Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15280

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 42/07, del 12 febbraio 2007, rigettava l’impugnazione proposta da Poste italiane spa nei confronti di P.R., avverso la sentenza n. 520/06 emessa dal Tribunale di Sassari il 25 maggio 2006.

2. Il Tribunale accogliendo la domanda della P. aveva dichiarato la nullità del termine di durata apposto al contratto a termine stipulato tra le parti sulla base della ritenuta carenza di prova in merito alle esigenze legittimanti la assunzione.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre Poste italiane spa prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.

4. Resiste P.R. con controricorso.

Motivi della decisione

Motivazione semplificata.

1. Occorre premettere che il contratto in questione veniva concluso per "esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 2001 e del 2002", congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio, in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo. La Corte d’Appello riteneva che le ragioni che giustificavano l’assunzione erano tutte, ovvero quelle generalmente indicate nel D.Lgs. n. 368, quelle relative alla sostituzione per periodo feriale e quelle degli accordi sulla mobilità, per cui la prova non poteva consistere nella semplice produzione degli accordi e comunicazioni ai sindacati, ma avrebbe dovuto consistere nella dimostrazione che in quel servizio, ove era stato, addetta la P., si era determinata una scopertura di organico per mobilità, ferie, o altro, temporanea, che consigliava una assunzione a termine, ma circostanze concrete che ciò dimostrassero non erano state oggetto nè di allegazione nè di prova. La nullità della clausola determinava non la nullità dell’intero contratto, ma la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Tanto premesso, devono essere esaminati i motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 1, e art. 11, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 244 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, art. 253 c.p.c..

La ricorrente prospetta la conformità al riparto dell’onere della prova, del porre a carico del datore di lavoro l’onere della dimostrazione delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del termine, pur in assenza di una espressa previsione da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, che stabilisce un onere probatorio solo per le ragioni legittimanti la proroga del contratto.

4. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, dell’art. 1362 c.c., e segg.. Omessa e contraddittoria pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente che il contratto presentava i criteri di specificità richieste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, che fa riferimento ad esigenze tipicamente aziendali, senza che sussistano particolari oneri probatori a carico dell’Azienda, essendo sufficiente il rinvio agli accordi menzionati nel contratto. Poste italiane deduce, altresì, che la Corte d’Appello avrebbe richiamato la normativa in questione al fine di prendere in considerazione ipotesi di nullità del contratto non dedotte dalla ricorrente.

4.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Deve, al riguardo, innanzi tutto ribadirsi, quale necessario punto di partenza per la soluzione dei problemi posti nel caso in esame, che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) ha senz’altro confermato (per come già affermato da questa Suprema Corte con le sentenze n. 12985/2008 e 2279/2010), pur anteriormente alla novellazione operata dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ("Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"), il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur sempre, l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria rispetto al suddetto principio, anche in presenza di un sistema imperniato sulla previsione di una clausola generale ("ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo"), che ha sostituito il precedente assetto normativo, fondato prima su un elenco tassativo e tipico di ipotesi autorizzati ve, ai sensi della L. n. 230 del 1962, e successivamente sulla "delega" alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Il che porta ad escludere che le esigenze "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (o, in altri termini, le esigenze aziendali) non richiedano una specifica deduzione, con la conseguenza che al datore di lavoro non (sarebbe) più richiesto di motivare l’assunzione a termine fornendo una giustificazione diversa e ulteriore rispetto a quella che normalmente conduce all’assunzione. Ed, in realtà, per poter ritenere che il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato risultino pienamente sovrapponibili e fungibili nella funzionalità tipologica e giuridica, rendendo puramente nominale la configurazione del contratto a termine come contratto speciale, si dovrebbe dimostrare che tale esito risulti compatibile con la portata letterale della disposizione del D.Lgs. n. 368, art. 1, ed, ancor prima, che la norma risulti isolabile dal contesto comunitario, e cioè dai principi posti dalla direttiva 1999/70/Ce e dall’allegato accordo quadro e dall’interpretazione che degli stessi ha fornito il giudice comunitario, pur assumendo, nel caso, l’interpretazione "comunitaria" valenza anche costituzionale ex art. 76 Cost., per essere la delega al governo (L. n. 422 del 2000, art. 1) strumentale e limitata all’emanazione delle norme necessarie a dare attuazione alla direttiva medesima (Cass.,n. 10033 del 2010).

Come questa Corte ha affermato (Cass., da ultimo citata, Cass., n. 1231 del 2011), dunque, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta sottratta al sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

Correttamente, quindi la Corte d’Appello ha ritenuto non provate tali esigenze, atteso altresì che le previsioni degli accordi a cui si faceva riferimento nel contratto, non trovavano alcuna specificazione nell’attività istruttoria, tenuto conto che i testi escussi nulla sapevano riferire sulla posizione lavorativa ricoperta dalla P..

3. Con il terzo motivo di ricorso, è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, dell’art. 12 disp. gen., degli artt. 1362 e 1419 c.c.). Ad avviso di Poste italiane, l’illegittimità della clausola, non determinerebbe la conversione del contratto, mancando una espressa previsione in tal senso.

3.1. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva la Corte che una volta riconosciuta l’insussistenza in fatto delle ragioni che avevano condotto alla conclusione del contratto a termine, coerentemente è stata riconosciuta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conformità all’orientamento, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale, sopra già richiamato, in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", cosicchè, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di etero integrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 210/1992 e n. 283/2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr., Cass., n. 12985 del 2008, n. 23684 del 2010).

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata, con riguardo alle conseguenze economiche dell’illegittima apposizione del termine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c..

Assume la ricorrente che in ragione del principio di corrispettività delle prestazioni, il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine, ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c., e segg., circostanza che, comunque, non è integrata dalla notifica del ricorso.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Ed infatti tale questione non ha costituito oggetto della sentenza d’appello, nè il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia nel giudizio di secondo grado in ordine ad una propria censura prospettata in merito.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del difensore antistatario avv. Bisail.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cinquanta per esborsi, euro tremila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dell’avv. Bisail.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 907

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Svolgimento del processo

Espone in fatto l’odierna ricorrente che, con nota del 20 ottobre 2009, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto al Ministero della Giustizia ed al C.S.M. il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura Ordinaria della ricorrente, in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli, al fine di conferirle l’incarico, a titolo gratuito, di collaboratore.

In ordine all’istanza, è intervenuto il parere favorevole del Ministro della Giustizia, espresso in data 30 ottobre 2009, e del Procuratore della Repubblica di Napoli, in data 4 novembre 2009, quest’ultimo sul presupposto della insussistenza nel proprio Ufficio di una percentuale del 20% di scopertura di organico.

In data 14 dicembre 2009 il Consiglio Giudiziario di Napoli ha espresso, invece, parere contrario al collocamento fuori ruolo della ricorrente in ragione della scarsa produttività della stessa e del precedente disciplinare di particolare gravità e risonanza mediatica a suo carico.

Nella seduta plenaria del 7 aprile 2010 il C.S.M., in accoglimento della proposta di maggioranza, ha deliberato il non accoglimento della richiesta di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della ricorrente, nella considerazione della scarsa produttività della stessa, della inopportunità di destinare il magistrato – coinvolto in un procedimento disciplinare che ha comportato il suo trasferimento d’ufficio dalle funzioni di Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma a quelle di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – nel medesimo luogo giudiziario in cui si sono svolte le vicende disciplinari, e sulla base della valutazione discrezionale circa la sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione, da valutare con estremo rigore nei casi in cui l’Ente richiedente non abbia una spiccata vocazione alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali tale da garantire un successivo arricchimento per l’Amministrazione in un momento di gravi difficoltà nella copertura degli organici.

Avverso tale determinazione deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione degli art. 105 e 106 della Costituzione; Violazione degli artt. 13 e 22 del D.Lgs. n. 109 del 2006; Violazione della legge 10 ottobre 1990 n. 287 – Violazione della normativa in materia di collaborazione presso gli uffici dell’Autorità indipendente.

Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009.

Difetto assoluto di motivazione; Illogicità della motivazione.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.

Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alle posizioni dei magistrati I.A., G.Z. e M.P. in servizio presso l’Autorità indipendente.

Eccesso di potere per sviamento.

Nel richiamare la normativa dettata dalla Circolare del C.S.M. n. 12046 del 2009, sostiene parte ricorrente l’assenza di elementi ostativi all’autorizzazione al richiesto fuori ruolo, essendo l’incarico di collaboratore presso l’Autorità indipendente previsto dalla normativa vigente, tanto che analoghi incarichi sono stati già stati autorizzati con riferimento ad altri magistrati, e non ricorrendo il superamento del parametro quantitativo di scopertura dell’organico.

Nel denunciare, quindi, l’estraneità, rispetto alla normativa di riferimento, delle motivazioni addotte a sostegno del gravato provvedimento, sostiene parte ricorrente, con riferimento al profilo inerente la scarsa produttività dalla stessa registrata, che trattasi di circostanza che non avrebbe alcuna consistenza giuridica, in quanto non contemplata quale causa ostativa ed in quanto non attinente alle valutazioni di competenza del C.S.M., il quale avrebbe realizzato una invasione delle competenze dell’Autorità richiedente in ordine alla scelta del magistrato chiamato a rivestire l’incarico.

Si riporta parte ricorrente, a sostegno dell’assunto, alle argomentazioni, illustrate nell’ambito della proposta di minoranza formulata a favore del collocamento fuori ruolo, circa la sostituzione delle attività giurisdizionali con quelle da svolgere in fuori ruolo, con conseguente irrilevanza dell’indice di laboriosità rilevato nei confronti del magistrato cui la richiesta di collocamento fuori ruolo si riferisce.

Analoghi profili di estraneità rispetto alle attribuzioni valutative riservate al C.S.M. evidenzia parte ricorrente con riguardo alle motivazioni, poste a sostegno del gravato diniego, riferite al procedimento disciplinare, non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso e precisando che il procedimento disciplinare è ancora alla fase di contestazione, essendo intervenuta solo l’adozione della misura cautelare, non a carattere disciplinare, del trasferimento provvisorio per soddisfare esigenze di compatibilità ambientale, come chiaramente illustrato nella proposta di minoranza.

Avuto riguardo al rilievo relativo alla medesimezza del luogo delle vicende disciplinari rispetto a quello di svolgimento dell’incarico da autorizzare, rileva parte ricorrente che la situazione di incompatibilità ambientale accertata riguarda solo l’esercizio dell’attività giudiziaria e che, essendo la competenza dell’Autorità indipendente diffusa su tutto il territorio nazionale, non emergerebbero profili di oggettiva rilevanza inerenti la compatibilità ambientale.

L’incarico di collaboratore non comporterebbe, inoltre, alcuna attività di amministrazione attiva, riferendosi al compimento di attività di natura consultiva di supporto inidonea a realizzare ipotetiche situazioni conflittuali con l’interesse pubblico.

Contesta, altresì, parte ricorrente la motivazione del diniego riferita alla assenza di una spiccata vocazione dell’Ente richiedente alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali, sottoposta a rigorosa valutazione in ragione delle difficoltà di copertura degli organici.

Nel ricordare, in proposito, come l’incarico oggetto della richiesta sia specificamente previsto dalla normativa di riferimento, contesta parte ricorrente la possibilità per il C.S.M. di sindacare la possibilità di valorizzazione presso l’Ente di destinazione delle esperienze giurisdizionali in relazione all’arricchimento professionale per l’Amministrazione della Giustizia, ricordando altresì l’avvenuta autorizzazione di analogo incarico a favore di altri magistrati.

Rappresenta, inoltre, parte ricorrente come la questione relativa alla carenza degli organici sia disciplinata in modo specifico dalla Circolare n. 12046 del 2009, non essendo conseguentemente ammesse valutazioni derogatorie da parte del C.S.M. senza previa modifica di detta Circolare.

Sarebbe, altresì, illogico negare il collocamento in fuori ruolo di un magistrato in ragione della scarsa produttività manifestata adducendo al contempo esigenze di organico, risultando inoltre omessa la valutazione bilanciata degli interessi pubblici coinvolti in relazione all’interesse dell’Amministrazione richiedente.

Il gravato diniego risulterebbe, ancora, affetto da insufficienza nella motivazione e da travisamento dei fatti nella parte in cui non si tiene conto della incidenza delle patologie mediche sofferte dalla ricorrente sulla scarsa produttività manifestata, imputabile anche al cambio di funzioni.

2 – Violazione della Circolare del C:S.M. n. 12046 dell’8 giugno 2009; Violazione degli artt. 3, 9 e 13 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; D.M. 20 novembre 1995 n. 540; Omesso esame dei pareri del Ministro della Giustizia e del Procuratore Capo della Repubblica di Napoli; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Omessa motivazione.

Denuncia parte ricorrente l’omessa valutazione e considerazione dei pareri favorevoli espressi dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, facendosi nella gravata delibera unicamente riferimento al parere contrario del Consiglio Giudiziario, con conseguente difetto di motivazione in ordine alle risultanze dell’istruttoria, lamentando il mancato accoglimento della propria richiesta ad intervenire nel procedimento mediante audizione.

3 – Violazione degli artt. 3 e 13 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; Violazione della legge n. 104 del 1992; Violazione del D.M. 20 novembre 1995 n. 540; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione omessa, ingiustizia manifesta.

Lamenta parte ricorrente come il C.S.M. abbia omesso di motivare in ordine alla rappresentata esigenza di prestare servizio nella città di Roma in ragione delle patologie mediche sofferte e della situazione familiare relativa alla invalidità al 100% del fratello giudizialmente interdetto, in violazione del doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi in cui viene in rilievo il proprio diritto alla salute.

4 – Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto, tra le altre, alle posizioni dei magistrati Francesco Castellano e Giovanni Corona sulla base di quanto dedotto nella proposta B di minoranza.

Eccesso di potere per sviamento.

Evidenzia parte ricorrente l’avvenuta concessione del collocamento in fuori ruolo dei predetti magistrati pur in pendenza di procedure disciplinari a loro carico, di cui alcune già definite, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento.

5 – Incompatibilità del relatore Cesqui per i giudizi espressi in sede di Adunanza Generale e di Commissione per la proposta A di maggioranza; Violazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2003; Violazione dell’art. 57 della Costituzione; Violazione dell’art. 51 c.p.c; Art. 34 c.p.p.; Art. 149 Testo Unico n. 3 del 1957.

Essendo stato il componente del C.S.M. Cesqui membro della Sezione Disciplinare in occasione del giudizio di sospensione cautelare dal servizio della ricorrente e relatore della proposta A di maggioranza, nonché relatore di detta proposta in sede di Adunanza Plenaria in cui si è proceduto all’adozione della gravata delibera, ne denuncia parte ricorrente l’incompatibilità, con conseguente lesione del principio di imparzialità che deve garantire il funzionamento dell’Organo collegiale nell’esercizio dei propri poteri amministrativi, evidenziando la saldatura tra le motivazioni del procedimento giurisdizionale e di quello amministrativo riferiti alla ricorrente.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni riferite a ciascun motivi di censura proposti, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente, nel replicare a quanto ex adverso sostenuto, ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Consiglio Superiore della Magistratura (hic hinde C.S.M.) ha deliberato, a maggioranza, in adesione alla proposta di maggioranza, il non accoglimento della richiesta di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della ricorrente al fine di assumere l’incarico di consulente, senza compenso, presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il gravato diniego poggia su tre differenti ordini di motivazioni, ciascuna di esse ritenuta ostativa alla autorizzazione dell’incarico fuori ruolo, avverso le quali parte ricorrente muove corrispondenti e puntuali contestazioni, censurandone il contenuto sotto diversi profili di illegittimità.

Nella gradata elaborazione logica delle censure sollevate, come suggerita dall’ordine di loro proposizione, viene in rilievo innanzitutto la disamina delle argomentazioni con cui parte ricorrente denuncia l’estraneità, rispetto alla normativa che disciplina la materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, della valutazione inerente l’indice di produttività registrato dal magistrato, trattandosi, secondo gli assunti ricorsuali, di elemento non contemplato quale causa ostativa e non attinente alle valutazioni di competenza del C.S.M., altrimenti realizzandosi una invasione delle competenze dell’Autorità richiedente in ordine alla scelta del magistrato chiamato a rivestire l’incarico.

La delibazione in ordine al descritto profilo di censura impone di preliminarmente riferire che nella gravata delibera, premessa la necessità di procedere ad una valutazione del percorso professionale del magistrato richiedente ai fini dell’autorizzazione al collocamento fuori ruolo, viene espresso un giudizio sfavorevole sull’impegno e sulla produttività della ricorrente, come desunti dal dato statistico comparato riferito al servizio dalla stessa prestato quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che evidenzia una produttività molto più bassa rispetto a quella degli altri colleghi assegnati alla medesima sezione.

Al fine di valutare se la produttività dimostrata dal magistrato per il quale è richiesto il collocamento fuori ruolo sia da ricomprendere tra gli elementi che il C.S.M. è tenuto o può valutare ai fini della delibazione in ordine alla relativa autorizzazione, va precisato che, in linea generale, l’istituto del collocamento al di fuori del ruolo organico del magistrato costituisce una modificazione del rapporto di impiego comportante una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con diretta ed immediata incidenza sull’amministrazione di appartenenza.

Ne consegue che la relativa autorizzazione al collocamento fuori ruolo è rimessa ad un’ampia valutazione discrezionale, nel rispetto delle norme che fissano i presupposti di fatto ed i limiti temporali del suddetto istituto.

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, il collocamento fuori ruolo è previsto, in via generale, per tutti gli impiegati pubblici dall’art. 58 del T.U. n. 3 del 1957, mentre, con specifico riferimento all’ordinamento giudiziario, l’art. 196 del R.D. n. 12 del 1941 prevede la destinazione dei magistrati presso il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di funzioni amministrative, mentre l’art. 210 del medesimo R.D. disciplina il collocamento fuori ruolo dei magistrati per lo svolgimento di incarichi speciali, non previsti da leggi o da regolamenti.

Ulteriori norme sul collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari sono dettate dalla legge n. 195 del 1958, recante norme sul Consiglio Superiore della Magistratura, la quale, all’art. 15, prevede la destinazione dei magistrati presso il Ministero della Giustizia o per l’assolvimento di incarichi speciali estranei alle loro funzioni.

La competenza in ordine alla autorizzazione degli incarichi in fuori ruolo è incardinata in capo al C.S.M., il quale, ai sensi della norma da ultimo richiamata, è tenuto a valutare la sussistenza di gravi esigenze di servizio eventualmente ostative all’autorizzazione.

Tali esigenze, quanto a determinazione del numero massimo di magistrati che possono essere destinati ad incarichi in fuori ruolo, si sono tradotte in apposita previsione normativa, contenuta nell’art. 1 bis della legge n. 181 del 2008, che nel delimitare la discrezionalità del C.S.M. quanto al numero di incarichi conferibili sulla base della consistenza organica, ha lasciato comunque intatte le prerogative dell’Organo di autogoverno quanto all’apprezzamento delle ulteriori condizioni per l’autorizzabilità dell’incarico.

Il quadro normativo regolante la materia si completa con la Circolare del C.S.M. n. 12046 dell’8 giugno 2009, la quale disciplina nel dettaglio le condizioni, il procedimento ed i limiti di autorizzabilità del fuori ruolo, prevedendo in particolare, al Paragrafo XXXII, che i collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell’Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. "azioni comuni, stabilendo al contempo la necessità che l’incarico da conferire corrisponda ad un interesse dell’amministrazione della giustizia, ("In ogni caso il Consiglio potrà respingere la richiesta di collocamento fuori ruolo nelle ipotesi in cui l’incarico da conferire al magistrato non corrisponda ad un interesse dell’amministrazione della giustizia") e tipizzando dei limiti alla autorizzabilità allorquando il magistrato sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell’ufficio, o quando l’ufficio di appartenenza presenti un indice di scopertura dell’organico superiore al 20%.

Se il potere valutativo del C.S.M. in relazione all’autorizzazione del collocamento fuori ruolo dei magistrati è circoscritto sia dalle norme di legge dettate in materia che dal vincolo del rispetto dei limiti che l’Organo di autogoverno si è autoimposto, il riconosciuto ambito di sua esercitabilità si caratterizza da una potestà ampiamente discrezionale, stante il coinvolgimento di interessi pubblici di particolare delicatezza e rilievo, non potendosi quindi configurare alcun automatismo o meccanicistica attività che traduca in concreto le previsioni normative.

Il quadro normativo di riferimento delinea, difatti, i limiti oltre i quali il potere del C.S.M. non può spingersi, nel senso di predeterminare le condizioni di astratta autorizzabilità degli incarichi da svolgersi in fuori ruolo – in assenza delle quali non vi è spazio per il conferimento dell’incarico, concretando tale assenza specifiche e tipizzate condizioni ostative – residuando nel delineato ambito di autorizzabilità del collocamento in fuori ruolo il potere valutativo discrezionale dell’Organo con riferimento a tutti i profili connessi con la sottrazione di un magistrato al naturale esercizio delle funzioni giudiziarie, senza alcun automatismo tra la ricorrenza delle previste condizioni e l’accoglimento della richiesta di collocamento fuori ruolo.

Poste tali premesse, utili ai fini dell’inquadramento generale dell’istituto che qui occupa, e riprendendo la trama argomentativa funzionale alla delibazione in ordine alle censure proposte avverso il primo dei motivi addotti dal C.S.M. a sostegno del gravato diniego, ritiene il Collegio che la valutazione circa la produttività del magistrato, cui la richiesta di collocamento in fuori ruolo si riferisce, assume carattere necessitato alla luce della citata Circolare, la quale, nel dettare le norme procedimentali, stabilisce la necessità dell’allegazione della certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell’ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio.

Trattasi di adempimento finalizzato, all’evidenza, alla valutazione da parte del C.S.M. del profilo professionale del magistrato esteso ad un aspetto – la produttività, quale indice di impegno e laboriosità – cui l’autorizzabilità dell’incarico risulta condizionata.

Non può, quindi, condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente laddove afferma che la valutazione circa la produttività del magistrato sia estranea all’ambito di competenza del C.S.M., in quanto contraddetta dalla illustrata disposizione che, nel richiedere la produzione documentale inerente la produttività registrata, convoglia necessariamente il giudizio che il C.S.M. è chiamato ad esprimere anche su tale aspetto.

Pur non recando, la disciplina di riferimento, alcuna esplicita indicazione della ratio sottesa alla ricomprensione di tale elemento nella valutazione in ordine alla autorizzabilità dell’incarico, tale ratio può facilmente evincersi alla luce della considerazione che il riconoscimento ed il rilievo attribuiti dall’ordinamento sul pubblico impiego in generale, e da quello giudiziario in particolare, alla possibilità per una amministrazione di avvalersi dell’opera di un dipendente di altra amministrazione per lo svolgimento di compiti attinenti ai propri fini istituzionali, risiede nella specifica professionalità dei dipendenti chiamati a svolgere incarichi di fuori ruolo e nel contributo che, per preparazione professionale, capacità e formazione culturale, tali soggetti sono in grado di offrire all’amministrazione richiedente ed alla cura degli interessi pubblici dalla stesse perseguiti.

In linea generale, seppure la individuazione del soggetto chiamato a prestare la propria attività in fuori ruolo è effettuata dall’amministrazione richiedente, non può ritenersi che la scelta così effettuata spogli di ogni ulteriore potere valutativo l’amministrazione di appartenenza anche in relazione al profilo professionale del soggetto richiesto, costituendo tale apprezzamento un punto di sintesi e di collegamento con la necessaria valutazione – quanto all’ordinamento giudiziario – della rispondenza dell’incarico ad un interesse dell’amministrazione della giustizia anche per effetto dell’arricchimento del magistrato collocato in fuori ruolo derivante dallo svolgimento dei compiti extragiudiziari.

Arricchimento meglio assicurato e garantito da un magistrato che riveli un profilo professionale privo di mende quanto ad impegno e produttività che – ulteriormente – come tale, sia in grado di svolgere l’incarico per cui è chiesto il fuori ruolo in modo rispondente alla ratio dell’istituto al contempo assicurando l’arricchimento per l’amministrazione della giustizia e la diffusione nell’ambiente di svolgimento dell’incarico di una adeguata immagine.

Ne discende che non può accedersi all’affermazione di parte ricorrente secondo cui spetta esclusivamente all’Amministrazione richiedente la valutazione in ordine al magistrato da chiamare, permanendo in capo all’amministrazione di appartenenza il potere di valutare l’utilità del collocamento in fuori ruolo del magistrato rispetto ai propri interessi avuto anche riguardo allo specifico profilo professionale del magistrato.

Inoltre, seppure il collocamento in fuori ruolo, a titolo gratuito, non riveste carattere premiale, il possesso di un profilo professionale indice di capacità e impegno riveste rilievo decisivo ai fini della sua autorizzabilità, sia in quanto connesso alla tutela dell’immagine della categoria di appartenenza e dell’utilità per la stessa dello svolgimento dell’incarico, sia perché, a diversamente ritenere, il collocamento in fuori ruolo si risolverebbe in un facile espediente per i soggetti che hanno dimostrato uno scarso impegno lavorativo nell’attività giurisdizionale – che costituisce il proprium del ruolo rivestito – sottraendosi, attraverso l’istituto del fuori ruolo, alle conseguenze, in termini di valutazione della professionalità, di tale dimostrata carenza.

Appare, invero, originale – ed implicitamente confermativo della possibile strumentalizzazione del fuori ruolo per i magistrati con scarsa produttività – il tenore argomentativo che, nel riprendere quanto affermato nell’ambito della proposta B) di minoranza, formulata a favore del collocamento fuori ruolo della ricorrente, circa l’assenza di pregiudizio per l’Amministrazione nell’allontanare dall’esercizio delle funzioni giudiziarie un magistrato scarsamente produttivo, laddove sarebbe ostativo il conferimento di un fuori ruolo ad un magistrato con ottimo rendimento, traducendo tale impostazione il collocamento in fuori ruolo in un istituto premiale per i magistrati che hanno registrato uno scarso impegno, e penalizzando i più meritevoli, al contempo pregiudicando sia l’interesse dell’Amministrazione della giustizia all’arricchimento discendente dallo svolgimento dell’incarico da parte di magistrati dotati delle capacità idonee ad ottimizzare l’accrescimento professionale connesso all’incarico extragiudiziario, sia l’interesse degli enti richiedenti che vedrebbero ad essi destinati soggetti che meno offrono garanzie di impegno.

Se, dunque, la valutazione in ordine alla produttività del magistrato richiesto rientra, alla luce della disciplina di riferimento, tra gli elementi da prendere in considerazione ai fini della delibazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’incarico, la relativa valutazione è rimessa alla potestà discrezionale dell’Organo di autogoverno che, nella fattispecie in esame, quanto a tale profilo, ha espresso un giudizio sfavorevole al collocamento in fuori ruolo della ricorrente indenne dai denunciati vizi, non avendo esorbitato dalle proprie attribuzioni, né invaso quelle riservate all’Amministrazione richiedente.

Da disattendersi sono, altresì, le censure sollevate da parte ricorrente avverso l’ulteriore ordine di motivazioni sottese al gravato diniego, convergenti in una valutazione di non opportunità al conferimento dell’incarico in ragione del precedente disciplinare che ha comportato il trasferimento d’ufficio della ricorrente dalle funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma a quelle di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

In via preliminare, giova chiarire che la locuzione utilizzata, riferita al "precedente disciplinare’, è indice di una mera imprecisione terminologica, recando la gravata delibera la chiara illustrazione delle vicende sostanziali cui si intende fare riferimento, ovvero il coinvolgimento della ricorrente in un procedimento penale per fatti di concussione ed abuso d’ufficio, l’intervenuta irrogazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio delle funzioni successivamente revocata e sostituita dal trasferimento provvisorio d’ufficio alla Procura di Napoli, che, seppure definito come sanzione, lascia intatti gli esatti contorni sostanziali della vicenda e non si risolve nel denunciato vizio di sviamento di potere, posto che l’impropria terminologia utilizzata nella gravata delibera, a fronte della ivi riferita descrizione della vicenda disciplinare pendente a carico della ricorrente, non denota alcun invalidante sintomo di eccesso di potere.

Ciò posto, non sembra censurabile il giudizio formulato dal C.S.M. in ordine alla sussistenza di ragioni ostative, in termini di opportunità, alla autorizzazione dell’incarico in questione come connesse alle vicende di rilievo anche disciplinare che interessano la ricorrente, valutate nella loro idoneità a compromettere l’immagine della magistratura e a non garantire l’indipendenza e la serenità nello svolgimento dell’incarico, anche in ragione del risalto mediatico della vicenda che ha originato sia il procedimento penale che quello disciplinare e del conseguente discredito.

Se le valutazioni espresse sul punto risultano logiche e coerenti con i presupposti di fatto posti a loro fondamento, non può dubitarsi che rientri nelle specifiche attribuzioni del C.S.M. siffatta valutazione in ordine alla opportunità dello svolgimento di un incarico in fuori ruolo da parte di un magistrato interessato da vicende di rilievo penale e disciplinare – seppur non definite – anche a tutela della stessa immagine della magistratura, come veicolata all’esterno attraverso la prestazione di attività da parte di tale magistrato presso altro ente.

Quanto alla ravvisata – e rappresentata nella gravata delibera – non opportunità di destinare la ricorrente ad incarico che "prevalentemente sarebbe svolto nel medesimo ambito giudiziario luogo delle vicende disciplinari e, peraltro, in abito non del tutto estraneo a quello nel quale si sono svolte dette vicende", non sono persuasive le argomentazioni spese da parte ricorrente al fine di confutarne la correttezza e la legittimità, posto che appare irrilevante, a fronte delle specifiche e delicate competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la dedotta circostanza che l’incarico di cui trattasi si sostanzierebbe nella prestazione di attività di consulenza e di supporto – che peraltro caratterizza tutti gli incarichi in fuori ruolo, preclusa essendo l’autorizzabilità di attività di amministrazione attiva – non venendo meno la contiguità del magistrato con la cura di interessi sensibili ritenuti non estranei a quelli in cui sono maturate le indicate vicende, rispetto ai quali peso ostativo è stato attribuito alla compromissione dell’immagine della magistratura, al discredito ad essa procurato ed alla mancanza di indipendenza e serenità ravvisate in capo alla ricorrente in ragione delle vicende che l’hanno interessata.

In tale prospettiva non può accedersi alla tesi di parte ricorrente volta a delimitare la portata delle addotte ragioni ostative alla sola attività giudiziaria, ricollegando solo a tale ambito la sussistenza di questioni di compatibilità ambientale, avendo il C.S.M. correttamente ricondotto i profili di rilevata incompatibilità anche all’ambito di materie coinvolte dall’incarico da conferire.

Inoltre, avendo il C.S.M. ricondotto la ravvisata non opportunità della destinazione della ricorrente all’incarico di cui trattasi sia alle materie di competenza dell’Autorità sia al luogo di svolgimento dell’incarico, diventano recessive le considerazioni di parte ricorrente circa l’incidenza dei profili di incompatibilità ambientale al solo ambito romano, al contempo evidenziando che l’Autorità richiedente avrebbe competenza nazionale, dovendo tale incompatibilità ricondursi alle competenze funzionali dell’Autorità e non potendo comunque sminuirsi la valenza da annettersi al luogo di svolgimento dell’incarico.

L’idoneità delle motivazioni sottese alla gravata delibera, come sopra illustrate nell’ambito della condotta delibazione di infondatezza delle censure avverso le stesse sollevate, e la loro sufficienza a sorreggere il contestato diniego di autorizzazione al conferimento alla ricorrente dell’incarico in fuori ruolo, preclude la possibilità che l’eventuale fondatezza delle doglianze proposte avverso le ulteriori ragioni ostative all’autorizzazione addotte dal C.S.M. conduca agli auspicati effetti demolitori del provvedimento impugnato.

Ritenendo, comunque, il Collegio di dover precisare, al riguardo, quanto alle considerazioni espresse dal C.S.M. circa l’arricchimento che dall’incarico da autorizzare potrebbe derivare per l’amministrazione della giustizia, che viene in rilievo una valutazione di tale aspetto effettuata in concreto – avuto riguardo alla specifica posizione della ricorrente – che trova idonee ragioni giustificative in quanto precedentemente già illustrato, con la conseguenza che la valutazione circa la vocazione dell’Ente richiedente alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali, in quanto condotta in concreto con riferimento al soggetto richiesto, non può essere incrinata attraverso il richiamo alle precedenti autorizzazioni rilasciate ad altri magistrati (segnatamente a I.A., G.Z. e M.P.), non venendo in rilievo una valutazione generalizzata, riferita in astratto alle attività che indistintamente i magistrati collocati in fuori ruolo sono chiamati a svolgere presso tale Autorità come connesse alle competenze della stessa, ma un giudizio calato nella particolarità del caso concreto parametrato alla valutazione della figura professionale del magistrato.

Se, dunque, la rilevata sufficienza delle motivazioni poste a sostegno della gravata delibera, risultate immuni dalle proposte censure, ad impedirne la caducazione in sede giurisdizionale, consente di non approfondire la disamina delle ulteriori censure proposte avverso passaggi motivazionali fondati su un diverso ordine di argomentazioni, giova comunque rilevare, in corrispondenza alla lamentata mancata considerazione dei pareri favorevoli espressi dal Ministro della Giustizia e dal Procuratore della Repubblica di Napoli, che trattasi di pareri necessari ma non vincolanti, al pari di quello – negativo – espresso dal competente Consiglio Giudiziario, essendo comunque rimessa al C.S.M. la discrezionale valutazione conclusiva la quale, per le ragioni anzidette, poggia su elementi correttamente ritenuti ostativi alla adozione del richiesto provvedimento autorizzatorio sulla base di una adeguata e congrua motivazione.

L’auspicata autorizzazione al collocamento fuori ruolo non potrebbe, inoltre, trovare la propria giustificazione nelle condizioni di salute evidenziate dalla ricorrente e nella relativa situazione familiare, in quanto estranee all’istituto in questione e che possono trovare tutela solo attraverso l’attivazione di strumenti diversi, coerentemente con le relative finalità.

Ferme le suesposte considerazioni e tenuto conto della complessa ed articolata motivazione posta a sostegno del gravato diniego come correlata alla peculiarità del caso concreto, non appare utilmente invocabile la circostanza che incarichi di fuori ruolo siano stati autorizzati a favore di altri magistrati nonostante la pendenza di procedimenti disciplinari o l’intervenuta irrogazione di sanzioni disciplinari a loro carico, posto che il sollecitato raffronto risulta precluso in quanto presuppone una perfetta sovrapponibilità di fattispecie che, oltre a non essere dimostrata, risulta in via generale difficilmente ipotizzabile.

Quanto alla denunciata incompatibilità del componente del C.S.M. Cesqui, relatore della proposta A di maggioranza anche in sede di Adunanza Plenaria in cui è stata adottata la gravata delibera, per essere stato anche membro della Sezione Disciplinare in occasione del giudizio di sospensione cautelare dal servizio della ricorrente, osserva il Collegio che nell’ambito dell’attività provvedimentale degli organi collegiali, i cui componenti concorrono alla formazione della relativa volontà attraverso il proprio voto, non vige il principio di terzietà, operante invece in ambito giurisdizionale, richiedendo l’imparzialità nella cura dell’interesse pubblico l’assenza di interessi particolari privati con esso configgenti, che non risulta quindi compromesso dall’essersi un componente dell’organo collegiale già occupato, in sede disciplinare, delle vicende che hanno interessato un magistrato nei cui confronti la sollecitata attività provvedimentale è destinata a produrre effetti.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, la ravvisata infondatezza delle censure proposte a sostegno del ricorso conducono al rigetto dello stesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4549/2010, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza 27.9.12 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio dopo che la Sez. 6, di questa S.C. aveva, con sentenza n. 34347/10 del 13.5.10 (dep. 23.9.10), annullato una precedente pronuncia della stessa Corte territoriale del 17.3.08, rideterminava la pena a carico di M.L. (imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1) in anni sei di reclusione, previa esclusione dell’aggravante del ruolo di promotore dell’associazione criminale, aggravante che nella precedente sentenza del 17.3.08 era stata giudicata equivalente alle attenuanti generiche.

Tramite il proprio difensore M.L. ricorre contro la sentenza, di cui chiede l’annullamento per un solo articolato motivo con cui lamenta che i giudici di rinvio, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, sono immotivatamente partiti da una pena base di anni dodici di reclusione, superiore al minimo edittale di anni dieci di reclusione prevista per i meri partecipi ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il tutto senza considerare il suo stato di incensuratezza e il ruolo marginale da lui svolto all’interno del sodalizio criminale (non essendosi reso responsabile di condotte punite ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73). Denuncia altresì, sempre riguardo al trattamento sanzionatorio, un errore di calcolo perchè in motivazione la pena base di anni dodici di reclusione risulta ridotta ad anni nove per effetto della diminuzione di un terzo in ragione delle già concesse attenuanti generiche, mentre in tal caso la diminuzione di un terzo avrebbe dovuto portare alla pena di anni otto di reclusione, ulteriormente ridotta, per la diminuente del rito abbreviato, ad anni cinque e mesi quattro di reclusione in luogo dei sei anni di reclusione irrogati in dispositivo.

Motivi della decisione

1- L’impugnata sentenza ha, sia pure per implicito (sulla motivazione implicita la giurisprudenza di questa S.C. è costante: cfr., e pluribus, Cass. Sez. 6, n. 20092 del 4.5.2011, dep. 20.5.2011; Cass. Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4, n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004), dato conto del trattamento sanzionatorio da applicare all’odierno ricorrente una volta esclusa l’aggravante oggetto del giudizio di rinvio, là dove ha evidenziato l’esistenza d’un rapporto diretto del M. con lo S. e il Mo. (che occupavano una posizione apicale nella predetta associazione) e con i fornitori del sodalizio criminale finalizzato al traffico di stupefacenti.

Tale rapporto diretto, seppur insufficiente a configurare il ruolo di promotore inizialmente contestato al ricorrente, nondimeno è stato considerato tale da giustificare una pena base superiore (per altro, di soli due anni) rispetto all’assoluto minimo edittale e da escludere quel ruolo marginale di cui si parla in ricorso.

Le ulteriori considerazioni svolte nell’atto di impugnazione in ordine all’asserita incensuratezza del M. sollecitano soltanto un nuovo apprezzamento in punto di fatto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., il che non è consentito in sede di legittimità.

E’ vero, invece, che nella motivazione della sentenza il calcolo della pena presenta l’errore evidenziato in ricorso.

Si tratta di mero errore di calcolo rettificabile da questa S.C. ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2 nei sensi appresso chiariti.

Si premetta che le attenuanti dell’art. 62 bis c.p. erano state concesse al M. dalla sentenza 17.3.08 della Corte d’appello di Reggio Calabria (poi parzialmente annullata dalla citata sentenza n. 34347/10 della Sez. 6 di questa S.C.) con criterio di equivalenza rispetto all’aggravante dell’essere stato fra i promotori dell’associazione criminale.

Il venir meno dell’aggravante, all’esito del giudizio di rinvio, ha reso obbligatorio applicare la riduzione delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha stimato in un terzo della pena base.

Pertanto, la pena base correttamente individuata dall’impugnata sentenza in anni dodici di reclusione, diminuita di un terzo per effetto delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p., si riduce non già ad anni nove, bensì ad anni otto, con ulteriore diminuzione ex art. 442 c.p.p., comma 2 ad anni cinque e mesi quattro di reclusione per effetto della scelta del rito abbreviato (all’esito del quale il M. aveva riportato condanna con sentenza emessa il 17.5.05 dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria).

2- In conclusione, ex art. 619 c.p.p., comma 2 si rettifica la pena, da indicare sia nel dispositivo che nella motivazione dell’impugnata sentenza, in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Si rigetta nel resto il ricorso.

Sempre ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2 tale rettifica non importa annullamento della sentenza, ma esclude la condanna del M. al pagamento delle spese processuali di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rettifica la pena, da indicare sia in dispositivo che in motivazione, in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15281

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 945/06 del 16 febbraio 2007, accoglieva in parte l’appello proposto da S. A. nei confronti di Poste italiane spa avverso la sentenza n. 5474/2004 emessa dal Tribunale di Salerno, e dichiarava la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti dal 23 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999; per l’effetto dichiarava il relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava la suddetta società al pagamento in favore di parte appellante delle retribuzioni, nella misura contrattualmente dovuta, a decorrere dalla data di notifica del ricorso di primo grado, oltre accessori come per legge.

2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste italiane spa prospettando tre motivi di impugnazione.

3. Resiste S.A. con controricorso.

4. E’ stato depositato agli atti verbale di conciliazione, in sede sindacale, intervenuto in data 29 gennaio 2009, tra Poste italiane spa e S.O..

Motivi della decisione

Motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009).

Le spese di giudizio sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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