoriale escluso in entrambi i casi l’aggravante delle più persone riunite, la prescrizione di tali reati si è compiuta, ai sensi del nuovo regime introdotto dalla L. n. 251 del 2005 (che nel caso di quella consumata e non aggravata fissa il termine massimo di prescrizione in anni 12 e mesi 6) ben prima della sentenza del Tribunale, emessa il 24.2.10.

Ne discende che, nel caso in oggetto, la Corte territoriale non poteva pronunciarsi sugli interessi civili, di guisa che la sentenza impugnata non merita la censura rivoltale.

2- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ne consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.